Codice di Procedura Civile art. 473 bis 4 - Ascolto del minore 1

Caterina Costabile

Ascolto del minore1

[I]. Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

[II]. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

[III]. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

Prima della riforma,  l'ascolto del minore era disciplinato all'interno del codice civile dapprima con l'art. 155 - sexies introdotto con la l. 8 febbraio 2006, n. 54 e di seguito con gli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies inseriti dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

La legge 26 novembre 2021 n. 206, rubricata «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» all'art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, dà atto della circostanza che l'introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di «abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti».

In applicazione di tale principio di delega si è deciso di trasporre la disciplina dell'ascolto minore nel codice di rito nell'ambito delle disposizioni generali del nuovo rito per le persone, i minorenni e le famiglie (Arcieri, 380; Russo, 643).

Risulta del tutto pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che l'audizione del minore non costituisce un mezzo di prova – destinato, quindi, a suffragare le allegazioni dell'una o dell'altra parte – bensì uno strumento di tutela del minore stesso, finalizzato a far acquisire al giudice elementi utili ai fini della realizzazione del suo interesse (Cass. I, n. 12018/2019; Cass. I, n. 6129/2015).

Le fonti sovranazionali

Il diritto del bambino ad essere ascoltato è principio internazionale, europeo e nazionale. In particolare:

• l'art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo – ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176 – impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, attribuendo rilevanza alle opinioni espresse dal minore, dovendo essere le stesse debitamente prese in considerazione avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità;

• gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del Fanciullo del 25 gennaio 1996 – ratificata in Italia con la l. 20 marzo 2003, n. 77 – riconoscono al fanciullo, che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, il diritto di essere consultato ed esprimere la propria opinione;

• l'art. 4 della Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale siglata all'Aja il 29 maggio 1993 dispone che l'adozione possa aver luogo soltanto se i desideri e le opinioni del minore siano state prese in considerazione e se il consenso del minore all'adozione, quando richiesto, è stato prestato liberamente e spontaneamente;

• l'art. 24, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 18 dicembre del 2000 a Nizza, rubricato “Diritti del bambino”, riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, dovendo poi questa essere presa in considerazione sulle questioni che lo riguardano in funzione dell'età e della maturità dello stesso;

• il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, all'art. 21, rubricato “Diritto del minore ad esprimere la propria opinione”, prevede che nell'esercitare la competenza in materia di responsabilità genitoriale, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione – direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato – e che l'autorità giurisdizionale deve tenere in debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

Obbligatorietà e conseguenze del mancato ascolto

La disposizione in commento, oltre a ribadire che il principio che il minore che ha compiuto gli anni dodici, ed anche di età inferiore ove capace di discernimento, deve essere ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, introduce la previsione secondo cui le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione dal giudice avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza con riferimento all'attuale normativa, resta fermala possibilità per il giudice di disattendere le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto mediante una motivazione rigorosa e pertinente, che ne evidenzi la contrarietà all'interesse del minore, in quanto resta centrale la valorizzazione sostanziale del suo punto di vista, ai fini della decisione che lo concerne (Cass. I, n. 10776/2019; Cass. I, n. 12957 /2018).

Il minore dovrà quindi essere sentito in tutti i procedimenti in cui si debba disporre del suo affidamento (Cass. I, n. 7262/2022), collocamento (Cass. I, n. 1474/2021), cambio di residenza, istruzione ed educazione in genere, scelte relative alla salute, ma anche in quelli di revisione di accordi o provvedimenti già resi nei quali i suoi interessi siano specificamente coinvolti (Cass. I, n. 10788/2023). Dovrà essere sentito, altresì, nei procedimenti in cui si discute della decadenza o della limitazione della responsabilità genitoriale (Cass. I, n. 27346/2022; Cass. I, n. 16569/2021), nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, nelle richieste di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale (Cass. I, n. 21055/2022; Cass. I, n. 18846/2016), nei procedimenti per il suo riconoscimento.

Il mancato ascolto del minore integra violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del primo quando non sia sorretto da una espressa motivazione sulla assenza di discernimento, tale da giustificarne la  omissione (Cass. I, n. 10250/2024;Cass. I, n. 3465/2024; Cass. I, n. 34560/2023).

Mentre la capacità di discernimento del minore che ha compiuto dodici anni si presume ex lege, la capacità del minore infradodicenne va valutata da giudice del merito.

La S.C. ha all'uopo chiarito che il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici (Cass. III, n. 32085/2025; Cass. I, n. 18674/2025; Cass. I, n. 16637/2025); al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni (Cass. I, n. 4595/2025). Spetta, peraltro, alla parte che formuli la richiesta di ascolto del minore infradodicenne fornire al giudice utili elementi ai fini dell'accertamento della sua capacità di discernimento, non essendo possibile procedere a tale valutazione nel corso dell'audizione stessa, che avrebbe in tal caso finalità esplorativa (Cass. I, n. 4595/2025).

La nullità del provvedimento per la violazione dell'obbligo di ascolto può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c., e, dunque, è deducibile con l'appello.

La questione, ove non sollevata nel giudizio di appello, non può essere prospettata, per la prima volta, in sede di legittimità (Cass. I, n. 7452/2012).

Il terzo comma dell'art. 473-bis.4 prevede che nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario: siffatta norma mira a tutelare l'interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare, qualora il giudice prenda atto dell'accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all'ascolto. Tale disposizione abroga quanto previsto dall'articolo 337-octies c.c., secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all'affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all'ascolto, salvo che ciò appaio in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Le ipotesi di esclusione dell’ascolto del minore

Il secondo comma dell'art. 473-bis.4 disciplina i casi di esclusione dell'ascolto del minore individuandole nelle ipotesi in cui l'ascolto appaia in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, nella impossibilità fisica o psichica del minore o nella manifestazione da parte del minore della volontà di non essere ascoltato.

Il giudice deve dare atto della sussistenza di una di tali circostanze tramite provvedimento motivato (Cass. I, n. 437/2024; Cass. I, n. 24626/2023Cass. I, n. 20323/2022

Il fondamento di siffatta esclusione viene ravvisato nelle ulteriori esigenze alle quali il legislatore attribuisce rilevanza: l'ascolto, seppur finalizzato alla ricerca dell'interesse di quest'ultimo e alla individuazione della soluzione migliore per lo stesso, non è tuttavia privo di conseguenze potendo talvolta essere dannoso per il minore.

Bibliografia

Arcieri, Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza, in Fam. e dir., 2022, 4, 380; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Costabile, Il curatore speciale del minore in Riforma del Processo per le persone, i minorenni e le famiglie, a cura di R. Giordano e A. Simeone, Milano, 2022, 135 ss.; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Dogliotti, La riforma della giustizia familiare e minorile: dal Tribunale per i minorenni al Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie, in Fam. e dir., 2022, 4, 333; Donzelli, Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce del processo civile, in iudicium.it, 31 gennaio 2022; Fiorendi, Bigenitorialità e rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, in ilfamiliarista.it, 19 luglio 2019; Lupoi, Il processo di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 4, 1003; Poliseno, Il Curatore speciale del minore, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, Giappichelli, 2022, 94; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega n. 206/2021, in ilfamiliarista.it, 29 marzo 2022; Viccei, Ascolto del minore e valutazione del suo rifiuto di vedere il padre, in ilfamiliarista.it, 11 febbraio 2020; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, 4, 357.

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