Codice di Procedura Civile art. 499 - Intervento 1 .Intervento 1. [I]. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. [II]. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata [510 2, 541, 542, 596] e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. [III]. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. [IV]. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. [V]. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. [VI]. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.
[1] Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 7 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1 3 lett. c) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «[I]. Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nella esecuzione gli altri creditori, ancorché non privilegiati. [II]. Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione». Note operative
InquadramentoLa disposizione in esame (e più in generale l'istituto dell'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata) è tradizionalmente considerata una diretta conseguenza del principio della par condicio creditorum stabilito dall'art. 2741 c.c., secondo il quale, salve le cause legittime di prelazione, ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore a parità di condizioni con gli altri creditori. Dal punto di vista sostanziale, attenta dottrina ha in realtà evidenziato come tale principio trovi sempre maggiori deroghe nel proliferare delle cause legittime di prelazione (Colesanti, 32). Dal punto di vista processuale, invero, la finalità di attuazione del principio della par condicio può essere raggiunta utilizzando diverse tecniche normative; per esempio il codice del 1865 prevedeva che la fase dell'espropriazione fosse condotta dal solo creditore procedente e introduceva la successiva possibilità che creditori diversi dal procedente, muniti o non di titolo esecutivo, potessero partecipare alla fase distributiva proponendo opposizione sul prezzo della vendita, e chiedendo quindi di essere utilmente collocati nel riparto. La soluzione adottata dal legislatore del 1940 è diversa e prevede la partecipazione di tutti i creditori (originariamente, e cioè prima della riforma di cui alla l. n. 80/2005, sia di quelli titolati che di quelli senza titolo) sia alla fase espropriativa, sia pure con la facoltà di provocarne gli atti solo se muniti di titolo, che alla fase distributiva (Verde, Capponi, 126). In realtà, a prescindere dalle diverse tecniche normative, ciò che conta ai fini dell'attuazione del principio della par condicio è che il prezzo ricavato dalla vendita dei beni possa essere distribuito secondo la logica del concorso tra tutti i creditori e con la salvezza dei creditori privilegiati. La dottrina ha poi anche evidenziato come l'attuazione del principio della par condicio creditorum, nell'attuale sistema, sia solo tendenziale. In primo luogo, infatti, l'attuazione del concorso dei creditori non si presenta necessaria, come invece nelle procedure concorsuali, ma è rimessa alla volontà del creditore; è stato poi anche evidenziato come talune circostanze processuali possano incidere sull'attuazione del medesimo (Verde, Capponi, 127): tradizionalmente ci si riferisce innanzitutto alle conseguenze della tardività dell'intervento, poiché il creditore (chirografario) intervenuto tardivamente partecipa alla distribuzione solo sul residuo del ricavato; nonché alla disposizione di cui all'art. 527 (oggi trasfusa nel comma 4 dell'articolo in esame) che prevede una prelazione di origine processuale in favore del creditore procedente nei confronti dei creditori intervenuti (ma solo se chirografari) che si siano rifiutati di estendere il pignoramento ad altri beni. La materia dell'intervento dei creditori è stata profondamente innovata dalla l. n. 80/2005, la cui originaria formulazione ha limitato la facoltà di intervento ai soli creditori con titolo esecutivo o ad alcune particolari categorie di creditori privilegiati, e che nella formulazione definitiva, a seguito degli interventi correttivi di cui alla l. n. 263/2005, ha riconosciuto la facoltà di intervento anche ad una peculiare categoria di creditori senza titolo, e cioè a coloro che siano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c., fermo restando che costoro, per partecipare alla distribuzione, dovranno vedere riconosciuto il proprio credito dal debitore o nel frattempo munirsi del titolo esecutivo; tale complessiva limitazione può essere letta come ulteriore deroga al principio della par condicio, la cui attuazione è quindi normalmente subordinata al previo ottenimento del titolo esecutivo; ciò peraltro in netto contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di requisiti dell'intervento, ispirata invece alla massima esplicazione di tale principio. Tale sistema è stato giudicato dai primi commentatori una scelta di compromesso (Barreca, 23), non esente da dubbi di legittimità costituzionale (Balena, Bove, 179, secondo cui è ingiustificata la posizione di favore riconosciuta solo ad alcune categorie di creditori) e da perplessità di ordine pratico. Si segnala, peraltro, che C. cost. n. 202/2011, in Giur. cost., 2011, 2696, ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 499, comma 1, c.p.c., censurato, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori. Ad avviso, della Corte il rimettente non avrebbe fatto alcun richiamo agli altri commi dell'art. 499 e all'art. 510 c.p.c., né alla complessiva disciplina dell'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo nella procedura esecutiva, riletta sotto il profilo del possibile riconoscimento del credito ovvero del disconoscimento dello stesso con la conseguenza dell'accantonamento della somma relativa in sede di distribuzione del ricavato della procedura medesima; né, soprattutto, con riferimento al mancato rilievo della circostanza che, nella specie, i creditori intervenuti avessero ottenuto decreto ingiuntivo, dovendosi peraltro rilevare che la questione sarebbe comunque manifestamente infondata, avendo il rimettente