Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 3

Codice legge fallimentare

Artt. 21, 24, 28-34, 36, 42, 80, 97, 101, 111, 113, 77-78, 216.


Attività del RUP

(Articolo 15)

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15 del codice.

 

Articolo 2.

Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti [di ruolo] anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC1.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

 

Articolo 3.

Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Articolo 4.

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;

b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;

c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

 

Articolo 5.

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;

b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

 

Articolo 6.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;

g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;

i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;

l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;

m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

 

Articolo 7.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

1. Il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

 

Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90,93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore2;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.143.

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

 

Articolo 9.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.

2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

a) programmazione dei fabbisogni;

b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;

c) esecuzione contrattuale;

d) verifica della conformità delle prestazioni.

3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;

c) affidamento;

d) esecuzione per quanto di competenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile4.

7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.

8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.

Inquadramento

L'Allegato I.2. – che “succede” in linea temporale alle Linee guida ANAC n. 3, assorbendone i contenuti – contiene la disciplina di dettaglio dei requisiti e dei compiti del Responsabile unico del progetto (RUP), in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 15 del Codice, al cui commento si rinvia per ogni considerazione più approfondita.

La disciplina recata dall'Allegato in commento è presentata dal legislatore come una disciplina transitoria: è lo stesso art. 15, infatti, a prevedere che l'Allegato in commento venga abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato codicistico.

Sappiamo tuttavia che spesso, nel nostro ordinamento, non vi è nulla di più stabile di ciò che è transitorio ed in effetti sembra concesso nutrire qualche perplessità circa le tempistiche effettive di adozione del citato Regolamento ministeriale che dovrà sostituire l'Allegato I.2.

Requisiti richiesti per la nomina del RUP

Per quanto concerne specificamente la nomina del RUP, le uniche disposizioni dell'Allegato I.2. realmente innovative rispetto a quanto già previsto dall'art. 15 riguardano le concrete modalità di individuazione e i requisiti richiesti per la nomina.

Occorre premettere, sul punto, che l'art. 15, comma 2, prevede genericamente che il RUP debba essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, non necessariamente di ruolo e preferibilmente in servizio nell'unità medesima, e che debba essere dotato di competenze professionali adeguate allo svolgimento delle funzioni che gli competono, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.In maniera più dettagliata, l'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.2. prevede poi, con specifico riferimento ai lavori e ai servizi di ingegneria e architettura, i) che il RUP debba essere un tecnico e ii) che, qualora tale figura professionale non sia presente nell'organico della stazione appaltante, le relative competenze siano attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dal presente Allegato. Gli affidatari delle attività di supporto (e pertanto, a maggior ragione, anche il RUP stesso) devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

L'Allegato I.2. prevede poi ulteriori regole in merito ai requisiti richiesti per la nomina a responsabile unico del progetto.

Più precisamente, quale regola generale applicabile a tutte le procedure a prescindere dal relativo oggetto e dal relativo importo, si stabilisce che l'incarico di RUP non possa essere assunto da coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Una volta fissate tali preclusioni generali alla possibilità di accedere alla funzione di RUP, l'Allegato in commento prevede requisiti differenziati a seconda dell'oggetto del contratto e dell'importo della procedura.

In particolare, vengono disciplinati separatamente: i) da un lato, i requisiti previsti per la nomina a RUP negli appalti e nelle concessioni di lavori e nei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per i quali sono previsti requisiti maggiormente stringenti; ii) dall'altro lato, i requisiti richiesti per la medesima nomina con riferimento alla generalità degli appalti di servizi e forniture e alle concessioni di servizi.

Secondo un criterio di proporzionalità, al fine di evitare previsioni troppo limitative, i requisiti risultano calibrati in ragione della tipologia, della complessità e dell'importo dell'affidamento, prevedendo tre soglie di importo per i lavori e i servizi di ingegneria e architettura (contratti di importo inferiore a 1 milione di euro, contratti di importo compreso tra un milione di euro e le soglie di rilevanza comunitaria e contratti soprasoglia) e due soglie di importo per la generalità dei servizi e le forniture (sottosoglia e soprasoglia), con la previsione di requisiti progressivamente più stringenti al crescere dell'importo.

Inoltre, nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP deve possedere, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager , acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Ruolo e funzioni

Si è visto in precedenza come l'art. 15, comma 5, del Codice ha riformulato le funzioni del RUP accreditandolo quale figura cruciale per assicurare il risultato finale nei termini stabiliti (“il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico”) e attribuendogli, in quest'ottica, compiti anche “innominati”.

