Atto di intervento (amicus curiae) in qualità di terzo interveniente (art. 36, par. 2 Convenzione e art. 44 Regolamento)InquadramentoAttraverso l'intervento del terzo è possibile la partecipazione al procedimento innanzi alla Corte EDU di soggetti diversi dalle parti in causa, al fine di poter presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze. L'intervento del terzo è disciplinato dall'art. 36 CEDU, come modificato dal Protocollo n. 14 e che prevede oggi tre tipi di intervento, da parte di Stati membri il cui cittadino sia ricorrente, ovvero di altri Stati membri o altri soggetti privati o infine da parte del Commissario per i diritti dell'uomo. FormulaAlla Cancelleria della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO Consiglio di Europa 67075 Strasburgo Cedex Francia Istanza di rinvio in Grande Camera Ricorso n. ... Decisione ... Emessa il ... Il ricorrente, esaminata la decisione sopra indicata emessa dalla (indicare la sezione) della Corte europea dei diritti dell'uomo sul ricorso n. ... contro lo Stato italiano, chiede il rinvio alla Grande Camera della Corte, ai sensi dell'art. 43, par. 1 della Convenzione e dell'art. 73, par. 1 del Regolamento. Qualora la presente richiesta dovesse essere accolta, il ricorrente si riserva di presentare ulteriori memorie dinanzi alla Grande Camera. I. PREMESSA La sentenza nel caso in esame è stata emessa in data ... . Il termine per presentare la richiesta di rinvio scade, pertanto, in data ... . La ... Sezione della Corte si è pronunciata nei seguenti termini: ... . II. PRESUPPOSTI PREVISTI DALL'ART. 43 DELLA CONVENZIONE Il ricorrente ritiene che le conclusioni della decisione nel caso indicato richiedano un nuovo esame da parte della Grande Camera. In particolare si evidenzia, ai fini dell'accoglimento della presente richiesta, che la sentenza ... tratta di un'importante questione di carattere generale, poiché: ...; ...; e/o solleva una questione concernente l'interpretazione e/o applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. In particolare si rileva un contrasto tra i principi affermati nella/e decisioni ... e quelli della decisione in esame e/o si rappresenta che uno o più principi sviluppati nel caso in esame richiedano di essere maggiormente chiariti e/o si rappresenta che il caso in questione affronta un tema nuovo che richiede un maggiore approfondimento e/o si rappresentano le conseguenze che l'impatto della decisione avrebbe sull'ordinamento nazionale. Specificatamente: ...; ... . III. CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere la richiesta di rinvio del caso davanti alla Grande Camera. CommentoIl quadro istituzionale La Corte EDU ha sede a Strasburgo ed è stata istituita nel 1959 dall'omonima Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore nel settembre del 1953, oggetto di ratifica da parte dell'Italia con legge e ratificata dall'Italia con l. n. 848/1955. La Corte costituisce un organo giurisdizionale internazionale ed è composta da un numero di giudici corrispondente a quello degli Stati membri del Consiglio di Europa, organizzazione internazionale intergovernativa, il cui statuto è stato sottoscritto il 5 maggio 1949, a Londra, con la finalità di tutelare i diritti umani nella regione europea. Non vi è sovrapposizione tra l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, che costituiscono entità autonome e differenti, stante altresì la non corrispondenza degli Stati membri delle due istituzioni, dal momento che non tutti i quarantasei Stati che aderiscono al Consiglio d'Europa sono Stati membri dell'Unione Europea, come ad esempio la Turchia o l'Ucraina. I giudici della Corte EDU sono eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla base di liste di tre candidati proposte da ciascuno Stato, ed esercitano il loro mandato a titolo individuale, senza rappresentare gli Stati di provenienza, per un periodo non rinnovabile pari a nove anni. La composizione della Corte è variabile, in quanto i ricorsi palesemente inammissibili sono esaminati da un Giudice unico, mentre un Comitato di tre giudici può pronunciarsi con voto unanime sull'ammissibilità e sul merito nei casi già coperti giurisprudenza consolidata. Diversamente, la decisione è assunta a maggioranza dei componenti di una Camera, in numero di sette. Ciascuna Camera è composta dal Presidente della Sezione cui è assegnato il caso, ossia il Giudice eletto dallo Stato contro cui il ricorso è presentato, nonché da ulteriori cinque giudici, designati a rotazione dal Presidente della Sezione. Sono invece diciassette i componenti della Grande Camera, che esamina i casi rimessi a seguito di remissione da parte di una Camera o di accettazione di apposita richiesta di rinvio delle parti. Siedono nella composizione della Grande Camera il Presidente e il vice Presidente della Corte, nonché i presidenti delle Sezioni, oltre al Giudice eletto dallo Stato contro cui è stato proposto ricorso e altri giudici appositamente sorteggiati. La Corte EDU svolge funzioni consultive e giurisdizionali. Le prime, ai sensi dell'art. 47 CEDU, consistono nel fornire pareri motivato in ordine all'interpretazione della Convenzione e dei relativi Protocolli, su richiesta del Comitato dei Ministri. Nello svolgimento della sua funzione giurisdizionale, la Corte viene invece adita su ricorso degli Stati membri, ai sensi dell'art. 33 CEDU, ovvero – a far data dal 1998 – su ricorso individuale di cittadini, organizzazioni non governative o gruppi di individui, ai sensi dell'art. 34 CEDU. La Corte ha competenza