cercato di ottenere una pronuncia che estenda una disposizione avente chiaramente carattere derogatorio rispetto al principio della par condicio creditorum ad ipotesi diverse da quella per la quale essa è stata dettata, e che è quella del creditore di somma di danaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. Nell'espropriazione forzata il ricorso per intervento costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nell'art. 2943, comma 2, c.c., sicché dal momento in cui esso è presentato fino a quando il processo esecutivo si chiude con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento, la prescrizione non decorre, come previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, anche in arresti piuttosto recenti: Cass. III, n. 14602/2020; Cass. II, n. 24683/2018; Cass. III, n. 26929/2014. In senso contrario, si veda, invece, Trib. Cosenza, 3 maggio 2019, n. 894, secondo cui l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare non è atto interruttivo del termine prescrizionale. Ha precisato, invece, Cass. III, n. 10608/2001, in Giur. it., 2002, 1372, che deve escludersi che costituisca atto idoneo all'interruzione del termine di prescrizione di un diritto di credito pecuniario l'intervento del creditore ipotecario del processo di espropriazione promosso, da altri, nei confronti del proprietario del bene ipotecato che non sia anche il suo debitore, giacché in tal caso l'atto, dal quale l'interruzione dovrebbe derivare, non è diretto all'obbligato ma al terzo datore di ipoteca. Allo stesso modo, la proposizione dell'intervento del processo esecutivo vale a rendere il soggetto interveniente immune rispetto al compimento da parte del debitore esecutato di atti dispositivi sul bene staggito. Secondo Trib. Vicenza, 21 giugno 2011, in Giur. mer., 2011, 2424, al creditore che abbia eseguito un pignoramento successivo sul medesimo bene già pignorato non è opponibile l'eventuale alienazione dell'immobile sottoposto ad esecuzione in forza di un valido pignoramento, trascritto anteriormente alla stessa, benché quest'ultima sia stata trascritta prima del pignoramento successivo, posto che l'effetto di indisponibilità (ed opponibilità) a vantaggio di tutti i creditori dell'esecuzione promana dal solo primo pignoramento, finché esso rimanga valido, mentre il pignoramento successivo serve a saldare la continuità procedurale ove venga a mancare il primo pignoramento, consentendo di portare a termine l'esecuzione già intrapresa. Peraltro, è stato affermato che il diritto all'equa riparazione, riconosciuto dall'art. 2, l. n. 89/2001, è configurabile anche in relazione al processo di esecuzione forzata ed a favore di tutte le parti del processo medesimo. Ne consegue che è legittimato a chiedere l'indennizzo anche il creditore interventore, senza che possa avere rilevanza ostativa la circostanza che lo stesso creditore, a distanza di un apprezzabile periodo dal suo intervento, abbia deciso di rinunciare alla pretesa esecutiva (Cass. III, n. 16028/2013). Modalità di interventoLa forma dell'intervento è regolata dal comma 2 della disposizione in esame, la quale prevede la necessità del ricorso al giudice dell'esecuzione. Tale ricorso può essere presentato in cancelleria o anche in udienza davanti al giudice. Parte della dottrina ritiene che il ricorso per intervento sia proponibile anche oralmente in udienza (Carnelutti, 22), ma in genere si tende ad escludere tale possibilità, richiedendosi comunque l'utilizzo della forma scritta (Andrioli, 488). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non può produrre gli effetti dell'intervento la dichiarazione o contestazione con cui un creditore, in sede di determinazione della somma da depositare per la conversione del pignoramento, fa valere un credito diverso da quello per il quale è già intervenuto (Cass. III, n. 10818/1993). Inoltre, Cass. III, n. 3021/2018, con riferimento specifico all'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata, ha ritenuto che esso non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c., postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), e in quanto la ratio dell'art. 479, comma 1, c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la preventiva intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi exartt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento. Invece, Cass. III, n. 7780/2016, ha ritenuto che il cessionario che, sulla base di cessione del credito conclusa in pendenza di processo esecutivo, intervenga, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., nell'esecuzione in corso non deve depositare un ricorso avente il contenuto prescritto dall'art. 499, comma 2, c.p.c., ma può limitarsi a manifestare la propria volontà di subentrare in luogo del cedente, provando il negozio di cessione ed avvalendosi di difensore munito di procura alle liti, con modalità idonee a non pregiudicare i diritti del debitore o degli altri creditori. In senso analogo, Cass. III, n. 1552/2011. Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se la parte sta in giudizio personalmente, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, l'elezione di un domicilio digitale speciale o la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Non è stata eliminata la differenza tra creditori intervenuti tempestivamente e creditori tardivi, avendo infatti anche la riforma del 2005 stabilito che il momento ultimo per l'intervento (tempestivo) è l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 (Fabiani, 119). Cass. III, 20 novembre 2020, n. 26423 , in IUS - Processo civile, 2021, con nota di Baroncini, ha affermato che, in tema di espropriazione immobiliare, la previsione di cui all'art. 565 c.p.c., secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento del creditore chirografario è costituito dall'udienza di cui all'art. 596 c.p.c., deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza di vendita abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece aperto il termine per l'intervento predetto ove siano state compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il normale svolgimento del procedimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza di cui all'art. 596 c.p.c., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio. Peraltro, la doglianza con la quale un creditore eccepisce, anche tramite deduzione nel verbale dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, la tardività dell'intervento di un altro creditore deve essere qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata – da risolversi ai sensi dell'art. 512 c.p.c. – e non come opposizione agli atti esecutivi, sicché la stessa può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione e non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. In via più generale, secondo Cass. III, n. 27545/2017, atteso che l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori. Contra, Cass. III, n. 6885/2008, in Giust. civ., 2008, I, 1146, secondo cui l'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall'art. 306 c.p.c., richiamato dall'art. 629 c.p.c., solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire. Normalmente non occorre che il ricorso recante l'intervento sia notificato al debitore, salvo il caso del creditore privo di titolo esecutivo, atteso che questi, secondo la previsione del comma 3, dovrà notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al suo deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. Nell'esecuzione mobiliare, però, secondo il disposto dell'art. 525, comma 2, la presentazione dell'intervento deve essere comunicata dalla cancelleria al creditore procedente, e ciò al fine di rendere operativo il meccanismo di estensione del pignoramento, oggi contemplato dall'ultimo comma della disposizione in esame che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 527, abrogato dalla l. n. 80/2005. La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di intervento vale ad identificare il luogo delle notificazioni da compiersi ai sensi dell'art. 489, comma 1; in mancanza di esse ogni successivo atto della procedura si intenderà conosciuto dal destinatario una volta effettuato il deposito in cancelleria del medesimo (Garbagnati, 489). Peraltro, l'atto di intervento nel processo di esecuzione per espropriazione deve essere sottoscritto da un procuratore legale e non dalla parte personalmente. Laddove ciò accada, provenendo da persona priva della ius postulandi, esso è giuridicamente inesistente e tale vizio non solo è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma è altresì deducibile in qualsiasi momento da parte del debitore o degli altri creditori (Cass. III, n. 6603/1984). In tema di espropriazione forzata, il creditore pignorante, che intenda far valere nel processo già instaurato un ulteriore credito nei confronti del medesimo debitore, può intervenire nell'esecuzione ai sensi degli artt. 499 ss., purché in possesso dei generali requisiti occorrenti ai fini della relativa legittimazione (Cass. III, n. 3656/2013). Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo sia posto in esecuzione e venga poi modificato da altro provvedimento anch'esso esecutivo, nel caso di modifica in aumento, il creditore procedente può spiegare intervento sulla base del nuovo titolo; nel caso invece di modifica in diminuzione, l'esecuzione prosegue solo nei limiti fissati dal nuovo titolo (Trib. Reggio Emilia 4 marzo 2014). Requisiti del creditoPer quanto concerne l'indicazione del credito e del titolo di esso, occorre evidenziare che il codice, nella sua originaria impostazione e cioè prima della riforma di cui alla l. n. 80/2005, prevedeva la possibilità che intervenissero nell'esecuzione tutti i creditori, sia quelli muniti di titolo esecutivo che quelli privi da tale titolo, purché il credito fosse certo, liquido e, tranne che nell'espropriazione immobiliare, esigibile. L'ampia possibilità di intervento è sempre stata considerata una diretta conseguenza del principio della par condicio creditorum, garantendo la possibilità di soddisfacimento del credito anche a chi non avesse ancora conseguito il titolo esecutivo; invero l'applicazione di tale regola ha dato luogo ad alcuni nodi critici dell'intera materia dell'esecuzione forzata, che oggi appaiono in gran parte superati alla luce della riforma della l. n. 80/2005, che ammette l'intervento solo dei creditori che abbiano un titolo esecutivo, dei creditori muniti di cause di prelazione e di una sola categoria di creditori non titolati. Ciò premesso, occorre evidenziare che in passato la nozione di «indicazione del credito» si traduceva nella descrizione dei requisiti di ammissibilità del medesimo. Tradizionalmente si riteneva che essi fossero previsti per ciascun tipo di espropriazione rispettivamente dagli artt. 525, comma 1 (nell'espropriazione mobiliare diretta), 551 (che concerne l'espropriazione presso terzi) e 563 (per la espropriazione immobiliare) e che consistessero pertanto nella certezza, liquidità e, tranne il caso di espropriazione immobiliare, nell'esigibilità del credito medesimo (Andrioli, 489; Verde, Capponi, 130). La mancata richiesta del requisito dell'esigibilità del credito nell'espropriazione immobiliare si spiegava con la considerazione che altrimenti il creditore ipotecario con credito inesigibile, per effetto della purgazione dovuta alla vendita forzata, avrebbe perso la garanzia del credito (Andrioli, 491, che peraltro esclude la possibilità di un'interpretazione estensiva dell'art. 563 alle cause di prelazione su beni mobili, pur sussistendo la stessa ratio). La riforma del 2005 ha abrogato l'art. 525, comma 1, nonché l'art. 563. Allo stato, possono pertanto intervenire nell'esecuzione forzata: i creditori con titolo esecutivo; i creditori che, se anche non muniti di titolo esecutivo, abbiano un credito (seppure non più necessariamente certo, liquido ed esigibile, essendo stati abrogati gli artt. 525, comma 1, e 563) assistito da un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (e cioè quelli già individuati dall'art. 498 come aventi diritto all'avviso da parte del creditore procedente); i creditori che abbiano ottenuto un sequestro sui beni pignorati (anche essi destinatari dell'avviso in forza dell'art. 158 disp. att.); i creditori pignoratizi; i creditori chirografari il cui credito risulti dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. e, cioè, il libro giornale e il libro degli inventari propri degli imprenditori commerciali, purché producano un estratto autentico notarile delle stesse. Qualora si ritenga che creditori aventi diritto all'avviso siano anche i creditori di cui all'art. 2812, comma 2, c.c., e cioè i titolari di diritto di servitù, uso, abitazione e usufrutto sul bene (si veda il commento subart. 