Codice di Procedura Penale art. 598 bis - Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti 1Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti1 1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo e' sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti2. 2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori3. 3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601. 4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603. 4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo4. 4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili5. [1] Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. , in vigore dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.ls., n. 150, cit., inserito dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 . Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 , comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112. [2] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. z) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. [3] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. z) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che inserito il secondo periodo. [4] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. z) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. [5] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. z) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. InquadramentoLa riforma realizzata con l'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2022 ha radicalmente mutato le modalità di trattazione del giudizio di appello. Occorre qui precisare che l'architettura normativa va compresa e organizzata secondo una cadenza cronologica che muove dalla considerazione per cui il primo atto della ‘sequenza' è l'emissione del decreto di citazione di cui all'art. 601 (con termine dilatorio di quaranta giorni), una volta verificata l'ammissibilità della impugnazione. Ciò perché da tale momento si realizzano le condizioni relative alle diverse modalità di trattazione, anche in funzione della volontà delle parti e non soltanto in ragione dell'oggetto dell'appello. Secondo la disciplina introdotta, infatti, la modalità ordinaria di trattazione è quella della camera di consiglio non partecipata (è il modello di cui all'art. 611 in sede di legittimità) con realizzazione di un contraddittorio meramente cartolare (conclusioni del PG fino a 15 giorni prima dell'udienza/stesso termine per memorie e motivi nuovi/fino a 5 giorni prima dell'udienza per le memorie di replica). Tuttavia, numerose sono le ipotesi di deroga a simile modello, con eventuale trattazione partecipata, nelle forme della camera di consiglio (art. 599, lì dove l'appello sia rivolto contro una decisione emessa in rito abbreviato oppure abbia ad oggetto la specie o la misura della pena) o della pubblica udienza (art. 602). La prima ipotesi derogatoria , che apre alla partecipazione fisica delle parti (nelle diverse forme di cui sopra) è correlata al potere ex officio della stessa Corte (art. 598 bis comma 3) di disporre già in sede di notifica del decreto di citazione la ‘forma partecipata', per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame. Il provvedimento che attesta tale necessità di trattazione partecipata è descritto come collegiale. La seconda ipotesi derogatoria è quella correlata alla (nuda) richiesta di parte, di cui al comma 2 della disposizione qui in commento. La domanda di udienza partecipata deve essere proposta dall'appellante (se è il pubblico ministero) o in ogni caso dall'imputato o dal suo difensore nel termine di quindici giorni dalla notifica (valida) del decreto di citazione (o dell'avviso di udienza) a pena di inammissibilità. L'imputato può inoltrare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore; la Corte, peraltro, non può sindacare la domanda (se non nei limiti della eventuale tardività o del difetto di legittimazione) ed è tenuta a disporre, in presenza di domanda ammissibile, la trattazione partecipata (sempre secondo il modello binario art. 599/art.602). Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato celebrato con rito cartolare non partecipato per la mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato appellante, non troverà applicazione la previsione di cui all'art. 420-ter c.p.p. in tema di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, né l'aumento di quindici giorni del termine per proporre ricorso per cassazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., dal momento che il processo si è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale l'imputato avesse diritto di partecipare (Cass. VI, n. 49315/2023; Cass. VI, n. 38270/2024; Cass. III, n. 13277/2025). La terza ipotesi derogatoria (di cui al comma 3 della disposizione in commento) è correlata alla necessità, ravvisata dalla Corte (anche in ragione dei contenuti dell'atto di appello) di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603. Simile necessità può essere rilevata già in sede di fissazione (ed allora sarà disposta ab initio la forma partecipata) o, in alternativa, può essere apprezzata in sede di udienza non partecipata. In tal caso andrà fissata in prosieguo l'udienza partecipata , con trasformazione del rito (camerale o udienza pubblica, sempre in ragione dell'oggetto del giudizio). Si tratta, in tutta evidenza, di un tentativo di conciliare le esigenze di rapidità della trattazione (secondo il modello del contraddittorio cartolare) con le esigenze di particolare ponderazione delle questioni e con le facoltà difensive di prospettazione degli argomenti introdotti con l'atto di appello. Quanto alla disciplina transitoria, l'articolo 94 del d.lgs. n. 150/2022 (come