Decreto del Presidente della Repubblica - 29/09/1973 - n. 602 art. 72 bis - Pignoramento dei crediti verso terzi 1 2

Alessandro Auletta

Pignoramento dei crediti verso terzi12

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede3 :

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica 4;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 5.

2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.

[1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 241, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33. Per le nuove disposizioni legislative in materia di versamenti e di riscossione, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 170 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

[2] Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 40, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2006, n. 286.

[3] Alinea modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44.

[4] Lettera modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera e), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Inquadramento

Ad onta del nomen iuris utilizzato sono molte le caratteristiche che connotano la fattispecie in esame in termini di specialità rispetto all'istituto di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.

Per comprendere a pieno le differenze tra i due modelli appare utile evidenziare, in breve, quali sono i profili caratterizzanti di quello codicistico.

Nella disciplina del codice di rito, come è noto:

– l'atto di pignoramento riveste la forma della citazione a comparire a udienza fissa, con invito rivolto al terzo debitor debitoris di rendere la dichiarazione di quantità;

– l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., nonché gli avvertimenti contemplati da tale ultima disposizione;

– la indicazione del credito per cui si procede;

– la indicazione «almeno generica» delle cose o delle somme dovute dal terzo e l'intimazione di non disporne senza ordine del giudice;

– la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale.

All'esito del procedimento notificatorio, il creditore procedente – una volta ottenuto l'originale dell'atto di citazione da parte dell'Ufficiale giudiziario – deve depositare presso la Cancelleria del Tribunale competente: a) la nota di iscrizione a ruolo; b) le copie attestate di conformità del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.

All'esito della comparizione delle parti innanzi al g.e., se non sorgono contestazioni e la dichiarazione è positiva (e capiente, quindi non contestata), quest'ultimo adotta un provvedimento di assegnazione del credito pignorato, consistente nell'ordine rivolto al terzo di procedere al pagamento in favore del creditor creditoris.

Secondo una consolidata impostazione giurisprudenziale (Cass. n. 25946/2011), il provvedimento integra una datio insolutum, su ordine del giudice e salvo esazione, del credito vantato dal debitore verso il terzo.

Quest'ultimo, pagando, estingue al medesimo tempo sia il proprio debito verso l'esecutato che quello dell'esecutato verso il creditore procedente (ovviamente nel caso in cui, come detto, la dichiarazione sia capiente).

Il provvedimento di assegnazione costituisce quindi l'epilogo fisiologico del procedimento in esame.

Secondo un diffuso orientamento pretorio, l'ordinanza di assegnazione costituisce un titolo esecutivo, sia pure suigeneris, dato può essere azionato contro un soggetto (il terzo che non si attiene all'ordine del g.e.) che non è parte del procedimento ove quel titolo si forma. Ciò richiede alcuni adattamenti rispetto a quanto accade per i titoli che si formano all'esito di un procedimento ove è stato assicurato il contraddittorio del soggetto nei cui riguardi il titolo si forma (Cass. n. 9390/2016).

In primo luogo, occorrerà assicurare la conoscenza dell'ordinanza di assegnazione da parte del terzo (anche notificando, unitamente all'ordinanza, un atto di precetto): così facendo tale soggetto sarà formalmente posto a conoscenza dell'obbligo gravante nei suoi confronti e, quindi, solo in caso di persistente inadempimento, il creditore potrà dare corso all'azione esecutiva.

Dipoi, al terzo dovrà essere assicurato un ragionevole spatiumtemporis per procedere spontaneamente al pagamento. Ora, se l'atto di precetto (relativo al pagamento degli importi assegnati in pagamento) viene notificato unitamente all'ordinanza di assegnazione (senza una autonoma comunicazione di questa, tale da consentire l'adempimento spontaneo) il processo esecutivo intrapreso, sulla scorta di tale precetto, nei confronti del terzo si configura come episodio di abuso del processo, onde sarà inapplicabile il principio (altrimenti generale) per cui le spese di precetto ed esecuzione gravano sul ricavato del processo esecutivo (nella specie sulla somma assegnata); con la conseguenza che le stesse saranno sopportate dal creditore.

Per le ipotesi in cui la dichiarazione manchi o sia contestata, si rinvia al commento agli artt. 548 e 549 c.p.c.