498 c.p.c.), si dovrà ritenere che anche essi siano legittimati all'intervento, al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita e sulla quale si trasferirà il proprio diritto. Per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella c.d. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione (Cass. III, n. 22645/2012). Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo, l'art. 499, comma 1 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte nel 2005), laddove prevede che il ricorso «deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso», impone due oneri di allegazione, consistenti nell'individuazione del diritto di credito dell'interveniente e nella indicazione del documento che, pur non costituendo titolo esecutivo, sia rappresentativo del credito medesimo, mentre non è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la produzione di tale documento (Cass. III, n. 23145/2014; nel testo post riforma, cfr. Cass. III, n. 3966/2016). Peraltro, Cass. III, n. 6885/2008, ha evidenziato che, poiché la surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario, costituendo l'adempimento dell'obbligazione altrui l'elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto, è inammissibile l'intervento nella procedura esecutiva prima del pagamento al terzo. L'intervento dei creditori titolati e i relativi controlliPrima della riforma introdotta nel 2005, il requisito formale di maggiore difficoltà interpretativa è stato costituito dal «titolo» del credito, oggetto di specifica indicazione nel ricorso per intervento. Il problema è sempre stato considerato particolarmente rilevante in dottrina, in quanto si collega a quello del controllo e dell'accertamento del giudice in merito alla sussistenza del credito del creditore intervenuto: è stata segnalata, infatti, la mancanza normativa di una fase di verifica necessaria del credito dell'intervenuto, anche per sollecitarne l'introduzione de iure condendo (Oriani, La determinazione, 172). Tale problema è ovviamente quasi esclusivamente connesso alla possibilità di interventi senza titolo esecutivo, ammessa, come si è visto, dal codice nella sua impostazione originaria, ma esclusa in linea di massima dalla l. n. 80/2005, a seguito della quale possono intervenire solo le categorie di creditori ora indicate dall'art. 499, comma 1. Era stato evidenziato che «titolo» in sé è un'espressione che ha diversi significati, potendo infatti individuare tanto la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere quanto il documento rappresentativo del diritto medesimo (Verde, Capponi, 130). Nell'interpretazione di tale nozione, infatti, vi erano diverse visioni da parte della dottrina. Taluni ritenevano che il creditore all'atto dell'intervento dovesse soltanto limitarsi a dichiarare quale fosse la ragione giustificatrice del credito (Garbagnati, 41; Verde, 68; alla base di tali concezioni vi è in genere l'idea che l'azione esperita nel processo esecutivo sarebbe di tipo astratto e non richiederebbe alcun supporto probatorio, non essendo chiamato il giudice ad effettuare alcun controllo sia pure sommario e parziale sull'esistenza del credito oppure che la domanda di intervento configuri una domanda a che il riparto si apra nel rispetto della parità di trattamento dei creditori e che le eventuali contestazioni aprano la strada all'azione di cui all'art. 512. Altra parte della dottrina riteneva invece che la nozione di «titolo del credito» dovesse essere letta unitamente a quella di certezza del credito e, pertanto, che fossero necessarie l'indicazione e la produzione di un documento dal quale emergessero soggetto attivo e passivo nonché oggetto dell'obbligazione, rendendo possibile un controllo anticipato almeno sull'ammissibilità dell'intervento senza titolo (Andrioli, 490; Oriani, L'opposizione, 197; Redenti, 181). Premesso, infatti, che contro il creditore titolato si ritiene ammissibile in ogni momento l'opposizione all'esecuzione e che contro tutti i creditori, titolati e non, il debitore può agire in contestazione in sede di distribuzione, attivando la controversia di cui all'art. 512, la dottrina evidenziava la necessità di un controllo immediato del giudice anche nei confronti degli interventi senza titolo: prima della (ed indipendentemente dalla) apertura della fase di distribuzione, infatti, l'esistenza e l'entità del credito sono rilevanti per molti profili, quali la riduzione del pignoramento, il cumulo dei mezzi di espropriazione, la cessazione della vendita a lotti, l'estensione del pignoramento in forza dell'art. 527, oggi sostituito dal comma 4 della norma in esame (Oriani, La determinazione, 131). Lo strumento atto a consentire tale controllo inerente la legittimazione del creditore intervenuto sarebbe appunto l'opposizione agli atti esecutivi. La giurisprudenza ha scelto una soluzione intermedia, anche se non pare pienamente consolidata sul punto. Infatti, la Suprema Corte in diverse occasioni meno recenti, sulla scorta dell'autorevole dottrina sopra indicata, ha ritenuto necessarie l'indicazione e la produzione di una prova documentale del credito (anche se in genere non richiedendo una prova quale quella prevista dall'art. 634 in tema di procedimento monitorio, ma piuttosto qualsiasi documento idoneo a fornire una indicazione degli elementi dell'obbligazione); la particolarità di tale impostazione giurisprudenziale risiede nella circostanza che tale produzione non è ritenuta funzionale ad un controllo di merito dell'esistenza del credito, ma è costruita come un requisito formale, di ammissibilità, dell'intervento. In assenza del medesimo, pertanto, il debitore può esperire contro il creditore non munito di titolo l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 per contestare l'ammissibilità dell'intervento medesimo, la cui sentenza conclusiva quindi non crea un giudicato sul credito, ma si limita a decretare l'estromissione del creditore dal processo (Cass. III, n. 714/1987). Si precisa, comunque, che la mancata opposizione, in modo rituale ai sensi dell'art. 617, da parte dei creditori o del debitore all'intervento nel processo esecutivo di altro creditore preclude soltanto la questione relativa al profilo formale di ammissibilità dell'intervento medesimo, ma non si estende alle questioni di merito relative alla sussistenza o all'ammontare di uno o più crediti ovvero alla sussistenza di diritti di prelazione, tutte proponibili in fase di approvazione del progetto di distribuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 512 (Cass. III, n. 7107/2015; Cass. III, n. 7556/2011; Cass. III, n. 6885/2008). Infine, anche la giurisprudenza di merito, evidenzia particolarmente l'interesse del debitore a contestare l'intervento in una fase anteriore alla distribuzione e l'applicabilità dello strumento dell'opposizione agli atti esecutivi (Trib. Napoli, 25 ottobre 1999). La giurisprudenza più recente appare invece di segno contrario (Cass. III, n. 23145/2015). Enfatizzando il principio della par condicio, si è ritenuto che ai fini della validità dell'intervento nell'espropriazione forzata sia sufficiente la sola deduzione della esistenza del credito per il quale è proposto intervento (Cass. III, n. 18856/2008; Cass. III, n. 15219/2005). In tali arresti la Corte ha ritenuto che l'esistenza e il carattere documentale del titolo esecutivo non siano condizioni dell'intervento dei creditori, essendo sufficiente la preesistenza e l'allegazione di una ragione di credito e potendo farsi luogo al deposito del titolo successivamente fino alla fase della distribuzione del ricavato, salvo che non ne sorga la necessità in un momento anteriore. Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che l'intervento richiede comunque l'indicazione degli elementi elencati al comma 2, ovvero il nominativo del creditore, l'entità del credito, il relativo titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza, o l'elezione di domicilio, nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con ciò precisando che occorre individuare specificamente il credito (Cass. III, n. 3966/2016). In relazione all'intervento dei crediti titolati, merita segnalare il principio ribadito nel 2014 dalle Sezioni Unite. In particolare, la Corte di cassazione ha sottolineato che la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura deve essere intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo, sia pure dell'interventore, che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Di talché, qualora, a seguito dell'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. S.U., n. 61/2014). Applicando i predetti principi Cass. III, n. 19396/2016, ha affermato che, nell'ambito del procedimento per esecuzione forzata, il creditore intervenuto in difetto di titolo esecutivo, poi formatosi nel corso della procedura, non ha il potere di chiedere che si proceda alla vendita del bene qualora, essendo venuto a mancare il creditore procedente, laddove non abbia rappresentato al giudice dell'esecuzione il mutamento della propria condizione in quella di creditore munito di titolo, consentendo in questo modo di verificare la permanente immanenza di un titolo nella procedura. Si pone inoltre il problema delle modalità attraverso cui il creditore può partecipare alla distribuzione del ricavato nel caso in cui, dopo essere intervenuto nell'esecuzione, l'efficacia del suo titolo venga sospesa. A tale riguardo Cass. III, n. 4034/2021 ha affermato che, nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute medio tempore, dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della par condicio creditorum e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione c.d. esterna del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive. Quanto alla documentazione da produrre unitamente al ricorso ai sensi dell'art. 499 c.p.c., il creditore interveniente deve depositare una copia munita della formula esecutiva del titolo su cui fonda il proprio credito. Secondo Cass. III, n. 13163/2017, in Foro it., 2017, I, 3077, con nota di Cavuoto, il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è dunque onerato, nel termine all'uopo fissato dal giudice, di depositare l'originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell'ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva. In senso conforme, Cass. III, n. 2044/2017, ibid. In senso contrario, ma con riferimento ad una diversa fattispecie, si veda Cass. III, n. 23145/2014, secondo cui, i fini dell'intervento nel processo esecutivo, l'art. 499, comma 1, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 35/2005, convertito dalla l. n. 263/2005), laddove prevede che il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso, non impone, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la produzione del titolo: in applicazione di tali principi, nel caso esame, la Suprema Corte ha ritenuto l'intervento del creditore efficace in relazione a tutti i crediti rappresentati da titoli cambiari, anche se alcuni erano prodotti solo in fotocopia e non in originale, perché la procedura sarebbe validamente sorretta dal titolo esecutivo prodotto dal creditore esecutante. In senso conforme, Cass. III, n. 9194/1999, in Riv. esec. forz., 2000, 626, nell'espropriazione immobiliare il ricorso per intervento, ammissibile anche per crediti che non siano liquidi ed esigibili secondo il disposto dell'art. 563 c.p.c., deve contenere la sola indicazione del