Codice di Procedura Civile art. 473 bis 29Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti1 [I]. Si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche' quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori2. [II]. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. [III]. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. [IV]. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione3.
[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [2] Gli originali comma 1 e 2 sono stati sostituiti dall'attuale comma 1 dall'art. 3, comma 6, lett. e), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [3] Comma modificato dall'art. 3, comma 6, lett. e), numero 2) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha sostituito le parole: «primo comma, n. 2,» alle parole: «secondo comma». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. InquadramentoL'art. 473-bis.29 c.p.c. stabilisce che le parti possono chiedere in ogni tempo, come già avveniva ex art. 710 c.p.c. (al cui Commento si rinvia) e 9 della legge n. 898 del 1970 rispettivamente nei giudizi di separazione e di divorzio, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Il procedimento da seguire sarà peraltro il medesimo delineato per il rito unitario e quindi non più, come sinora, un giudizio camerale “puro”, con un incremento delle garanzie processuali per le parti, che sarà suscettibile tuttavia di incidere negativamente sulla durata dei giudizi. Altra novità è che, anche per i giudizi di separazione, per i quali detto presupposto non era almeno espressamente contemplato dall'art. 710 c.p.c., si codifica il requisito per il quale la revisione può essere richiesta solo se sopravvengono giustificati motivi (Lupoi, 832). Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità era già salda nel richiedere un quid novi rispetto alle circostanze di fatto per giustificare la revisione dei provvedimenti in esame (cfr. Cass., n. 13067/2022). Tuttavia, l'ambito operativo è limitato solo alla rivisitazione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, sicché sono esclusi una serie di provvedimenti come le misure con effetti irreversibili anche se di contenuto patrimoniale (cfr. Lupoi, 832, il quale adduce l'efficace esempio del trasferimento immobiliare a favore dell'altro coniuge a seguito della separazione). CasisticaLe pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all'accordo di divorzio congiunto, siano strettamente connesse a questo per volontà delle parti e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, pur non potendo essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione della libera determinazione negoziale delle parti, devono essere prese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio (Cass. I, n. 18843/2024). BibliografiaCarratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, Le impugnazioni ed i giudizi di revisione, in Commentario sistematico al nuovo processo civile a cura di Masoni, Milano 2023, 467 ss.; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Donzelli, La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie, in Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022; Farina – Giordano – Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Figone, La fase istruttoria e la fase decisoria, in La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di Giordano – Simeone, Milano 2023, 101-102 ss.; Graziosi, Sui provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse dei genitori e dei figli minori, in Fam. e dir., 2022, 368; Lupoi, Il giudizio di primo grado, in La riforma del processo civile a cura di TISCINI, Pisa 2023, 818; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Silvestri, L’architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |