Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 10Codice legge fallimentare Art. 23. Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) Articolo 1. 1. Il presente allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita dell'opera immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L'utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti1. 2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a: a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata fom1azione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ; b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali; c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione info1mativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente2. 2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento3. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice4. 4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. [I requisiti informativi sono resi espliciti nei documenti di fattibilità delle alternative progettuali e di indirizzo preliminare e devono permettere l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutto il processo]5. 5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati. Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche6. 6. Per assicurare uniformità di adozione dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza: a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO; b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO; c) norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI7. 7. Ai fini del presente articolo rilevano le norme internazionali recepite dall'Unione europea della serie UNI EN ISO 19650, fungendo altresì da utile riferimento le norme della serie UNI 11337. In assenza di norme tecniche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità. Quanto meno nell'ambito della singola stazione appaltante ovvero del singolo ente concedente, l'uniformità può essere ulteriormente incrementata con la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all'atto di organizzazione di cui al comma 2, lettera c), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione. 8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno: a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conf01mità agli stessi; b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale; c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale; d) le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo8. 9. Per l'avvio di procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni9. 10. Per gli affidamenti di cui ai commi 8 e 9 valgono, in particolare, le seguenti regole: [a) la documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, tramite l'ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo]10; b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti11; c) il piano di gestione informativa è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto12; d) la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l'ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante; e) il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa digitale, nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato13; f) l'attività di verifica della progettazione di cui all'articolo 42 del codice è effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo; g) fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici14; h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi15; i) a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati ai modelli informativi all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati16. 11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo17. 12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte18: a) per l'integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio; b) per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati19; [c) per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all'ambiente di condivisione dei dati]20; d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement21; [e) per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell'ambiente di condivisione dei dati]22; f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati23; g) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi; h) con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica [e di validazione] dei progetti24; i) per supportare la formulazione e la valutazione di azioni e di mitigazione del rischio25; l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva26; m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri; n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri; o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa; p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera; q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento dell'opera e delle attività a esso connesse27; r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni dell'opera e i suoi livelli di fruibilità28. 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione per il monitoraggio degli esiti, delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione delle disposizioni del presente allegato, nonché per individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l'aggiornamento di tali disposizioni. [1] Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [2] Comma sostituito dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [3] Comma inserito dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [4] Comma sostituito dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 4), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [5] Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 5), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [6] Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 6), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [7] Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 7), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [8] Comma sostituito dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 8), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [9] Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 9), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [10] Lettera soppressa dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 10), punto 10.1, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [11] Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 10), punto 10.2, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [12] Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 10), punto 10.3, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [13] Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 10), punto 10.4, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [14] Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 10), punto 10.5, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [15] Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 10), punto 10.6, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [16] Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 10), punto 10.7, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [17] Comma sostituito dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 11), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [18] Alinea sostituito dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.1, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [19] Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.2, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [20] Lettera soppressa dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.3, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [21] Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.4, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [22] Lettera soppressa dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.5, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [23] Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.6, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [24] Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.7, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [25] Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.8, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [26] Lettera sostituita dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.9, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [27] Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.10, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [28] Lettera modificata dall'articolo 80, comma 1, lettera a), numero 12), punto 12.11, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. InquadramentoL'allegato I.9 al nuovo codice è lo “strumento” per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 43 (segnatamente, commi 4 e 5) del d.lgs. n. 36/2023 e attiene ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Più nel dettaglio, come chiarisce la relazione illustrativa al nuovo codice, nell'allegato in esame è compendiata la disciplina attuativa di quanto previsto dal citato art. 43 del codice in tema di progettazione digitale, e quindi: – non soltanto i requisiti tecnici delle piattaforme informatiche utilizzabili e della loro interoperabilità; – ma anche le misure organizzative e di formazione del personale che le stazioni appaltanti dovranno adottare al fine di rendere effettiva la possibilità di operare sulla base di un progetto interamente digitalizzato. Le disposizioni contenute nell'allegato riprendono, aggiornandole e superandole, quelle già contenute nel d.m. n. 560/2017, emanato a suo tempo in attuazione dell'art. 23, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, e da ultimo modificato dal d.m. n. 312/2021. Dal punto di vista sistematico si segnala che l'allegato in commento si compone di un solo articolo, a sua volta formato da tredici commi, per un totale di appena cinque pagine (nel formato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale). Peraltro, nonostante tali ridotte dimensioni, lo stesso all. I.9 è molto denso e regola interamente la materia, definendo – come si legge subito al comma 1 – “le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione”. I contenuti dell'all. I.9 sono particolarmente significativi ed ampi. In questa sede si rileva che: – il comma 1 ha una funzione d'inquadramento e delimita la portata operativa dell'allegato medesimo; – il comma 2 individua gli adempimenti che gravano sulle stazioni appaltati “necessariamente” prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere. Tra essi emerge, in particolare, la redazione e l'adozione dell'atto di organizzazione circa le procedure di controllo e gestione per la digitalizzazione del sistema organizzativo dei processi di affidamento e gestione dei contratti; – il comma 3 individua le figure professionali che devono essere presenti quando le stazioni appaltanti adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Si tratta del “gestore dell'ambiente di condivisione dei dati”, del “gestore dei processi digitali” e, per ogni intervento, del “coordinatore dei flussi informati vi” che si inserisce all'interno della struttura di supporto al RUP (in dottrina, v. De Marinis e Furcolo, Atto organizzativo BIM: tutto quello che devi sapere, in www.biblus.acca.it, che compiono un'attenta ricognizione delle “figure BIM”, ciascuna delle quali con compiti e competenze distinti e specificamente descritte dalla normativa tecnica. Senza pretesa di completezza, si ricordano: – il BIM Manager, ossia la figura professionale gerarchicamente più elevata della catena, responsabile della creazione, della gestione e dell'aggiornamento del