Codice di Procedura Civile art. 510 - Distribuzione della somma ricavata 1 .

Giacinto Parisi

Distribuzione della somma ricavata 1.

[I]. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95].

[II]. In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita [512] tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti [541 ss., 596 ss.], con riguardo alle cause legittime di prelazione [2741 c.c.] e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

[III]. L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

[IV]. Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione [2863 2 c.c.].

 

[1] Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 8 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1 3 lett. e) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «[I]. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. [II]. In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione. [III]. Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione».

Inquadramento

A seguito delle modifiche introdotte nel 2005, il nuovo testo della norma in commento contiene prescrizioni di portata e rilevanza generali, che integrano le disposizioni contenute nei capi successivi, specificamente dedicati ai singoli tipi di processo di espropriazione.

Attualmente, infatti, l'art. 510 disciplina distintamente tre fattispecie differenti: innanzitutto, regola l'ipotesi in cui vi sia un unico creditore; in secondo luogo, contempla la situazione in cui non sia possibile procedere immediatamente alla distribuzione dell'intero ricavato, ma si debba provvedere ad accantonarne una parte; da ultimo, stabilisce il procedimento da seguirsi per distribuire effettivamente il ricavato.

In via generale, si può osservare che legittimati a partecipare alla fase di attribuzione del ricavato sono i creditori che abbiano promosso o siano intervenuti nell'ambito del processo esecutivo.

In dottrina si è segnalato che i creditori, per lo stesso credito, possono promuovere o intervenire in più procedimenti di espropriazione, potendo di conseguenza partecipare a più distribuzioni. Questa condotta deve essere ritenuta legittima, a condizione che una volta che siano stati integralmente soddisfatti rinuncino agli altri processi esecutivi, pena la restituzione di quanto indebitamente percepito oltre all'eventuale risarcimento del danno cagionato (Bonsignori, 244).

In termini non esattamente conformi, la giurisprudenza di legittimità ha reputato legittima la collocazione contemporanea dello stesso credito in distinti riparti nel contesto di diversi processi di espropriazione rivolti contro più debitori solidali, sotto la condizione esplicita o implicita che non si ottenga (o non si possa ottenere) completa soddisfazione in una di esse: di conseguenza, ove si accerti che il credito sia stato effettivamente soddisfatto in sede di distribuzione in una delle procedure, diviene inefficace in tutte le altre parallele collocazioni (Cass. III, n. 735/1969).

Il giudice dell'esecuzione può naturalmente avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico per predisporre il progetto di distribuzione.

In relazione a tale potere, Cass. III, n. 14774/2014, ha inoltre stabilito che il giudice dell'esecuzione può disporre la rinnovazione della consulenza già espletata, in quanto troppo risalente nel tempo nonché palesemente inadeguata a rispecchiare il valore effettivo del bene sottoposto a vendita forzata, rientrando esso tra i poteri discrezionali del giudice il cui esercizio o meno non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

L'attribuzione del ricavato in sede di distribuzione

Occorre innanzitutto stabilire a quale titolo avviene in sede di distribuzione l'attribuzione delle somme di denaro ai creditori concorrenti, da un lato, ed al debitore esecutato, dall'altro.

In particolare, si è evidenziato che la disposizione, nel caso di unico creditore, usa l'espressione «pagamento» tout court (Satta, 207), mentre, in relazione al residuo da restituire al debitore esecutato o al terzo che ha subito l'espropriazione, fa ricorso al termine «consegna», così rivelando che si tratta di una somma in proprietà del medesimo, come dimostrato dalla previsione per cui, anche nell'ipotesi di estinzione del processo di espropriazione ai sensi dell'art. 632, comma 2, «la somma ricavata è consegnata al debitore».

In dottrina si vedano in quest'ultimo senso Satta, 206; Zanzucchi, 137; Redenti, Vellani, 282; contra, nel senso che il ricavato passa in proprietà dello Stato, Montesano, 1959, 556. Una parte della dottrina sottolinea, inoltre, che, nel caso di cui al comma 1 della disposizione in commento, non si verte in un'ipotesi di distribuzione, né di pagamento, ma di attribuzione (Denti, 326; Andrioli, 121).

A prescindere da questa specifica questione di carattere nominalistico, pare invece doversi sottolineare come le somme di denaro entrino a far parte del patrimonio di ciascuno dei creditori in forza del provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione, che è da considerare in tutto e per tutto un atto autoritativo.

Pertanto, tale trasferimento patrimoniale produce la soddisfazione coattiva dei crediti azionati nel processo di espropriazione con la contestuale estinzione dei rispettivi debiti a carico del debitore esecutato, nello stesso modo in cui ciò avverrebbe in caso di pagamento volontario (Satta, 207).