credito e del titolo di esso, senza che sia necessario corredare la domanda con il titolo stesso. L'intervento dei creditori privi di titoloLa riforma del 2005 ha introdotto un peculiare meccanismo di verificazione dei crediti privi di titolo, affidato al comportamento del debitore (De Stefano, 55). Premesso che ammissibile è, come visto, solo l'intervento dei creditori cui spetti una causa di prelazione o che vantino un credito di somme di denaro risultanti dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. e che questi ultimi hanno l'onere di fornire un principio di prova scritta, depositando l'estratto autentico notarile delle medesime, il legislatore ha previsto la necessità di un'udienza (successiva e diversa rispetto a quella fissata per l'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione, la quale costituisce infatti il termine ultimo per intervenire) in contraddittorio con il debitore, nella quale questi possa prendere posizione sul credito vantato, riconoscendolo, in tutto o in parte, o disconoscendolo. Secondo Trib. Cuneo, 21 gennaio 2008, in Giur. mer., 2009, 415, con nota di Tesio, non si può ritenere sufficiente per l'ammissibilità dell'intervento di un creditore privo di titolo esecutivo la produzione di documenti diversi dagli estratti autentici notarili di vere e proprie scritture contabili e neppure la documentazione che sarebbe idonea a supportare la richiesta di un provvedimento monitorio. Nel primo caso (riconoscimento o mancato disconoscimento) ferma restando l'efficacia solo endoprocessuale di tali comportamenti, il credito sarà ammesso anche al riparto; nel secondo caso (disconoscimento) invece il creditore procedente avrà solo la possibilità di chiedere ai sensi dell'art. 510, per un periodo limitato, l'accantonamento delle somme previa dimostrazione di assolvimento dell'onere di aver intrapreso le azioni necessarie all'ottenimento del titolo esecutivo (per esempio un decreto ingiuntivo esecutivo). Si è evidenziato che il subprocedimento in esame attribuisce ad un comportamento meramente negativo del debitore una conseguenza, l'ammissione dell'esistenza del credito, sia pure ai soli fini dell'espropriazione, che non è dato riscontrare nei giudizi di cognizione, neppure di tipo speciale o sommario (Capponi, 28). L'intervento nel processo esecutivo compiuto dal creditore non munito di titolo esecutivo (c.d. non titolato), ove il credito risulti dalle scritture contabili, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla produzione dell'estratto autentico delle medesime scritture, nel caso di specie, il giudicante ha dichiarato inammissibile l'intervento compiuto sulla base di una attestazione notarile dell'esistenza del credito fondata sul contenuto delle scritture contabili (Trib. Alba 1° febbraio 2012). In tema di espropriazione immobiliare, i creditori non titolati intervenuti prima dell'udienza di cui all'art. 569 sono dispensati dal procurarsi il titolo esecutivo e legittimati, senza alcun ulteriore onere, a partecipare alla fase di riparto del ricavato, ove i relativi crediti siano riconosciuti, in tutto o in parte, dal debitore, espressamente o implicitamente, mentre, in caso di disconoscimento, integrale o parziale, hanno comunque diritto ad ottenere l'accantonamento delle somme che ai medesimi sarebbero attribuite in quella sede, sempre che propongano al giudice dell'esecuzione istanza in tal senso e comprovino di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza prevista dall'art. 499, comma 5, l'azione necessaria affinché possano munirsi del titolo esecutivo (Trib. Salerno 9 settembre 2013). Il sub-procedimento per il riconoscimento dei crediti vantati dagli interventori non titolati, regolato dall'art. 499, comma 4, ha inizio con la notificazione del ricorso contenente la domanda di intervento al debitore esecutato entro dieci giorni dal deposito del medesimo; dalla lettera della disposizione emerge in modo univoco che la notificazione sia prevista per tutti e i soli casi di intervento senza titolo; e cioè non solo per i crediti chirografari fondati sulle scritture contabili ma per tutti i crediti privi di titolo esecutivo, da un lato, e, dall'altro, per i soli crediti senza titolo: il che evidenzia chiaramente la finalità della disposizione che è quella di attivare il sub-procedimento di riconoscimento (Barreca, 24; Capponi, 28). La notificazione non rileva per la validità o ammissibilità dell'intervento, perché questo non si differenzia a seconda della presenza o meno del titolo esecutivo e si compie quindi a tutti gli effetti con il deposito del ricorso. Si è ritenuto che il termine di dieci giorni non sia perentorio in assenza di espressa previsione di legge al riguardo (De Stefano, 114); in realtà occorre distinguere l'ipotesi della omessa notifica da quella della notifica tardiva, cioè oltre il decimo giorno. Nel primo caso (omessa notifica) si deve ritenere che il creditore perda la facoltà di ottenere il riconoscimento, ma non quella di partecipare alla distribuzione della somma ricavata qualora si munisca nelle more del titolo esecutivo (Barreca, 26); appare ragionevole ritenere inoltre che egli abbia comunque diritto all'accantonamento, dovendosi equiparare la sua posizione a quella di un creditore disconosciuto (Capponi, 30). Nel secondo caso (notifica tardiva), qualora la notificazione in parola sia stata comunque effettuata entro l'udienza di vendita, il giudice dovrà comunque procedere ai sensi dell'art. 499, comma 4, mentre laddove a tale momento la notifica non sia stata ancora effettuata il giudice non potrà concedere termine né fissare l'udienza di verifica per il creditore inadempiente in quanto questi è ormai decaduto per il superamento della fase; tale soluzione appare compatibile sia con la mancata previsione della perentorietà del termine sia con le esigenze di celerità poste alla base della riforma (Barreca, 27). Una volta verificata da parte del giudice dell'esecuzione l'avvenuta notificazione del ricorso per intervento, questi dovrà, contestualmente all'ordinanza