Modello BIM, dotato dei più ampi margini di gestione dei processi digitalizzati; – il BIM Coordinator, cioè il coordinatore dei flussi informativi della singola commessa, che opera secondo le indicazioni del BIM Manager; – il BIM Specialist, ossia l'operatore avanzato delle attività di gestione e di modellazione informativa che agisce nell'ambito della commessa e opera a supporto nella redazione del Piano di Gestione Informativa; – e il CDE Manager, cioè colui che ha la responsabilità e gestisce l'Ambiente di condivisione dei dati, da identificarsi come l'ambito digitale unico dove convergono in forma organizzata tutti i dati relativi a una commessa, rendendoli condivisibili tra i diversi attori del processo realizzativo); – il comma 4 prevede l'istituzione di un “ambiente di condivisione dati” che deve sussistere in ogni stazione appaltante. Viene posta specifica attenzione al rispetto del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza (tale aspetto è adeguatamente valorizzato da De Marinis). Inoltre il comma in esame impone che – quando non vi siano ragioni ostative in relazione agli appena citati diritti da tutelare – i dati e le informazioni sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti; – il comma 5, conseguentemente, si occupa delle “piattaforme interoperabili”, che funzionano mediante formati aperti non proprietari (ossia in formati che si basano su una specifica di costruzione pubblica e che garantiscono la lettura da parte di qualsiasi programma, in quanto privi di restrizioni legali per l'utilizzo: Agostinelli, Zilio). La previsione è di assoluta rilevanza, dal momento che l'utilizzo di formati aperti incoraggia la concorrenza tra sviluppatori di funzionalità software invece di garantire il controllo di un solo produttore su tutti i contenuti realizzati dagli utenti attraverso il formato proprietario (Agostinelli, Zilio). Il che va nella direzione della liberalizzazione, con evidenti vantaggi per la Pubblica Amministrazione. Devono in ogni caso essere rispettate secondo le previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (di cui al d.lgs. n. 82/2005). Sempre il comma 5 dispone che le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. ciò nell'ottica della “circolarizzazione” delle informazioni, in vista del raggiungimento della massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; – il comma 6 precisa – per relationem, mediante richiamo al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, n. 1025/2012 – le specifiche tecniche per assicurare uniformità di utilizzo dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1; – il comma 7 specifica le norme tecniche internazionali di riferimento. È di rilievo la previsione per la quale quando non vi sono le disposizioni tecniche del comma 6, si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali o internazionali di comprovata validità. Parimenti rilevante è il periodo seguente del comma ora al vaglio, laddove mira a garantire “l'uniformità ... quantomeno nell'ambito della singola stazione appaltante” o “del singolo ente concedente” mediante la predisposizione di documenti e di repertori operativi connessi all'atto di organizzazione (v. retro, al comma 2), quali linee guida specifiche o librerie di oggetti informativi da configurare in modo integrato ai preesistenti sistemi di gestione della amministrazione; – il comma 8 riguarda l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e stabilisce il contenuto minimo del capitolato informativo che le stazioni appaltanti devono predisporre e allegare alla documentazione di gara [esso consiste ne: a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi; b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo relativo allo stato attuale; c) la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale; d) le disposizioni relative al mantenimento dei criteri di interoperabilità degli strumenti informativi nel tempo]; – il comma 9 dispone che per le procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara. Si specifica espressamente che i documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell'appaltatore in materia di gestione informativa digitale delle costruzioni; – il comma 10 detta le “regole” per gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (v. retro, comma 8) e per i lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato (v. retro, comma 9). Stante la chiarezza del disposto normativo, per una immediata comprensione della portata di queste stesse (nove) regole si rimanda alla lettura testuale del comma 10 dell'all. I.9; – il comma 11 consente l'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale anche per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici. Nel caso – non infrequente – in cui il direttore dei lavori non disponga delle necessarie cognizioni tecniche sul tema, dev'essere nominato un coordinatore dei flussi informativi. Viene inoltre ampliato l'ambito del collaudo/verifica di conformità, poiché è previsto che per tali adempimenti l'affidatario consegna il modello informativo dell'opera realizzata per la successiva gestione del ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale e questo dev'essere verificato, appunto, ai fini di collaudo e di verifica di conformità; – il comma 12 dà alle stazioni appaltanti la facoltà di valutare, ai fini della premialità delle offerte, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche da attuare nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici. Per ragioni di uniformità la norma rende un nutrito catalogo degli ambiti applicativi in cui possono essere previsti i suddetti requisiti e proposte. Anche in questo caso la norma non lascia spazio a dubbi, sicché si rimanda alla lettura dell'allegato per i dovuti approfondimenti della tematica; – nel comma 13 è stata accolta l'osservazione posta dalle Commissioni parlamentari che hanno richiesto al Governo di precisare che l'istituzione della “commissione per il monitoraggio degli esiti e delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di gestione informativa digitale del procedimento”, da effettuarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture, avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità al principio di invarianza finanziaria contenuto nella legge delega. In ultimo si segnala che – così come dispone l'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 – l'all. I.9 è destinato ad essere abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questo nuovo regolamento sostituirà integralmente l'Allegato I.9 anche in qualità di allegato al Codice (Rota, Versolato, Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). L'evoluzione normativaCome si è accennato nel paragrafo precedente, l'allegato I.9 riproduce – seppur con diverse modifiche e integrazioni – il contenuto del d.m. n. 560/2017, modificato ed integrato con il d.m. n. 312/2021 (Rota, Versolato, Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Occorre perciò sinteticamente analizzare il contenuto di questi decreti ministeriali. I) Il decreto ministeriale del 1° dicembre 2017, n. 560, detto anche “decreto Baratono”, è uno dei decreti attuativi (ex art. 23, comma 13) del d.lgs. n. 50/2016. Esso definisce “le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”. Più precisamente, questo d.m. n. 560/2017 introduce al concetto di prevalenza contrattuale tra i “ modelli elettronici ” e gli elaborati in supporto cartaceo (v. l'art. 7, commi 4 e 5). È questo il cuore del provvedimento ministeriale, come si legge nella lettera di accompagnamento al decreto di cui si tratta. Merita evidenziare che i contenuti del “decreto Baratono” sono stati sin dal principio pensati per arrivare progressivamente all'obbligatorietà del BIM negli appalti pubblici con relativa prevalenza contrattuale. E infatti si era prevista non già l'immediata entrata in vigore di tutte le previsioni ministeriali, bensì una loro graduazione attraverso un percorso mirato e “per step”, in base a tempi, importi dei lavori e complessità dell'opera. Ciò perché – come si legge nella citata lettera di accompagnamento al decreto – “la graduazione della prevalenza contrattuale del modello informativo [...] come oggetto del contratto, è naturalmente dovuta alla evoluzione tecnologica, in fieri, degli strumenti di istruttoria, produzione e verifica dei modelli informativi, così come di gestione dell'ambiente di condivisione dei dati”. Chi si è occupato di codesta materia, in riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 7 in esame, ha rilevato che: a ) per quanto riguarda la fase transitoria esplicitata nel comma 4, e quindi nel caso di prevalenza contrattuale definita agli elaborati su supporto cartaceo, al fine di garantire la coerenza tra gli elaborati stessi e il modello digitale, così come definito dal d.m. n. 560/2017, nel Capitolato Informativo sarebbe opportuno prescrivere che gli elaborati grafici siano necessariamente di diretta estrazione dei modelli, che restano la definizione più esplicita del progetto, e che solo qualora questo processo non sia possibile, vengano definite ed esplicitate delle modalità con le quali garantire la coerenza tra il modello e l'elaborato non estratto direttamente da esso; b ) mentre per quanto riguarda la fase dell'obbligatorietà, definita dal comma 5, sussiste un'apparente “contrapposizione” tra il d.P.R. n. 207/2010 e il d.m. n. 560/2017; nel primo si parla di documenti, relazioni ed elaborati; nel secondo ci si riferisce a modelli. Tuttavia bisogna considerare che la normativa di riferimento in tema di digitalizzazione è di fonte ministeriale, sicché il d.m. n. 560/2017 dovrebbe prevalere sul d.P.R. n. 207/2010. Con la conseguenza che, in conclusione, il capitolato informativo e il contratto a cui esso è allegato sono gli strumenti più utili a disposizione della committenza per chiarire e regolamentare non solo aspetti tecnici ma anche legali (Giangualano). II) In questo contesto, il 3 agosto 2021 è stato pubblicato il d.m. n. 312/2021, che è intervenuto nella materia del BIM con significative modifiche e per assolvere a tre (ben precise) finalità: a ) dare attuazione all'art. 48, comma 6, del d.l. “Semplificazioni-bis” (n. 77/2021), nella parte in cui reca l'individuazione di regole e specifiche tecniche per l'uso dei metodi e strumenti elettronici (BIM) ex art. 23, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 50/2016, in coordinamento con il precedente d.m. n. 560/2017; b ) individuare i criteri premiali per l'uso del BIM, che le stazioni appaltanti possono introdurre nell'ambito dei criteri di aggiudicazione in attuazione del citato art. 48, comma 6, del d.l. Semplificazioni-bis; c ) introdurre ulteriori modifiche al d.m. n. 560/2017 per assicurare la piena operatività del sistema per l'uso di metodi e strumenti elettronici. Esaminiamo adesso, per punti, le principali novità introdotte dal dm. n. 312/2021 al d.m. n. 560/2017 (per un resoconto molto accurato, v. Rota, Versolato, Il nuovo Decreto BIM: cosa dice, cosa cambia e cosa aggiunge, in www.ingenio-web.it). II.1) In primo luogo, vengono integrate e modificate alcune “definizioni” previste dall'art. 2 del d.m. n. 560/2017. Nel dettaglio, ora: – s'introduce il concetto di “modello informativo”, consistente nell'“insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata”. Cosicché la nuova terminologia dev'essere recepita in tutti gli altri articoli del d.m. n. 560/2017; – viene previsto che l'“offerta di gestione informativa” è il documento redatto dal