Codice di Procedura Civile art. 479 - Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.Notificazione del titolo esecutivo e del precetto. [I]. Se la legge non dispone altrimenti [654 2, 677 1; 156 1 att.], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale [475] e del precetto [480]1. [II]. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti2. [III]. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
[1] Comma così modificato dall'art. 3, comma 7 lett. a) , d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito le parole «del duplicato informatico del titolo o di sua copia» alle parole «del titolo in copia» . L'art. 7, comma 4, del citato decreto dispone che: «Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data» . Precedentemente il presente comma è stato modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole: «in copia attestata conforme all'originale» alle le parole « in forma esecutiva» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [2] Le parole « ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170 » che figuravano in fine al comma, sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 3 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
CommentoPer il commento a detta norma si rimanda all'analisi dell'art. 475 c.p.c. In questa sede si precisa solo che opportunamente, per esigenze di coerenza sistematica, si è fatta menzione del fatto che la notificazione del titolo esecutivo può essere effettuata utilizzando il duplicato informatico o la copia conforme. |