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza dell'intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, comma 1, costituisce atto esecutivo, contro cui è esperibile, nel relativo termine perentorio, l'opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c. (Cass. III, n. 3786/2014).

Nonostante il diverso ordine indicato nell'inciso finale del comma 1 della disposizione in esame, l'imputazione dell'attribuzione del ricavato dovrebbe avvenire secondo il criterio indicato dall'art. 1194 c.c., cioè prima alle spese, quindi agli interessi e, infine, al capitale.

Si tratta di rilievo comune in dottrina: Carnelutti, 36; Bonsignori, 238; Arieta, De Santis, 778. Qualora il creditore unico abbia più crediti, ad avviso di una parte della dottrina, si potrebbe applicare la previsione dell'art. 1193 (Zanzucchi, 139).

La giurisprudenza di legittimità appare tuttavia orientata in senso opposto, avendo in più occasioni affermato che i criteri di imputazione stabiliti dagli artt. 11931194 c.c. sono applicabili esclusivamente ai pagamenti volontari e non anche a quelli coattivi (Cass. III, 2434/1988; Cass. III, n. 2222/1982; Cass. III, n. 1815/1981; Cass. III, n. 6282/1979).

Vale, peraltro, precisare che, secondo la Corte di cassazione, anche in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di avvenuto pagamento del credito per il quale si procede, si applica il principio secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi od alle spese, senza il consenso del creditore (Cass. III, n. 421/1962).

In altra occasione, peraltro, è stato escluso che il consenso del creditore, che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., è necessario perché il pagamento sia imputato al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, potesse essere ravvisato nell'accettazione, da parte del creditore medesimo, del provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 596 e 598 c.p.c. (Cass. III, n. 87/1980).

Con particolare riguardo dell'imputazione del ricavato alle spese anticipate, si ritiene che, qualora il giudice ometta per errore di liquidare le spese anticipate dal creditore limitandosi ad attribuirgli una somma a titolo di adempimento del credito risultante dal titolo esecutivo e questi non formuli opposizione ai sensi dell'art. 617, il pagamento non può che essere imputato al credito risultante dal titolo esecutivo e non al credito per le spese processuali, il quale, ai sensi dell'art. 90, sorge soltanto con l'ordinanza di distribuzione, con cui il giudice dell'esecuzione accerta e liquida le spese anticipate dal creditore e destina al soddisfacimento del relativo credito, con privilegio (artt. 2755 e 2770 c.c.), una parte della somma ricavata (Cass. III, n. 5310/1977).

Trib. Benevento 4 settembre 2015, n. 1832 , ha invece affermato che, nel caso in cui il creditore, dopo avere iscritto ipoteca, promuove l'espropriazione forzata proprio sui beni ipotecati, le spese per le iscrizioni ipotecarie gli saranno riconosciute come spese di esecuzione ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 510 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2855 c.c. Tuttavia, se il creditore, dopo avere iscritto ipoteca su determinati beni del debitore promuove l'esecuzione su altri beni, le spese per iscrizioni ipotecarie relative a beni del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute quali spese di esecuzione. Nello stesso senso, Trib. Napoli 13 febbraio 2004, in Giur. mer., 2005, 1560.

Su un piano generale, nella recente giurisprudenza di legittimità si è affermato che l’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo, talché è inapplicabile al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice (Cass. II, n. 27406/2025).

L'attribuzione del ricavato all'unico creditore

Qualora sia presente soltanto il creditore procedente, non è necessario procedere a nessuna distribuzione, cosicché più correttamente si dovrebbe far riferimento alla assegnazione o attribuzione diretta della somma allo stesso.

Si veda al riguardo, Cass. III, n. 3786/2014, secondo cui, in tema di espropriazione forzata, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione disponga il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza di intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, comma 1, c.p.c., concedendo erroneamente termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 512 c.p.c., costituisce, anche per il profilo relativo al computo dei termini per impugnare, atto esecutivo, contro cui è esperibile, nel relativo termine perentorio, l'opposizione di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.