candidato al momento dell'offerta; – e s'introduce il “piano di gestione informativa”, cioè il documento redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa. Esso viene sottoposto alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto II.2) In secondo luogo sono stati introdotti alcuni adempimenti preliminari che le Stazioni appaltanti devono assolvere per fare ricorso al BIM (v. l'art. 3 del d.m. n. 560/2017). Essi possono essere individuati ne: – l'adozione di un piano di formazione del personale; – la definizione di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software; – l'assunzione di un atto organizzativo, inteso come “il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”. II.3) In terzo luogo si favorisce il ricorso, anche sperimentale, al BIM da parte delle Stazioni Appaltanti: è sufficiente che gli adempimenti preliminari siano inseriti nella programmazione. Tant'è che – felicemente – si è parlato di “adozione facoltativa del BIM da parte delle Stazioni Appaltanti” (Rota, Versolato, Il nuovo Decreto BIM: cosa dice, cosa cambia e cosa aggiunge). II.4) In quarto luogo, anche a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria, che ha inevitabilmente inciso sulla digitalizzazione della P.A.: – vengono modificate le tempistiche di adozione obbligatoria del BIM (– 1° gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro; – 1° gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici; – 1° gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro); – e s'introduce l'obbligatorietà del BIM solo sopra la soglia di un milione di Euro. II.5) In quinto luogo il d.m. n. 312/2021, superando l'impostazione del precedente d.m. n. 560/2017, introduce gli strumenti (assenti nella “vecchia” norma) del “Capitolato informativo e specifiche tecniche”. Così facendo si è attribuita una propria autonomia alle richieste in ordine alla modellazione. II.6) In sesto luogo, sono apportate plurime modifiche all'art. 7 del d.m. n. 560/2017. Senza entrare troppo nel dettaglio, per quel che qui più interessa, si segnala l'introduzione del comma 5- bis, a mente del quale – per garantire uniformità di utilizzazione del BIM – le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012, secondo il seguente ordine: – “norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO”; – “norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO come ad esempio le recenti norme UNI EN ISO 19650”; – “norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI”, come ad esempio la serie UNI 11337. Inoltre il comma 5- ter chiarisce che, in assenza delle suddette norme tecniche (v. retro , comma 5- bis), possono essere utilizzati documenti normativi di comprovata validità, esattamente come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni. II.7) Infine viene ammessa la possibilità per le Stazioni Appaltanti di introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. III) È quindi in questo scenario normativo che s'inserisce l'allegato I.9 al d.lgs. n. 36/2023, con l'obiettivo – ambizioso, ma raggiungibile – di definire una volta per tutte la portata operativa della materia (con valenza legislativa in prima applicazione, e regolamentare a regime, come precisa la relazione illustrativa al nuovo codice). L'atto organizzativo BIMTra i molteplici strumenti indicati dall'allegato I.9, assume un rilievo centrale l'“atto di organizzazione” previsto: – oggi, dall'art. 1, comma 2, lett. c ), secondo cui – come si è anticipato nel punto precedente – “le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a ... redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante”; – e, prima ancora, dal d.m. n. 560/2017, novellato dal d.m. n. 312/2021, che lo identificava con l'atto “che esplicita il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”. In sostanza, l'atto organizzativo, anche di là della lettera testuale, è il documento strategico che riflette il processo di interiorizzazione della cultura digitale nelle strutture di committenza pubbliche e private (Ciribini). Si può dire che l'atto organizzativo BIM è un provvedimento fondamentale per le Stazioni Appaltanti, che senza di esso non possono utilizzare metodi e strumenti BIM (Rota, Versolato, L'Atto Organizzativo: adempimento preliminare per l'Amministrazione “BIM ready”,). Il medesimo strumento gioca quindi un ruolo chiave nel garantire la corretta implementazione del BIM nella Pubblica Amministrazione e un approccio omogeneo e coerente all'adozione del BIM, favorendo l'innovazione e la trasparenza nei progetti pubblici. Inoltre esso contribuisce a migliorare la qualità dei progetti, a efficientare le attività interne agli uffici tecnici, a orientare i fornitori di servizi, a ridurre i costi, a ottimizzare i tempi di realizzazione e aumentare la trasparenza nel settore delle costruzioni promuovendo la collaborazione e la condivisione delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel processo edilizio. Tra le sue funzioni v'è anche quella di individuare gli standard e le linee guida per la gestione dei dati (Furcolo, Atto organizzativo BIM: tutto quello che devi sapere, in www.biblus.acca.it). Fatta questa premessa di carattere generale, viene da chiedersi che cosa sia – in concreto – questo atto organizzativo. Volendo dare una risposta quanto più semplice possibile, si può dire che esso è stato definito come il documento che stabilisce le regole, le responsabilità e le procedure per l'adozione e l'utilizzo del BIM all'interno della Pubblica Amministrazione (Furcolo, Atto organizzativo BIM: tutto quello che devi sapere). Scendendo più nel tecnico, si può invece affermare che l'atto organizzativo è un provvedimento amministrativo con una funzione normativa (volto a stabilire, in via generale, le regole