Codice di Procedura Civile art. 497 - Cessazione dell'efficacia del pignoramento.

Giacinto Parisi

Cessazione dell'efficacia del pignoramento.

[I]. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita1.

 

[1] L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha sostituito alla parola "novanta" la parola "quarantacinque".

Note operative

Termini per la presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita Conseguenze in caso di violazione
Non prima di dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (art. 501 c.p.c.) Impossibilità di disporre l'assegnazione o la vendita prima del decorso del termine di legge
Entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (art. 497 c.p.c.) Inefficacia dell'atto di pignoramento

Inquadramento

La disposizione in esame ha la funzione di coordinare il pignoramento con il successivo atto del processo esecutivo, attraverso cui il creditore procedente o anche un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo esprime la volontà che l'espropriazione sia portata a compimento (i.e. l'istanza di vendita o di assegnazione, regolata dagli artt. 529,552,567 c.p.c.).

La predetta istanza deve essere posta in essere non prima di dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (cfr. art. 501 c.p.c.) e, in forza della norma in esame, non oltre quarantacinque giorni dal medesimo: tale ultimo termine è stato dimezzato, rispetto ai precedenti novanta giorni, dal d.l. n. 83/2015, conv., con mod., dalla l. n. 132/2015, trovando la predetta modifica applicazione a tutte le procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Si discute in ordine all'applicabilità della norma in esame anche nell'ambito dell'espropriazione presso terzi.

Si ritiene infatti che, in tale forma di espropriazione, l'istanza di vendita sia implicita nella citazione di cui all'art. 543, la quale, imponendo di fissare l'udienza di comparizione nel rispetto del termine di cui all'art. 501 citato, finirebbe per svolgere la medesima funzione dell'istanza di vendita, del resto non espressamente prevista nelle norme del capo relativo a tale forma di espropriazione (Satta, L'esecuzione, 200; Balena, 33). In senso contrario, vi sarebbero, però, innanzitutto, la collocazione sistematica della norma, riferibile con evidenza a tutte le forme di espropriazione; in secondo luogo, la considerazione che il termine dei dieci giorni è un termine dilatorio, mentre il termine dell'art. 497 ha funzione acceleratoria; infine, la ricostruzione teorica dell'istanza in parola quale atto con cui si esprime la volontà della parte di procedere all'attuazione della sanzione esecutiva (Verde, 777), con conseguente necessità di proporre l'istanza di vendita anche nell'espropriazione presso terzi.

Si è affermato in passato che è inammissibile la richiesta al giudice della opposizione all'esecuzione di dichiarare l'inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 497, per la mancata o intempestiva proposizione della istanza di vendita, richiedendosi, ai sensi dell'art. 630, comma 2 (nel testo in vigore prima della riforma del 2009), che la parte interessata sollevi dinanzi al giudice della esecuzione, prima di ogni altra sua difesa, una eccezione di estinzione del processo esecutivo (Cass. III, n. 19283/2014).

Tale termine è ritenuto applicabile anche all'ipotesi di pignoramento di quote di s.r.l.

In particolare, secondo App. Bolzano 3 marzo 2018, n. 29, eseguito il pignoramento delle quote di una s.r.l. (a prescindere dalla forma che si ritenga utilizzabile, quella, cioè, dell'esecuzione mobiliare presso il debitore o presso terzi), è certo che i beni staggiti debbano poi essere venduti o assegnati. La sequenza di queste attività esecutive, in difetto di una diversa e specifica regolamentazione contenuta nell'art. 2471 c.c., non può non essere regolata in via diretta dalle norme generalmente applicabili a tutte le esecuzioni. Seguendo quest'interpretazione, il procedente, se, da un lato, non è tenuto ad iscrivere a ruolo il pignoramento di quote di s.r.l. entro un termine perentorio, deve, dall'altro, richiedere l'assegnazione o la vendita delle stesse nel termine di cui all'art. 497 c.p.c. Diversamente subirà l'applicazione diretta della sanzione dell'inefficacia che la norma citata commina per quest'eventualità, qualunque sia il tipo di pignoramento eseguito.

Anche secondo Trib. Parma 24 maggio 2013, nel pignoramento di quote di s.r.l., si deve considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc, del tutto nuovo ed estraneo allo schema dell'espropriazione presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione del terzo di cui all'art 547 c.p.c. e tanto meno instaurare il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Visto che l'art. 2471 c.c. prevede che l'ordinanza che dispone la vendita da parte del giudice dell'esecuzione debba essere notificata alla società a cura del creditore procedente, se ne desume che, dal momento della notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento della quota decorra il termine di novanta giorni di cui all'art. 497 c.p.c. per formulare l'istanza di vendita e che, da questo punto di vista, la fase finale del pignoramento della quota di s.r.l., torni nel solco della procedura espropriativa mobiliare.

La norma in questione trova applicazione, inoltre, anche con riferimento al sequestro conservativo civile (ex art. 671 c.p.c.) e penale (ex art. 316 c.p.p.).

Con riferimento al sequestro conservativo civile, precisa Trib. Bologna 18 aprile 2008, che la norma di cui all'art. 497 c.p.c. va coordinata con quella dell'art. 156 disp. att. c.p.c., la quale, nello specifico e peculiare ambito della conversione del sequestro in pignoramento, regola il primo impulso processuale che grava sul creditore, una volta ottenuta la pronuncia di merito favorevole; la norma predetta impone al creditore sequestrante di depositare copia della sentenza in oggetto nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione – che solo da tale momento è ufficialmente investito della procedura esecutiva – nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta (ai sensi degli artt. 133 e 136 c.p.c.).

Dopo tale momento, il creditore sequestrante che non provveda al deposito nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 156 disp. att. c.p.c. subisce l'inefficacia del sequestro, da far valere, in ogni caso, nelle forme delle opposizioni alla procedura esecutiva; sempre a partire da tale adempimento, il creditore stesso soggiace agli oneri e alle decadenze previste per il processo esecutivo (termine di efficacia del pignoramento, avviso ai creditori, istanza di vendita, ecc.).

Per quanto riguarda invece la misura cautelare penale, Cass. pen. VI, n. 42698/2008, ha stabilito che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento non si verifica se la sentenza di condanna divenuta irrevocabile non contiene la determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno da reato, rinviando per l'indicazione del quantum al giudice civile: in ragione di ciò non può porsi una questione di perdita di efficacia del pignoramento per inutile decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 497 c.p.c. per la richiesta di assegnazione o di vendita del bene.

Infine, il termine di cui all'art. 497 c.p.c. deve essere rispettato anche nell'ambito dell'esecuzione erariale.

Secondo Trib. Nocera Inferiore 19 marzo 2008, in Giur. mer., 2008, 3125, con osservazioni di Napoletano, l'art. 497 c.p.c. in virtù del quale il pignoramento perde efficacia se sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita e la cui inosservanza determina l'estinzione del processo esecutivo è applicabile anche alla speciale procedura di espropriazione presso terzi per crediti erariali di cui all'art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973.

In senso analogo Pret. Pisa 9 febbraio 1988, in Foro it., 1988, I, 3406, secondo cui, premessa la competenza del giudice ordinario a conoscere della opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore di imposta ex art. 617 c.p.c. e l'ammissibilità della opposizione anche nella procedura esecutiva ex T.U. n. 639/1910, deve essere dichiarato nullo il pignoramento, esecutivo dall'amministrazione finanziaria, intervenuto dopo il decorso dei novanta giorni di cui all'art. 497 c.p.c. dalla notifica della ingiunzione fiscale.

Il termine di deposito dell'istanza di vendita è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui alla l. n. 742/1969, in quanto esulano da tale disciplina, per espressa previsione normativa, soltanto l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 e l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 (Cass. III, n. 18652/2013; Cass. III, n. 4841/1986; nella giurisprudenza di merito, Trib. Tivoli 7 febbraio 2011).

Se il processo è stato sospeso, non si può produrre nelle more l'estinzione dell'espropriazione forzata per il mancato deposito dell'istanza di vendita (Trib. Vicenza 19 giugno 2012). Inoltre, il termine di cui all'art. 497 è sospeso in caso di opposizione a precetto, con conseguente suo prolungamento (App. L'Aquila 2 agosto 2001, in Riv. es. forz., 2003, 715).

