Codice di Procedura Civile art. 473 bis 34 - Udienza di discussione 1

Rosaria Giordano

Udienza di discussione1

[I]. La trattazione dell'appello è collegiale.

[II]. All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

[III]. La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.

[IV]. Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore. Il reclamo previsto dall'articolo 473-bis.24 si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello piu' vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi dei distretti2.

[1]  Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2] Comma modificato dall'art. 3, comma 6, lett. f) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha inserito un periodo dopo il primo. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

Per il Commento v. sub art. art. 473-bis.35

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