In senso analogo Cass. III, n. 7373/1993, la quale ha affermato che in tema di diritto di ritenzione e di vendita, di cui all'art. 2756, comma 3, c.c., qualora il creditore non abbia proceduto – pur in difetto dell'opposizione del debitore all'intimazione prevista dal comma 1 dell'art. 2797 c.c. – alla vendita diretta, consentitagli dal comma 2 di questa stessa norma, ma abbia chiesto, ancorché privo di titolo esecutivo, al giudice la determinazione delle modalità, poi effettivamente osservate, del procedimento di liquidazione della cosa oggetto del privilegio, il provvedimento del detto giudice che disponga, pur in presenza di contestazioni del debitore in ordine all'esistenza del diritto ex adverso vantato, l'assegnazione al creditore della somma ricavata è conducibile al modello di cui al comma 1 dell'art. 510 c.p.c. e cioè di un atto dell'esecuzione impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi e perciò sottratto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Ipotesi non espressamente considerata dalla norma, ma che si ritiene non divergere dalla disciplina ora indicata, è quella in cui sia presente soltanto un creditore intervenuto, avendo il creditore procedente rinunciato all'azione esecutiva (Satta, 207).

Ove il solo creditore intervenuto sia sprovvisto di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 510, comma 2, peraltro, il giudice dell'esecuzione non potrà pronunciare l'attribuzione, ma dovrà disporre l'accantonamento in applicazione della disciplina di cui all'art. 510, comma 3.

In ogni caso, l'articolo in commento prescrive che il giudice dell'esecuzione, prima di attribuire la somma all'unico creditore, debba sentire il debitore (comma 1): la finalità della disposizione è evidentemente quella di consentire a quest'ultimo di sollevare, se ritiene, contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito.

Con riferimento alla versione della norma in commento anteriore alla riforma del 2005, si discuteva in dottrina se il debitore dovesse proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, con conseguente sospensione eventuale del processo ai sensi dell'art. 624, comma 1 (Montesano, L'opposizione, 562; Andolina, 136), ovvero, qualora avesse sollevato delle contestazioni, si dovesse seguire il procedimento di cui all'art. 512, con conseguente sospensione necessaria della distribuzione, in forza del disposto dell'art. 624, comma 2 (Denti, 326; Travi, 1145; Verde, 1968, 298). Ad avviso di un'ulteriore opinione, infine, dovrebbero seguirsi due soluzioni differenziate a seconda che l'unico creditore fosse, da un lato, quello procedente, nel qual caso, a ragione della persistente operatività del titolo esecutivo, sarebbe proponibile l'opposizione all'esecuzione, ovvero, dall'altro lato, quello intervenuto, dovendosi in tal caso applicare l'istituto delle controversie distributive di cui all'art. 512 (Satta, 207).

La giurisprudenza di legittimità sembrava orientata a seguire la seconda tesi dottrinale riferita: cfr., in particolare, Cass. III, n. 5961/2001, secondo cui nella fase di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione forzata, l'azione svolta dal debitore esecutato contro il creditore procedente, che, nella esecuzione da lui promossa e proseguita, sia intervenuto in forza di un secondo credito, del quale soltanto si intenda contestare la sussistenza, la misura o la collocazione, deve qualificarsi come opposizione distributiva.

La questione ricordata deve ora essere nuovamente valutata alla luce delle modifiche introdotte dalla l. n. 80/2005 e soprattutto del nuovo regime relativo alla risoluzione delle controversie sorte in sede di distribuzione. Come si avrà modo di meglio constatare in sede di specifico commento di quella disciplina (v. sub art. 512), la riforma del 2005 ha previsto un procedimento deformalizzato, di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, destinato a concludersi con ordinanza impugnabile esclusivamente mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Pertanto, alla luce di un'interpretazione che tenga conto dell'intenzione del legislatore, si dovrebbe ritenere che tutte le controversie che sorgono nella fase di distribuzione (od attribuzione ad un solo creditore) siano assoggettate allo speciale procedimento di cui al nuovo art. 512. Questa conclusione, peraltro, richiede di essere completata con due precisazioni: da un lato, ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 512, la sospensione della distribuzione (o della attribuzione) è ora meramente eventuale, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione; dall'altro, in forza del nuovo art. 624, comma 2, avverso questo provvedimento di sospensione è ammissibile il reclamo di cui all'art. 669-terdecies.

Ovviamente, la questione qui affrontata riguarda l'ipotesi in cui venga sollevata contestazione prima della pronuncia dell'ordinanza di attribuzione del ricavato al solo creditore, mentre nel caso in cui questo provvedimento sia già stato emesso, deve ritenersi che l'unico rimedio esperibile dal debitore sia l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 10126/2003; Cass. III, n. 7373/1993).

In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dispone il pagamento della somma ricavata a favore del solo creditore pignorante, in assenza di intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 510, comma 1, concedendo erroneamente un termine per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 512, costituisce, anche per il profilo relativo al computo dei termini per impugnare, atto esecutivo, contro cui è esperibile, entro il relativo termine perentorio di venti giorni, l'opposizione prevista dall'art. 617, comma 2 (Cass. III, n. 3786/2014).