Decorrenza del termine per il deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione

Il termine di cui all'art. 497 comincia a decorrere dal perfezionamento dell'atto di pignoramento e pertanto tale inizio va computato in maniera differente a seconda della diversa tipologia di espropriazione forzata.

In via generale, si è osservato in giurisprudenza che il termine per il deposito dell'istanza di vendita previsto dall'art. 497, va individuato sia per il creditore procedente che per il debitore nel momento di perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti del destinatario, senza che possa operare il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario dell'atto (Trib. Roma 20 aprile 2019, n. 8726).

Di conseguenza nell'esecuzione mobiliare presso il debitore, tale termine s'individua nel giorno della redazione del relativo verbale; nell'espropriazione di autoveicoli, dal momento della trascrizione del pignoramento di cui all'art. 521-bis; nell'espropriazione presso terzi, ove si ritenga applicabile il termine di cui all'art. 497 (si veda supra), nel giorno della notificazione dell'atto di citazione al debitore e al terzo; nell'espropriazione immobiliare, la decorrenza del termine dipende dall'impostazione cui si ritiene di accedere in ordine alla rilevanza della trascrizione del pignoramento, se cioè essa rappresenti un elemento costitutivo del medesimo oppure se questo sia già perfetto all'atto della sola notifica al debitore.

All'opinione in tale ultimo senso (Satta, 1963, 108), si oppone la dottrina maggioritaria (Andrioli, 217; G.F. Ricci, 454; Tarzia, 328), anche in base alla considerazione di due specifiche previsioni normative, e cioè l'art. 561, che individua come pignoramento successivo quello trascritto in un momento posteriore; e l'art. 562, il quale prevede, per il caso di inefficacia, la necessità di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che si presume pertanto già effettuata.

La giurisprudenza di legittimità appare orientata nel senso che, nell'espropriazione immobiliare, il termine di efficacia del pignoramento decorra dalla data della effettiva trascrizione di questo, quale momento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva (Cass. III, n. 7998/2015; Cass. III, n. 13767/2011), anziché della notificazione al debitore dell'atto di pignoramento (come ritenuto invece da Cass. III, n. 9231/1997; Trib. Monza 21 maggio 2017, in IUS - Processo civile, 2018, con nota di Metafora, secondo cui la ratio della norma quella di limitare nel tempo il vincolo sui beni oggetto di pignoramento, sicché ragioni sistematiche inducono a ritenere che il termine di cui all'art. 497 c.p.c. debba decorrere dalla data di imposizione di quel vincolo – i.e. dalla data della notificazione e contestuale ingiunzione dell'atto di pignoramento – anziché dalla data della trascrizione).

Rilievo dell'inefficacia

Si discute delle modalità attraverso cui la parte interessata possa far valere l'inefficacia del pignoramento derivante dalla violazione del termine di deposito dell'istanza di vendita.

Secondo l'opinione prevalente in dottrina l'inefficacia in questione integrerebbe un'ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti, di cui fa riserva l'art. 630 ove si riferisce ai casi in cui le parti non «proseguano» il processo esecutivo nel termine perentorio previsto dalla legge (Andrioli, 232; Carnacini, 350; Satta, 1966, 164).

La prima e più importante conseguenza di tale impostazione – e cioè che l'estinzione per il mancato compimento dell'atto di impulso successivo all'atto di pignoramento doveva essere fatta valere mediante eccezione dalla parte interessata, solitamente il debitore esecutato, prima di ogni altra sua difesa – è oggi venuta meno a seguito della modifica dell'art. 630, il quale, a seguito della riforma del 2009, prevede che l'estinzione sia dichiarata anche d'ufficio.

