Codice di Procedura Civile art. 473 bis 50 - Provvedimenti temporanei e urgenti 1

Rosaria Giordano

Provvedimenti temporanei e urgenti1

[I]. Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.

[1]  Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". 

Inquadramento

La norma in commento contiene alcune precisazioni sul contenuto dei provvedimenti urgenti nell'interesse dei genitori e della prole pronunciati ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e puntualizza le conseguenze della violazione delle prescrizioni contenute nel piano genitoriale accettato dalle parti e “riversato” nei medesimi provvedimenti.

Le informazioni funzionali all’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento

La norma in commento puntualizza che il giudice relatore quando all'esito della prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, emana con ordinanza i provvedimenti provvisori nell'interesse delle parti e dei figli (v. Commento all'art. 473-bis.22 c.p.c.) è tenuto anche ad indicare le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro.

Tale previsione è funzionale ad un più efficace esercizio dei diritti/doveri conseguenti alle decisioni sull'affidamento.

Il piano genitoriale proposto dal giudice e la sua violazione

Il giudice può formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti nel ricorso introduttivo (v., infra, Commento all'art. 473-bis.12 c.p.c.).

Se la proposta di piano genitoriale è accettata dalle parti e dunque “confluisce” in virtù del relativo accordo nell'ordinanza di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., ove una delle parti vada a violarne le prescrizioni (sulle quali pure in precedenza aveva convenuto), detta condotta costituisce una violazione suscettibile di determinare, su richiesta dell'altra parte o anche d'ufficio, l'emanazione di misure coercitive nei confronti della stessa ex art. 473-bis.39 c.p.c. (v. relativo Commento).

Bibliografia

Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, Il nuovo rito unitario, in Commentario sistematico al nuovo processo civile a cura di Masoni, Milano 2023, 409 ss.; Costabile, Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, in IUS-processocivile.it, 2023; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Donzelli, La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie, in Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022;  Farina – Giordano – Metafora, La riforma del processo civile, Milano 2022; Giordano – Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano 2022; Lupoi, Il giudizio di primo grado, in La riforma del processo civile a cura di Tiscini, Pisa 2023, 809 ss.; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Silvestri, L’architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it; Sapi – Simeone, Gli atti introduttivi, in La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo a cura di Giordano – Simeone, Milano 2023, 25; Simeone – Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario