Decreto del Presidente della Repubblica - 29/09/1973 - n. 602 art. 52 - Procedimento di vendita 1 2 .1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 2 . L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione. 2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso 3. 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all' articolo 80, comma 2, lettera b) 4. 2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81 5. 2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 1126. [1] Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 241, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33. Per le nuove disposizioni legislative in materia di versamenti e di riscossione, di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'articolo 149 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33. [2] Articolo modificato dall'articolo 5, comma 4, lettera b-bis), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successivamente sostituito dall'articolo 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. [3] Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 13-terdecies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera b), numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. [4] Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. [5] Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. [6] Comma inserito dall'articolo 6-ter, comma 1, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122. Per l'applicazione vedi il comma 2 del medesimo articolo 6-ter, del D.L. n. 73 del 2022. InquadramentoLa vendita forzata del bene pignorato nell'espropriazione esattoriale si caratterizza per la posizione centrale che assume l'Agente della riscossione, con un ruolo solo marginale ed eventuale dell'autorità giudiziaria il cui intervento può essere provocato solo dalle parti interessate mediante la proposizione delle opposizioni cognitive di cui agli artt. 57 e 58 del d.P.R. n. 602/1973. La vendita viene effettuata mediante il meccanismo del pubblico incanto, secondo forme semplificate. Dalla riforma di cui al d.l. n. 201/2011, previo consenso dell'Agente della riscossione, è attribuita al debitore la facoltà di provvedere direttamente alla vendita del bene. Vendita mediante il sistema del pubblico incantoLa vendita dei beni pignorati è effettuata mediante pubblico incanto, salvi i casi in cui è disposto diversamente (art. 52 d.P.R. 602/1973). La vendita con incanto costituiva lo strumento che per lungo tempo era stato pressoché unico e caratteristico anche nell'esecuzione «ordinaria» per la scelta, nell'ambito delle attività pubbliche, del destinatario di provvedimenti richiesti nei settori delle concessioni, dei servizi e della liquidazione dei patrimoni dei debitori. Al sistema dell'asta in presenza degli interessati si attribuivano connotati di trasparenza e di imparzialità, essendo il risultato favorevole affidato all'iniziativa degli interessati nella libera concorrenza tra loro e nella terzietà dell'officiante. Progressivamente il sistema dell'incanto adottato dal nostro ordinamento processuale civile ha visto diminuita la propria importanza, in favore di modalità semplificate per l'amministrazione e sempre più avvicinate alla contrattazione del libero mercato (cfr. Bartolini (-Giordano, Succio), 446). Da sistema principale per l'effettuazione concreta delle operazioni di vendita nel processo esecutivo, la vendita forzata mediante asta pubblica è stata sostanzialmente abrogata dalle riforme realizzate negli anni 2014 e 2015, che hanno investito sul piano generale l'art. 503 c.p.c. e poi dalle altre disposizioni che disciplinano «a cascata» la procedura esecutiva immobiliare exartt. 570 e ss. c.p.c. In buona sostanza, oggi il giudice dell'esecuzione potrebbe disporre la vendita con incanto in luogo di quella senza incanto solo qualora ravvisi che, mediante tale forma di vendita, il bene potrebbe essere alienato al prezzo-base (quello determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.), aumentato della metà. Il sistema dell'asta pubblica resta invece quello caratterizzante l'espropriazione immobiliare speciale in esame: pertanto deve ritenersi esclusa la possibilità di una vendita senza incanto e, come è stato rilevato di recente, il compito dell'interprete è allora circoscritto all'individuazione di quanto di diverso nel codice di procedura civile sia applicabile al procedimento di cui al d.P.R. 602/1973. La vendita al pubblico incanto si risolve nell'offrire, su