Codice di Procedura Civile art. 250 - Intimazione ai testimoni.Intimazione ai testimoni. [I]. L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti [103, 104 att.]. [II]. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, è effettuata in busta chiusa e sigillata 1. [III]. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi2. [IV]. Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna3.
[1] Comma aggiunto dall'art. 174 , comma 8, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004. Ma v. il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), ha abrogato il suddetto art. 174 d.lgs. n. 196, cit. Successivamente il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lett. u), num. 1) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che dopo le parole «servizio postale» ha inserito le seguenti: «o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi»; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [2] Comma sostituito dall'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183, Il testo era il seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi ». Ai sensi dell'art. 36 della l. n. 183 cit. la modifica ha vigore a partire dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Il comma era stato aggiunto dall'art. 2 , comma 3, lett. d), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lett. u), num. 2) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito le parole: «all'indirizzo risultante da pubblici elenchi» alle parole «o a mezzo telefax»; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [3] Comma aggiunto dall'art. 2 , comma 3, lett. d), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. u), num. 3) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164; il testo precedente alla sostituzione era il seguente: «Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento»; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. L'intimazione a testi digitaleIl terzo comma dell'articolo in commento, che ammette espressamente la possibilità di inviare copia dell'atto di intimazione a mezzo posta elettronica certificata, è stato oggetto di riforma da parte del decreto legislativo n. 164 del 2024 (cd correttivo Cartabia). Nella versione previgente all'adozione della novella normativa, infatti, nulla si prevedeva circa la verifica dell'indirizzo PEC del destinatario, sicché era possibile inviare l'intimazione a qualsiasi indirizzo comunque reperito (es. desunto da sito internet o comunicato dallo stesso testimone). Con le nuove disposizioni il quadro normativo è mutato radicalmente in quanto l'invio dell'intimazione per via telematica è possibile solo se l'indirizzo PEC del testimone sia censito sui pubblici registri validi per la notificazione e quindi: INI-PEC, REGINDE o INAD. Quanto alla forma dell'intimazione non vengono invece introdotte modifiche: continua a essere un atto a forma libera che non deve rispettare le forme della notificazione prevista dalla legge n. 53 del 1994, ove effettuata direttamente dall'avvocato, sicché è sufficiente l'invio di una PEC non accompagnata da relata di notifica e l'invito a comparire al testimone potrebbe essere inserito anche nel corpo della PEC stessa. Si ritiene tuttavia preferibile, anche per ragioni di linearità e coerenza con gli altri atti del processo, l'inserimento di un allegato contenente l'intimazione firmata digitalmente dall'avvocato. Una volta effettuata la notifica il difensore notificante dovrà depositare — obbligatoriamente in via telematica — la ricevute di consegna nel fascicolo telematico di cancelleria, tramite l'invio di un “atto generico/memoria generica” contente, come atto principale, una nota di deposito o l'intimazione notificata, ed in allegato la predetta ricevuta; così prevede ora il nuovo testo dell'articolo in commento (ovviamente l'avvocato, in aggiunta, a detto documento potrà depositare anche la ricevuta di accettazione). La prassi invalsa in alcuni Fori, di stampare le ricevute delle PEC per poi depositarle il giorno dell'udienza, si può in realtà ritenere contra legem, poiché l'attestazione di conformità delle stampe delle ricevute, espressamente prevista dall'art. 9 comma 1-bis della l. n. 53 del 1994, è possibile unicamente qualora il professionista non sia in grado di fornire prova telematica dell'avvenuta notificazione, adempimento ormai possibile davanti a ogni ufficio giudiziario. Il canale telematico, in conclusione, appare l'unico idoneo alla trasmissione dell'intimazione a testi inviata o notificata tramite l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata ciò anche alla luce del novellato art. 87 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, il quale, prevede espressamente che “I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'art. 196-quater”, e quindi unicamente in via telematica. Il deposito dell'intimazione in udienza e l'attestazione di conformitàIl comma 4 dell'art. 250 c.p.c. poteva invece, per quanto attiene alle procedure telematiche, far emergere peculiari caratteristiche in ordine alle attestazioni di conformità. L'intimazione a testi notificata via raccomandata, infatti, da un lato necessitava dell'ordinaria attestazione di conformità sulla copia prevista proprio dall'ultimo comma dell'articolo in commento, ma il deposito di tale copia così conformata doveva (e deve) avvenire con modalità esclusivamente telematiche così come previsto dall'art. 196-quater delle disp. att. c.p.c. Tale norma doveva essere raccordata con il disposto dell'art 87 disp. att. c.p.c. che ha subito una rilevante modifica proprio a seguito dell'introduzione della riforma Cartabia. Orbene, se per i depositi effettuati dopo il primo gennaio 2023 non vi era dubbio sull'obbligatorietà del deposito telematico anche di eventuale documentazione originariamente cartacea — quale ad esempio l'intimazione a testi notificata tramite raccomandata — lo stesso non poteva dirsi per i depositi effettuati prima dell'entrata in vigore della riforma, posto che l'originario testo dell'art. 87 c.p.c. prescriveva: « I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale ». Sul punto quindi, come autorevolmente sostenuto in dottrina (Nardelli, Deposito del foglio di precisazione delle conclusioni: ammissibile sia cartaceo che telematico, in IUS Processo Telematico (ius.giuffrefl.it), Giuffrè, 2016), la produzione documentale prevista dalla seconda parte dell'art. 87 disp. att. c.p.c. era — anteriforma Cartabia — sempre possibile in udienza, poiché tale norma non risultava né essere stata abrogata né essere incompatibile con il disposto di cui all'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 mentre lo sarebbe con l'attuale formulazione del 196-quater delle disp. att. c.p.c. e con il sopra richiamato art 87. Si trattava dunque di stabilire se l'intimazione a testi notificata ed eventualmente depositata prima del 1° gennaio 2023, potesse essere o meno intesa quale “documento” depositabile in udienza in virtù della norma testé citata. Parte della dottrina ritiene che la risposta possa essere affermativa in quanto, benché l'intimazione si possa qualificare certamente come “atto” e non come mero documento, la prova della notificazione dell'intimazione de qua è fornita comunque dalle ricevute di invio e ricezione della raccomandata che possono certamente classificarsi nel novero dei “documenti” e come tali depositabili direttamente in udienza. Dall'altro lato, altra parte della dottrina, ritiene invece che l'intimazione a testi notificata costituisca un unicum inscindibile come qualsiasi altro atto giudiziario soggetto a notificazione e come tale sia un atto complesso costituito dall'intimazione e dalla prova della corretta ricezione della stessa. Trattandosi di atto analogico da trasmettersi per via telematica, lo stesso doveva anche essere oggetto di specifica attestazione di conformità ex art. 16-decies d.l. n. 179/2012. In merito alla necessità di attestazione di conformità nei casi testé specificati, si ricorda la pronuncia del Tribunale di Treviso 30 giugno 2015 « A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 che introduce nel d.l. n. 179/2012 gli articoli 16-deciese 16-undecies, il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche è tenuto ad attestare la conformità della copia al predetto atto. Qualora tale necessaria attestazione manchi, la notifica dell'atto non potrà ritenersi provata ». I dubbi interpretativi qui esposti sono destinati al superamento a seguito dell'abrogazione del comma in analisi da parte del correttivo Cartabia; non è infatti più richiesta alcuna forma di attestazione della conformità del documento analogico, che potrà pertanto essere depositato senza alcuna formalità particolare. |