Viene così ascritta al RUP una competenza descritta in termini residuali ed estremamente vasta nella sua latitudine, stabilendo che competono al Responsabile unico del progetto tutte le attività indicate nell'Allegato I.2., o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

In buona sostanza, al RUP spettano: i) da un lato, tutti i compiti non espressamente riservati ad altri soggetti e comunque necessari; ii) dall'altro lato, tutte le attività elencate nell'Allegato I.2.

A sua volta, l'Allegato in commento i) da un lato elenca una serie di compiti assegnati al RUP e comuni a tutti i contratti e le fasi, e ii) dall'altro lato, individua i compiti attribuiti al RUP con specifico riferimento alle diverse fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.

Dalla presenza della disposizione di chiusura, che attribuisce al RUP tutte le funzioni non specificamente riservate ad altri, emerge chiaramente come i compiti elencati dall'Allegato I.2. non possano che intendersi come elencati in via del tutto esemplificativa e non tassativa.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi

Con specifico riferimento ai compiti del RUP comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi, l'art. 6 dell'Allegato I.2. prevede che il Responsabile unico del progetto – anche avvalendosi dei responsabili di fase eventualmente nominati ai sensi dell'art. 15, comma 4 – coordini il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta e della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione il Responsabile unico del progetto vigila in particolare sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

In quest'ottica, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), del Codice. Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del Codice;

b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessaria o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del Codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice;

g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare.

Compiti del RUP specificamente riferiti alla fase dell'affidamento

Con riferimento alla specifica fase dell'affidamento, può essere utile precisare che – spingendosi ancora più oltre rispetto all'art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, il quale prevedeva che la nomina del RUP a Commissario di gara dovesse essere valutata con riferimento alla singola procedura – l'art. 51 del nuovo Codice sancisce che nei casi di contratti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (di seguito “OEPV”), il RUP possa senz'altro far parte della Commissione giudicatrice, anche in qualità di Presidente.

Coerentemente con l'enunciazione del principio della fiducia, in sostanza, il legislatore ha ritenuto di non escludere a priori la possibilità di far parte della Commissione giudicatrice per un soggetto caratterizzato da un'elevata conoscenza della procedura, senza quindi che tale approfondita conoscenza della procedura possa andare a suo detrimento per una sorta di “diffidenza d'ufficio” in merito alla presunta sussistenza di un rischio di utilizzo scorretto e fraudolento della discrezionalità valutativa.

Ciò posto, con riferimento alla fase in parola, ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato I.2., il RUP:

a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; inoltre, esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice, o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, i quali spettano invece alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

Compiti del RUP specificamente riferiti alla fase di esecuzione

Con riferimento infine alla specifica fase dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato I.2., nel rispetto degli artt. 215 e 216 del Codice, laddove le competenze in questione siano connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di varia natura, il Responsabile unico del progetto:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli artt. 90,93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 121 del Codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'art. 210 del Codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 212, comma 3 del Codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Incarichi di supporto al RUP

In considerazione delle difficoltà connesse al ruolo di RUP, e alla luce del fatto che l'impossibilità di esternalizzare la relativa funzione è suscettibile di causare difficoltà operative alla stazione appaltante nei casi in cui essa non sia in grado di individuare al proprio interno un responsabile unico del procedimento avente una qualifica adeguata alla complessità dei compiti da svolgere, il legislatore ha preordinato le modalità in cui la P.A. può i ) da un lato, garantire al RUP il massimo supporto nello svolgimento delle sue attività, e ii ) dall'altro lato, cautelarsi nel caso di impossibilità di rinvenire nel proprio organico una professionalità adeguata alla funzione.

In questa sede, sul punto, assume particolare rilievo l'intervento in sussidiarietà disciplinato dal comma 6 dell'art. 15, laddove si prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse finanziarie fino all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento di incarichi di assistenza al RUP medesimo.

Tale previsione rappresenta l'evoluzione di quella contenuta nel comma 7 dell'art. 31 del previgente Codice, che disciplinava il possibile conferimento di incarichi a supporto della procedura.

Sempre in merito alla struttura stabile di supporto al RUP che può essere istituita dalla stazione appaltante, si rileva poi che l'art. 3 dell'Allegato in commento ha assorbito il contenuto dell'art. 31, comma 9, del previgente d.lgs. n. 50/2016, stabilendo che “la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni”.