un prezzo base, alla vendita un determinato bene con l'intesa che ogni proposta di acquisto debba essere in aumento per un certo importo rispetto al prezzo base; e l'aggiudicazione avviene quando una proposta non è superata da altra di maggiore importo entro un determinato tempo. Le proposte di acquisto (denominate offerte) sono formulate dai presenti ammessi a partecipare all'asta e questa è guidata da un battitore cui è demandato di registrare le offerte e di stabilire quale sia quella più alta e vincente. Questo schema tradizionale è stato sostanzialmente conservato nell'esecuzione coattiva tributaria. L'asta si svolgeva, un tempo, con il sistema della candela vergine, il cui spegnimento segnava il termine ultimo per rilanciare in aumento. Attualmente essa avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 581 c.p.c.: l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente quando sono trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne sia seguita una di importo maggiore. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla. La vendita forzata – anche nel caso di esecuzione disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 – non ha natura negoziale, ma è un'attività che si svolge nell'ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, sicché né il creditore (nell'espropriazione ordinaria), né l'agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assumono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene aggiudicato, una loro responsabilità contrattuale exartt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale exartt. 1337 e 1338 c.c., fermo restando il dovere di neminem laedere sanzionato dall'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità del cosiddetto interesse negativo – e non di quello contrattuale positivo – in relazione all'acquisto del bene aggiudicato (Cass. III, n. 17814/2020). Vendita effettuata direttamente dal debitoreL'art. 52, commi 2-bis e ss. del d.P.R. 602/1973 consente al debitore di provvedere direttamente alla vendita del bene pignorato. La norma, introdotta dal d.l. n. 201/2011, è volta a favorire l'esecutato che intenda attivarsi e voglia evitare, con il suo intervento, le maggiori spese del procedimento che graverebbero sull'entità complessiva del proprio debito. In questo modo si rende possibile persino un sopravanzo che, se conseguito, deve essergli consegnato, con palese limitazione del pregiudizio patrimoniale riportato a seguito della procedura esecutiva. A propria volta l'agente della riscossione si libera degli oneri concernenti la necessaria pubblicità della vendita e la ricerca degli interessati all'acquisto, con notevole speditezza per il raggiungimento dell'esito della procedura. L'esercizio della facoltà concessa al debitore è condizionato al consenso dell'agente della riscossione, al fine di impedire che la vendita diretta costituisca un espediente per sottrarsi all'espropriazione con vendite simulate o altri artifici elusivi delle aspettative creditorie (Bartolini). I commi 2-ter e 2-quater dell'art. 52 coordinano l'esercizio della facoltà del debitore con i tempi e le date delle vendite. Poiché la norma fa riferimento non solo all'immobile già oggetto di esecuzione ma anche a quello ipotecato, potrebbe ritenersi tale procedura di vendita applicabile, ove non sia stata ancora incardinata l'esecuzione esattoriale, anche nell'ipotesi in cui il debitore voglia alienare il bene ad un privato (con conseguente necessità di acquisire, a tal fine, il consenso dell'Agente della riscossione: Auletta, 824; Peccerella). BibliografiaBartolini, Esecuzioni immobiliari, Milano, 2016, 309 ss.; Di Pirro, Commentario sistematico dell'esecuzione forzata, Piacenza 2013, 551 ss.; Bongiorno, Espropriazione immobiliare, in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, 50 ss.; Campeis, De Pauli, Le esecuzioni speciali, Milano, 1999; Mandrioli, Diritto processuale civile, III, 2002, Torino, 118 ss.; Cucchi, La nuova disciplina della riscossione coattiva mediante ruolo, Padova, 1999; Di Nanni, in Aa.Vv., Codice di procedura civile commentato, a cura di R. Vaccarella e G. Verde, III, Torino, 1996, 15705; Travi, Espropriazione immobiliare, in Noviss. dig. it., VI, Torino, 1960, 900 ss.; Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1966, 379 ss.; Verde, Pignoramento diretto mobiliare e immobiliare, in Encicl. del diritto, XXXIII, Milano, 1983, 822 ss.; Vullo, Codice dell'esecuzione forzata, Piacenza, 2012, 446 ss. |