Codice di Procedura Penale art. 111 bis - Deposito telematico 1 .

Angelo Salerno

Deposito telematico1.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche2.

[1] Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi  dell'art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150, cit.:  « Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica».

[2] Comma modificato dall'art.2, comma 1, lett. a) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha inserito dopo le parole: «le parti» le seguenti: «e la persona offesa dal reato».

Inquadramento

La c.d. Riforma Cartabia, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha accelerato il processo di digitalizzazione della giustizia penale, rendendo obbligatorio, ai sensi dell'articolo in commento, il ricorso al deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie.

Il deposito telematico

Ai sensi del comma 1 dell'art. 111-bis, fuori dei casi in cui si registri un malfunzionamento dei sistemi informatici (per la cui disciplina si rinvia al commento all'art. 175-bis), il deposito degli atti, dei documenti, delle richieste e delle memorie da parte del Pubblico Ministero e delle parti private, può avere luogo in via esclusivamente telematica.

L'articolo in commento rinvia quindi alla normativa regolamentare per quanto attiene ella sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici, disponendo, al comma 2, che il deposito telematico deve in ogni caso assicurare la certezza dell'avvenuta trasmissione e ricezione, sul piano temporale e della identità di mittente e destinatario, secondo quanto previsto dalla suddetta normativa regolamentare.

È fatta tuttavia salva l'ipotesi in cui gli atti e i documenti da depositare, per loro natura o per esigenze processuali (come nel caso di un campione per una perizia grafologica), purché specifiche, non consentano di acquisirne una copia informatica.

È altresì previsto, dal comma 4 dell'articolo che alla modalità di deposito telematico possa derogarsi con riferimento agli atti personalmente compiuti da persona offesa, imputato o dalle altre parti del procedimento.

L’entrata in vigore della normativa e il regime transitorio

La riforma ha subordinato l'entrata in vigore delle disposizioni in commento all'adozione della relativa normativa regolamentare, intervenuta con il d.m. n. 217/2023, ponendo problemi di coordinamento con quanto disposto dall'art. 24 del d.l. n. 137/2020, legato all'emergenza pandemica da Covid-19, il cui art. 24 consentiva il deposito tramite posta elettronica certificata, purché registrata, e disciplinava le modalità di sottoscrizione.

In attesa dell'emanazione della normativa regolamentare, il comma 6-bisdell'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022, come modificato con d.l. n. 162/2022, conv. in l. n. 199/2022, è stato previsto che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento predetto (ovvero sino al diverso termine previsto dallo stesso regolamento per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati) il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410, della denuncia di cui all'art. 333, della querela di cui all'art. 336 e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avvenisse esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento.

Il legislatore ha al riguardo precisato che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Il comma 6-quinquies dell'art. 87 ha poi precisato che per tali atti e per quelli individuati con appositi decreti del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non fosse consentito e non producesse alcun effetto di legge.

Per tutti gli atri atti, l'art. 87-bisdel d.lgs. n. 150/2022, anch'esso introdotto con d.l. n. 162/2022, ha invece previsto il deposito a mezzo PEC, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti suddetti ovvero sino al diverso termine previsto per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in essi indicati.

Al pari di quanto previsto dalla normativa emergenziale, il comma 1 dell'art. 87-bis ha previsto che il deposito debba essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, che indichi altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio.

Anche in questo caso si precisa che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Non trova quindi applicazione la disposizione dell'art. 172, comma 6, in relazione all'orario di chiusura dell'ufficio, con conseguente tempestività degli atti pervenuti fino alle ore 24,00 dell'ultimo giorno utile.

Il comma 2 dell'art. 87-bis prevede altresì che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico, con inserimento di copia analogica dell'atto ricevuto nel fascicolo cartaceo e attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

Qualora si tratti di impugnazioni (tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, ovvero indicati al comma 6 dell'art. 87-bis), ai sensi del comma 3 dell'art. 87-bis, l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del DGSIA e contenere la specificaindicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

Ai sensi del comma 4, l'atto di impugnazione deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nel provvedimento del DGSIA.

Con le medesime modalità devono essere proposti motivi nuovi e depositate memorie.

Sono previste cause di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del comma 7:

a ) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b ) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici;

c ) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del DGSIA, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

In tali casi, ai sensi del comma 8, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

La Corte di cassazione ha chiarito, al riguardo, che si tratta di casi tassativi, sicché, in tema di decreto penale di condanna, non è applicabile all'opposizione depositata presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato nel decreto del DGSIA di cui all'art. 87-bis, comma 1, cit., la causa di inammissibilità delle impugnazioni di cui al successivo comma 7, lett. c), ostandovi il principio di tassatività delle stesse, il tenore testuale dell'art. 461, comma 4, e l'equiparabilità dell'opposizione all'atto di impugnazione nei soli casi in cui ciò sia compatibile col favor oppositionis (Cass. III, n. 7380/2025).

