Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 4Codice legge fallimentare Artt. 3, 21, 28-34, 36, 54-55, 59-65, 80, 83, 95, 97. Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, commi 3 e 3-bis)1 1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita2: a) procedura aperta: nove mesi; b) procedura ristretta: dieci mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi; e) dialogo competitivo: sette mesi; f) partenariato per l'innovazione: nove mesi. 2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti: a) procedura aperta: cinque mesi; b) procedura ristretta: sei mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi. 3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo3. 4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, sono prorogati per il periodo massimo di un mese4. 5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi5. [1] Rubrica modificata dall'articolo 76, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [2] Alinea sostituito dall'articolo 76, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [3] Comma modificato dall'articolo 76, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [4] Comma modificato dall'articolo 76, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [5] Comma modificato dall'articolo 76, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. InquadramentoL'Allegato I.3. contiene la disciplina di dettaglio dei termini massimi di conclusione delle procedure di appalto, in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 17, comma 3, del Codice, al cui commento si rinvia per ogni considerazione più approfondita. La disciplina recata dall'Allegato in commento è presentata dal legislatore come una disciplina transitoria: è lo stesso art. 17, infatti, a prevedere che l'Allegato in commento venga abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato codicistico. I termini massimi di conclusione delle procedureSe anche in precedenza, per effetto di quanto previsto dal d.l. n. 76/2020 (convertito dalla legge n. 120/2020), vigevano effettivamente dei tetti massimi di durata delle procedure di gara, tali tetti erano previsti unicamente in via sperimentale e temporanea; con l'Allegato in commento, invece, il legislatore ha inteso rendere strutturale questa misura, seppur calibrandola diversamente. Il citato d.l. n. 76/2020 quantificava diversamente il tetto massimo di durata delle procedure a seconda del loro oggetto e del loro importo. Nell'ambito delle procedure sottosoglia, ad esempio, il termine massimo era fissato in 2 mesi per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per gli affidamenti diretti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro. Tale tetto saliva a 4 mesi per le procedure negoziate senza bando volte all'affidamento di servizi e forniture di importo compreso tra 139.000 euro e le soglie europee, nonché per le medesime procedure finalizzate ad affidare lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro. Per le procedure soprasoglia il termine si innalzava a 6 mesi. Diversamente, l'Allegato I.3. al nuovo Codice calibra la durata massima delle singole gare non già sul relativo importo e/o sul relativo oggetto, bensì sulla tipologia di procedura prescelta e sul criterio di aggiudicazione utilizzato. Più precisamente: i) per le procedure aperte il termine massimo è di 9 mesi, nel caso in cui sia utilizzato il criterio del- l'OEPV, e di 5 mesi nelle ipotesi di utilizzo del minor prezzo; ii) per le procedure ristrette aggiudicate con l'OEPV il tetto è di 10 mesi laddove venga utilizzata l'OEPV; qualora si ricorra al prezzo più basso, il termine è di 6 mesi; iii) per le procedure competitive con negoziazione è previsto un termine di 4 mesi nel caso in cui si faccia uso del criterio del minor prezzo, ma il tetto si alza a 7 mesi laddove si prediliga l'OEPV; iv) le procedure negoziate senza bando aggiudicate al prezzo più basso devono necessariamente concludersi in 3 mesi, ma il termine si innalza a 4 mesi qualora si scelga di utilizzare l'OEPV; v) il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione, per i quali notoriamente è obbligatorio ricorrere al criterio dell'OEPV, presentano un termine massimo di durata rispettivamente di 7 e 9 mesi. Tali termini – che possono essere prorogati al massimo di 1 mese nel caso in cui la stazione appaltante debba condurre un sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta – decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. A “chiusura” del sistema, l'ultimo paragrafo dell'Allegato I.3. prevede che il RUP possa, con proprio atto motivato ed in presenza di circostanze eccezionali, prorogare ulteriormente i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendano non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura – debitamente certificate dal RUP – il medesimo Responsabile del progetto può disporre una ulteriore proroga per ulteriori 3 mesi. Per quanto concerne infine le conseguenze che l'ordinamento ricollega al mancato rispetto dei termini in questione, il d.l. n. 76/2020 prevedeva che la mancata osservanza dei termini di durata delle procedure ivi previsti potesse essere valutata ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e che, laddove imputabile all'operatore economico, costituisse causa di esclusione dalla procedura ovvero di risoluzione ex lege del contratto per inadempimento. L'art. 17 del nuovo Codice – al cui commento, in ogni caso, si rinvia per ogni considerazione più approfondita – prevede invece come conseguenza del superamento dei termini la formazione di un silenzio-inadempimento da parte della stazione appaltante, tale da legittimare gli operatori economici a incardinare in sede giudiziaria la relativa azione. Inoltre, la medesima norma specifica come la mancata osservanza del termine rilevi altresì al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in presenza di contenzioso. BibliografiaGiustiniani, Commento all'art. 32, in Caringella (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Milano, 2021; Giustiniani, Fontana, Le fas i di formazione del contratto p ubblico, in Caringella, Giustiniani – Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021. |