di organizzazione e funzionamento di una Pubblica Amministrazione nell'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici specifici), di rango regolamentare (Rota, Versolato, L'Atto Organizzativo: adempimento preliminare per l'Amministrazione “BIM ready”). La natura regolamentare e generale dell'atto organizzativo era stata rappresentata anche dall'ANAC con il documento – finalizzato all'integrazione delle Linee guida n. 1 – “Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Equo compenso”, che peraltro non ha concluso il relativo iter approvativo. Sotto il profilo dei contenuti, un atto organizzativo BIM deve includere diversi elementi chiave per garantire un'adozione efficace del BIM nella Pubblica Amministrazione. Il d.m. n. 560/2017 stabilisce che l'atto organizzativo deve esplicitare: – il processo di controllo e gestione; – i gestori dei dati; – e la gestione dei conflitti. Operativamente, tali indicazioni si traducono nella previsione di: – un glossario di termini, ossia un elenco di definizioni e termini tecnici utilizzati nel BIM, per assicurare una comprensione comune tra i diversi attori coinvolti; – ambiti di applicazione del BIM nei processi operativi dell'Amministrazione, cioè una descrizione dei processi e delle attività in cui il BIM viene utilizzato, come la progettazione, la direzione lavori, la manutenzione e la gestione del patrimonio; – indirizzi per la gestione del procedimento di aggiudicazione. Vale a dire linee guida e criteri per l'assegnazione dei contratti di progettazione e realizzazione basati sul BIM, per garantire trasparenza e concorrenza; – indirizzi per la gestione dei processi interni alla Pubblica Amministrazione, ossia procedure e responsabilità per la gestione dei dati BIM all'interno dell'Ente, per assicurare la corretta implementazione del BIM e la condivisione delle informa-zioni; – indirizzi per la progettazione, consistenti in linee guida per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione del progetto basate sul BIM, incluse le fasi di verifica e validazione; – e indirizzi per la gestione del progetto, ossia i criteri e le modalità per la creazione, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di dati BIM all'interno e per tramite l'Ambiente di Condivisione Dati, per garantire la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni nel tempo. La dottrina ha segnalato la necessità di porre grande cura nella redazione preliminare dell'atto organizzativo, inteso come l'atto preliminare inevitabile, che si articoli almeno in: – descrizione della organizzazione; – definizione della politica per la gestione digitalizzata dei processi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale; – elaborazione di strategie per il governo digitalizzato della programmazione pluriennale degli investimenti e dei procedimenti tecnico-ammi-nistrativi; – effettuazione di mappature dei processi relativi ai procedimenti tecnico-amministrativi e ai corrispondenti endo- e sub-procedimenti; – redazione di Linee Guida per la riconfigurazione dei processi inerenti alla digitalizzazione dei procedimenti tecnico-amministrativi; – con individuazione di criteri di configurazione del programma della formazione del capitale umano; – identificazione di criteri di definizione del piano degli investimenti strumentali; – adozione di lineamenti del Sistema di Gestione Integrato per la Digitalizzazione dei Procedimenti Tecnico-Amministrativi (Committenza, Progettazione, Esecuzione); – predisposizione della metodologia di impostazione dei Requisiti Informativi (OIR, AIR, PIR, EIR) (Ciribini). Merita altresì segnalare che l'atto organizzativo introduce nell'ordinamento dell'Amministrazione regole nuove e “stabili”, perché destinate per loro natura a mantenersi nel tempo e a non esaurirsi in occasione di un singolo evento o di un singolo procedimento amministrativo. Si tratta di regole che, in linea di principio, valgono “sempre”, nel senso che esse dovranno essere applicate dall'Amministrazione in tutti i procedimenti amministrativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto organizzativo (fatte salve, ovviamente, le possibilità di deroga eventualmente stabilite nell'atto stesso). Potenzialmente, quindi, l'atto organizzativo troverà applicazione per un numero indeterminato di procedimenti. Attenzione però che stabilità non vuol dire immutabilità: in casi particolari e per circostanze sopravvenute (si pensi, per ipotesi, all'introduzione di nuove disposizioni legislative, alla riorganizzazione degli uffici, all'adozione di nuovi sistemi tecnologici, ecc.) l'atto organizzativo può essere oggetto di modifiche (Rota, Versolato, L'Atto Organizzativo: adempimento preliminare per l'Amministrazione “BIM ready”). BibliografiaAgostinelli, Zilio, Formati aperti, in egov.formez.it, giugno 2020; Ciribini, L'Atto Organizzativo come pilastro decisivo per la digitalizzazione delle Committenze Pubbliche e Private, in ingenio-web.it, 8 luglio 2022; De Marinis, Il BIM nel nuovo codice dei contratti, in piselliandpartners.com; Furcolo, Il BIM è obbligatorio, in biblus.acca.it, 3 aprile 2023; Furcolo, Atto organizzativo BIM: tutto quello che devi sapere, in biblus.acca.it, 4 maggio 2023; Giangualano, DM 560/2017 (decreto BIM): la prevalenza contrattuale, in harpaceas.it; Rota, Versolato, L'Atto Organizzativo: adempimento preliminare per l'Amministrazione “BIM ready”, in ingenio-web.it; Rota, Versolato, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: inquadramento e principi generali su digitalizzazione e BIM, in ingenio-web.it; Rota, Versolato, Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ingenio-web.it; Rota, Versolato, Il nuovo Decreto BIM: cosa dice, cosa cambia e cosa aggiunge, in ingenio-web.it, 3 agosto 2021. |