Il regolamento e i tempi del processo penale telematico

Il Ministero ha emesso, in data 29 dicembre 2023, il d.m. n. 217/2023, recante «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».

Il decreto, all'art. 1, individua il proprio ambito applicativo, prevedendo che esso stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

Oltre a modificare, al comma 2, sul piano tecnico, il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, il decreto n. 217/2023 detta, all'art. 3, le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, individuando i termini di transizione al nuovo regime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis, nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario;

b) Procura europea (c.d. EPPO);

c) sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario;

d) Tribunale ordinario;

e) Procura generale presso la Corte di appello, ma limitatamente al procedimento di avocazione.

Viene tuttavia fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

In particolare, ai sensi del comma 2, sino al 31 dicembre 2025, presso le procure, ivi compresa quella europea, e gli uffici G.I.P., può avere luogo anche con modalità non telematiche il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti dell'udienza preliminare (libro V, titolo IX) e di patteggiamento, procedimento per decreto penale di condanna e sospensione del procedimento con messa alla prova (di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis) nonché da quelli relativi all'archiviazione, di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414, per i quali vigono le regole dell'art. 111-bis.

Ai sensi del comma 3, inoltre, per il Tribunale ordinario e la Procura generale, con riferimento all'avocazione, sino alla stessa data (31 dicembre 2025), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, relative alle misure cautelari personali e reali e ai relativi procedimenti (di cui al libro IV) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

In forza del comma 5, deposito telematico è invece destinato ad essere esteso, dal 1° gennaio 2027 anche ai seguenti uffici giudiziari:

a) Ufficio del Giudice di pace;

b) Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

c) Tribunale per i minorenni;

d) Tribunale di sorveglianza;

e) Corte di appello;

f) Procura generale presso la Corte di appello;

g) Corte di cassazione;

h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

A tali uffici e ai relativi procedimenti, il comma 8 affianca anche quelli in materia di misure di prevenzione e relativi all'esecuzione e ai rapporti con le Autorità giurisdizionali estere (di cui ai libri X e XI), sicché anche in tali procedimenti si procederà con il deposito telematico dal 1° gennaio 2027.

Ai sensi del comma 6 e fino al 31 dicembre 2026, presso il Giudice di pace, la Corte d'appello e la Procura generale presso la Corte d'appello, è in ogni caso consentito procedere a deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità telematiche.

Il comma 7 estende tale possibilità a tutti gli uffici elencati dal comma 5, sino al 31 dicembre 2026, richiedendo tuttavia un previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

Le prime applicazioni giurisprudenziali

Le nuove modalità di deposito, in relazione ai gradi di giudizio e ai procedimenti per i quali sono attualmente vigenti, sono state oggetto delle prime pronunce della Corte di Cassazione in ordine alla tempestività e regolarità del deposito telematico:

a) Cass. II, n. 47737/2024, ha affermato che la tempestività dell'impugnazione, nel caso in cui la richiesta sia presentata attraverso il portale del processo penale telematico e l'attestazione di deposito sia generata con ritardo, è stabilita, stante il periodo di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico, avendo riguardo anche al momento in cui l'atto risulta essere stato correttamente inserito nel sistema digitale.

In motivazione la Corte ha osservato che la normativa speciale che regola il deposito degli atti è volta a conferire certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del Portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, ma non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio, attestando, con ricevuta, «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, c.p.p.».

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, deve tenersi conto che trovandosi il sistema delle impugnazioni in una fase di transizione dal processo cartaceo a quello telematico, la dichiarazione di inammissibilità è andata oltre l'obiettivo – in sé legittimo, secondo la giurisprudenza della Corte Edu – di garantire la certezza del diritto e l'efficiente amministrazione della giustizia, compromettendo la sostanza del diritto di accesso a un organo giurisdizionale.

Viene quindi richiamata, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui è necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, 23 maggio 2024).

È stato più di recente ribadito dalla Corte di Cassazione che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione presentata telematicamente, ha rilievo dirimente il momento dell'invio dell'atto di impugnazione e, quindi, del corretto inserimento dello stesso nell'apposito portale, essendo questo l'unico adempimento nell'esclusiva disponibilità della parte appellante, con conseguente irrilevanza della data in cui viene rilasciata dal sistema la ricevuta di avvenuto deposito (Cass. V, n. 40474/2025).

b) Cass. II, n. 9958/2025, secondo cui costituisce causa di forza maggiore, valevole a giustificare la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione, la tardiva informazione al difensore, da parte della cancelleria, del mancato perfezionamento della procedura di deposito telematico dell'atto di gravame, dovuto a un disallineamento nel sistema dei dati identificativi del procedimento non imputabile all'impugnante, sicché deve ritenersi tempestivamente presentata l'impugnazione immediatamente riproposta all'atto di tale comunicazione.

c) Cass. V, n. 47016/2024, secondo cui è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a c.d. ignoti seriali, depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema APP.

È stato infatti evidenziato dai giudici di legittimità che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis, una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto.

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