Codice di Procedura Civile art. 473 bis 7 - Nomina del tutore e del curatore del minore 1

Caterina Costabile

Nomina del tutore e del curatore del minore1

[I]. Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.

 

[II].Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:

a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;

c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;

d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

[III].Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  il quale prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La norma in esame assolve ad una duplice funzione.

In primo luogo quella di evitare il protrarsi di prassi non uniformi in ordine alla nomina del tutore o di soggetto chiamato a esercitare la responsabilità genitoriale, nell'ambito ed all'esito dei procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale (ex art. 330 c.c.) o di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale in presenza di condotte dei genitori pregiudizievoli per la prole (ex art. 333 c.c.).

In secondo luogo il legislatore – recependo delle prassi sperimentali di alcuni Tribunali di merito – ha deciso di forgiare nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione ulteriori possibilità di intervento per adottare provvedimenti maggiormente rispondenti alle esigenze del caso concreto.

Nomina del tutore

Il primo comma dell'art. 473-bis. 7 c.p.c. sancisce che il giudice (anche istruttore) può procedere all'apertura della tutela ed alla nomina del tutore del minore sia nel corso del procedimento quando sono adottati nei confronti di entrambi i genitori provvedimenti provvisori di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale – nominando in tal caso un tutore provvisorio –, sia quando tali provvedimenti sono emessi all'esito del procedimento.

Al fine di superare la disomogeneità delle prassi riscontrate sul territorio nazionale e di elidere il rischio di sovrapposizione di competenze e di adozione di provvedimenti contrastanti, l'ultimo periodo del primo comma precisa che nel caso in cui la nomina del tutore avvenga nel corso del procedimento ex art. 330 c.c., le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 344 c.c., usualmente attribuite al giudice tutelare, sono esercitate dal giudice che procede.

Quando , invece, l'apertura della tutela e la nomina del tutore sono effettuate all'esito del procedimento il giudice che procede deve disporre la trasmissione del provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore affinché possa essere aperta la tutela (art. 473-bis. 7 terzo comma).

Il curatore speciale “sostanziale” del minore

L'art. 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021 sanciva che il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere “la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso ed all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.”. Tuttavia, in sede di attuazione della delega si è preferito operare una differenziazione tra le ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale dalle domande di cui all'art. 333 c.c., e ciò al fine di rendere le norme processuali maggiormente omogene rispetto alle disposizioni sostanziali che disciplinano i presupposti per la nomina del tutore.

Più precisamente, l'art. 343 c.c. prevede l'apertura della tutela qualora entrambi genitori siano morti ovvero se “per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale”: tale locuzione è stata tradizionalmente riferita alle ipotesi in cui i genitori per impedimento oggettivo, quale ad esempio irreperibilità, malattia fisica o mentale che impedisca totalmente al genitore di assumere decisioni per il figlio, non possano esercitare i compiti genitoriali.

Per tale ragione, si è ritenuto preferibile non prevedere la possibilità di nomina di un tutore in caso di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, bensì prevedere la nomina di un curatore speciale del minore cui attribuire unicamente precisi compiti.

Il secondo comma della norma in esame prevede che il giudice, anche d'ufficio, può nominare al minore un curatore speciale all'esito del procedimento in cui è adottato un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. attribuendogli specifici poteri di intervento .

Si è in tal modo configurato l'istituto del curatore del minore “sostanziale” che, a differenza di quello nominato ai sensi del successivo art. 473-bis.8 c.p.c. con funzione “processuale” (in quanto chiamato a rappresentare il minore nel corso dei procedimenti in cui sono coinvolti i suoi interessi), ha il compito di esercitare gli specifici interventi di natura sostanziale attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento relativo al minore adottando misure limitative della responsabilità genitoriale.

Il provvedimento di nomina deve indicare:

• la persona presso la quale il minore è collocato (genitori, parenti, o struttura);

• la precisa individuazione dei compiti riservati al curatore – eventualmente previa autorizzazione del giudice tutelare – e di quelli che possono essere compiuti dal soggetto presso il quale il minore ha residenza abituale (genitore, altro parente, o responsabile di una struttura residenziale);

• i termini entro i quali il curatore deve periodicamente inviare relazioni al giudice tutelare al quale è attribuita la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. sull'andamento degli interventi, sui rapporti tra il minore e i genitori, sull'attuazione dei progetti previsti nel provvedimento di nomina del curatore predisposto al giudice che ha adottato la misura.

La Relazione illustrativa del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 evidenzia come il legislatore abbia deciso di recepire un orientamento ermeneutico proprio di alcuni Tribunali, per il quale, in caso di elevatissima conflittualità genitoriale, non risolta neppure con l'adozione di misure, quali il monitoraggio del nucleo familiare o l'affidamento del minore al servizio sociale, era stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale dei genitori, mantenendo in capo agli stessi la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, attribuendo al contempo ad un soggetto terzo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e comunque le decisioni di maggiore rilevanza per i minori (quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.).

Tale scelta normativa è stata dovuta alla verifica che in alcuni territori, anche a causa delle croniche carenze di organico, i responsabili del servizio sociale affidatario non sono stati in grado nelle ipotesi di elevatissima conflittualità genitoriale di compiere le scelte relative al minore anche quando espressamente attribuite nel provvedimento giudiziale di nomina, con rimessione delle stesse all'autorità giudiziaria attraverso l'invito al genitore interessato alla decisione ad investire della stessa il tribunale, con il verificarsi di situazioni di stallo che possono creare pregiudizio per il minore.

Pertanto, il legislatore ha deciso di ampliare lo strumentario a disposizione del giudice della famiglia e dei minori, introducendo un ulteriore strumento volto a consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l'accudimento quotidiano della prole, a causa del conflitto imputabile alla condotta di entrambi (con conseguente impossibilità di disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei due), o a causa di altre difficoltà (comunque non tali da comportare la decadenza) non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli, e la conflittualità sia così elevata da paralizzare, nella sostanza, gli interventi già disposti dal Tribunale.

Bibliografia

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