Analisi della fattispecie di cui all'art. 7-bis

Così evidenziate, in estrema sintesi, le caratteristiche del modello codicistico, passiamo ad esaminare quelle del modello speciale.

Innanzitutto, nel caso disciplinato dall'art. 72-bis (ora trasposto nell'art. 170, d.lgs. n. 33/2025), manca la citazione del debitore a comparire ad udienza fissa ex art. 543, n. 4, c.p.c. nonché l'invito al terzo di fornire la dichiarazione di quantità; piuttosto, il pignoramento contiene l'ordine rivolto al terzo debitore di pagare entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato prima dell'inizio dell'esecuzione e le restanti somme alle rispettive scadenze.

Laddove l'ordine diretto resti infruttuoso, sia nell'un caso che nell'altro, deve darsi corso al procedimento «codicistico» e – si ritiene – cessano gli obblighi di custodia in capo al terzo, ferma restando la eventuale responsabilità nei confronti dell'Agente della riscossione per l'inottemperanza all'ordine da questi adottato.

A ben vedere, peraltro, si può anche escludere, au fond, la sussistenza di un tale obbligo, che, come nella disciplina codicistica, è correlato alla intimazione, contenuta nell'atto di pignoramento, di non disporre delle somme staggite «senza ordine del giudice».

Nel caso di specie, invece, manca una fase apud iudicem e, dunque, manca il comando diretto al terzo da parte del Giudice, posto che, in caso di inottemperanza, l'Agente procede secondo le disposizioni di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c.

Si tratta, in breve, di una procedura di riscossione coattiva assai semplificata, che si esplica interamente in via stragiudiziale, avente carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito, rimessa alla discrezionale facoltà di scelta del procedente e destinata – nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione – a perfezionarsi e, nel contempo, ad esaurirsi con il pagamento al concessionario nel termine di quindici giorni [oggi sessanta, n.d.s.] dalla notifica dell'atto per quanto concerne i crediti scaduti – lett. a) –, ovvero alle scadenze previste, per quanto inerisce i crediti dei quali non sia spirato il termine per l'adempimento – lett. b), comma 1, art. 72-bis.

Come è stato evidenziato in giurisprudenza, si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale sono distinte, essendo la prima affidata all'agente della riscossione e la seconda al giudice dell'esecuzione.

L'intervento di quest'ultimo non è previsto nel procedimento ai sensi dell'art. 72-bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi (Cass. n. 20706/2018).

Siccome quindi la struttura del pignoramento in esame non corrisponde a quella del pignoramento «codicistico», l'avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza, nonché l'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione, sono incompatibili con il modello speciale (Cass. n. 20706/2018).

Ancora, si è evidenziato il procedimento – «semplificato ed interamente stragiudiziale» – inizia quindi con la notificazione dell'ordine di pagamento e si conclude con il pagamento stesso, ragion per cui lo stesso non deve essere iscritto a ruolo «in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario», con conseguente inapplicabilità dell'art. 159-ter d.a. c.p.c. (Cass. n.26830/2017).

La pronuncia appena citata è rilevante non solo perché contiene l'affermazione, già fatta propria da altre pronunce, che «l'ordine di pagamento emesso (...) ai sensi dell'art. 72-bis, d.P.R. n. 602/1973 è un provvedimento amministrativo che (...) dà l'avvio ad un'espropriazione forzata (...) che si svolge secondo un procedimento semplificato (...) interamente stragiudiziale» e che «mentre il pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a formazione progressiva (...), il procedimento speciale previsto dall'art. 72-bis (...) inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo»; ma anche perché contiene rilevanti precisazioni sulla struttura bifasica delle opposizioni esecutive.

Tornando al confronto tra la struttura della fattispecie in esame e quella disciplinata dal codice di rito, va detto che, oltre alle indicate (e ragguardevoli) differenze, la giurisprudenza ha posto in luce anche alcune analogie.

