Richiesta di sospensione per poter procedere al riconoscimento del minore

Andrea Conti

Inquadramento

Il procedimento di adottabilità può essere sospeso se colui che afferma di essere il genitore del minore chiede un termine per provvedere al riconoscimento del minore.

Formula

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1]

Nel procedimento R.G. n. .... / ...., Dott. ...., promosso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di ....,

nell'interesse del minore ....,

ISTANZA [2] DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI ADOTTABILITÀ

AL FINE DI PROCEDERE AL RICONOSCIMENTO DEL MINORE

EX art. 11, comma 2, l. n. 184/1983

Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... ed all'indirizzo PEC ....) [3] presso il cui studio in ...., via ...., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto;

PREMESSO CHE

– pende avanti l'intestato Tribunale per i Minorenni procedimento di adottabilità R.G. n. .... / .... inerente al minore di età ...., nato a ...., il ....;

– tale procedimento è stato attivato poiché non risulta l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore (ovvero la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente);

– il ricorrente, Sig. ...., è genitore del predetto minore ed è sua intenzione procedere al suo riconoscimento;

– il ricorrente manifesta la disponibilità ad assistere il figlio e ad essere nominato tutore provvisorio, in caso di necessità.

Tutto ciò premesso, il Sig. ...., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni adito voglia sospendere il procedimento di adottabilità in corso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, l. n. 184/1983, affinché il Sig. .... possa provvedere al riconoscimento del minore ...., dichiarandosi disponibile ad assistere il minore e ad essere nominato tutore provvisorio.

Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali.

Si produce, oltre all'originale della procura alle liti, copia dei seguenti documenti:

1. ....;

2. ....;

3. .... [4].

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]Risulta competente il Tribunale per i Minorenni in base alla residenza abituale del minore, avanti al quale pende il procedimento di adottabilità.

[2]L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 50.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio.

[3]Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”.

[4]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre.

Commento

L'art. 11, comma 1, l. n. 184/1983 disciplina il procedimento di adottabilità – che si discosta dall'iter, che possiamo definire, ordinario – applicabile nel caso in cui il minore risulti essere figlio di ignoti o di genitori che siano stati dichiarati deceduti, in assenza di parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. In tali casi si ritiene che l'abbandono morale e materiale sia in re ipsa (Cass. I, n. 2652/1972 e Cass. I, n. 3436/1978) e, pertanto, che si possa dichiarare il minore adottabile, salvo il caso in cui non vi siano richieste di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, l. n. 184/1983.

Tuttavia, il procedimento di adottabilità – proprio nei casi in cui esso è iniziato sul presupposto dell'assenza di genitori – può essere sospeso se vi è un'apposita istanza da parte di colui che afferma di essere il genitore del minore e che dichiara di voler procedere al riconoscimento. Ai fini della sospensione, appare sufficiente la mera dichiarazione della genitorialità, senza la necessità che l'istante fornisca alcuna prova in ordine alla veridicità del rapporto di filiazione (A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento, Milano, 1983, 152).

L'art. 11, comma 2, l. n. 184/1983, precisa che il Tribunale per i Minorenni “può” concedere la sospensione. Dunque, l'istanza di sospensione dovrà essere valutata, in concreto, dal Giudice minorile alla luce del superiore interesse del minore (contra Sacchetti, Il commentario dell'adozione e dell'affidamento, Rimini, 1986, 150 e A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento, cit., 154, i quali ritengono che l'istanza conduca automaticamente alla sospensione). In particolare, la giurisprudenza ritiene che la sospensione possa essere concessa solo nel caso in cui sussista un valido rapporto tra l'istante e il minore (Cass. I, n. 4190/1987; Cass. I, n. 5351/1996; Cass. I, n. 13133/1991; Cass. I, n. 3351/1991; Cass. I, n. 11993/2002; Cass. I, n. 17110/2004 e Cass. I, n. 2802/2014).

La sospensione può avere una durata massima di due mesi e potrà essere concessa solo se può essere garantita al minore idonea assistenza da parte del genitore, dei parenti fino al quarto grado o venga assicurata in altro modo giudicato conveniente per il minore.

Se nel termine di sospensione viene effettuato il riconoscimento, il procedimento di adottabilità si deve concludere sempre che, grazie all'intervento e all'assistenza del genitore, venga meno lo stato di abbandono morale e materiale del minore. Invece, se l'istante non provvede al riconoscimento o il riconoscimento viene negato dall'Autorità Giudiziaria competente, il procedimento di adottabilità è destinato a proseguire.

L'art. 11, comma 7, l. n. 184/1983 precisa che il riconoscimento è privo di efficacia se interviene successivamente alla dichiarazione di adottabilità o all'affidamento preadottivo del minore (cfr. Cass. I, ord. n. 23316 e Cass. VI, ord. n. 11208/2020, ove si precisa che la sospensione prevista dalla norma in esame riguarda esclusivamente il procedimento volto alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale e non il giudizio finalizzato ad ottenere il consenso mancata per il riconoscimento ex art. 250 c.c.). La ratio della norma è quella di evitare tardive e traumatiche intromissioni del genitore nella vita del minore.

Tuttavia, appare più opportuno ritenere il riconoscimento tardivo – ossia successivo alla dichiarazione di adottabilità o all'affidamento preadottivo del minore – inefficace, ma non inammissibile. Infatti, il riconoscimento del minore potrebbe acquistare la sua efficacia nel caso in cui venga revocato l'affidamento preadottivo o la dichiarazione di adottabilità oppure nelle ipotesi in cui la dichiarazione di adottabilità venga meno a seguito dell'intervenuta maggiore età del minore.

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