Istanza di riconoscimento del provvedimento stranieroInquadramentoI cittadini italiani, che abbiano soggiornato continuativamente in un Paese straniero e ivi abbiano avuto la residenza per almeno due anni, possono ottenere dal Tribunale per i Minorenni il riconoscimento del provvedimento di adozione pronunciato dell'Autorità Giudiziaria di un Paese straniero, purché sia conforme alla Convenzione dell'Aja del 1993. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI .... [1] RICORSO [2] PER IL RICONOSCIMENTO DEL PROVVEDIMENTO STRANIERO DI ADOZIONE EX ART. 36, COMMA 4, L. N. 184/1983 Il Sig. ...., nato a ...., il ...., C.F. ...., e la Sig.ra ...., nata a ...., il ...., C.F. ...., entrambi residenti in ...., via ...., rappresentati e difesi dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax .... ed all'indirizzo PEC ....) [3] presso il cui studio in ...., via ...., sono elettivamente domiciliati, come da procura allegata al presente atto PREMESSO CHE – il Tribunale per i Minorenni di ...., con decreto n. .... / ...., emesso in data ...., all'esito del procedimento R.G. n. .... / ...., comunicato in data ...., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 30, l. n. 184/1983, l'idoneità all'adozione internazionale del Sig. .... e della Sig.ra ....; – in data ...., veniva incaricato l'Ente autorizzato .... al fine di curare la pratica di adozione internazionale; – a seguito delle attività svolte presso lo Stato di ...., veniva individuato, quale adottando, il minore ...., nato a ...., il ....; – l'Autorità Giudiziaria .... dello Stato di origine del minore, in data ...., pronunciava l'adozione del minore a favore degli odierni istanti, Sig. .... e Sig.ra ....; – in data ...., la Commissione per le adozioni internazionali dichiarava l'adozione rispondente all'interesse del minore .... in forza di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, l. n. 184/1983 ed autorizzava l'ingresso del minore in Italia; – il minore .... ha fatto ingresso in Italia in data ....; – il Sig. .... e la Sig.ra ...., odierni ricorrenti, hanno soggiornato continuativamente nello Stato di origine del minore dal .... e, quindi, da oltre due anni; – i predetti ricorrenti hanno residenza nello Stato di origine del minore fin dal ....; – sussistono tutte le condizioni indicate dall'art. 36, comma 4, l. n. 184/1983, per ottenere il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione, stante la sua conformità alla Convenzione dell'Aja del 1993; – pertanto, il provvedimento straniero deve essere riconosciuto in Italia. Tutto ciò premesso, il Sig. .... e la Sig.ra ...., ut supra rappresentati, difesi e domiciliati CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di .... voglia, ai sensi dell'art. 36, comma 4, l. n. 184/1983, – riconoscere, ad ogni effetto di legge, il provvedimento di adozione emesso da .... in data .... relativo al minore ...., nato a ...., il .... e, conseguentemente, – ordinare la trascrizione del predetto provvedimento nei registri dello Stato civile di ..... Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti: 1. decreto del Tribunale per i Minorenni di .... n. .... / .... del ...., in copia autentica; 2. provvedimento straniero n. .... / .... del ...., in copia autentica con la traduzione giurata dello stesso; 3. provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali ex art. 32, comma 2, l. n. 184/1983; 4. certificato di residenza emesso dalla competente autorità del Paese di origine del minore, con traduzione giurata; 5. .... [4]. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA Io sottoscritto ...., nato a ...., il .... e residente a ...., via ...., n. ...., C.F. .... delego l'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stata informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data .... Firma .... Per autentica della sottoscrizione .... Firma Avv. .... [1]Risulta territorialmente competente il Tribunale per i Minorenni nel cui distretto si trova l'ultima residenza in Italia degli adottanti e, in mancanza, il Tribunale per i Minorenni di Roma. [2]L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 50.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. [3]Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. .... il contributo unificato è aumentato della metà”. [4]Deve essere indicata l'ulteriore documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'art. 36, comma 4, l. n. 184/1983 dispone che debba essere riconosciuta in Italia l'adozione pronunciata in un Paese straniero – aderente alla Convenzione dell'Aja del 1993 ovvero firmatario di un accordo bilaterale con l'Italia –, in cui gli adottanti abbiano soggiornato continuativamente e ivi abbiano la residenza da almeno due anni (Cass. I, n. 6078/2006; Cass. I, n. 3572/2011 e Trib. min. Bologna 11 maggio 2018). Con riferimento a quest'ultimo requisito, occorre rilevare la recente tendenza della giurisprudenza di merito che non si ritiene vincolata alla verifica del rispetto della residenza almeno biennale. Tuttavia, corre l'obbligo di evidenziare come occorra mantenere una interpretazione che sappia valorizzare il requisito della residenza nel Paese straniero per il periodo indicato dall'art. 36, comma 4, l. n. 184/1983 al fine di garantire la tutela del minore e del principio del Giudice naturale precostituito per legge. Gli adottanti, cittadini italiani, che intendono ottenere tale riconoscimento devono proporre istanza al Tribunale per i Minorenni nel cui distretto si trova la loro ultima residenza in Italia ovvero, in mancanza di ultima residenza, al Tribunale per i Minorenni di Roma. Sarà onere dei ricorrenti fornire la prova del soggiorno e della residenza all'estero. Gli aspiranti adottanti hanno la facoltà di seguire la procedura indicata dall'art. 36, comma 4, l. n. 184/1983 ovvero quella ordinaria di cui all'art. 36, commi 1-3, l. n. 184/1983. Vale la pena precisare che l'iter procedurale di cui all'art. 36, comma 4, l. n. 184/1983 risulta applicabile – come peraltro precisato anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 76/2016) – solo ai cittadini italiani residenti all'estero. Se, invece, la fattispecie concreta riguarda un minore adottato all'estero da due cittadini stranieri allora siamo di fronte ad una adozione nazionale straniera, che potrà essere riconosciuta in Italia alla luce di quanto dispongono gli artt. 41 e 64 ss., l. n. 218/1995 (con la conseguente competenza della Corte d'Appello e non del Tribunale per i Minorenni). Il Tribunale per i Minorenni adito dovrà valutare solo che il provvedimento pronunciato dallo Stato estero sia conforme ai principi della Convenzione dell'Aja del 1993. Rimane ferma la possibilità di rifiuto al riconoscimento nel caso il Giudice minorile ritenga il provvedimento straniero contrario all'ordine pubblico inteso in senso internazionale e coincidente con i principi fondamentali contenuti nella Costituzione italiana, nei Trattati fondativi e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Trib. min. Venezia 8 giugno 2018 e Trib. min. Firenze 7 marzo 2017 ove non si ritiene contrario all'ordine pubblico internazionale il provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dai coniugi anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell'adozione corrisponde all'interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali). Ad esito del positivo giudizio, il Tribunale per i Minorenni, sentito il Pubblico Ministero, si pronuncia con decreto. Il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni, secondo i principi generali che regolano i procedimenti camerali (artt. 739-740 c.p.c. e art. 38, comma 3, disp. att. c.c.), è suscettibile di essere impugnato avanti alla Corte d'Appello, sezione minori, persone e famiglia, con reclamo da proporsi entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (Cass. I, n. 6080/2006 e Cass. I, ord. n. 27600/2022). Non appare, invece, ammissibile il ricorso per cassazione né per saltum avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni né avvero il decreto della Corte d'Appello. Il provvedimento del tribunale, benché pronunciato in forma di decreto, avendo carattere decisorio e definitivo ha valore sostanziale di sentenza e risulta perciò idoneo al giudicato; ne segue l'inammissibilità della successiva domanda di revoca (Cass. I, ord. n. 16990/2018). |