La distribuzione del ricavato tra una pluralità di creditori

Nell'ipotesi in cui non vi sia un solo creditore, il comma 2 della disposizione in commento stabilisce la necessità di procedere alla distribuzione del ricavato, la quale è disciplinata in modo differenziato nell'espropriazione mobiliare e in quella immobiliare. Rinviando al commento delle singole norme specifiche per i procedimenti da seguire in ciascun tipo di espropriazione (v., rispettivamente, sub artt. 541 e 542 per l'espropriazione mobiliare, e sub artt. 596 ss. per l'espropriazione immobiliare), in questa sede si deve prendere in considerazione l'attività di carattere generale che deve essere sempre svolta per pervenire alla distribuzione del ricavato.

Ai fini della distribuzione del ricavato tra i creditori (che consiste nel determinare esattamente la somma di denaro da attribuirsi a ciascun creditore), logicamente, devono essere affrontate e risolte due questioni distinte: innanzi tutto, occorre fissare l'ordine con cui i creditori devono essere soddisfatti; in secondo luogo, è necessario stabilire se sussistono le condizioni legali per assegnare loro le somme spettanti, ovvero occorre accantonarle.

La materia del «concorso dei creditori» (facendo riferimento alla rubrica dell'art. 2741 c.c., da cui la stessa è disciplinata) è governata dal principio generale della par condicio creditorum, in forza del quale tutti i creditori hanno eguale diritto ad essere soddisfatti sul ricavato della liquidazione forzata, temperato da una serie di eccezioni.

Sono, infatti, fatte salve le cause legittime di prelazione, cioè i privilegi, il pegno o l'ipoteca, regolati, anche per quanto riguarda il loro ordine, dal codice civile, nonché la speciale causa di prelazione processuale, che, ai sensi del nuovo art. 499, comma 4, spetta al creditore procedente, allorché i creditori chirografari intervenuti tempestivamente non abbiano esteso il pignoramento o, se sprovvisti di titolo esecutivo, non abbiano anticipato le spese, per pignorare altri beni – sia mobili sia immobili – utilmente pignorabili, loro indicati dal creditore pignorante.

Al riguardo, deve evidenziarsi che è proprio in sede di distribuzione del ricavato che gli istituti di carattere sostanziale sopra ricordati, nonché le norme generali ed astratte da cui sono disciplinate, trovano la loro applicazione processuale in riferimento alla fattispecie specifica e concreta (Chiarloni, 107; Capponi, 51).

Ha precisato Cass. III, n. 2044/2017, che il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato), in quanto l'eccezionale facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori.

I primi soggetti che hanno diritto ad essere soddisfatti sul ricavato sono gli eventuali terzi che abbiano ingiustamente subito l'espropriazione: ai sensi dell'art. 620, infatti, se l'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 venga proposta tempestivamente, ma il giudice non sospende la vendita forzata dei beni mobili, ovvero sia proposta dopo la vendita stessa, i diritti dei terzi devono farsi valere sul ricavato (Bonsignori, 236; Redenti, Vellani, 281).

In tal senso, Cass. III, n. 7707/2014, la quale ha affermato che, nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, quale, in particolare, l'opposizione agli atti esecutivi, sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione, che è volta solo a ricostruire l'entità della somma ricavata ed a procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della ritualità degli atti precedenti.

Successivamente, dovranno essere prese in considerazione le spese di giustizia, le quali, secondo la previsione di cui all'art. 2777, comma 1, c.c., devono essere soddisfatte con preferenza rispetto a qualunque altro credito, ancorché assistito da causa legittima di prelazione di qualsiasi specie.

Secondo la dottrina si tratta, di fatto, di un'ipotesi di prededuzione, cioè di soddisfazione che ha luogo al di fuori del concorso dei creditori. Il privilegio di giustizia, infatti, si configura non come un vero e proprio credito contro il debitore esecutato, ma come un diritto a recuperare le spese dalla massa attiva: in questo senso Soldi, 43; Arieta, De Santis, 767, ove è spiegato che ricorre un'ipotesi di prededuzione qualora le spese di giustizia siano prelevate direttamente dall'attivo della procedura, mentre ove le stesse siano state anticipate, queste dovranno essere inserite tra quelle che devono essere riconosciute in via privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c.

Ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c. sono spese di giustizia soltanto quelle fatte «nell'interesse comune dei creditori». Questa disposizione, peraltro, deve essere integrata con la previsione di cui all'art. 95 c.p.c., che stabilisce che le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico dell'esecutato, fermo restando il privilegio delle spese di giustizia. In particolare, sono da comprendersi tra le spese di giustizia quelle sostenute dal creditore procedente (o, per supplire all'inerzia di questi, eventualmente dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo) per il pignoramento, la pubblicità ai sensi dell'art. 490, l'amministrazione giudiziaria dei beni pignorati, il compenso degli ausiliari di giustizia (tra cui il custode, il commissionario, lo stimatore e il perito che deve stimare il valore dei beni pignorati), nonché le eventuali spese per la conservazione dell'integrità del compendio pignorato.

A tale riguardo si veda Soldi, 43, ove, ancor più nel dettaglio, viene precisato che tra le spese di giustizia da soddisfare in prededuzione sono quelle sostenute «per atti conservativi» e cioè quelle relative ad atti diretti a conservare la garanzia patrimoniale, come nelle ipotesi di azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., separazione dei beni del defunto in virtù degli artt. 512 ss. c.c., spese del giudizio di divisione introdotto ai sensi dell'art. 600, sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 – salvo che il bene sia indisponibile per altri motivi o il procedimento di conversione non sia portato a termine – restando, invece, escluse le spese relative al sequestro giudiziario di cui all'art. 670 o all'esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., rispettivamente, per non avere il primo rimedio natura conservativa e per giovare il secondo soltanto a chi propone la predetta azione.

Una parte della dottrina ha altresì precisato che sono da comprendersi tra le spese di giustizia anche quelle necessarie per la cancellazione delle ipoteche, delle trascrizioni e delle iscrizioni già esistenti sul bene e rivenute dall'aggiudicatario (Arieta, De Santis, 766).

In ordine alle spese sostenute negli eventuali giudizi di opposizione proposti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 615 e 617, dal debitore e all'esito dei quali questi sia rimasto soccombente, si deve ritenere che dovrebbe essere il giudice dell'opposizione, di volta in volta, a stabilire se le spese sono a carico della massa ovvero soltanto del debitore esecutato (Redenti, Vellani, 288).

Diversamente, con riferimento alle spese sostenute nei giudizi di cui all'art. 512, deve distinguersi tra contestazioni proposte dal debitore e poi rigettate e controversie sollevate dai creditori per reciproche contestazioni dei crediti. In entrambi i casi si tratta di spese che non sono state effettuate nell'interesse comune e, pertanto, non possono essere assistite dal privilegio di giustizia, ma il regime applicabile è differenziato. Nella prima ipotesi, le somme oggetto della condanna del debitore al pagamento delle spese possono essere collocate nel passivo come credito chirografario (salvo che il credito contestato non sia assistito da causa di prelazione che si estende agli accessori o alle spese, come ad es. stabilito dall'art. 2855 c.c. per l'ipoteca). Nell'altro caso, la condanna alle spese del creditore soccombente non può essere collocata nel ricavato dell'espropriazione (se non in via di sostituzione, ai sensi dell'art. 511), atteso che si tratta di debito che grava sulla responsabilità patrimoniale di altro soggetto: in considerazione del regime particolare delle spese di giustizia ora descritto, occorre segnalare che i creditori concorrenti hanno l'onere di chiedere una duplice collocazione: l'una in prededuzione, per il credito relativo alle spese di giustizia sostenute; l'altra secondo l'ordine normale, per le spese, gli interessi ed il capitale del credito per cui è stato compiuto il pignoramento o spiegato intervento (Redenti, Vellani, 287).

La giurisprudenza di legittimità ha escluso che possano essere considerate prededucibili, per non essere state compiute nell'interesse comune dei creditori, da un lato, le spese per gli atti dei creditori intervenuti che non spieghino efficacia a beneficio di tutti i creditori, incluso quello procedente (Cass. III, n. 763/1980), e, dall'altro lato, le spese sostenute dal creditore che abbia domandato la c.d. «sostituzione esecutiva» (così Cass. III, n. 735/1969). Analogamente, nella giurisprudenza di merito, si è affermato che, nel caso di espropriazione promossa dal creditore ipotecario su beni diversi da quelli ipotecati, le spese per le iscrizioni ipotecarie relative a beni del tutto estranei al processo esecutivo non possono essergli riconosciute come spese di esecuzione (Trib. Napoli 13 febbraio 2004).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha deciso che tali spese, sostenute dall'aggiudicatario in conformità dell'ordine impartito dal giudice della esecuzione con il decreto di trasferimento, godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. (Cass. III, n. 929/1980). Più recentemente, peraltro, la Suprema Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento), con proprio provvedimento, può eventualmente anche porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (Cass. III, n. 10909/2002).

