Codice di Procedura Civile art. 473 bis 19

Rosaria Giordano

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza1

[I]. Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

[II]. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' persona con disabilita' psichica o legalmente incapace2.

[III]. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

[IV]. Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

[V]. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

[VI]. Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.

[VII]. Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.173.

[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2] Comma modificato dall'art. 3, comma  6, lett. b), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha sostituito le parole: «quando il convenuto e' persona con disabilita' psichica» alle parole: «quando il convenuto e' malato di mente». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. b), numero 2) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 . Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

L'art. 473-bis.19 c.p.c. regolando espressamente una questione oggetto di ampio dibattito prevede che le  rigide preclusioni (su tale aspetto Sapi – Simeone, 28) contemplate dalle disposizioni precedenti a carico delle parti sia quanto alla proposizione delle domande che all'articolazione di mezzi di prova operano solo con riguardo alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili (nel senso che si tratta, quindi, di preclusioni “a geometria variabile” (Giordano (- Farina – Metafora).

Le domande aventi ad oggetto diritti indisponibili

Il secondo comma della norma in esame individua espressamente le domande concernenti diritti indisponibili per le quali non maturano in alcun momento preclusioni alla loro proposizione (sicché le stesse possono essere proposte anche per la prima volta in appello).

Si tratta, in particolare, delle domande relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Sembra dunque doversi escludere che, al di fuori della tutela della prole minorenne, vi siano domande proponibili senza alcuna limitazione nel corso del giudizio (cfr. anche Lupoi 811).

Le domande relative a contributi economici in favore del coniuge richiedente o dei figli maggiorenni

Una mera attenuazione al sistema delle preclusioni, secondo il principio del giudicato c.d. rebus sic stantibus che permea da sempre detti provvedimenti, è infine prevista per le domande di contributo economico proposte dal coniuge in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (e per i relativi nuovi mezzi di prova). Queste domande, se le preclusioni sono già maturate, possono essere proposte solo se: a) si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori; b) entro la prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Sembra dunque che quest'ultima categoria di domande, anche a fronte di sopravvenienze in fatto, non potrà più essere proposta per la prima volta in appello, come sinora affermato da una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 29290/2021).

E’ stato osservato che sebbene la disposizione in commento non lo preveda espressamente, se il giudice ammette la domanda nuova deve concedere, in omaggio al fondamentale principio del contraddittorio, all’altra parte termine per l’esercizio del proprio diritto di difesa, prendendo posizione sulle nuove domande e richiedendo eventuali prove contrarie (Lupoi, 811).

Bibliografia

Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, Il nuovo rito unitario, in Commentario sistematico al nuovo processo civile a cura di Masoni, Milano 2023, 398 ss.; Costabile, Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in IUS-processocivile.it, 2023; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Donzelli, La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie, in Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022;  Farina – Giordano – Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Giordano – Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano 2022; Lupoi, Il giudizio di primo grado, in La riforma del processo civile a cura di Tiscini, Pisa 2023, 794 ss.; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Silvestri, L’architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it; Sapi – Simeone, Gli atti introduttivi, in La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo a cura di Giordano – Simeone, Milano 2023, 9 ss.; Simeone – Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357.

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