In ogni caso, rimane ferma la previsione secondo cui il giudice deve provvedere con ordinanza (con la quale, nel caso di pignoramento immobiliare, dovrà anche ordinare la cancellazione della trascrizione in forza dell'art. 562), reclamabile ai sensi dell'art. 630, ultimo comma; il reclamo, da proporre entro venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza, è deciso con sentenza, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Sono stati però sollevati dubbi in merito alla piena applicabilità, nel caso in esame, del regime dell'art. 630 (Verde, 793); in particolare è stato evidenziato che tale disposizione è richiamata dall'art. 562 al solo scopo di prevedere che il provvedimento che accerti l'inefficacia del pignoramento non possa che dichiarare anche l'estinzione del processo e pertanto debba necessariamente assumere la forma dell'ordinanza ed essere assoggettato alla relativa disciplina, ma non importerebbe anche l'ulteriore e diversa conseguenza che i presupposti per la declaratoria d'inefficacia siano i medesimi dell'estinzione. Da tale diversa lettura delle disposizioni specificamente concernenti l'inefficacia, e costituenti un sistema tendenzialmente autonomo e completo (e cioè gli artt. 497, 562, 172 disp. att.), emergerebbe che il giudice possa anche d'ufficio rilevare l'inefficacia del pignoramento e dichiararla poi, previa audizione delle parti sul punto, con ordinanza reclamabile.

Nel senso della rilevabilità di ufficio dell'inefficacia è sempre stata anche altra parte della dottrina (Nori, 347), muovendo, da un lato, dall'implicito presupposto che per aversi estinzione occorre un'espressa disposizione in tal senso e, dall'altro lato, che l'inefficacia del pignoramento, cui consegue l'estinzione del processo esecutivo, non sia riconducibile ai casi richiamati dall'art. 630 che si riferisce all'estinzione per inattività delle parti, in quanto questa norma si prevede un'inattività generica e non specifica.

In giurisprudenza si registrano diverse opinioni: secondo un primo orientamento il ricorso con cui il debitore esecutato deduca la tardività dell'istanza di vendita è diretto a far valere la nullità di un atto del processo di esecuzione e quindi dovrebbe essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 6637/1997, con nota critica di Boccagna; Cass. III, n. 14821/2000).

Altre sentenze opinano invece per la riconducibilità della fattispecie di cui all'articolo in esame all'istituto generale dell'estinzione previsto dall'art. 630, con conseguente esperibilità del relativo reclamo ivi disciplinato (Cass. III, n. 35365/2023; Cass. III, n. 9624/2003; Cass. III, n. 10029/2006; Trib. Roma, 17 giugno 2016, n. 12244; App. Roma, 28 novembre 1963, in Giust. civ., 1964, I, 877, con nota di Sgroi, secondo cui non costituisce opposizione agli atti esecutivi, ma presenta la natura giuridica di azione autonoma – e perciò può essere proposta anche dopo l'udienza per l'autorizzazione della vendita purché prima di ogni altra difesa – l'eccezione di estinzione del procedimento esecutivo per cessazione di efficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 497 c.p.c.).

La differenza tra le due impostazioni sopra esposte rileva immediatamente ove si pensi alla fattispecie in cui, in presenza di tardiva istanza di vendita, il giudice dell'esecuzione fissi l'udienza per l'autorizzazione alla vendita e ne faccia dare avviso al debitore: in tal caso, qualora si propenda per la prima ricostruzione, il termine ultimo per proporre l'opposizione agli atti decorrerà dalla data della comunicazione del decreto di comparizione delle parti; qualora si propenda per la seconda interpretazione, invece, la parte, purché non abbia svolto altre difese, sarà ancora in termini per eccepire l'estinzione anche all'udienza di comparizione.

Da ultimo, si segnala che, a differenza dell'estinzione del processo esecutivo, l'inefficacia del pignoramento non travolge l'atto di precetto (Satta, 1966, 163; Andrioli, 95).

Bibliografia

Andrioli, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957; Balena, Termine di efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi, in AA.VV., Scritti dedicati a Maurizio Converso, a cura di Dalfino, Roma, 2016, 33; Carnacini, Le innovazioni concernenti il processo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 352; Nori, Estinzione del procedimento esecutivo immobiliare per sopravvenuta inefficacia del pignoramento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, 347; Ricci, Trascrizione del pignoramento di beni mobili registrati e disarmonie del sistema, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 454; Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1966; Satta, L'esecuzione forzata, Torino, 1963; Tarzia, Sul termine di efficacia del pignoramento immobiliare, in Riv. dir. proc., 1966, 320; Verde, voce Pignoramento in generale, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983.

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