Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 11

Francesco Caringella
Codice legge fallimentare

Art. 113.


Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

(Articolo 45, comma 1)

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;

- responsabile unico del progetto;

- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell’esecuzione;

- collaboratori del direttore dell’esecuzione

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;

- verifica di conformità;

- collaudo statico (ove necessario);

- coordinamento dei flussi informativi1.

Inquadramento

Questo allegato riproduce, in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell' articolo 113 “Incentivi per funzioni tecniche”, d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui indicava in modo più generico le “funzioni tecniche” a cui favore devono essere stanziati gli incentivi disciplinati dallo stesso articolo. 

Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rinvio

Per l'approfondimento, si rinvia al commento sub art. 45. 

Bibliografia

V. sub art. 45. 

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