Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 93 - Domanda di ammissione al passivo 1 .Domanda di ammissione al passivo1.
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo 2. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale 3. Il ricorso contiene: 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, [ anche in relazione alla graduazione del credito,] nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale4; 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore5. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario. Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma 6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. [ I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. ] 7 Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo. [1] Articolo sostituito dall'articolo 78 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. [2] Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17. [3] Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179come modificato dall'articolo 1, comma 19, punto 3), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17. [4] Numero modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. [5] Numero sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17. [6] Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17. [7] Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. L'insinuazione al passivoTra le novità introdotte dall'art. 17 del d.l. n. 179/2012, è sicuramente di centrale importanza quella relativa alle nuove modalità di deposito della domanda di insinuazione al passivo. Ai sensi del nuovo articolo 93 infatti: « Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale ». Il Regio Decreto, così come modificato dal d.l. 179/2012, indica quindi due diverse — ed alternative — modalità di formazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento: 1) quella prevista dall'art. 21, comma 2, del CAD (documento informativo sottoscritto con firma digitale); 2) quella prevista dall'art. 22, comma 3, del CAD (copie informatiche di documenti analogici). Ne consegue che il ricorso contenente la domanda di insinuazione al passivo del fallimento, potrà essere redatto come documento informatico sottoscritto con firma digitale (caso di cui al precedente punto 1) oppure come scannerizzazione del ricorso creato con le classiche modalità analogiche (caso di cui al punto 2). Inutile sottolineare come, la seconda delle due modalità appena descritta, sia risultata in assoluto la più utilizzata dagli Avvocati, ciò in virtù della facilità ed immediatezza di realizzazione. Come detto, però, la legge fallimentare richiama, per tale seconda modalità di redazione del ricorso, espressamente l'art. 22, comma 3, del CAD, il quale stabilisce che « Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta ». Da ciò si evince con chiarezza che, al caso di specie, non potrà che applicarsi l'art. 71 del CAD e quindi il d.P.C.M. 13 novembre 2014 attuativo proprio di quell'articolo 71, ora sostituito peraltro dalle linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il paragrafo 2.2. delle linee guida, in analogia a quanto previsto suddetto decreto all'art. 4 comma 2, stabilisce chefermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. Tornando quindi alla nostra analisi, rispetto alla prassi invalsa prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 13 novembre 2014 (il decreto ha acquisito piena efficacia a partire dall'11 febbraio 2015), il legale che voglia far riferimento al caso di cui al precedente punto 2) per la formazione del proprio ricorso per ammissione al passivo del fallimento, dovrà prima scannerizzare la domanda formata integralmente in cartaceo (sia come redazione che come sottoscrizione) e poi apporre la propria firma digitale prima di trasmettere il file al Curatore fallimentare via PEC. Il cambiamento non appare certamente epocale e, in fin dei conti, l'apposizione della sottoscrizione digitale alla scansione del documento potrebbe non comportare particolari problematiche al ricorrente, deve però essere posta all'attenzione del lettore l'eventualità di cui all'ultimo periodo del sopra citato art. 22, comma 3, CAD, ossia, la possibilità di disconoscimento del documento così formato rispetto all'originale dal quale è stato estratto. Pur essendo quella del disconoscimento un'eventualità remota, non è però da escludersi aprioristicamente, soprattutto in virtù della negativa prassi invalsa in moltissimi Tribunali di non accettare il deposito prescritto dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 93 legge fallimentare, ossia, del deposito dell'originale del titolo e del ricorso in cancelleria. Qualora, invece, il legale volesse formare la propria domanda di insinuazione