Così si sostiene: a) che il pignoramento ex art. 72-bis, cit. deve contenere la specificazione non solo del credito per il quale si procede, ma anche del titolo sul quale tale credito risulti fondato; b) tale atto – pur se diretto alla riscossione di crediti vantati da un soggetto pubblico – non assume, per ciò solo, natura di atto pubblico con quanto ne discende exartt. 2699 e 2700 c.c., con la conseguenza che la contestazione di parte circa la omessa specifica indicazione, nell'atto di pignoramento, degli estremi delle cartelle di pagamento sulle quali risulta fondato il titolo non può essere superata sulla base di un presunta fede privilegiata delle affermazioni contenute nell'atto di pignoramento stesso. In sostanza, nella parte in cui indica il credito per cui si procede ed il titolo su cui lo stesso si fonda, il pignoramento in esame resta un – sia pur peculiare – atto di parte. Nella parte relativa all'attività compiuta dall'Ufficiale della riscossione come agente notificatore, invece, stante la previsione di cui all'art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 (che equipara quoad effectum l'attività compiuta da quest'ultimo a quella posta in essere dall'Ufficiale giudiziario), l'atto è assistito da fede pubblica privilegiata (Cass. n. 26519/2017); c) si deve invece escludere che l'atto in questione debba essere motivato. Sovente la pronuncia Cass. n. 26519/2017 viene richiamata a sproposito dacché – come evidenziato - in quella sede si discuteva della fede pubblica privilegiata dell'atto di pignoramento ex art. 72-bis, cit. (la questione è stata risolta nel senso suddetto), che resta atto di parte. Alcune massime non ufficiali, invece, hanno ricollegato alla suddetta pronuncia l'affermazione per cui il pignoramento deve essere motivato.

In realtà una doglianza in tal senso era stata sollevata dal ricorrente, ma recisamente rigettata dalla S.C.

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 72-bis in esame, l'atto «può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999».

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602/1973, inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 244/2007, è valido, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore» (Cass. n. 24541/2014).

Con specifico riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 72-bis, cit., va rimarcato (attesa la portata generale della disposizione) che l'Agente della riscossione gode di ampia discrezionalità sulla scelta di tale modulo procedurale rispetto a quello disciplinato dal codice di rito.

Anche in giurisprudenza è stato fondatamente osservato che la scelta di ricorrere a tale modulo – piuttosto che all'ordinario schema del presso terzi «codicistico» – è rimessa alla discrezionalità del procedente.

Tale profilo ha fatto dubitare della compatibilità della norma in esame con l'impianto costituzionale.

La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione, ma ha avuto modo di notare, incidenter tantum, che la circostanza che la scelta tra l'una e l'altra procedura sia lasciata all'Agente della riscossione non determina, ex se, «una lesione del diritto di difesa, né crea una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati», in quanto «questi ultimi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità».

Invero, «l'eliminazione dell'udienza per la dichiarazione di quantità [...] non incide sulla facoltà per il debitore esecutato di proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 57, d.P.R. n. 602/73, e di chiedere la sospensione dell'esecuzione, essendo il debitore, evidentemente, tra i destinatari della notifica dell'atto di pignoramento» (invero su tale profilo la Corte non ha preso posizione, dacché, come detto, ha ritenuto non rilevante nel giudizio aquo la disposizione censurata, posto che, innanzi al Giudice remittente, si era completamente esaurita la fase cautelare)» (C. cost., 28 novembre 2008, n. 393/o., cit.).

Si potrebbe sostenere, argomentando dal tenore letterale della disposizione – secondo cui il pignoramento contiene «in luogo» della citazione del debitore «l'ordine al terzo» –, che la scelta del legislatore sia stata, appunto, quella di prevedere la notifica del pignoramento al terzo e non anche al debitore.

Ciò nondimeno, la giurisprudenza (Cass. n. 2857/2015) ha ritenuto – in base ad una interpretazione sistematica e sensibile ai valori della Costituzione (in primo luogo il diritto di difesa) – che non si possa prescindere dalla notifica al debitore (pure ai fini della individuazione del dies a quo da cui decorre il termine di sessanta giorni).

Anche la giurisprudenza di merito – talora impropriamente richiamando la citata giurisprudenza costituzionale (che sulla questione, come detto, non ha preso posizione) – è orientata in questo senso, mentre la prassi seguita dall'Agente della riscossione appare meno sensibile ai principi superiori dianzi menzionati.

La notifica del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo, stante il richiamo contenuto nell'art. 49, d.P.R. n. 602/1973 all'art. 26 dello stesso testo normativo, avviene nelle stesse forme previste per la notifica della cartella di pagamento e, quindi, da ultimo, anche tramite P.E.C. (si tratta di una modalità nella prassi piuttosto diffusa).

