Codice di Procedura Civile art. 473 bis 71 - Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari 1

Caterina Costabile

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari1

[I]. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

[II]. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

[III]. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

[IV]. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

[V]. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

[VI]. Quando la condotta pregiudizievole e' tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale e' stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che puo' assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 473-bis.702.

[1]  Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. p) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La disposizione in esame disciplina il procedimento per l’emanazione degli ordini di protezione e riproduce con alcune lievi modifiche il disposto dell’art. 736-bis.

L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il ricorso può essere dunque proposto sia in pendenza del procedimento di merito, innanzi al giudice che lo conduce, oppure ante causam.

Con il d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 si è deciso, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione normativa – oltre che per maggiore “leggibilità” 

dell’assetto normativo-, di trasporre il contenuto dell’art. 8 l. n. 154/2001, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, nella norma in commento provvedendo contestualmente alla sua abrogazione.

La nuova formulazione della norma si applicherà anche ai procedimenti in corso introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Il nuovo ultimo comma dell’art. 473-bis.71 stabilisce che, se è già pendente un procedimento relativo al nucleo familiare (ad esempio di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale), la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti a quale pende la causa.

Il legislatore ha previsto, un rito monocratico deformalizzato con ampie analogie con il procedimento cautelare, con eventuale istruttoria e indagini sui redditi nelle forme più opportune, e in caso di urgenza con provvedimento senza immediato contraddittorio, salvo convalida all’udienza fissata.

Il provvedimento che il giudice emette a conclusione della fase istruttoria, contenente l’ordine di protezione, ha sempre la forma del decreto motivato ed è immediatamente esecutivo.

Il provvedimento inaudita altera parte

Il giudice designato ha immediatamente due possibilità, la cui scelta dipende, sostanzialmente, dalla gravità della situazione denunciata e quindi dalla minore o maggiore urgenza di provvedere: potrà disporre la convocazione delle parti per sentirle personalmente e procedere, poi, al compimento degli atti istruttori che reputa necessari, secondo le modalità che considera più opportune (comma 2), oppure potrà emettere l’ordine di protezione inaudita altera parte in casi di particolare gravità (comma 3).

In giurisprudenza ritenuto che la pronuncia dell’ordine di protezione inaudita altera parte può essere giustificata dal pericolo di reiterazione della condotta lesiva nei confronti del coniuge, oltre che dal serio rischio di condotte aggressive o pregiudizievoli per la sfera psicologica dei minori (Trib. Monza, 29 ottobre 2003; Trib. Reggio Emilia, 6 maggio 2002).

Nella prassi, si ricorre spesso al provvedimento inaudita altera parte in presenza di fatti gravi e facilmente evincibili dalla documentazione allegata dalla parte, come ad esempio referti medici da cui emergono lesioni personali già oggetto di querela da parte della vittima, le riproduzioni informatiche di conversazioni via sms o WhatsApp da cui emerge prova delle gravi minacce o delle condotte di prevaricazione psicologica, le registrazioni audio o video delle condotte violente verificatesi all’interno delle mura domestiche. Ancora, possono assumere rilievo determinante le s.i.t. (sommarie informazioni testimoniali) assunte dagli organi di polizia giudiziaria durante le indagini preliminari svolte in sede penale.

L'istruttoria

Alla udienza di comparizione il giudice, oltre a sentire le parti, compie gli «atti di istruzione necessari» procedendo «nel modo che ritiene più opportuno.

L’istruttoria avviene, dunque, senza formalità e la scelta dei mezzi probatori è rimessa alla discrezionalità del giudice, sebbene sia da considerarsi obbligatorio disporre l’audizione delle parti e, in particolare, del destinatario della misura (Cianci, 217).

Possono essere assunte sommarie informazioni; può richiedersi l’intervento dei servizi sociali ed acquisire le relative relazioni; possono essere disposte indagini di carattere medico e/o psicologico sui protagonisti della vicenda.

