Codice di Procedura Civile art. 473 bis 5 - Modalità dell'ascolto 1Modalità dell'ascolto1 [I]. L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente. [II]. L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale. [III]. Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto. [IV]. Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8. [V]. Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.
[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoL'arte.473-bis.5 cpcdisciplina le modalità di ascolto del minore. In forza della previgente normativa , il giudice poteva condurre in prima persona l'ascolto (cd ascolto diretto), ascoltare il minore con l'assistenza di un ausiliario o esperto in psicologia o psichiatria infantile (cd ascolto assistito), oppure delegare l'audizione a soggetti terzi (cd. ascolto indiretto) quali gli operatori dei servizi sociali, il consulente tecnico di ufficio o anche i giudici onorari in servizio presso il Tribunale per i minorenni. Il legislatore della riforma ha escluso la possibilità per il giudice di delegare l'audizione del minore a soggetti terzi, prevendo unicamente la possibilità di farsi “assistere” da esperti o ausiliari e non più quella di “avvalersi” dei medesimi (art. 336 bis, comma 2, cc). La norma prevede, altresì, tutta una serie di garanzie e di accorgimenti che il giudice deve adottare ai fini dell'ascolto onde garantire che lo stesso venga svolto con modalità che garantiscano la serenità e la riservatezza del minore. Modalità dell’ascoltoIl giudice deve fissare l'udienza tenuto conto degli impegni scolastici del minore, rendendolo edotto della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto tenuto conto della maturità e dell'età del minore. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice deve procedere al loro ascolto separatamente. Il primo atto necessario dell'audizione è quello di informativa: il minore deve essere informato delle ragioni, della natura del procedimento in cui l'audizione si inserisce, degli effetti e delle conseguenze dell'ascolto medesimo, della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale se trattasi di minore che ha compiuto i quattordici anni. È stata mantenuta ferma la facoltà dei difensori, del curatore speciale e del PM di seguire l'ascolto, senza autorizzazione del giudice, in presenza di mezzi idonei, quali vetro-specchio e impianto citofonico da assicurare la salvaguardia del minore (nuovo art. 152-quarto disp. att. cpc). Resta, di contro, sempre necessaria una specifica autorizzazione del giudice all'assistenza all'ascolto da parte dei genitori, anche qualora l'ascolto avvenga in un'aula dotata di vetro specchio e di impianto citofonico, dovendosi necessariamente valutare caso per caso l'eventuale incidenza negativa sulla serenità e genuinità del minore della presenza, seppure in ambiente separato, dei genitori. L'ultimo comma della norma prevede la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore con la precisazione che, qualora per motivi tecnici non sia possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell'ascolto dovrà descrivere dettagliatamente il contenuto del minore. L’entrata in vigore di tale previsione era subordinata all’emissione di un decreto ministeriale volto a dotare gli uffici degli strumenti tecnologici necessari alla videoregistrazione e ad impartire le necessarie disposizioni per la conservazione della videoregistrazione ed il suo inserimento nel fascicolo telematico (art.152-quinquies disp. att. cpc). In effetti, il DIGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia) con provvedimento del 7.12.2023 aveva stabilito le regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell’ascolto del minore (tramite l’utilizzo dell’applicativo Microsoft Teams), la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico. Tuttavia, solo con le specifiche tecniche del 7.8.2024 il DGSIA ha previsto – a partire dal 30.9.2024 – la possibilità di depositare nel fascicolo informatico anche i file video, previsione a cui è poi seguita una modifica degli applicativi che consente al cancelliere di inserire nel fascicolo telematico il file video della registrazione dell’ascolto del minore. BibliografiaArcieri, Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza, in Fam. e dir., 2022, 4, 380; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Costabile, Il curatore speciale del minore in Riforma del Processo per le persone, i minorenni e le famiglie, a cura di R. Giordano e A. Simeone, Milano, 2022, 135 ss.; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Dogliotti, La riforma della giustizia familiare e minorile: dal Tribunale per i minorenni al Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie, in Fam. e dir., 2022, 4, 333; Donzelli, Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce del processo civile, in iudicium.it, 31 gennaio 2022; Fiorendi, Bigenitorialità e rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, in ilfamiliarista.it, 19 luglio 2019; Lupoi, Il processo di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 4, 1003; Poliseno, Il Curatore speciale del minore, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, Giappichelli, 2022, 94; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega n. 206/2021, in ilfamiliarista.it, 29 marzo 2022; Viccei, Ascolto del minore e valutazione del suo rifiuto di vedere il padre, in ilfamiliarista.it, 11 febbraio 2020; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, 4, 357. |