con le modalità di cui al caso 1) sopra richiamato, dovrebbe procedere alla redazione di un documento informatico nativo firmato digitalmente. La trattazione che segue fa riferimento alla disciplina previgente sia dal punto di vista della normativa fallimentare sia dal punto di vista della normativa amministrativa sulla formazione dei documenti incformatici; conseguentemente le tesi esposte sono applicabili a fattispecie antecedenti alla data di piena applicabilità del codice della crisi d'impresa (15 luglio 2022), anche perché successivamente a quella data sono mutati i riferimenti normativi (art. 201 cci e linee guida sul documento informatico). Riprendendo la trattazione, è dunque bene rammentare che la domanda doveva rispettare le regole tecniche di cui all'art. 71 CAD (l'art. 21, comma 2, richiama, infatti, l'art. 20 del CAD, il quale — a sua volta — richiama espressamente il suddetto art. 71) e quindi in ossequio al disposto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014: « 1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni: a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata; b) l'apposizione di una validazione temporale; c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa; d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza; e) il versamento ad un sistema di conservazione. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall'operazione di registrazione dell'esito della medesima operazione e dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione. Laddove non sia presente, al documento informatico immodificabile è associato un riferimento temporale. L'evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell'allegato 2 del presente decreto in modo da assicurar l'indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l'interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L'insieme minimo dei metadati, come definiti nell'allegato 5 al presente decreto, è costituito da: a) l'identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l'oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l'eventuale destinatario; f) l'impronta del documento informatico. Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative». La procedura più opportuna, in questo caso, era quella di redigere la domanda di insinuazione attraverso un classico redattore di testi (word, open office, etc.) e poi — al fine di garantire l'immodificabilità e l'integrità del documento— apporre la nostra firma digitale. Il documento così formato poteva essere poi trasmesso — unitamente alla scannerizzazione dell'eventuale procura e di tutti i documenti probatori necessari all'accoglimento della domanda — al curatore fallimentare attraverso la PEC, strumento in grado di garantire quella immodificabilità ed integrità del documento testé citata. Se quindi, da un lato, tale metodologia di formazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento potrebbe sembrare particolarmente agevole, dall'altro deve fare i conti con l'ultimo comma dell'articolo sopra citato, ossia, l'inserimento dei c.d. “metadati”. I metadati non sono altro che dati elettronici contenuti all'interno del file e che, sostanzialmente, funzionano in modo non dissimile dai dati di catalogazione bibliografica poiché, dato un campo standard (es. “autore”), forniscono al sistema un'informazione immediatamente individuabile. Tanto per rimanere su esempi di realtà comune, sono metadati anche quelli interpretati dai comuni lettori mp3 che, appunto, riescono a ricavare dal file riprodotto anche informazioni relative al titolo del brano e dell'album nonché al nome dell'artista. Normalmente i metadati sono accessibili sotto Windows utilizzando il menu contestuale che appare cliccando il file con il tasto destro del mouse e poi selezionando “proprietà”. Accedendo all'area “dettagli” potremo quindi agevolmente analizzare i dati de quibus. Tali metadati, almeno per i file di testo, possono essere inseriti direttamente dal software di videoscrittura. Il problema principale — oltre alla non agevole “digeribilità” di questi famigerati metadati — è soprattutto, però, l'insieme minimo dei dati stessi da inserire in documenti di questo tipo, così come richiesto dall'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, ossia: a) l'identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l'oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l'eventuale destinatario; f) l'impronta del documento informatico. I metadati di cui alle lettere c), d) non creano alcun problema, poiché inseribili — come appena detto — già attraverso il programma di redazione testi. Quelli di cui alla lettera e) sono in realtà meramente eventuali mentre quelli di cui alla lettera f), pur essendo oramai entrati nell'immaginario comune anche dell'Avvocato mediamente telematico, sono di difficile inserimento all'interno del documento poiché la modifica dello stesso in un momento successivo al calcolo dell'impronta comporterebbe il variare proprio dell'impronta appena calcolata. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono, poi, probabilmente i più problematici. Il riferimento temporale di cui alla lettera b) — ad avviso di chi scrive — potrebbe ritenersi meramente eventuale, ossia, da inserirsi unicamente quando le caratteristiche di immodificabilità e di integrità del documento siano date dalla validazione temporale di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) d.P.C.M. 13 novembre 2014, mentre per l'identificativo unico e persistente di cui alla lettera a) dovremo riferirci alla normativa in materia di conservazione a norma dei documenti informatici a cui — però — gli Avvocati sono obbligatoriamente tenuti unicamente nel caso di emissione di fattura elettronica. Probabilmente, quindi, si potrebbe sostenere la non necessarietà — nel caso di specie — dell'inserimento sia dei metadati di cui alla lettera a) che di quelli di cui alle lettere b) ed f). Si segnala, sul punto, che Roberto Arcella ha autorevolmente sostenuto, all'interno di un suo articolo, come la norma in commento — almeno per la sezione relativa ai metadati — si rivolgerebbe unicamente ai soggetti titolari di un obbligo di conservazione secondo le regole del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, obbligo che — come detto — per gli Avvocati riguarda (per il momento) unicamente l'ambito della fatturazione elettronica. Concludendo, l'originaria ipotesi sub 2), e quindi la redazione di un documento di testo firmato digitalmente, appare decisamente la più aderente al dettato normativo attuale, nonché sicuramente meno rischiosa in virtù della remota — ma comunque possibile — eventualità di disconoscimento fra il documento e l'originale cartaceo dal quale è estratto ma, in virtù delle problematiche portate dalla normativa in commento in ordine ai metadati, invece, si può ragionevolmente sostenere che l'ipotesi di sub 1) e, quindi, la facoltà di scansionare e firmare digitalmente il documento da inviare via PEC al Curatore, possa essere probabilmente la più agevole da porre in essere. Irregolarità nel deposito dell'insinuazione al passivoViste le peculiari modalità di trasmissione del ricorso per insinuazione al passivo del fallimento rispetto all'ordinario deposito telematico in ambito civile, non sono mancati casi di irregolarità in tale tipologia di trasmissione. Di particolare interesse è risultato il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 18535/2019, nel quale tale atto di insinuazione è stato depositato telematicamente nel fascicolo del procedimento fallimentare, anziché essere trasmesso via PEC al curatore. Il ricorso de quo è stato poi dichiarato inammissibile da parte dal Giudice Delegato e tale decisione è stata successivamente confermata dal Tribunale in sede di reclamo, il quale ha ritenuto che la modalità di trasmissione via PEC fosse l'unica prevista dall'art. 93 L.F. e, di conseguenza, non vi fosse possibilità di far confluire la domanda de qua all'interno del fascicolo della procedura, senza che potesse ritenersi rilevante la circostanza che la sanzione dell'inammissibilità non fosse stata espressamente prevista in conseguenza della violazione della norma sopra indicata, e ciò in relazione al carattere non tassativo delle ipotesi di inammissibilità. Orbene, la Suprema Corte — nel caso di specie — ha risolto la questione richiamando i propri precedenti in materia di violazione della così detta “normativa tecnica”, ossia, di tutte quelle norme che contengano precetti di carattere formale e indicazioni di tipo pratico sulle metodologie di creazione e trasmissione degli atti giudiziari (si vedano per tutte la pronuncia n. 9772/2016 o la più recente n. 23620/2018). Gli Ermellini, quindi, hanno ritenuto come “le forme degli atti del processo non [siano] prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma [siano] previste per la realizzazione di un certo risultato, con la conseguenza che è irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato.” Non potrà quindi dichiararsi l'inammissibilità di un atto, come l'insinuazione al passivo del fallimento, qualora, a seguito del deposito in cancelleria (e quindi pur con modalità di trasmissione difformi rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento), il Curatore dia comunque atto di aver preso visione del ricorso e — addirittura — abbia provveduto a inserire il credito vantato all'interno dello stato passivo, circostanza — quest'ultima — verificatasi nel caso di specie. |