Cass. III, n. 2625/2003 , ha invece ritenuto che il decreto con cui il giudice dell'esecuzione liquida il compenso al custode dei beni pignorati, pur se emesso in sede di distribuzione del ricavato della vendita, ha natura d'ingiunzione di pagamento nei confronti della parte indicata nel provvedimento come obbligata all'anticipazione del compenso stesso, da ciò conseguendo che contro di esso non è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Per quanto riguarda le spese liquidate all'esito delle opposizioni esecutive, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che mentre le spese del processo esecutivo non seguono il principio della soccombenza, questo trova piena applicazione nell'ambito dei processi cognitivi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, nei quali le spese vanno poste a carico della parte che perde la lite e che con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero con il darvi inizio o resistere in forme o con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. III, n. 5061/2007). Invero, nel procedimento esecutivo l'onere di rimborsare le spese segue il principio della soggezione del debitore all'esecuzione, per cui il relativo provvedimento di liquidazione, ancorché emesso dal giudice, non ha contenuto decisorio e può essere contestato nella forma dell'opposizione prevista dall'art. 512, ma non può essere impugnato attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. III, n. 14504/2011). Tali crediti, peraltro, in quanto relativi soltanto al riconoscimento della fondatezza del diritto dei creditori, non godono neppure del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. (Cass. III, n. 1837/2001).

Trattando delle spese di giustizia, deve evidenziarsi che le stesse, ove rimangano in tutto o in parte insoddisfatte (per non essere il ricavato dell'espropriazione sufficiente alla loro copertura), ai sensi dell'art. 95 c.p.c., restano a carico del creditore che le ha anticipate, senza alcuna possibilità di rivalersi per esse nei confronti del debitore esecutato in altro separato giudizio o in altro successivo processo esecutivo.

Questa conclusione è ferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale con specifico riferimento all'efficacia del provvedimento di distribuzione ha avuto modo di chiarire che, poiché nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione, il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorché autonomamente emesso dal giudice dell'esecuzione, non ha contenuto decisorio, ma solo una funzione di verifica del relativo credito, del tutto analoga a quella che il giudice dell'esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. Di conseguenza, tale statuizione: i) è insuscettibile di acquisire forza di giudicato al di fuori del processo in cui è fatta (Cass. III, n. 3985/2003); ii) potendo essere contestata nella forma dell'opposizione prevista dall'art. 512, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione (Cass. III, n. 4653/1998; Cass. III, n. 789/1994); iii) non costituisce titolo esecutivo nei confronti del soggetto che ha subito l'esecuzione (Cass. III, n. 8634/2003, la quale ha peraltro precisato che l'art. 95 c.p.c. trova applicazione con esclusivo riferimento all'espropriazione e non anche all'esecuzione per consegna e rilascio o all'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, ipotesi in cui il regime delle spese risulta viceversa disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 611 e 614 c.p.c.).

Da ultimo si vedano in argomento anche Cass. III, n. 1004/2020 e Cass. III, n. 3720/2020, in IUS - Processo civile, 2020, con nota critica di Parisi.

Conseguenza di questa precisazione pare dover essere ravvisata nell'impossibilità per il creditore di ripetere successivamente quanto anticipato per le spese processuali.

Sul tema delle spese, merita segnalare che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'istituto della distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93, avendo carattere generale, è applicabile anche nell'ambito del processo di esecuzione (Cass. III, n. 3879/2000).

In senso contrario si era invece espressa in una risalente decisione Pret. Salerno, 20 luglio 1996, in Foro it., 1997, I, 1285, secondo cui l'art. 93 c.p.c., che autorizza il giudice, nella sentenza in cui condanna alle spese, a distrarre in favore del difensore con procura gli onorari non riscossi e le spese anticipate, non può essere riferito anche al processo esecutivo.

Compiuti i prelevamenti per i diritti dei terzi ingiustamente coinvolti nell'espropriazione e soddisfatte in prededuzione le spese di giustizia, come già accennato, sulla c.d. «massa netta» i creditori devono essere collocati nel seguente ordine: i) i creditori assistiti dalle cause legittime di prelazione, secondo il grado delle stesse, indipendentemente dal tempo in cui abbiano spiegato intervento; ii) il creditore procedente (ovviamente se sprovvisto di causa di prelazione) assistito dalla speciale prelazione processuale ai sensi dell'art. 499, comma 4; iii) i creditori chirografari intervenuti tempestivamente, in proporzione dell'entità dei rispettivi crediti; iv) sempre proporzionalmente alla misura dei singoli crediti, i creditori chirografari tardivi.