riguardo l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei relativi protocolli, ivi compresa la tutela e il rispetto dei diritti e delle garanzie ivi previsti. Le sentenze della Corte EDU sono motivate e soggette a pubblicazione, vincolando alla decisione assunta gli Stati membri del Consiglio d'Europa che siano stati parte nella controversia. L'esecuzione viene monitorata dal Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 46 CEDU, cui viene trasmesso il relativo fascicolo e che procede quindi a consultare lo Stato membro interessato per concordare modalità e tempistiche dell'esecuzioni, onde prevenire nuove violazioni della Convenzione. Difatti, ogni Stato membro ha il dovere di evitare il verificarsi di nuove violazioni, mediante adattamento della legislazione vigente o interventi su singoli provvedimenti adottati in violazione della Convenzione, potendo in caso contrario essere sanzionato per le violazioni successive. È altresì previsto il riconoscimento di un'equa riparazione nei confronti del ricorrente vittorioso, a carico dello Stato membro condannato. L'a rt. 36 CEDU: l'i ntervento di terzi Ai sensi dell'art. 36 CEDU, è consentito allo Stato membro il cui cittadino sia ricorrente in un giudizio pendente innanzi alla Corte, presentare osservazioni per iscritto e partecipare alle udienze. L'articolo fa dunque riferimento a Stati membri diversi da quello nei cui confronti sia stato presentato il ricorso, consentendo di intervenire nei giudizi che pendano tuttavia innanzi a una Camera o alla Grande Camera, con esclusione dunque dei giudizi innanzi al Giudice unico a un comitato. L'intervento di terzo permette la partecipazione alla procedura instaurata con la presentazione di un ricorso di soggetti diversi dalle parti necessarie. Ai fine di consentirne l'intervento, ogni qual volta sia presentato un ricorso individuale, la Cancelleria lo comunica in copia a ogni altro Stato membro, diverso dal convenuto, di cui risulti cittadino il privato ricorrente, notificando altresì la decisione di tenere udienza nella causa. Preso così atto del giudizio, lo Stato membro di appartenenza del ricorrente che intenda avvalersi delle facoltà previste dal su citato art. 36, par. 1, CEDU, deve darne avviso al cancelliere entro le dodici settimane successive alla comunicazione, salvo che il Presidente della Camera stabilisca un termine diverso. Ai sensi del par. 2 dell'art. 36 CEDU, il presidente dalla Corte, “nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia”, può invitare ogni altro Stato membro – diverso dunque da quello convenuto e dallo Stato di appartenenza del ricorrente – a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze. Tale invito può essere rivolto altresì a persone, fisiche o giuridiche, diverse dal ricorrente, che siano interessate al giudizio. Il Regolamento della Corte EDU, all'art. 44, par. 3a, prevede che tale invito avvenga solo dopo che lo Stato membro convenuto abbia avuto notizia del giudizio. Del pari, su richiesta degli ulteriori Stati membri o delle persone interessate, il presidente della Corte può autorizzare l presentazione di osservazioni scritte. Il Regolamento prevede invece la partecipazione alle udienza come eccezionale (“in circostanze eccezionali”). Il successivo par. 3b stabilisce che le richieste di autorizzazione devono essere debitamente motivate e presentate per iscritto, in lingua inglese o francese, entro dodici settimane dalla data in cui lo Stato membro convenuto ha avuto notizia del giudizio, salvo che sia stabilito un terme diverso, in via eccezionale, dal presidente della Camera. Ai sensi del par. 5 dell'art. 44 Reg. Corte EDU, le condizioni cui è soggetto l'invito ex art. 36, par. 2, CEDU ovvero l'autorizzazione su richiesta degli Stati membri o delle persone interessate, ove non rispettate, comportano la facoltà per il presidente di non acquisire le osservazioni scritte presentate al fascicolo e di limitare la partecipazione all'udienza da parte di tali soggetti, secondo discrezione. L'art. 36, par. 3, CEDU prevede infine che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa abbia il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause pendenti innanzi alle Camere e alla Grande Camera. Ai sensi dell'art. 44 Reg. Corte EDU, qualora il Commissario intenda esercitare tale diritto, dovrà darne avviso al cancelliere, per iscritto ed entro il termine di dodici settimane dalla data di comunicazione allo Stato membro convenuto del giudizio o della notificazione allo stesso della decisione di tenere un'udienza, salvo il diverso termine eccezionalmente fissato dal presidente. Qualora il Commissario non intenda partecipare all'udienza personalmente, dovrà comunicare i nominativi dei membri del proprio ufficio che lo rappresenteranno e potrà farsi assistere da un legale. In via generale, tanto con riferimento all'intervento degli Stati membri o delle persone interessate, quanto con riferimento al Commissario, il par. 4°, Reg. Corte EDU prevede che i termini su indicati, qualora il procedimento penda innanzi alla Grande Camera, decorrano dalla decisione di accoglimento della domanda di rinvio e possono, in forza del par. 4b, essere prorogati dal presidente della Camera, motivatamente. Infine, ai sensi del par. 6 dell'art. 44 Reg. Corte EDU, le osservazioni – redatte in inglese o francese – saranno trasmesse a cura del cancelliere alle parti in causa che sono autorizzate a replicare per iscritto ovvero in udienza, nei termini e alle condizioni fissate dal presidente della Camera. |