Per l'analisi delle relative problematiche si rinvia al commento a tale ultima disposizione.

Sebbene le peculiarità del modello in esame siano evidenti, la più recente produzione giurisprudenziale tende a sottolineare che «l'ordine di pagamento diretto, essendo atto iniziale di una procedura espropriativa vera e propria, sia pure nel contesto di specialità assicurato all'agente della riscossione, assoggetta immediatamente il credito al vincolo preordinato all'espropriazione con tutto quanto ne consegue. Pertanto, l'ordine di pagamento non è tanto un atto preordinato all'espropriazione, ma, essendo (anche) un pignoramento in forma speciale, è esso stesso atto iniziale della procedura (...), in virtù del quale il terzo assume gli obblighi che la legge impone al custode ex art. 546 c.p.c., con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla notifica dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis (Cass. n. 2857/2015).

E, ancora, si sottolinea che l'ordine di pagamento diretto rappresenta una forma speciale di espropriazione presso terzi nell'ambito del procedimento esecutivo esattoriale, la cui caratteristica è che qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. Il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (Cass. n. 27421/2023).

Muovendo da tale impostazione, la S.C. ha da ultimo ribadito che alla fattispecie disciplinata dall'art. 72-bis cit. si applica la disciplina ordinaria del processo esecutivo con la conseguenza che «anche in tale caso il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il versamento diretto all'agente della riscossione e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell'ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell'esecuzione (che può sempre provvedere anche immediatamente, con decreto inaudita altera parte, onde evitare l'attuazione dell'ordine nelle more della comparizione delle parti)» (Cass. n. 26549/2021).

Il parallelo opera anche sul versante della individuazione dei litisconsorti necessari in caso di proposizione di una opposizione.

Difatti, siccome in materia di «presso terzi» ordinario, è stato ormai affermato il principio per cui, per ragioni «di sistema, di semplicità e di coerenza», il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario (Cass. n. 15533/2021), tale argomentazione è stata ritenuta estensibile anche alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi proposte laddove il pignoramento rivesta la speciale forma di cui all'art. 72-bis.

Sul punto si v. Cass. n. 30491/2022, che ha precisato che il debitore esecutato è, infatti, interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, essendo il giudizio pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato, cosicché il principio del contraddittorio esige che sulla domanda non si pronunci che coinvolgendo anche il debitor debitoris.

Il tutto con la precisazione che il difetto di integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, in applicazione del generale principio per il quale la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nel giudizio di merito o non è stata rilevata dal giudice di merito, deve essere rilevata d'ufficio in questa sede e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all'integrazione del contraddittorio.

Le tutele

Per l'analisi del frequente caso in cui il pignoramento in questione sia impugnato per «vizi derivati» (ad esempio la mancata notifica degli atti presupposti), anche con riferimento ai profili del riparto di giurisdizione, si rinvia al commento all'art. 57.

Come anticipato, l'inottemperanza all'ordine nel termine previsto (non importa se per negligenza del terzo ovvero perché lo stesso ha rilevato l'assenza di qualsivoglia ragione di credito del debitore esecutato nei propri riguardi) implica, in virtù di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 72-bis, l'applicazione dell'art. 72, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e, in definitiva, l'onere per l'Agente della riscossione di procedere «previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile».

In tale evenienza, il pignoramento ex art. 72-bis perde pro futuro ogni sua efficacia, anche prescrittiva, potendo l'agente realizzare il credito con l'esecuzione ordinaria.

Si segnala, peraltro, la diversa tesi per cui il pignoramento ex art. 72-bis cit. conserverebbe la propria efficacia fino al perfezionamento del successivo pignoramento «codicistico» e ciò per non esporre l'Agente della riscossione al rischio che il debitore disponga medio tempore dei beni o (soprattutto) dei crediti vantati verso il terzo.

Sebbene tale motivazione sia in astratto condivisibile, si reputa preferibile la tesi per cui il pignoramento perde efficacia con l'inutile spirare del termine assegnato al terzo per procedere al pagamento e ciò sia in base ad argomenti testuali (sopra esaminati) che sistematici (questi ultimi coincidenti con la considerazione che la particolare incisività di tale strumento viene temperata con la durata circoscritta dell'obbligo del terzo).