di vendita, fissare una nuova udienza, entro il termine di sessanta giorni; la norma prevede che detto provvedimento debba essere notificato a cura delle parti, ma non chiarisce chi sia il destinatario e chi l'autore della notificazione. In ogni caso, appare ragionevole ritenere che essa debba essere notificata al debitore dai creditori intervenuti senza titolo che abbiano partecipato all'udienza, mentre appare non univoca l'opinione di chi ritiene che detto provvedimento debba essere notificato anche ai creditori intervenuti senza titolo che non abbiano partecipato all'udienza medesima (contra Barreca, 28; D'aquino, 785). Pacifico appare tra i predetti autori che detto provvedimento non vada notificato anche ai creditori muniti di titolo, essendo essi estranei al subprocedimento in questione e dovendo far valere le proprie doglianze contro gli altri creditori in sede di controversia distributiva ex art. 512. All'udienza fissata per la verifica, il debitore può riconoscere integralmente il credito del soggetto intervenuto (al quale è equiparata la mancata comparizione) o in parte oppure disconoscerlo. Nel primo caso il credito sarà ammesso anche al riparto; nel secondo caso, invece, il creditore procedente avrà solo la possibilità di chiedere ai sensi dell'art. 510, per un periodo limitato, l'accantonamento delle somme, previa dimostrazione di assolvimento dell'onere di aver intrapreso le azioni necessarie all'ottenimento del titolo esecutivo. È opinione diffusa che il debitore, conformemente alla sua posizione nel processo esecutivo, non abbia l'onere di costituirsi mediante un difensore (D'Aquino, 789) il che rende necessario che il giudice gli spieghi pienamente la valenza dei suoi possibili comportamenti. Diversa è tuttavia l'opinione della giurisprudenza, secondo cui le disposizioni degli artt. 82 e 83 c.p.c., sul patrocinio delle parti e la procura alla lite, trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione. Pertanto, nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, devoluto al tribunale, l'intervento del creditore, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, ovvero anche, se munito di titolo esecutivo, per compiere o promuovere il compimento di singoli atti del processo, richiede il ministero di un procuratore legale, non trovando deroga il citato art. 82 c.p.c. Ne deriva che l'intervento effettuato in detto processo dal creditore personalmente, in quanto proveniente da soggetto privo dello ius postulandi, si traduce in un atto giuridicamente inesistente, per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato, e come tale non è suscettibile di sanatoria per effetto di successiva comparizione di procuratore munito di regolare mandato (la quale, nel concorso dei prescritti requisiti, può eventualmente integrare un intervento tardivo con valore ex tunc), con l'ulteriore conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi, esperibile dagli interessati per far valere detta inesistenza, non è soggetta al termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., ma può essere proposta in qualunque momento durante il corso del processo esecutivo. (Cass. III, n. 6603/1984, in Foro it., 1985, 2041). Si ritiene che il riconoscimento o il disconoscimento debbano esser espliciti per cui il caso di debitore comparso che nulla rilevi debba essere equiparato al riconoscimento (Barreca, 30). Particolarmente complessa appare la questione dell'efficacia solo endoprocessuale del riconoscimento, espressamente prevista dal comma 4 dell'articolo in esame. La prima questione che si pone è relativa agli effetti che tale riconoscimento possa avere in altri processi. Alcuni autori hanno sostenuto che esso abbia natura di ricognizione di debito, esonerando quindi ai sensi dell'art. 1988 c.c. il creditore dall'onere di provare i fatti costitutivi del credito in un altro giudizio avente ad oggetto il medesimo, mentre altri autori hanno ritenuto che esso possa al più valere come argomento di prova, dato il chiaro intento della norma, potendo secondo tale ultima impostazione il debitore contestare il credito riconosciuto (De Stefano, 117). Controversa è però anche la effettiva portata endoprocessuale del riconoscimento e in particolare se, dopo l'avvenuto riconoscimento, il debitore possa proporre le opposizioni contro il creditore riconosciuto. Si ritiene di ammettere l'opposizione agli atti esecutivi per vizi del procedimento di riconoscimento, nonché l'opposizione distributiva ai sensi dell'art. 512, ma per i soli fatti successivi al riconoscimento (Barreca, 32). Si escludono invece l'opposizione all'esecuzione (in quanto il creditore riconosciuto comunque non è un creditore titolato e l'opposizione in parola è ammessa solo contro i creditori che possono compiere gli atti dell'esecuzione) e l'opposizione distributiva sulla sussistenza e l'ammontare del credito riconosciuto per fatti antecedenti al riconoscimento (contro la cui ammissibilità depone la finalità stessa della normativa e la sostanziale inutilità di un riconoscimento che abbia effetti solo ai fini della fase espropriativa i cui atti il creditore riconosciuto non può compiere). Secondo tale impostazione pertanto il riconoscimento ha effetti sia nella fase espropriativa che nella fase distributiva. Altra opinione è invece nel senso che il riconoscimento abbia effetto solo nella fase espropriativa e quindi il debitore sia sempre legittimato all'opposizione distributiva sull'esistenza e sull'ammontare del credito e non solo per fatti sopravvenuti (Storto, 231). L'estensione del pignoramentoLa riforma del 2005 ha inserito nella disposizione in esame, e quindi tra le disposizioni riguardanti l'intervento in generale, un istituto, tradizionalmente definito «estensione del pignoramento», precedentemente regolato dall'art. 527 e quindi previsto per la sola esecuzione per espropriazione mobiliare, seppur ritenuto applicabile anche all'espropriazione presso terzi (Tarzia, 479); l'istituto è stato così esteso a tutte le forme di pignoramento. In relazione all'espropriazione