Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 14Codice legge fallimentare Art. 23 e 24, comma 8. Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15)
Articolo 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle diposizioni di cui all'articolo 41 del codice. 2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.
Articolo 2. Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016. 1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato. 2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE). 3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri: a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato; b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05. 4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri: a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva. 5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento1.
Articolo 2-bis2. Metodi di calcolo dei punteggi economici 1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare: Se Ri< Rmed PEi= (Ri/Rmed)"a *X SeRi> Rmed PEi=X ove: PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo; Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo; Rmed= media ribassi offerti; a= coefficiente variabile da 0,1 a 0,3; X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.
TABELLA A
Nota di lettura 1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE. 2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti: 2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato; 2.2) QbII.08: non è più da utilizzare. Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva. 3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione: 3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva. Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento. 4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con Q=0,010, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato. 5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale)3. [1] Comma modificato dall'articolo 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [2] Articolo inserito dall'articolo 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [3] Nota modificata dall'articolo 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. InquadramentoL'Allegato in commento disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 15, del Codice (al cui commento si rimanda). La relazione illustrativa al nuovo codice precisa che questi compensi: – sono determinati mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del del c.d. “decreto parametri”, ossia del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, con le modifiche di cui si dirà infra, esposte in forma grafica e riassuntiva nella tabella A (Peppucci; Cocozza); – sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento; – e vengono commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. Le procedure indicate nell'allegato in questione sono valide fino all' entrata in vigore di un emanando regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice e che definisce le tabelle dei corrispettivi medesimi. La ripartizione delle aliquotePer meglio comprendere il punto di approdo a cui è giunta la novella del 2023, occorre fare un passo indietro e volgere l'attenzione alla normativa per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (d'ora in avanti solo “SIA”) precedente al nuovo Codice (Cirafisi). L'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, stabiliva che “la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo”. L'art. 24, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 50/2016 disponeva che nella determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta le stazioni appaltanti applicano i valori individuati dal Ministero della Giustizia. E infatti dopo appena tre mesi dall'adozione del “vecchio” codice (il 27 luglio 2016) è stato emanato il decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, recante appunto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016” (denominato informalmente – come si è già visto – “decreto parametri”). Tale decreto, attraverso alcune formule e due tabelle (denominate “Z-1” e “Z-2”), determina(va) il compenso per le attività dei servizi di ingegneria e architettura (SIA). Peraltro, questo stesso d.m. è nato “già obsoleto” in quanto in una delle due suddette tabelle prevede(va), quale primo livello progettuale, il progetto preliminare nonostante esso non fosse già più contemplato dal d.lgs. n. 50/2016 (Cirafisi). In seguito è sorto un contrasto interpretativo tra chi: – da un lato, riteneva che “ la gratuità di un servizio SIA è ammissibile ogniqualvolta dall'effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un'utilità economica lecita e autonoma, quand'anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall'Amministrazione appaltante ” (Cons. St. V, n. 4614/2017); – e, dall'altro lato, affermava invece l'illegittimità di un bando che non prevedeva alcun compenso per il progettista, neanche il simbolico “1,00 euro” (ANAC, Linee guida del 10 luglio 2019). In questo contesto (non) è intervenuto il nuovo codice. Il d.lgs. n. 36/2023 e l'all. I.13 hanno infatti disciplinato la materia dei corrispettivi per le fasi progettuali senza prendere direttamente posizione sulla disputa