Richiesta di autorizzazione dei genitori adottivi per ottenere informazioni sull'identità dei genitori biologici dell'adottatoInquadramentoI genitori adottivi possono richiedere, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, al Tribunale per i Minorenni di essere autorizzati ad accedere alle informazioni sull'identità dei genitori biologici del minore adottato. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1] ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OTTENERE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'IDENTITÀ DEI GENITORI BIOLOGICI EX ART. 28, COMMA 4, L. N. 184/1983 Il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., e la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., nella loro qualità di genitori adottanti, rappresentati e difesi dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... ed all'indirizzo PEC ....) [2] presso il cui studio in ...., via ...., sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata al presente atto; PREMESSO CHE – Il Tribunale per i Minorenni di ...., con sentenza n. .... / ...., emessa in data ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ...., notificata in data ...., ha disposto l'adozione del minore ...., nato a ...., il ...., nei confronti del Sig. ...., nato a ...., il ...., e della Sig.ra ...., nata a ...., il ...., motivando sulla base di: a) ....; b) ....; c) ....; – i ricorrenti ritengono sussistente la necessità di accedere alle informazioni sull'identità dei genitori biologici del minore ...., in quanto: a) ....; b) ....; c) ....; – le predette circostanze risultano gravi e comprovate da: a) ....; b) ....; c) ....; – non sussiste alcuno dei motivi ostativi alla richiesta autorizzazione previsti dall'art. 28, comma 7, l. n. 18/1983. Tutto ciò premesso, il Sig. .... e la Sig.ra ...., ut supra rappresentati, difesi e domiciliati CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di .... voglia, ai sensi dell'art. 28, comma 4, l. n. 184/1983, previa preventiva ed adeguata preparazione ed assistenza del minore, autorizzare l'Ufficiale dello Stato Civile di .... (ovvero l'Ufficiale d'Anagrafe di ....) a fornire le informazioni relative all'identità dei genitori biologici del minore ...., nato a ...., il ...., al Sig. .... e alla Sig.ra ..... Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti: 1. sentenza n. .... / ...., emessa in data ...., dal Tribunale per i Minorenni di ...., dichiarativa dello stato di adozione; 2. documenti da cui risultano comprovati i gravi motivi concernenti la salute psico-fisica del minore adottato. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Io sottoscritto ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... delego l'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stata informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data .... Firma .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]La competenza territoriale deve essere individuata, secondo alcuni, con riferimento alla residenza dell'adottato richiedente e, secondo un diverso orientamento, con riguardo al Tribunale per i Minorenni che ha pronunciato l'adozione. [2]Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”. CommentoL'art. 28, l. n. 184/1983 disciplina le modalità di circolazione delle informazioni riguardanti l'adottato. In particolare, si prevede che il minore adottato debba essere informato della sua condizione e a tale informazione provvedono i genitori adottivi con le modalità e le tempistiche che ritengono più opportune. Viene, in tal modo, riconosciuto il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini in modo da garantire sia il pieno sviluppo della personalità del minore, sia il rispetto della famiglia adottante e sia di quella di origine. L'obbligo da parte dei genitori adottivi dell'informazione al minore della condizione di adottato viene qualificato, da una parte della dottrina, come un obbligo morale (Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori, in Aa.Vv., Il Codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 2002, 640; Figone, Sulla conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato, in Fam. e dir., 2003, 73), mentre, da una diversa e preferibile opzione esegetica, come un obbligo giuridico, la cui omissione potrebbe essere sanzionata con un provvedimento incidente sulla responsabilità genitoriale (Fadiga, Filiazione, in Aa.Vv., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, Milano, 2012, 940; Balestra, Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici, in Familia, 2006, 164 e Petrone, Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini, Milano, 2004). Si condivide l'opinione secondo cui l'oggetto della comunicazione al minore sia solo la “verità narrabile”, dovranno essere cioè escluse quelle circostanze la cui conoscenza potrebbe nuocere al minore (Fadiga, Filiazione, cit., 940). Al fine di evitare interferenze tra il nucleo familiare biologico e la famiglia adottiva e di tutelare i dati inerenti alle persone coinvolte nel rapporto adottivo, si prevede, all'art. 28, comma 2, l. n. 184/1983, che ogni attestazione di stato civile riferita all'adottato debba essere rilasciata senza alcuna indicazione dei genitori biologici e della sentenza di adozione. Ne consegue che l'Ufficiale di stato civile e di anagrafe, così come ogni altro ente pubblico o privato, devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni o estratti da cui possa risultare il rapporto di adozione (art. 28, comma 3, l. n. 184/1983). Tali divieti possono essere superati dall'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, che non risulta necessaria nei casi in cui l'Ufficiale di stato civile debba verificare la sussistenza di impedimenti matrimoniali. Pertanto, l'accesso alle informazioni sul nucleo familiare di origine del minore adottato risulta possibile solo a seguito dell'intervento del Tribunale per i Minorenni. L'accesso alle informazioni può essere concesso sia ai genitori adottivi sia all'adottato. L'art. 28, comma 4, l. n. 184/1983 specifica che i genitori adottivi possano accedere alle informazioni relative ai genitori biologici dell'adottato solo nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi e previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso delle informazione, secondo una prima linea interpretativa, deve essere proposta al Tribunale per i Minorenni nel cui distretto si trova la residenza dei genitori adottivi del minore; mentre, secondo diverso orientamento, si deve considerare competente il Tribunale per i Minorenni che si è pronunciato sull'adozione, anche perché è quello ove è custodito il fascicolo d'ufficio della procedura (A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento, Milano, 1983, 128 e Fadiga, Filiazione, cit., 943). Il Tribunale per i Minorenni adito deve verificare la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della richiesta e deve accertare che il rilascio dell'informazione sia preceduto e accompagnato da una adeguata preparazione ed assistenza del minore. Le informazioni sull'identità dei genitori biologici possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera nel caso in cui ricorrano i presupposti di necessità ed urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. L'art. 73, l. n. 184/1983 punisce con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 103 Euro a 1.032 Euro coloro che, essendone a conoscenza in ragione del loro ufficio, forniscano informazioni idonee a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivelino in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo (comma 1) ovvero forniscano informazioni, successivamente all'affidamento preadottivo, senza l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni (comma 3). La norma incriminatrice tutela il sano e corretto sviluppo psicofisico del minore che rischierebbe di venire seriamente compromesso tutte le volte in cui dovessero essere diffuse notizie atte a rintracciare il minore ovvero notizie circa lo status di figlio adottivo. |