Codice di Procedura Civile art. 473 bis 47Procedimento1 [I]. Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. [II]. Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti. [III]. Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare. [IV]. Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora. [V]. Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto. [VI]. Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa norma in esame, nell'inaugurare le disposizioni specificamente dedicate ai giudizi di separazione personale e divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché in tema di unione civile e di condizioni di affidamento dei figli nati da coppie non coniugate, pur con alcune imprecisioni terminologiche rispetto all'ambito di applicazione, distingue il criterio di collegamento della competenza per territorio a seconda che la coppia abbia o meno figli minori. Ciò in coerenza con la norma, di applicazione generale nel nuovo rito unitario, contenuta nell'art. 473-bis.11 c.p.c. la quale sancisce la regola generale per la quale per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Competenza nei giudizi di separazione e divorzio (e di modifica delle relative condizioni) in presenza di figli minoriIn tale ipotesi – nella quale sembrano non potersi ricomprendere, almeno allo stato, i giudizi di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso – il criterio di collegamento della competenza per territorio è quello, innovativo rispetto a quelli oggi contemplati dall'art. 706 c.p.c. e dall'art. 4l. div., della residenza abituale del minore (per la relativa nozione v., infra, Commento all'art. 473.bis-11 c.p.c.). Si precisa, poi, che detto criterio è destinato a trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui si richieda la modifica delle relative condizioni, ossia nell'ipotesi – che attualmente è regolata dagli artt. 710 c.p.c. per la separazione e dall'art. 9 l.div. – confluita, con innovazioni soprattutto di carattere processuale, nell'art. 473.bis-29 c.p.c. (v., infra, relativo Commento). Competenza nei giudizi di separazione e divorzio in assenza di figli minoriNell'ipotesi considerata la norma in esame è invece destinata a trovare applicazione, oltre che nei casi di separazione e divorzio, anche nei procedimenti volti allo scioglimento dell'unione civile ma non – per definizione – in quelli di regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati da coppie non coniugate. Nell'ipotesi in cui, invece, il procedimento unitario non riguardi un minore, si precisa che troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione della competenza territoriale dettate dagli artt. 18 e ss. c.p.c., ove non specificamente derogate da altre previsioni del rito uniforme in esame. Troverà in queste situazioni applicazione la regola del Tribunale del luogo di residenza del convenuto: è così venuta meno, rispetto all'assetto che era delineato dall'art. 706 c.p.c., anche per i giudizi di separazione, il criterio di collegamento dell'ultima residenza comune dei coniugi. Come noto, quest'ultimo criterio era stato previsto dalla riforma del 2006 anche per i giudizi di divorzio finché la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 4, comma 1, l. n. 898/1970, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, d.l. n. 35/2005, conv., con modif., in l. n. 80/2005, limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza». In particolare, la Corte ha sottolineato che la previsione, tra i criteri di competenza per territorio applicabili ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, è manifestamente irragionevole ove si consideri che negli indicati procedimenti, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione — giudiziale o consensuale — sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicché non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma (Corte cost. n. 169/2008). E' inoltre conservata la regola del forum actoris per il caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, nonché ove l'attore, in dette circostanze sia residente all'estero, la competenza di qualunque tribunale della Repubblica. BibliografiaAstigliano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo all'estero, in Fam. e dir., 2009, n. 10, 877 ss.; Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Corbetta, La Convenzione dell'Aja del 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, in Fam. pers. succ., 2008, n. 8-9, 715; Costabile, Il nuovo rito unitario, in Commentario sistematico al nuovo processo civile a cura di Masoni, Milano 2023, 398 ss.; Costabile, Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in IUS-processocivile.it, 2023; Danovi, Trasferimenti di residenza (legittimi e illegittimi), conflitti di competenza e interesse del minore, in Fam. e dir., 2022, n. 12, 1105; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Farina – Giordano – Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Giordano – Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano 2022; Gozzi, Regolamento 2201/2003 e protezione dei minori: nuovi chiarimenti della Corte di Giustizia CE in tema di ripartizione della competenza e di tutela cautelare, in Riv. dir. proc., 2010, n. 2, 462; Liuzzi, Sottrazione internazionale di minori e questioni processuali: ancora in tema di ascolto e di residenza del minore, in Fam. e dir., 2008, n. 10, 887; Lupoi, Il giudizio di primo grado, in La riforma del processo civile a cura di Tiscini, Pisa 2023, 794 ss.; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Salzano, Considerazioni sulla competenza giurisdizionale a disporre l'affidamento della prole e ad adottare misure provvisorie e urgenti di protezione di minorenni, in Dir. fam. 2011, n. 1, 226; Silvestri, L’architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it; Sapi – Simeone, Gli atti introduttivi, in La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo a cura di Giordano – Simeone, Milano 2023, 9 ss.; Simeone – Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |