Istanza dell'adottato in caso di cessazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dell'adottanteInquadramentoL'adottato – così come i suoi parenti od affini – ed il Pubblico Ministero possono chiedere al Tribunale per i Minorenni di adottare i provvedimenti opportuni nel caso in cui cessi l'esercizio della responsabilità genitoriale dell'adottante o degli adottanti. FormulaTRIBUNALE PER I MINORENNI DI ... [1] RICORSO [2] PER L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL MINORE Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., C.F. ..., (il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto al numero di fax ... ed all'indirizzo PEC ... ) [3] presso il cui studio in ..., via ..., è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto [4] PREMESSO CHE - il Tribunale per i Minorenni di ..., con sentenza n. ... / ..., emessa in data ..., all'esito del procedimento R.G. n. ... / ..., comunicata in data ..., disponeva, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. ... ), l. n. 184/1983, l'adozione del minore ..., nato a ..., il ... nei confronti del Sig. ...; - la predetta sentenza passava in giudicato in data ...; - il Sig. ..., in data ..., cessava dall'esercizio della responsabilità genitoriale in quanto: a) ...; b) ...; c) ...; - alla luce di tali circostanze si ritiene opportuno l'adozione dei seguenti provvedimenti: a) ...; b) ...; c) ...; - tali misure inerenti alla cura, la rappresentanza e l'amministrazione del patrimonio dell'adottato rispondono al suo superiore interesse nella misura in cui: a) ...; b) ...; c) ...; Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di ... voglia, ai sensi dell'art. 50, l. n. 184/1983, adottare i seguenti provvedimenti: - ...; - ...; - ..., ovvero ogni altro opportuno provvedimento che si riterrà di giustizia alla luce del superiore interesse del minore. Ai sensi dell'art. 82, comma 1, l. n. 184/1983 il presente procedimento e la relativa procedura sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai Pubblici Ufficiali. Si producono in copia, oltre all'originale della procura alle liti, i seguenti documenti: 1. sentenza del Tribunale per i Minorenni di ... n. ... / ... del ..., in copia autentica; 2. ... [5]. Luogo e data Firma Avv. PROCURA Io sottoscritto ..., nato a ..., il ... e residente a ..., via ..., n. ..., C.F. ... delego l'Avv. ... con studio a ..., via ..., n. ..., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, compreso quello di esecuzione, conferendogli ogni più ampio potere incluso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20, d.lgs. n. 28/2010, come da specifico atto separato. Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e del grado di complessità dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dell'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico conferito. Luogo e data Firma Per autentica sottoscrizione Firma Avv. 1. Risulta territorialmente competente il Tribunale per i Minorenni nel cui distretto l'adottato ha la residenza e, dunque, il Tribunale per i Minorenni che ha emesso la sentenza di adozione. 2. L'atto dovrà rispettare i criteri redazionali ed i limiti dimensionali previsti dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110, rubricato “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo”. In particolare, occorre ricordare che, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (cfr. artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), l'art. 1 d.m. n. 110/2023 individua l'articolazione che il l'atto deve avere e l'art. 3 d.m. n. 110/2023 individua in 80.000 caratteri (spazi esclusi) il limite dimensionale dello scritto difensivo. Sul punto occorre richiamare, però, l'art. 5, comma 1, d.m. n.110/2023 in forza del quale i predetti limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in relazione agli interessi coinvolti. In tal caso sarà onere del difensore esporre sinteticamente le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento di tali limiti (art. 5, comma 1, d.m. n. 110/2023) ed inserire nell'atto, subito dopo l'intestazione, un indice ed una breve sintesi del contenuto dell'atto (art. 5, comma 2, d.m. n. 110/2023). Inoltre, appare opportuno richiamare anche l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n.110/2023 in forza del quale l'atto deve contenere anche l'indicazione di parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F. ... il contributo unificato è aumentato della metà”. 4. Legittimati attivi risultano anche i parenti e gli affini dell'adottato. Inoltre, potrà stimolare l'adozione di provvedimenti opportuni anche il Pubblico Ministero. Tuttavia, rimane ferma la possibilità che il Tribunale per i Minorenni provveda d'ufficio. 5. Deve essere indicata la documentazione utile e rilevante che si intende produrre. CommentoL'art. 50, l. n. 184/1983 regola l'ipotesi in cui l'adottante cessi dalla responsabilità genitoriale, ovvero entrambi gli adottanti cessino dalla responsabilità genitoriale. La cessazione della responsabilità genitoriale non comporta il venir meno del vincolo adottivo che, seppur privato del suo aspetto sostanziale, permane. Ciò permette di distinguere la fattispecie di cui all'art. 50, l. n. 184/1983 dalla revoca dell'adozione: la norma in oggetto risulta applicabile a situazioni che possono essere anche reversibili; mentre la revoca è la reazione ad una situazione di pregiudizio definitiva e non modificabile in melius per il futuro, con il conseguente scioglimento del vincolo adottivo. Nel caso di cessazione dalla responsabilità genitoriale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini, e del Pubblico Ministero, il Tribunale per i Minorenni – che può procedere anche d'ufficio – emette gli opportuni provvedimenti circa la cura, la rappresentanza e l'amministrazione del patrimonio del minore. Tali provvedimenti possono essere emessi anche nel caso in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sia assunto dai genitori biologici dell'adottato e, pertanto, si deve escludere che la limitazione o l'ablazione della responsabilità genitoriale degli adottanti comporti l'automatica reviviscenza della responsabilità genitoriale in capo ai genitori biologici del minore. Va precisato che la cessazione dalla responsabilità genitoriale, non esonera gli adottanti dagli oneri economici derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore (Cass. I, n. 22678/2010 e Cass. I, n. 22909/2010). L'art. 50, l. n. 184/1983 richiama gli artt. 330 ss. c.c. e, conseguentemente, risultano applicabili, alle ipotesi di cessazione dalla responsabilità genitoriali dell'adottante, i rimedi previsti a tutela del minore quali la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, l'allontanamento del figlio, la rimozione dall'amministrazione del patrimonio del minore. Ovviamente, il venir meno delle ragioni che hanno condotto all'assunzione di tali provvedimenti comporta la reintegrazione, piena o limitata, nella responsabilità genitoriale. Il Tribunale per i Minorenni provvederà, con decreto, all'esito di un procedimento in camera di consiglio e sentito il Pubblico Ministero Minorile. Il provvedimento del Giudice minorile, secondo le norme generali in materia di procedimento in camera di consiglio, potrà essere impugnato, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo avanti alla Corte d'Appello, sezioni minori, persone e famiglia (artt. 739 ss. c.p.c. e art. 38, comma 3, disp. att. c.c.). Il provvedimento emesso dal giudice di seconde cure non potrà, invece, essere impugnato con ricorso per Cassazione. |