presso terzi Trib. Mantova, 18 gennaio 2021, ha affermato che il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore. In senso conforme, Cass. III, n. 15595/2019. In senso contrario si veda invece Cass. III, n. 26850/2006, secondo cui nell'espropriazione presso terzi, l'oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (art. 543 c.p.c.), ma dalla somma di cui il terzo è debitore, costituendo il credito indicato dall'esecutante soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis. Pertanto, l'intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 551 c.p.c., che rinvia agli artt. 525 ss., incontra nella distribuzione l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito in executivis il creditore pignorante e tale principio trova applicazione anche a favore del creditore pignorante intervenuto. Così anche Cass. III, n. 798/1999, in Giur. it., 1999, 2258, secondo cui nell'esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi di un credito, l'ammontare del credito per cui si procede non assume la funzione di limitare l'oggetto del pignoramento alla corrispondente parte del maggior credito indicato nell'atto di pignoramento come oggetto dello stesso, onde, qualora il terzo faccia dichiarazione positiva dell'esistenza del credito, i creditori intervenuti possono soddisfare i loro crediti sull'intera somma oggetto del credito pignorato; e Cass. III, n. 4584/1995. La norma prevede che ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Rispetto alla previgente disciplina si deve notare l'assenza della generalizzazione della comunicazione al creditore procedente da parte della cancelleria dell'avvenuto intervento; il termine ultimo per provvedere all'estensione del pignoramento è stato portato a trenta giorni in luogo dei precedenti dieci. Lo scopo della norma è quello di evitare che i beni originariamente pignorati in misura ritenuta dal creditore procedente idonea al soddisfacimento del proprio credito si rivelino poi insufficienti in conseguenza dell'intervento di altri creditori. Se così è, la norma è stata dalla dottrina ritenuta un chiaro indice rivelatore della regola per cui il pignoramento debba essere limitato a beni di valore pari all'importo del credito del creditore procedente, oltre interessi e spese, e che il pignoramento eccessivo sia quindi invalido (Verde, Capponi, 67). Tradizionalmente si ritiene che l'invito debba contenere l'indicazione dei beni sui quali estendere il pignoramento (Satta, 106) non sottoposti a vincolo di prelazione in favore di ulteriori terzi. Tale dottrina ha ritenuto anche che «utilmente pignorabili» sono solo i beni della stessa natura (nella disposizione originaria, i beni mobili) non gravati da diritti di prelazione e situati nella stessa circoscrizione dell'Ufficio ove pende l'esecuzione; la norma avrebbe infatti quale scopo quello di adeguare l'oggetto del processo esecutivo, non anche quello di determinare il sorgere di distinte espropriazioni, anche di identica natura, dinanzi a giudici diversi (Carnelutti, 16). Il creditore deve altresì formulare l'invito a pignorare detti beni, qualora i creditori intervenuti siano muniti di titolo esecutivo, o l'invito ad anticipare le spese necessarie al pignoramento (se non siano muniti di titolo esecutivo). In tale ultima ipotesi si verifica un'ipotesi in cui il pignoramento superi i limiti imposti dal titolo esecutivo e ciò a garanzia di un credito altrui, il che ha indotto la dottrina a ricondurre la fattispecie all'istituto della sostituzione processuale (Carnelutti, 732). La conseguenza della mancata estensione del pignoramento, non effettuata in assenza di giusti motivi, è la nascita di un diritto di prelazione in favore del creditore procedente; si tratta di una prelazione di fonte processuale, che opera in sede di distribuzione, e che vale solo nei confronti dei creditori cui l'invito sia stato rivolto e, naturalmente, per espresso dettato normativo, solo dei creditori chirografari; data la sua natura, la prelazione in esame si estingue con l'estinzione del processo nel quale è nata (Verde, Capponi, 105). La disciplina transitoriaL'art. 2, comma 3-sexies, d.l. n. 35/2005, conv. dalla l. n. 80/2005, prevedeva che le disposizioni innovate dalla stessa legge entrassero in vigore il 1° marzo 2006, applicandosi anche alle procedure esecutive pendenti a tale data ma che «l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006». Con tale disposizione il legislatore ha inteso conservare ai creditori intervenuti prima di tale data ogni diritto e facoltà che gli sarebbero stati riconosciuti ai sensi della previgente disciplina. Ai sensi dell'art. 499, comma 1, nel testo risultante dalla riforma del 2005, nella procedura di espropriazione immobiliare l'intervento è limitato ai soli creditori muniti di titolo esecutivo o a quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. Le norme modificate dalla riforma (in particolare, gli artt. 499 ss. e 564 ss.) si applicano anche alle procedure esecutive (quale nella specie quella divisoria) pendenti alla data della loro entrata in vigore (1° marzo 2006), con la precisazione che l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia solo se intervenuto prima del marzo 2006 (Trib. Monza, 5 marzo 2007). Le questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo vanno delibate dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, mentre, con riferimento alla doglianza concernente l'illegittimità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo. Pertanto, essendo previsti avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'inammissibilità dell'intervento del creditore in una procedura esecutiva immobiliare, nonché l'estinzione della stessa procedura esecutiva, i rimedi sopra detti, è da escludere che essa abbia il carattere di definitività, che è condizione necessaria per l'esperibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. III, n. 19858/2011). Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass. III, n. 18110/2011). 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