Codice di Procedura Civile art. 473 bis 47 - Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero 1 2

Rosaria Giordano

Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero12

[I]. Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica3.

[II].Il pubblico ministero puo' proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci4.

[1]  Rubrica sostituita dall'art. 3, comma 6, lett. i), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. 

[2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[3] Comma modificato dall'art. 3, comma 6, lett. i), numero 2) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha inserito le parole: «o di domicilio» dopo le parole «luogo di residenza» ovunque ricorrono e le parole «nel caso in cui questo sia residente all'estero» sono state sostituite alle parole: «nel caso in cui l'attore sia residente all'estero». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. i), numero 2) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha inserito le parole: «o di domicilio» dopo le parole «luogo di residenza» ovunque ricorrono e le parole «nel caso in cui questo sia residente all'estero» sono state sostituite alle parole: «nel caso in cui l'attore sia residente all'estero». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La norma in esame, nell'inaugurare le disposizioni specificamente dedicate ai giudizi di separazione personale e divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché in tema di unione civile e di condizioni di affidamento dei figli nati da coppie non coniugate, pur con alcune imprecisioni terminologiche rispetto all'ambito di applicazione, distingue il criterio di collegamento della competenza per territorio a seconda che la coppia abbia o meno figli minori.

Ciò in coerenza con la norma, di applicazione generale nel nuovo rito unitario, contenuta nell'art. 473-bis.11 c.p.c.  la quale sancisce la regola generale per la quale per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Competenza nei giudizi di separazione e divorzio (e di modifica delle relative condizioni) in presenza di figli minori

In tale ipotesi – nella quale sembrano non potersi ricomprendere, almeno allo stato, i giudizi di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso – il criterio di collegamento della competenza per territorio è quello, innovativo rispetto a quelli oggi contemplati dall'art. 706 c.p.c. e dall'art. 4l. div., della residenza abituale del minore (per la relativa nozione v., infra, Commento all'art. 473.bis-11 c.p.c.).

Si precisa, poi, che detto criterio è destinato a trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui si richieda la modifica delle relative condizioni, ossia nell'ipotesi – che attualmente è regolata dagli artt. 710 c.p.c. per la separazione e dall'art. 9 l.div. – confluita, con innovazioni soprattutto di carattere processuale, nell'art. 473.bis-29 c.p.c. (v., infra, relativo Commento).

Competenza nei giudizi di separazione e divorzio in assenza di figli minori

Nell'ipotesi considerata la norma in esame è invece destinata a trovare applicazione, oltre che nei casi di separazione e divorzio, anche nei procedimenti volti allo scioglimento dell'unione civile ma non – per definizione – in quelli di regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati da coppie non coniugate.

Nell'ipotesi in cui, invece, il procedimento unitario non riguardi un minore, si precisa che troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione della competenza territoriale dettate dagli artt. 18 e ss. c.p.c., ove non specificamente derogate da altre previsioni del rito uniforme in esame.

Troverà in queste situazioni applicazione la regola del Tribunale del luogo di residenza del convenuto: è così venuta meno, rispetto all'assetto che era delineato dall'art. 706 c.p.c., anche per i giudizi di separazione, il criterio di collegamento dell'ultima residenza comune dei coniugi.

Come noto, quest'ultimo criterio era stato previsto dalla riforma del 2006 anche per i giudizi di divorzio finché la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 4, comma 1, l. n. 898/1970, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, d.l. n. 35/2005, conv., con modif., in l. n. 80/2005, limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza».

In particolare, la Corte ha sottolineato che la previsione, tra i criteri di competenza per territorio applicabili ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, è manifestamente irragionevole ove si consideri che negli indicati procedimenti, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione — giudiziale o consensuale — sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicché non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma (Corte cost. n. 169/2008).

E' inoltre conservata la regola del forum actoris per il caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, nonché ove l'attore, in dette circostanze sia residente all'estero, la competenza di qualunque tribunale della Repubblica.

Bibliografia

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