Codice di Procedura Civile art. 473 bis 11 - Competenza per territorio 1

Rosaria Giordano

Competenza per territorio1

[I]. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

[II]. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

L'art. 473-bis.11 c.p.c. – in attuazione del principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. d), prima parte, della legge n. 206 del 2021 - sancisce la regola generale per la quale per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore (compresi quelli di separazione e divorzio), è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

La disposizione è espressione di un nuovo approccio, già da tempo affermatosi nel diritto internazionale ed europeo, per il quale il minore deve essere posto al centro, anche attraverso le regole processuali, dei giudizi nei quali sono pronunciati provvedimenti suscettibili di produrre effetti nei suoi confronti (Lupoi, 795).

Tale nozione non è definita né dalla norma in commento né dalle Convenzioni internazionali e Regolamenti europei che vi fanno riferimento: peraltro, ampia è l'elaborazione compiuta, negli anni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La residenza abituale del minore

In dottrina  è stato evidenziato che, ai fini dell'individuazione del luogo di residenza abituale, il dato fattuale deve prevalere su quello anagrafico, dovendosi fare riferimento al luogo che costituisce il centro di vita del minore, ai suoi effettivi legami sociali e familiari, non solo parentali, e all'elemento temporale, in considerazione degli effetti del trascorrere del tempo sul consolidamento delle consuetudini di vita e sul radicamento ambientale a seguito di una stabile e continua permanenza in un determinato luogo (cfr. Salzano, 226).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea – con riguardo all'analoga disposizione contenuta nell'art. 8, n. 1, del Regolamento CE n. 2201/2003 (e, oggi, per i procedimenti promossi dalla data del 1° agosto 2022, dall'art. 7 del Regolamento UE n. 1111/2019) – ha evidenziato che la nozione di «residenza abituale deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare: a tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Spetta al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, considerando le peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni fattispecie concreta (CGUE 2 aprile 2009, n. 523, in Riv. dir. proc. 2010, n. 2, 461, con nota di Gozzi ed in Fam. e dir. 2009, n. 10, 876, con nota di Astiggiano).

In sostanza, la residenza abituale corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo nel quale il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione, i.e. il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi ed il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice di merito (Liuzzi, 887).

Di conseguenza, in giurisprudenza sono stati ritenuti irrilevanti tanto l'eventuale diversa residenza anagrafica del minore (Cass. n. 19544/2003), quanto il luogo in cui lo stesso si trovi a seguito di trasferimenti di carattere contingente e transitorio o il luogo in cui abiti occasionalmente al momento della proposizione della domanda, ad esempio per un periodo di vacanza (Cass. n. 558/1982).

Il parametro di riferimento è, in sostanza, quello della c.d. residenza affettiva (Corbetta, 715), intesa come luogo dove il minore può svolgere pienamente ed accrescere la propria personalità e con il quale ha il rapporto, non solo materiale, ma anche e soprattutto affettivo, più stretto, in cui può coltivare quel supremo interesse che deve sempre essere alla base di ogni decisione che riguardi i minori (cfr. Astiggiano, 877 ss., il quale esclude che esista un parametro per valutare in assoluto la sussistenza o meno della residenza abituale, ma occorre che i giudici del merito effettuino volta per volta una valutazione unica e personalizzata sul singolo minore). In tale prospettiva, la nozione di residenza abituale assume contorni aperti e la determinazione della stessa deve avvenire di volta in volta alla luce di un'interpretazione sistematica del Regolamento e, in particolare, tenendo conto degli obiettivi fissati dal dodicesimo considerando, per il quale le regole di competenza si informano all'interesse del minore e, di qui, al criterio di vicinanza (Gozzi, 462).

La competenza nell’ipotesi di trasferimento illecito del minore

Il secondo periodo del primo comma dello stesso art. 437-bis.11 c.p.c. stabilisce che, nell'ipotesi di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, resta ferma la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l'anno.

La previsione – che trova corrispondenza in alcune Convenzioni internazionali nonché nell'art. 9 del Reg. UE n. 1111/2019 – ha la finalità, come evidenziato nella Relazione Illustrativa, di non vanificare la portata della regola generale della competenza dell'autorità giudiziaria del luogo di residenza abituale del minore, disincentivando trasferimenti repentini per ragioni di forum shopping (cfr. Giordano (- Farina – Metafora), …).

Il criterio, tuttavia, non trovando corrispondenza nella realtà di fatto, non può avere una durata illimitata, ciò che rende ragione della sua limitazione ad un anno (cfr. Costabile, in Masoni, 400, la quale sottolinea che la circostanza che entro tale termine l'altro genitore non abbia promosso il giudizio nel foro precedente è una sorta di acquiescenza alla nuova regola di competenza).

Conseguenze pratiche dell’introduzione della nuova regola di competenza territoriale

La previsione della generale competenza per territorio del Tribunale del luogo di residenza abituale del minore ha fatto venir meno la precedente disarticolazione delle relative regole processuali, che derivava dalla sussistenza, qualora una domanda vertente sulle condizioni di affidamento del minore fosse stata proposta unitamente ad un ricorso per la separazione coniugale o il divorzio, della competenza (che poteva essere diversa) del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi per la separazione e di quello della residenza del coniuge convenuto per il divorzio.

Inoltre nel precedente assetto normativo la domanda di revisione delle condizioni di affidamento dei minori era proposta al giudice competente secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., ossia nel luogo di residenza del convenuto (cfr. Sapi – Simeone, 13-14).

Bibliografia

Astiggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all'estero, in Fam. e dir., 2009, n. 10, 877 ss.; Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Corbetta, La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Fam. pers. succ., 2008, n. 8-9, 715; Costabile, Il nuovo rito unitario, in Commentario sistematico al nuovo processo civile a cura di Masoni, Milano 2023, 398 ss.; Costabile, Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in IUS-processocivile.it, 2023; Danovi, Trasferimenti di residenza (legittimi e illegittimi), conflitti di competenza e interesse del minore, in Fam. e dir., 2022, n. 12, 1105; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Farina – Giordano – Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Giordano – Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano 2022; Ferrando, Diritto di famiglia, Torino, 2023; Gozzi, Regolamento 2201/2003 e protezione dei minori: nuovi chiarimenti della Corte di Giustizia CE in tema di ripartizione della competenza e di tutela cautelare, in Riv. dir. proc., 2010, n. 2, 462; Liuzzi, Sottrazione internazionale di minori e questioni processuali: ancora in tema di ascolto e di residenza del minore, in Fam. e dir., 2008, n. 10, 887; Lupoi, Il giudizio di primo grado, in La riforma del processo civile a cura di Tiscini, Pisa 2023, 794 ss.; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Salzano, Considerazioni sulla competenza giurisdizionale a disporre l'affidamento della prole e ad adottare misure provvisorie e urgenti di protezione di minorenni, in Dir. fam. 2011, n. 1, 226; Silvestri, L’architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it; Sapi – Simeone, Gli atti introduttivi, in La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo a cura di Giordano – Simeone, Milano 2023, 9 ss.; Simeone – Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357.

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