Codice di Procedura Civile art. 521 - Nomina e obblighi del custode.Nomina e obblighi del custode. [I]. Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. [II]. Il custode sottoscrive il processo verbale [126] dal quale risulta la sua nomina. [III]. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. [IV]. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione 1e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593. [V]. Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano 2.
[1] Le parole « giudice dell'esecuzione » sono state sostituite alla parola « pretore » dall'art. 93 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. [2] L'art. 8 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha aggiunto il quinto comma. InquadramentoLa particolare qualità delle cose mobili di prestarsi ad essere facilmente trasportate, utilizzate o confuse con altre, se fungibili, ha reso opportuna una disciplina dei doveri di loro custodia in caso di pignoramento più dettagliata rispetto a quella generale di cui agli artt. 65 e ss. c.p.c. La normativa applicabile quale generica regola di principio dispone che: la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati (o sequestrati) sono affidati a un custode, se la legge non dispone altrimenti; il custode può sempre essere sostituito per decreto del giudice; il custode, ferme restando le sue responsabilità penali, se non adempie l'incarico ricevuto, può essere condannato dal giudice ad una pena pecuniaria ed è comunque tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti quando non ha esercitato la custodia da buon padre di famiglia. Questo quadro di regole generali va integrato con le specifiche disposizioni dettate per i beni mobili dall'art. 521 c.p.c. Le più mirate alla fattispecie del pignoramento di mobili presso il debitore sono le norme che fanno divieto di nominare all'ufficio di custode il creditore procedente o il suo coniuge, il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui, senza il consenso, espresso o tacito, del controinteressato. L'intuitiva ragione del divieto va ravvisata nell'esigenza di evitare le facili occasioni di sottrazione o di consumo che la vicinanza può offrire, con danno per le aspettative altrui; esigenza che peraltro va considerata dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio della sua facoltà di decidere se, per la conservazione delle cose, autorizzare il custode a lasciarle nell'immobile in cui sono state reperite o se trasportarle altrove (Bucolo, 536; Castoro, 378). Altre disposizioni sono meno specifiche alla materia dell'espropriazione di beni mobili e avrebbero potuto essere rimesse al dettato dell'art. 66 c.p.c. La nomina all'ufficio deve essere accettata, anche perché comporta l'assunzione di responsabilità personali. A prova dell'accettazione il custode deve sottoscrivere il verbale nel quale risulta la sua designazione. In questo senso l'accettazione non è meramente verbale; essa deve risultare da un atto sottoscritto. La custodia può richiedere l'amministrazione delle cose pignorate, specie se esse sono produttive. A tale scopo il custode può compiere atti di gestione e stipulare contratti con i terzi. L'attività deve pur sempre assicurare che non venga lesa l'integrità materiale o funzionale dei beni pignorati. E in ogni caso il custode non può far uso delle cose affidategli senza l'autorizzazione del giudice, e quando cessa il suo incarico deve rendere il conto. La legittimazione all'esercizio di azioni che gli è attribuita è limitata a quanto occorre per l'amministrazione e la conservazione delle cose, mentre non è legittimato alle azioni a tutela della proprietà su di esse, e neppure alle azioni di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Il privato cittadino ha libertà di accettare o rifiutare l'incarico. Con la custodia egli assume la detenzione del bene pignorato; il possesso rimane in capo al debitore (Cass. n. 1740/1961). I doveri del custode comprendono quello della conservazione fisica e giuridica (nel loro status giuridico e nel loro valore economico) delle cose pignorate. Essa generalmente si risolve nell'assicurarsi che le cose non vengano rimosse e sottratte, distrutte o danneggiate (amministrazione statica: Vullo, op. cit., 255). Può essere estesa ad un utilizzo finalizzato alla mera conservazione (manutenzione, periodica accensione dei motori, sostituzione di involucri deteriorati...) o al conseguimento di utilità se il bene è produttivo (amministrazione dinamica). Spetta comunque al giudice, nel corso del procedimento, impartire con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati (art. 166 disp. att. c.p.c.). Per espletare il proprio incarico può rivolgersi in ogni momento al giudice che l'ha nominato. I relativi provvedimenti sono stati ritenuti di natura ammnistrativa e come tali non impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 6064/1995). È munito di legittimazione processuale e in proposito la giurisprudenza ha chiarito che il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilità nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali (Cass. II, n. 22029/2018). L'incarico di custodia perdura sino al momento in cui ne sussiste la necessità per le finalità dell'espropriazione. Quando è depositata l'istanza di vendita la procedura progredisce alla fase della asta pubblica e devono essere compiuti gli atti che la rendono eseguibile. L'art. 521 disciplina la fattispecie in cui la vendita è eseguita per il tramite di un Istituto di vendite giudiziarie (artt. 534 c.p.c. e 159 disp. att.) nelle forme del pubblico incanto. Per consentirne l'effettuazione, la materiale disponibilità dei beni pignorati va trasferita all'istituto, che provvede alle operazioni di trasporto e conservazione necessarie. Ai funzionari procedenti sono attribuiti i poteri occorrenti ad aprire porte, rispostigli e recipienti e ad avere l'assistenza della forza pubblica. Si ritiene che l'Istituto non possa rifiutare di assumere la custodia senza un giustificato motivo. Qualora l'Istituto vendite giudiziarie provvede all'incanto ed all'aggiudicazione di beni mobili nel luogo del pignoramento, senza preventivo asporto ed assunzione della relativa custodia, il diritto dell'aggiudicatario alla consegna dei beni medesimi sussiste nei confronti del custode, e resta di conseguenza esclusa, in caso di mancata od irregolare consegna, la responsabilità dell'istituto stesso (Cass. III, n. 7577/1991). La liquidazione dei compensi e delle spese spettanti agli Istituti di Vendite Giudiziarie per le attività ad essi attribuite (tra cui la custodia, il trasporto e la vendita dei beni mobili pignorati) è regolata esclusivamente ed interamente dalle disposizioni del d.m. n. 109/1997, sicché non può trovare applicazione, neppure parziale, il d.m. n. 80/2009 che disciplina, invece, i compensi spettanti agli altri soggetti, diversi dai predetti istituti, nominati custodi dei beni pignorati in sostituzione del debitore ai sensi dell'art. 520, comma 2, c.p.c. (Cass. VI, 9048/2020). La normativa non provvede a disciplinare la custodia neii casi in cui l'incarico di vendere il bene pignorato è demandato a un commissionario e nei casi in cui ne sono onerati il cancelliere o l'ufficiale giudiziario. In difetto di un apposito provvedimento di nomina la custodia resta regolata dal primo atto con il quale si è provveduto a custodire le cose con la nomina di un custode (Vullo, 257). L'art. 167 disp. att. c.p.c. dispone però che se le cose pignorate devono essere consegnate a un commissionario, il cancelliere ne redige processo verbale contenente la descrizione delle cose consegnate. In modo sostanzialmente analogo il custode deve comportarsi quando è dichiarato il fallimento del debitore: la consegna dei beni ha per destinatario il curatore (Cass. n. 7147/2000). Gli effetti traslativi in capo al nuovo custode si verificano soltanto con l'effettiva consegna al curatore delle cose da custodire. Cass. n. 712/2006 ha affermato che, di fronte alla mancata restituzione da parte del custode della somma, colui al quale essa spetta, per ottenerne la restituzione, deve sperimentare la procedura esecutiva nei modi e nelle forme dell'espropriazione forzata (artt. 483 e ss. c.p.c.), nel caso in cui il custode sia stato autorizzato dal giudice ad utilizzare la somma (art. 521, comma 4, c.p.c.); oppure, nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata concessa, la procedura esecutiva per consegna di cosa mobile (artt. 605 e ss. c.p.c.). Con disposizioni a parte sono regolati, tra gli altri, i casi della custodia di titoli di credito e di preziosi (art. 166 disp. att.), autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521-bis), della custodia per la vendita a mezzo di commissionario (art. 532), della custodia nell'espropriazione di navi o natanti (artt. 651,1061 cod. nav.), della custodia per l'esecuzione coattiva fiscale (art. 64 d.P.R. n. 602/1973). Il compenso al custode è liquidato dal giudice secondo le indicazioni di cui al d.m. n. 80/2009. Il provvedimento è titolo esecutivo e può essere impugnato conformemente alle prescrizioni del d.P.R. n. 115/2002, (art. 170). L'art. 169-sexies disp. att. c.p.c. detta norme disciplinatrici dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati. La custodia dei titoli di creditoLa particolare natura dei titoli di credito impone al custode nel caso di loro pignoramento doveri non circoscritti alla loro conservazione materiale ma comprensivi di una amministrazione estesa al loro status giuridico ed al loro contenuto economico. Spetta, tuttavia, al giudice dettare le disposizioni riguardanti specificamente la custodia e l'amministrazione dei titoli di stato e degli oggetti preziosi pignorati (art. 166 disp. att. c.p.c.). Il custode, per