Rapporti con altre figure

Si è posto tradizionalmente il problema di declinare i rapporti intercorrenti tra il RUP e le figure di direttore dei lavori e di direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

Va premesso – ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice – che tra le varie attribuzioni del RUP vi è la titolarità della funzione relativa alla direzione dell'esecuzione dei contratti e al controllo della qualità delle prestazioni rese. Dopodiché, ferma restando la titolarità della funzione in capo al RUP medesimo, è previsto che quest'ultimo possa avvalersi – a tal fine – del supporto del direttore dei lavori ovvero – per i servizi e le forniture – del direttore dell'esecuzione del contratto.

Con specifico riferimento ai lavori l'art. 4 dell'Allegato I.2. prevede che il RUP possa svolgere – per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali – anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Ai sensi della medesima norma, tuttavia, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo soprasoglia.

Per quanto concerne invece i servizi e le forniture, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2., il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Ciò, tuttavia, a patto che i) l'importo contrattuale sia sottosoglia ii) l'intervento non sia particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico iii) le attività contrattuali non richiedano una pluralità di competenze iv) l'intervento non sia caratterizzato dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, e v) non vi siano ragioni interne alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e negli accordi tra amministrazioni

Il nono e ultimo articolo dell'Allegato in commento contiene una disciplina specifica per il ruolo del RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

Con specifico riferimento agli acquisti aggregati, si prevede innanzitutto che le stazioni appaltanti nominino comunque un RUP per ciascun acquisto. Per quanto concerne invece i compiti del Responsabile unico del progetto, si stabilisce che il RUP – in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato – assuma i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di: a) programmazione dei fabbisogni; b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; c) esecuzione contrattuale; d) verifica della conformità delle prestazioni.

Per quanto concerne i requisiti del RUP, viene mosso espresso rinvio ai requisiti previsti dall'art. 6 dell'Allegato in commento con riferimento ai contratti di servizi e forniture, rispetto ai quali viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere in deroga, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP e fermo restando l'obbligo di garantire comunque professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

Per quanto riguarda poi le attività del responsabile unico di progetto nel modulo aggregativo, si prevede che il RUP svolga le attività di: a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; c) affidamento; d) esecuzione per quanto di competenza.

Per i casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, l'art. 9 dell'Allegato in commento prevede che i comuni nominino il RUP per le fasi di competenza e che lo stesso RUP sia – di regola – designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Nelle ipotesi di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP deve essere designato unicamente da questi ultimi.

Per quanto concerne i compiti e le funzioni del RUP designato dalla centrale di committenza per gli acquisti centralizzati, essi riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti.

I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano invece le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale.

Infine, nei casi di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti, ai sensi della l. n. 241/1990, l'Allegato in commento prevede che si applichi l'art. 62, comma 14, del Codice.

Tale norma prevede: i) che due o più stazioni appaltanti possano decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto; ii) che le stazioni appaltanti siano responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice e che individuino un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15; iii) se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, che le stazioni appaltanti interessate siano congiuntamente responsabili solo per quella parte; iv) che ciascuna stazione appaltante sia responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Bibliografia

Casadio, Randi, La responsabilità unica del procedimento e la struttura amministrativa dei contratti pubblici, in Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Comporti, Il procedimento e il responsabile, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, II ed., Torino, 2019; Fidone, Princìpi e disposizioni comuni, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, I ed., Torino, 2010; Galati, La competenza del RUP e il supporto della Commissione aggiudicatrice (Commento a Cons. St. V, n. 1371/2020), in taliappalti.it, 2 aprile 2020; Giovagnoli, Il responsabile del procedimento: punti di contatto e dissonanza tra la disciplina codicistica e quella sul procedimento amministrativo, in giustizia-amministrativa.it, 2012; Giustiniani, Commento all'art. 31, in Caringella (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Milano, 2021; Labbadia, Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (Commento alle Linee guida ANAC n. 3), in italiappalti.it, 11 novembre 2016; Usai, L'incompatibilità del RUP da “interferenze” nelle funzioni della commissione di gara, in italiappalti.it, 14 giugno 2018; Usai, RUP e poteri di esclusione dell'appaltatore negli enti locali (Commento a Cons. St. V, n. 1104/2020), in italiappalti.it, 18 febbraio 2020.

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