Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 191 - Subentro.

Domenico Galli
Adriano Cavina
Codice legge fallimentare

Art. 176


Subentro.

1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.

5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Inquadramento

La disposizione in rassegna introduce una disciplina organica e autonoma del subentro di un concessionario ad un altro, che non era presente nel testo del codice del 2016.

In proposito la Relazione Illustrativa sottolinea infatti che la norma riempie un vuoto regolativo del codice del 2016 che non contemplava una specifica disciplina dei profili patrimoniali connessi al subentro di un concessionario ad un altro (Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato allo schema del codice dei contratti pubblici).

In questa prospettiva, si prevede innanzitutto la disciplina del trasferimento di reti, impianti e beni strumentali alla concessione dal gestore uscente a quello subentrante (commi 1 e 2) nonché l'onere per il nuovo gestore di indennizzare quello uscente in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per circostanze ad esso non imputabili (comma 3), facendo comunque salvi eventuali diversi accordi tra le parti stabiliti prima dell'entrata in vigore del Codice del 2023 (comma 4).

Profili patrimoniali connessi al subentro di un concessionario ad un altro

Per le ipotesi in cui l'oggetto della concessione sia strettamente legato a reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio che non siano duplicabili a costi socialmente sostenibili viene espressamente stabilito che gli stessi vengano trasferiti al nuovo concessionario subentrante, anche in caso di cessazione anticipata della concessione (comma 1).

Del pari, sono assegnati al nuovo gestore anche i beni strumentali alla concessione anche laddove realizzati dal concessionario uscente in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente (comma 2).

Si tratta di disposizioni dirette ad assicurare un corretto e regolamentato “passaggio di consegne” tra il concessionario uscente e quello subentrante, nell'ottica di prevenire eventuali contenziosi che potrebbero sul punto sorgere al momento del cambio di gestione (Giustiniani, 545).

In questa prospettiva, viene stabilito che, salve le discipline di settore, nei casi di durata dell'affidamento inferiore al tempo di recupero dell'ammortamento o di cessazione anticipata per cause non imputabili al concessionario uscente, un indennizzo, in favore di quest'ultimo, a carico del gestore subentrante.

In relazione alla misura dell'indennizzo, si prevede che lo stesso sia: i) pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi; ii) calcolato, sulla base di tali parametri, secondo criteri indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione (comma 3).

Sempre nell'ottica di individuare un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco, vengono infine fatti salvi, rispetto alla suddetta regolamentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, eventuali diversi accordi pattuiti tra le parti prima dell'entrata in vigore del Codice del 2023 (comma 4).

Questioni applicative

1) Il subentro in caso di servizi di interesse economico generale di rilievo locale.

La disposizione in commento precisa espressamente che nell'ipotesi di concessioni di servizi di interesse economico generale prestati al livello locale la disciplina applicabile al subentro resta quella stabilita all'art. 23 del d.lgs. n. 201/2022 (comma 5).

La precisazione appare opportuna anche alla luce di quanto previsto all'art. 176, comma 2, secondo cui “alle concessioni di servizi economici d'interesse generale si applicano le norme” del Codice dei contratti pubblici salvo che per i profili non disciplinati per i quali “si applica il d.lgs. n. 201/2022”.

Essendo il subentro un profilo oggi disciplinato espressamente dal d.lgs. n. 36/2023, si sarebbe quindi potuto porre il dubbio interpretativo circa la prevalenza o meno dell'art. 191 in commento rispetto all'art. 23 del d.lgs. n. 201/2022. Dubbio che il comma 5 ha dunque eliso attribuendo espressa prevalenza a quest'ultima disposizione.

Sul punto occorre ad ogni modo osservare che le due discipline sono sostanzialmente analoghe, potendosi rinvenire l'unica effettiva differenza nella clausola di salvaguardia che il comma 4 dell'art. 191 in commento riserva ad eventuali diversi accordi stipulati tra le parti prima dell'entrata in vigore del Codice del 2023. Nell'ipotesi di concessioni di servizi di interesse economico generale prestati al livello locale tali accordi dovrebbero dunque ritenersi recessivi rispetto alla disciplina generale dettata dal citato art. 23 del d.lgs. n. 201/2022.

Bibliografia

Giustiniani, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici prima e dopo la Riforma, Roma, 2023.

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