Secondo Cass. III, n. 9011/2015, l'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire (in applicazione del menzionato principio, la Suprema Corte ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente indicato).

Da ultimo, secondo quanto espressamente stabilito dal comma 3 della disposizione in commento, il residuo della somma ricavata dopo aver soddisfatto integralmente tutti i creditori concorrenti deve essere restituita al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

In argomento, Cass. I, n. 1145/1999, ha ritenuto che le somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento, divenendo esse stesse assoggettate al vincolo esecutivo, devono, in caso di residuo attivo, essere in parte qua riconsegnate al debitore stesso secondo le forme di cui all'art. 510, comma 3, c.p.c., senza che a diverse conclusioni possa indurre la circostanza che la conversione del pignoramento sia stata (come nella specie) irritualmente attuata attraverso il deposito di due libretti nominativi vincolati all'ordine del giudice ed intestati al debitore, anziché mediante versamento di una somma di danaro da depositarsi a cura del cancelliere (art. 495 c.p.c.), ovvero deposito di libretto bancario intestato al creditore (ex art. 495, comma 6, nel testo anteriore alla novella del 1990), costituendo, in tal caso, il deposito dei libretti nominativi una mera irregolarità formale, non ostativa al raggiungimento dello scopo della conversione, per essere stati, da un lato, i beni pignorati liberati dal vincolo, per essere stato, dall'altro, il creditore interamente soddisfatto con parte delle somme depositate sui detti libretti. L'iniziale deviazione dallo schema tipico del procedimento non esclude, in ogni caso, la necessità di ripristinarne le forme legali, attraverso l'ordine di restituzione delle somme residue al debitore esecutato da eseguirsi a cura della cancelleria mediante richiesta all'istituto di credito dell'emissione di un assegno circolare intestato al debitore stesso, con la conseguenza che, prima dell'esaurimento di tale procedura, con correlata consegna del residuo al debitore, l'istituto di credito depositario delle somme, se a sua volta creditore dell'esecutato, non può legittimamente trattenere le somme residue a titolo di compensazione.

L'accantonamento delle somme

Dopo aver fissato l'ordine in cui i creditori devono essere soddisfatti, è necessario stabilire se sussistono le condizioni legali per assegnare loro le somme spettanti ovvero occorre accantonarle.

La questione si poteva porre anche anteriormente alla riforma del 2005 in relazione all'ipotesi di carattere generale di intervento di un creditore che avesse eseguito sequestro conservativo sul bene poi pignorato, nonché, nell'ambito del processo di espropriazione immobiliare, nel caso in cui avesse spiegato intervento, come in precedenza consentito dall'abrogato art. 563, un soggetto che vantasse un credito sottoposto a termine o condizione.

Con specifico riferimento a questa ipotesi, la dottrina riteneva che il giudice dell'esecuzione dovesse accantonare la somma spettante in attesa che il credito diventasse esigibile (Denti, 330).

Quest'ultima questione, a quanto consta, non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha, invece, applicato il medesimo principio al caso di intervento nell'espropriazione del creditore sequestrante del bene pignorato. Secondo Cass. III, n. 2733/1977, in base alla previsione dell'art. 686 c.p.c., ove il creditore sequestrante partecipi alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta dei beni sequestrati eseguita nell'espropriazione promossa da altro creditore prima che sia intervenuta la sentenza di condanna esecutiva che attribuisce al suo credito i requisiti della certezza e della liquidità, ai sensi dell'art. 512 il giudice dell'esecuzione può, alternativamente, o sospendere il processo esecutivo o provvedere alla distribuzione parziale della somma ricavata, accantonando la parte che spetterebbe al sequestrante, in entrambi i casi fino al sopravvenire della sentenza di condanna esecutiva. Contra, in precedenza, Cass. III, n. 1348/1970, secondo cui il creditore sequestrante non può intervenire nell'espropriazione da altri promossa sui beni sequestrati difettando il suo credito dei requisiti della certezza e liquidità.

Ove i crediti per cui è stato spiegato intervento nell'ambito dell'espropriazione da parte di creditori privi di titolo esecutivo non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore ovvero, come prospettato, non siano ancora esigibili, il giudice dell'esecuzione non può disporre l'attribuzione delle somme spettanti ai creditori, ma deve disporre l'accantonamento, in ossequio alla regola prevista dal comma 2 della disposizione in commento.

Quest'ultima, peraltro, deve essere integrata con il disposto dell'art. 499, ultimo comma (al cui commento si rinvia), il quale dispone che «[i] creditori i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'art. 510, comma 3, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché possano munirsi del titolo esecutivo».

