Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 11Codice legge fallimentare Art. 113. Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) Attività di: - programmazione della spesa per investimenti; - responsabile unico del progetto; - collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento) - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; - redazione del progetto esecutivo; - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; - verifica del progetto ai fini della sua validazione; - predisposizione dei documenti di gara; - direzione dei lavori; - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; - direzione dell’esecuzione; - collaboratori del direttore dell’esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - collaudo tecnico-amministrativo; - regolare esecuzione; - verifica di conformità; - collaudo statico (ove necessario); - coordinamento dei flussi informativi1. [1] Punto aggiunto dall'articolo 81, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Vedi l'articolo 2, comma 1-bis), del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105. InquadramentoQuesto allegato riproduce, in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell' articolo 113 “Incentivi per funzioni tecniche”, d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui indicava in modo più generico le “funzioni tecniche” a cui favore devono essere stanziati gli incentivi disciplinati dallo stesso articolo. Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. RinvioPer l'approfondimento, si rinvia al commento sub art. 45. BibliografiaV. sub art. 45. |