Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 103 - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo.Codice legge fallimentare Art. 84 Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo. 1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi 1: a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto 2; b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. [1] Alinea sostituito dall'articolo 33, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [2] Lettera sostituita dall'articolo 33, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. InquadramentoL'art. 103 del d.lgs. n. 36/2023, in continuità con la previgente disciplina contenuta all'art. 84, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, individua gli eventuali requisiti, aggiuntivi rispetto all'attestazione SOA, che le Stazioni appaltanti hanno facoltà di richiedere nelle procedure finalizzate all'affidamento di appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro. L'elevato importo dell'affidando contratto giustifica la deroga al principio per cui il possesso dell'attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica per l'affidamento di appalti di lavori pubblici. Per quanto concerne la capacità economico-finanziaria, può essere richiesto all'operatore economico di fornire parametri economico-finanziari significativi, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione e da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto. In alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Per quanto riguarda la capacità professionale negli appalti di lavori in cui è richiesta la classifica illimitata, l'operatore economico può essere chiamato a fornire prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori. Tale requisito, tuttavia, si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Il decreto correttivo (D. Lgs. 209/2024)Con l’intervento correttivo, non è più possibile per la stazione appaltante richiedere un volume d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’operatore economico avrebbe dovuto realizzare nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Qual è l'epoca della gara da prendere in considerazione ai fini dei parametri economico-finanziari?In ragione della perfetta sovrapponibilità della disciplina dettata dall'art. 103 del d.lgs. n. 36/2023 a quella contenuta nell'art. 84, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, appare opportuno richiamare la pronuncia del T.A.R. Piemonte II, n. 260/2019 che ha ritenuto compatibile con la disciplina normativa una clausola del disciplinare che, con riferimento ai requisiti di capacità finanziaria, richieda al concorrente di documentare un patrimonio netto positivo risultante dall'ultimo bilancio approvato secondo la normativa vigente; in tal caso, infatti, «l'epoca della gara» da prendere in considerazione deve considerare i tempi e modi previsti dal codice civile e dalla statuto per l'approvazione del bilancio e non coincide con il «giorno» di presentazione della domanda di partecipazione in gara. L'art. 103 consente alla stazione appaltante due alternative: o la richiesta di dati economico-finanziari significativi e certificati, ovvero la dimostrazione di una cifra di affari realizzata nei migliori cinque anni sugli ultimi dieci. Si tratta, come ovvio vista la ratio della disposizione, di dati che, proprio perché devono essere «significativi», non possono certo essere interpretati quali valori una tantum, che la parte può fare in modo di esibire «all'epoca in cui partecipa alla gara» intesa, come il momento specifico di presentazione della domanda; è fin troppo ovvio come i dati civilistici di bilancio siano ampiamente suscettibili di oscillazione nel tempo in base a scelte anche di corto respiro della governance societaria, ma non per questo diventano tutti espressione di un «parametro economico-finanziario significativo», cui invece si riferisce il senso della previsione di legge. Il bilancio è espressione di un dato significativo non in quanto fotografa il risultato di un singolo giorno o viene redatto in momenti a scelta dell'interessato, ma in quanto, rispettoso delle scadenze di legge (art. 2364 c.c.) e delle previsioni dello statuto che la società non può scegliere di volta in volta di adattare, fotografa un andamento annuale, e dunque significativo nel tempo; esso deve evidenziare una attività economica che, nel complesso ed in un certo arco di tempo ha prodotto risultati positivi e non una scelta una tantum funzionale allo specifico obiettivo di consentire la partecipazione alla gara. Peraltro, la legge pone quale requisito alternativamente idoneo a valutare la solidità economico-finanziaria di un concorrente la cifra di affari «per cinque anni» su un arco temporale di dieci, anche in tal caso evocando dati sintomatici di una certa continuità. In questo contesto l'espressione «all'epoca in cui partecipa alla gara» riferita ai dati economico-finanziari, non può che essere intesa nel senso che il dato deve essere espresso da valori di bilancio i quali, seguendo a loro volta la normativa di riferimento, risultino coevi al periodo della gara; a tal proposito non può quindi che farsi riferimento all'ultimo bilancio approvato secondo le cadenze di legge e di statuto. Né vale obiettare che ciò escluderebbe i concorrenti costituitisi nello stesso anno della gara, posto che la normativa contempla ampiamente l'avvalimento di garanzie. BibliografiaANAC, Manuale sulla Qualificazione degli operatori economici. |