Quanto poi al terzo pignorato – ferma la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'agente della riscossione se colpevolmente inosservante l'ordine di pagare – trascorso il precisato lasso temporale viene meno ogni obbligo di prestazione a suo carico ed altresì ogni obbligo di custodia delle somme staggite.

Invero, quest'ultimo obbligo appare nella specie nemmeno ipotizzabile, dacché nella espropriazione codicistica esso è correlato alla intimazione di non disporre delle somme «senza ordine del giudice», cioè ad un comando giudiziale che, nella speciale procedura ex art. 72-bis, è, per definizione, del tutto mancante.

In definitiva, a nostro avviso, l'obbligazione di custodia in capo al terzo cessa ex lege con l'esaurimento del termine assegnato per il pagamento.

Per evitare l'inconveniente che il terzo continui, anche dopo la scadenza del termine a trattenere le somme, il g.e. può, in ipotesi, con il provvedimento con cui si pronuncia sulla sospensiva, prendere atto della intervenuta scadenza del termine e, per l'effetto, dichiarare cessato l'obbligo del terzo di trattenere le somme.

In giurisprudenza è stato ritenuto ammissibile il reclamo proposto nel caso in cui, pur essendosi esaurita la procedura esattoriale in questione, le somme risultavano ancora trattenute dal terzo.

In particolare, si è osservato che «nelle more di un procedimento ordinario di ripetizione delle somme, l'unica cautela ottenibile era pertanto quella atipica di cui all'art. 700 c.p.c. correttamente azionata da parte reclamante. Non a caso la Cassazione avverte che «al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 700 c.p.c., occorre verificare se in astratto (e quindi indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione o la rendano infondata nel merito) l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica, tale da consentire il conseguimento in via di urgenza della tutela innominata prevista dagli art. 700 e ss. c.p.c.» (Cass. n. 5925/99)» (Trib. Santa Maria, CV, 26 settembre 2018, che poi ha, nel merito, rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento cautelare sul rilievo che non sussistevano i presupposti dell'invocata cautela ed in specie l'estremo del pregiudizio imminente ed irreparabile).

L'azione di ripetizione dell'indebito

Questioni particolari si pongono con riferimento all'ipotesi in cui il terzo abbia effettuato il pagamento e – in seguito – risulti accertato che la somma non era da questi dovuta al debitore.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta (Cass. n. 27421/2023).

L'azione risarcitoria

L'art. 59, d.P.R. n. 602/1973 – al cui commento in ogni caso si rinvia – prescrive «chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni».

La Corte di Cassazione, sia prima (Cass. n. 6521/2014) che dopo l'intervento della Corte Costituzionale sull'art. 57 d.P.R. n. 602/1973 (Cass. n. 17661/2020), ha affermato che l'azione di cui all'art. 59 cit. è proponibile dall'esecutato contro l'agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale ovvero nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare.

In altre parole, la mancata impugnazione, quando essa era possibile, degli atti del processo esecutivo esattoriale ne comporta la inoppugnabilità e vincolatività, quanto meno proprio per l'agente della riscossione, escludendo l'ingiustizia del danno: non può predicarsi, infatti, un danno contra ius quale conseguenza di un processo, tanto meno esecutivo, che si sia svolto secondo le regole o che tale debba presumersi per la mancata reazione da parte dell'interessato.

A tale principio può derogarsi, riconoscendo una residuale rilevanza aquiliana del comportamento dell'agente della riscossione, soltanto nel caso in cui il relativo operato sia abnorme o affetto da grave illegittimità.

Tale soluzione, precisa la S.C., nel più recente pronunciamento in tema (Cass. n. 17661/2020) si pone in armonia con i principi, nazionali di rango costituzionale e sovranazionale, di effettività della tutela dei diritti e certezza del diritto, in quanto l'onere di azione risarcitoria in costanza e pendenza del rimedio proprio e tipico del processo esecutivo in concreto azionato risponde ad esigenze di ordinata razionalità della tutela stessa; consente inoltre il perseguimento equilibrato degli specifici interessi che vengono in rilievo.

Riparto di giurisdizione (rinvio)

Per l'esame dei delicati profili riguardanti il riparto di giurisdizione con riferimento alle diverse questioni che possono presentarsi si rinvia al commento all'art. 57, d.P.R. n. 602/1973.

Bibliografia

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