Decreto ministeriale - 21/02/2011 - n. 44 art. 27 - Visibilita' delle informazioniVisibilita' delle informazioni
1. Nei casi previsti dalla legge, il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui esercita la difesa o svolge attivita' di esperto o ausiliario. Nei casi previsti dalla legge, l'utente privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti [in cui e' parte] mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso 1. 2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento. 3. In caso di sostituzione del difensore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147, il dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega2. [4. La delega, sottoscritta con firma digitale, e' rilasciata in conformita' alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35, comma 4.]3 5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice. 6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio e' stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso. [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 1), del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2), del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217. [3] Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, come rettificato con Comunicato 15 gennaio 2024. CommentoSi rimanda al commento di cui agli articoli precedenti e al paragrafo 3 del commento all'articolo 2. Si precisa che, contrariamente a quanto previsto per gli avvocati, l'accesso al fascicolo informatico da parte del CTU è regolamentato dall'art. 27 del d.m. n. 44/2011, che al comma 5 prevede come, gli esperti e gli ausiliari del Giudice, accedano ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal Giudice. Ne consegue che, di regola, l'accesso al fascicolo informatico viene garantito al CTU esclusivamente durante l'espletamento dell'incarico e dovrà poi essere revocato al termine dello stesso. Si segnala tuttavia che, nella prassi di alcuni tribunali, tale prescrizione viene disattesa e alcuni consulenti tecnici lamentano la ricezione dei biglietti di cancelleria sino al termine della causa, ricevendo a volte anche il messaggio PEC contenente la sentenza. |