In particolare, l’art. 473-bis.71 – così come l’art. 736-bis – prevede la possibilità per il giudice di disporre indagini anche a mezzo della polizia tributaria sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e ciò al fine di determinare un assegno mensile in favore delle persone conviventi che per effetto dell’ordine di protezione rimangono senza mezzi di sostentamento.

Reclamabilità dell’ordine di protezione

Contro il decreto (di accoglimento o di rigetto della domanda) reso nel contraddittorio delle parti a definizione del procedimento, è ammesso reclamo dinnanzi al tribunale in composizione collegiale (del quale non può far parte il magistrato che ha già avuto cognizione della vertenza in prime cure), entro il ristretto termine di dieci giorni a norma dell'art. 739, comma 2.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione .

La poca giurisprudenza di merito edita, il reclamo avverso il provvedimento con il quale venga concesso l'ordine di protezione contro gli abusi familiari introduce un giudizio avente natura di revisio prioris instantiae, con la conseguenza che risulta inammissibile la deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto a fronte di quelle prospettate in primo grado e l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti o l'assunzione di nuove prove costituende (Trib. Reggio Emilia 10 maggio 2007; Trib. Firenze, 15 luglio 2002).

In dottrina prevale, invece, prevale una interpretazione più estensiva che, muovendo dalla assenza di un espresso divieto in tal senso nelle norme dedicate agli ordini di protezione ed in virtù del richiamo agli artt. 737 ss. che non prevedono preclusioni di sorta in occasione del reclamo, ammette la deduzione per la prima volta in sede di impugnazione di fatti precedentemente non allegati, nuovi documenti, nuove ragioni di fatto e di diritto, nonché circostanze sopravvenute (D'Alessandro, 235; Nascosi, 1191).

La S.C. ha recentemente chiarito che, in materia di ordine di protezione contro gli abusi familiari, la decisione sulla relativa richiesta, se proposta nell'ambito di un procedimento de responsabilitate, è attribuita al tribunale in composizione collegiale ed è reclamabile avanti alla corte d'appello, mentre, nel caso in cui sia proposta in via autonoma, la relativa decisione spetta al tribunale in composizione monocratica ed è suscettibile di reclamo avanti allo stesso tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 473-bis.71, commi 2 e 4 (Cass. I, n. 20897/2025. Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza della corte d'appello in ordine al reclamo sul provvedimento contenente l'ordine di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, a fronte del ricorso del pubblico ministero exartt. 333 c.c. e 5-bis della legge n. 1984 del 1983). 

Il ricorso ex art. 11, comma 7, della Costituzione

La S.C. ritiene, con orientamento consolidato che il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l’istanza di concessione dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario, né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività (Cass. VI, n. 29492/2017; Cass. I, n. 208/2005).

Tale impostazione non è condivisa da una parte della dottrina che ha sostenuto che il soggetto destinatario di ordine di allontanamento possa ricorrere in Cassazione con il ricorso straordinario di cui all’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di un provvedimento sulla libertà personale, e ciò almeno nei casi in cui – attraverso la coazione fisica – le misure stabilite dal giudice incidessero concretamente sulla libertà medesima (Auletta, 1059; Vullo, 158).

Bibliografia

Auletta, Misure civili contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della l. n. 54/2001, in Fam. e dir., 2003, 296; Cianci, Gli ordini di protezione familiare, in Quaderni Familia, diretti da Patti, 2a ed., Milano, 2005; D'Alessandro, Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali, in Riv. trim. dir. proc., fasc. 1, 2007, 227-228; Di Lorenzo, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Bonilini, IV, Torino, 2016, 4243; Figone, La legge sulla violenza in famiglia, in Fam e dir., 2001, 4, 353; Nascosi, Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anno dalla loro introduzione, in Fam. e dir., 2021, 12, 1189; Scalera, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Giur. merito, 2013, fasc. 1, 231; Vullo, L'esecuzione degli ordini civili di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 131.

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