modificato in sede di conversione del d.l. n. 162/2022) ha previsto che per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176. Si tratta, essenzialmente, delle disposizioni dettate in periodo emergenziale, tese a regolamentare le modalità di celebrazione dell'udienza e la richiesta di trattazione orale. Le disposizioni della riforma Cartabia diverse da quelle che regolamentano le modalità di trattazione sono, pertanto, entrate in vigore il 31 dicembre 2022. Le modifiche introdotte dal collegato CartabiaCon lo strumento previsto dalla legge-delega n.134 del 2021 il Legislatore è intervenuto – d.lgs. n.31 del 2024 – a disciplinare la fase (eventuale) della applicazione delle pene sostitutive nel giudizio di secondo grado. La voluntas legis è quella di rendere possibile – nella maggior parte dei casi – la decisione contestuale (nel senso che la Corte di Appello decide sui motivi proposti e, lì dove le condizioni di fatto e di diritto lo consentano, sulla sostituzione della pena). A tal fine viene evidenziato (al comma 1-bis) che l'imputato può con i motivi nuovi e le memorie esprime il consenso alla sostituzione della pena detentiva. Tuttavia non è detto che ciò accada (non vi è obbligo per l'imputato di fare richiesta di applicazione della pena sostitutiva) e da qui sorge la necessità di mantenere una modalità ‘bifasica' di decisione sulla pena sostitutiva. Si prevede dunque che in ipotesi di ricorrenza dei presupposti di legge ‘concorrenti' (entità della pena, come determinata in secondo grado, assenza di condizioni ostative) la Corte (v. comma 4-ter) assegna all'imputato con il deposito del dispositivo il termine di giorni 15 per esprimere il consenso e fissa udienza entro trenta giorni per la decisione. In ogni caso, anche in presenza del consenso dell'imputato, è possibile l'ulteriore differimento della udienza non oltre sessanta giorni per il completamento delle verifiche da parte dell'Uepe. Viene, inoltre, precisato che la richiesta di trattazione orale, in caso di appello proposto dal P.M. è formulata dal Procuratore Generale. Nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024, non è più previsto, a differenza di quanto accadeva nel previgente rito cartolare emergenziale, alcun obbligo di comunicazione, da parte della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti. Tale omissione riguarda tanto il giudizio di appello regolato dall'art. 598-bis c.p.p., quanto il ricorso per cassazione di cui all'art. 611 c.p.p. La normativa vigente prevede unicamente che le richieste del Procuratore generale siano formulate almeno quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano depositare motivi nuovi, memorie e memorie di replica, queste ultime fino a cinque giorni prima della discussione. Le conclusioni del P.M. restano dunque accessibili, ma solo mediante richiesta alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni del loro deposito devono ritenersi “di cortesia”, e non obbligatorie (Cass. II, n. 15245/2025). Le pene sostitutive delle pene detentive breviLe pene sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall’art. 53 l. n. 689/1981, rivestono natura sostanziale e non meramente esecutiva, trattandosi di pene in senso proprio: ciò in ragione del loro contenuto afflittivo, della possibilità di revoca con ripristino della pena detentiva e del loro stretto collegamento con la fattispecie penale cui accedono. Ne discende che esse sono soggette alla disciplina del favor rei in caso di successione di leggi nel tempo (Cass. sez. fer., n. 32799/2011; Cass. IV, n. 29504/2018; Cass. III, n. 33149/2024; Cass. II, n. 1187/2025). A fronte di tale natura sostanziale, l’applicazione delle pene sostitutive in grado di appello incontra rilevanti limiti di ordine procedurale, posti a presidio del principio devolutivo. La Corte ha infatti chiarito che la sostituzione della pena detentiva non può essere disposta d’ufficio dal giudice di secondo grado, ma che è necessario che nell’atto di gravame sia stata formulata una richiesta specifica e motivata, in quanto la conversione della pena non rientra tra i benefici o diminuenti indicati dall’art. 597, comma 5, c.p.p., norma di stretta interpretazione e portata eccezionale (Cass. III, n. 42825/2024; Cass. II, n. 14168/2025; Cass. II, n. 1188/2025). La medesima esigenza di una devoluzione esplicita si impone anche nel contesto del rito cartolare: se la questione della sostituzione è introdotta solo nelle conclusioni scritte, e non già nell’atto di appello o nei motivi aggiunti, essa non può ritenersi validamente devoluta e il giudice non è tenuto a pronunciarsi (Cass. III, n. 42825/2024). L’introduzione dell’art. 598-bis, comma 4-bis, c.p.p., ad opera del d.lgs. n. 31/2024, ha attribuito all’imputato la possibilità di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell’udienza partecipata, ma ciò non ha inciso sulla necessità che tale richiesta sia introdotta ritualmente nell’ambito dei motivi di gravame, anche aggiunti, a pena di inammissibilità (Cass. VI, n. 9154/2025). Tuttavia, è stato precisato che v’è un caso eccezionale in cui il giudice d’appello può applicare pene sostitutive ex officio, ossia quando i presupposti per la sostituzione emergano per la prima volta solo all’esito del giudizio di secondo grado. In questo ultimo caso, peraltro, il consenso dell’imputato può essere acquisito anche dopo la lettura del dispositivo, e non entro l’udienza di discussione dell’appello (in caso di decisione partecipata) o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memoria difensiva (in caso di trattazione cartolare) (Cass. VI, n. 30711/2024). BibliografiaSpangher, Atti processuali penali, Milano, 2013. |