assolvere ai propri obblighi, deve, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, porre in essere gli atti giuridici necessari a mantenere attuali i diritti rappresentati o incorporati nel titolo (Vullo, 256; Crescenzi, 262). Ove si tratti di cambiali o assegni è compito del custode curarne la riscossione e in tal caso il pignoramento è automaticamente esteso sulla somma ricavata (Corsaro, 186). Il denaro deve allora essere versato al cancelliere per essere depositato nelle forme dei depositi giudiziari. Nei giudizi di opposizione promossi dal creditore cambiario il custode è legittimato passivo (Bucolo, 539). Per i libretti di deposito al risparmio al portatore spetta al custode riscuotere gli interessi e compiere gli atti interruttivi eventualmente occorrenti a interrompere la prescrizione del diritto al rimborso del capitale. La custodia delle azioni societarie pone la questione dell'esercizio dei diritti e delle facoltà che ad esse sono collegati (partecipazione alle assemblee sociali, esercizio del diritto di voto, impugnazione delle delibere assembleari; richiesta ispettiva di cui all'art. 2409 c.c.). Al riguardo si propende a ritenere applicabile, in via di interpretazione estensiva, il disposto dell'art. 2352 c.c., dettato per le società per azioni ma richiamato dall'art. 2471-bis in riferimento alle società a responsabilità limitata. La norma citata riguarda il pegno, l'usufrutto e il sequestro delle azioni ma è considerata utilizzabile anche relativamente al vincolo che su di esse sorge in forza di un pignoramento. La sostituzione del custodeL'ultimo comma dell'art. 521 c.p.c. provvede a disciplinare una fattispecie di sostituzione del custode che si aggiunge al disposto generale di cui al precedente art. 66. In linea di principio il custode può essere sostituito dal giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni tempo, senza che al riguardo siano previste particolari condizioni o limitazioni. Lo stesso custode può chiedere di essere sostituito, avendone motivo. E certamente la sostituzione può essere effettuata per specifiche ragioni attinenti alla cattiva esecuzione dell'incarico. In questo quadro di massima il citato art. 521 ricollega il mutamento della persona del custode ad un momento in cui il processo richiede che i beni sino ad allora staticamente conservati oppure amministrati siano materialmente avviati alla vendita. Tale momento è costituito dal deposito dell'istanza di vendita ad opera del creditore procedente o munito di titolo esecutivo. La sostituzione in questo caso è prevista come atto dovuto (Crescenzi, 265). L'assetto normativo della procedura di espropriazione mobiliare assume come regola generale che la vendita sia effettuata da uno degli istituti abilitati ad eseguire le vendite giudiziarie. Se già non è stata demandata la custodia, e quindi se i beni non si trovano presso i locali dell'istituto, gli incaricati di questo provvedono al trasporto presso la sede o in simi luoghi di propria disponibilità. Per agevolare l'operato degli incaricati è disposto che prima dell'intervento l'istituto comunichi la data e l'ora dell'accesso a chi deve consentirlo o subirlo. In proposito i detti incaricati sono muniti del potere, se necessario per apprendere i beni, di aprire porte, ripostigli e recipienti nonché di richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per le cose difficilmente trasportabili l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla custodia nei luoghi in cui esse si trovano. Il giudice dell'esecuzione può demandare la vendita delle cose pignorate ad un commissionario, come espressamente prevede l'art. 532 c.p.c. L'alternativa così offerta all'ufficio è discrezionale e affidata all'apprezzamento delle circostanze del caso. L'affidamento a un commissionario si risolve in una modalità di effettuazione della vendita diversa da quella dell'incanto, affidabile, per quanto riguarda il destinatario dell'incarico, all'istituto delle vendite giudiziarie oppure ad un soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'apposito elenco. Anche in questa fattispecie il giudice dell'esecuzione deve essere stato sollecitato dal deposito dell'istanza di vendita ad opera del creditore interessato. Sembra allora coerente ritenere che pure in questo caso debba cessare la precedente custodia per sostituzione del custode, a far data dal menzionato deposito della richiesta. Il dubbio che sorge in proposito è se la nomina a custode del commissionario possa essere disposta solo al momento in cui, autorizzandosi la vendita, si affida l'incarico a costui o se, al contrario, tale provvedimento possa essere anticipato al momento della presentazione dell'istanza di vendita (Crescenzi, 267). BibliografiaAa.Vv., Rassegna dell'esecuzione forzata, Milano, 2024; Balena, Istituzioni di diritto proc. civ., vol. 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