Codice di Procedura Penale art. 598 ter - Assenza dell'imputato in appello 1Assenza dell'imputato in appello1 1. In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis. 2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonché gli articoli 420-quinquies e 420-sexies. 3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2. [1] Articolo inserito dall'articolo 34, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall' art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 , comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 112. InquadramentoVa premesso che il soggetto condannato in assenza (in primo grado) propone impugnazione solo a mezzo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la decisione di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter). È pertanto assicurata, in tal modo, la conoscenza della pendenza del processo e dei contenuti della decisione di primo grado. La disciplina dell'assenza viene in rilievo, nel giudizio di appello, lì dove l'impugnante sia il pubblico ministero e/o nel caso in cui non si realizzi una modalità di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio tale da assicurare che la mancata partecipazione (ove prevista) sia imputabile a scelta consapevole e volontaria dell'imputato. Si prevede, pertanto, che in caso di imputato appellante (che ha rilasciato il mandato specifico) la mera regolarità della notifica consente la dichiarazione di assenza, mentre nella ipotesi di appello della parte pubblica (sia in caso di trattazione partecipata che in caso di trattazione non partecipata) la Corte è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'assenza (ai sensi dell'art. 420 bis commi 1, 2 e 3). In caso di mancanza di tali condizioni si verifica la sospensione (con ordinanza) del giudizio di secondo grado e la Corte dispone le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato per la mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell’imputato appellante ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p. non trova applicazione la previsione di cui all’art. 420-ter c.p.p. in tema di legittimo impedimento a comparire dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Cass. III, n. 13277/2025). Profili di diritto intertemporaleLe nuove disposizioni in tema di disciplina dell'assenza nel giudizio di impugnazione risultano applicabili esclusivamente nella ipotesi di appello proposto avverso una decisione emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (dopo il 30 dicembre del 2022). BibliografiaSpangher, Atti processuali penali, Milano, 2013. |