di cui si è appena dato conto. Tuttavia la mancata abrogazione (e quindi la perdurante efficacia) del d.m. parametri (sia pure con gli adeguamenti alla procedura di calcolo degli importi per le prestazioni relative alla progettazione) sembrano confermare l'impostazione che ammetteva la gratuità del servizio SIA. L'art. 2 dell'allegato in esame detta regole operative per la ripartizione delle aliquote previste dal citato d.m. parametri del 2016. Come si è anticipato nel paragrafo precedente, si tratta di una previsione “a corto raggio”, e in particolare fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale previsto dall'art. 41, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023. Nel frattempo le aliquote previste dal d.m. parametri sono, appunto, ripartite in relazione alle fasi progettuali disciplinate dal richiamato art. 41 del nuovo Codice, secondo la tabella A annessa allo stesso all. I.13. Nel dettaglio, come rilevato da Cirafisi, il medesimo art. 2 dell'allegato I.13 fornisce precise istruzioni per attribuire le aliquote delle attività progettuali della tabella Z-2 (che prevede preliminare definitivo ed esecutivo) ai due livelli progettuali oggi previsti ossia il PFTE e il PE (progetto esecutivo). Cosicché le aliquote che in passato erano relative: i ) alla progettazione preliminare sono ora attribuite al progetto di fattibilità tecnico-economica (d'ora in avanti solo “PFTE”); ii ) alla progettazione definitiva sono ora attribuite al PFTE, in aggiunta a quelle riguardanti la progettazione preliminare (di cui si è appena detto); iii ) e alla progettazione esecutiva sono ora attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo puntuali criteri dettati dall'art. 2. Va inoltre segnalato che l'art. 2, comma 5, dell'all. I.13, secondo cui l'importo da porre a base di gara può essere incrementato del 10% (sul conto complessivo degli onorari, e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori) relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione della metodologia BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento. Per converso, stante la perdurante vigenza del d.m. parametri 2016, (e segnatamente, per quanto ora interessa, del suo art. 3) il RUP – purché con atto motivato – potrà ridurre l'importo totale della prestazione e/o la percentuale destinata alle spese per oneri e accessori (in tal senso, si veda anche il parere di precontenzioso reso dall'ANAC il 7 giugno 2022, n. 267, secondo cui “L'art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l'obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara”. In termini, ancora di recente, v. pure il parere di precontenzioso 6 febbraio 2023, n. 69, che rende un'accurata ricognizione delle pronunce, giurisdizionali e della stessa Autorità, rese a suffragio della necessità di un'adeguata motivazione del ribasso). Dopodiché la somma così determinata sarà assoggettata al ribasso d'asta (Cirafisi, il quale segnala altresì – con tono critico – che in virtù dell'ormai pressoché totalmente liberalizzato ricorso all'appalto integrato, con conseguente riduzione dei livelli progettuali da tre a uno, vi sarà una notevole riduzione delle risorse destinate alle progettazioni. Ciò in quanto il ribasso che si applicherà alla progettazione sarà stabilito dall'impresa e non dal progettista). Infine si osserva che la tabella A inserita nell'allegato di cui ci si occupa stabilisce gli elaborati da redigere, e individua il corrispondente valore del parametro “Q” riportato nella tabella Z-2 allegata al d.m. parametri del 2016. Al riguardo si ricorda che il parametro “Q” (riportato prima del codice di ogni aliquota) è uno dei quattro fattori necessari per effettuare il calcolo del compenso della i-esima prestazione che si effettua mediante la formula riportata nel suddetto d.m. del 2016, ossia: CPi = Vi x G x Qi x P Dove: «Vi»: è la somma degli importi delle categorie componenti l'opera che saranno oggetto della prestazione; «G»: Grado di complessità della prestazione, associato alla “Identificazione delle opere” individuabile dalla tabella Z1; «P»: che si applica al costo economico della categoria o delle singole categorie o componenti l'opera, è calcolato mediante la formula: P=0,03+10 /V0,4. Da ultimo l'importo totale della prestazione, che comprende la redazione degli elaborati come selezionati in precedenza, si calcolerà con la seguente formula: CP = ∑pi (Vi×G×Qi×P). Nel concludere si richiama l'attenzione alla “nota di lettura” posta a conclusione dell'allegato (subito dopo la citata tabella A). Essa è infatti molto utile per avere un quadro chiaro e sintetico delle previsioni di cui si è finora data evidenza. BibliografiaAgliata, Il nuovo c odice degli appalti 2023, commento operativo, Santarcangelo di Romagna, 2023; Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Cirafisi, Nuovo codice dei contratti pubblici: la determinazione dei compensi per le SIA, in darioflaccovio.it; Cocozza, Corrispettivi Professionali: le novità nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in blog.blumatica.it; Peppucci, Nuovo Codice Appalti a 2 livelli di progettazione: fattibilità economica, progetto esecutivo, compensi in base al DM Parametri, in ingenio-web.it. |