La predetta previsione impone, dunque, la concorrente presenza di due condizioni affinché il giudice dell'esecuzione disponga l'accantonamento, quale, in primo luogo, la proposizione di un'apposita istanza ad opera dal creditore interessato, la quale sembra dover essere intesa come un ricorso ulteriore rispetto a quello d'intervento già depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 499, comma 2, nulla prevedendo la norma in ordine al momento entro il quale tale istanza deve essere formulata.

Secondo Acone, 82; Arieta, De Santis, 797, deve ritenersi che tale istanza possa essere avanzata in qualsiasi momento anteriore all'emanazione del provvedimento di distribuzione e, in caso di distribuzione soltanto parziale, inoltre, sembra potersi riconoscere l'ammissibilità dell'istanza di accantonamento per le somme non ancora distribuite.

Inoltre, il secondo requisito che deve sussistere affinché sia disposto l'accantonamento è l'esistenza della prova documentale, da allegare al ricorso con cui si formula l'istanza di accantonamento, di aver tempestivamente proposto domanda giudiziale per ottenere un titolo esecutivo per il credito per cui si era spiegato intervento: questo requisito non opera per i creditori che risultino aver già eseguito un sequestro conservativo sui beni pignorati.

L'art. 499, ultimo comma, non indica espressamente come perentorio il termine acceleratorio di trenta giorni decorrente dall'udienza di comparizione del debitore: secondo la regola generale sancita dall'art. 152, comma 2, in materia, pertanto, tale termine deve essere ritenuto ordinatorio, con la conseguenza che lo stesso, ai sensi dell'art. 154, prima della sua scadenza, è prorogabile dal giudice d'ufficio o su richiesta del creditore interessato (contra Acone, 82, ad avviso del quale il termine è stabilito a pena di decadenza).

Le considerazioni che precedono devono essere peraltro ritenute estensibili anche all'analoga ipotesi in cui il creditore che sia intervenuto nel processo esecutivo in forza di un titolo esecutivo giudiziale, la cui efficacia, dopo l'intervento, sia stata sospesa dal giudice chiamato a decidere dell'impugnazione del titolo. In tale ipotesi competerà non al creditore intervenuto con titolo esecutivo la cui efficacia è poi stata sospesa, bensì al debitore esecutato ovvero agli altri creditori concorrenti che ne abbiano interesse, sia formulare istanza di accantonamento che depositare il provvedimento in virtù del quale l'efficacia del titolo esecutivo è stata sospesa.

Sembra, invece, doversi escludere che possa essere disposto l'accantonamento in favore di creditori intervenuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale che sia stato revocato in un momento successivo.

Secondo Trib. Rovigo 13 giugno 2018, nel caso in cui venga sospesa l'efficacia del titolo esecutivo in base al quale il creditore interviene nell'esecuzione, non può darsi luogo all'accantonamento delle somme ai sensi dell'art. 510, comma 3, c.p.c., non essendo tale ipotesi espressamente prevista dalla norma in esame, la quale è norma eccezionale e non può applicarsi per via analogica. Deve invece – senza alcuna discrezionalità in capo al giudice – disporsi la sospensione del giudizio di esecuzione (ovvero della distribuzione), ai sensi dell'art. 623 c.p.c., la quale segue automaticamente ad altra pregressa sospensione, interna o esterna al giudizio di esecuzione, e che si distingue da quella di cui all'art. 512, comma 2, c.p.c., la quale è disposta solo nel caso in cui sorgano controversie nella fase satisfattiva.

Diversamente, senza tenere distinti i casi di sospensione dell'esecutività e di revoca del provvedimento costituente titolo esecutivo, un giudice di merito ha disposto l'accantonamento a favore dei creditori intervenuti in base ad un titolo esecutivo successivamente revocato e peraltro ancora sub judice (così Trib. Padova 13 febbraio 2007, in Giur. mer., 2008, 163, con nota critica di Pisanu).

Quanto alla misura dell'accantonamento, si è posto il dubbio se le somme spettanti ai creditori concorrenti privi di titolo esecutivo debbano essere accantonate integralmente ovvero pro quota (così, senza poi prendere posizione sulla questione, Battaglia, 270). Considerato che comunque i creditori, anche se e quando si saranno muniti di titolo esecutivo, potranno partecipare al concorso soltanto pro quota, sarebbe assolutamente irragionevole imporre l'accantonamento per l'intero ammontare dei crediti: una simile interpretazione, peraltro, offrirebbe un facile strumento a interventi scientemente infondati, proposti soltanto a fini dilatori.

Cass. III, n. 19176/2018 , ha stabilito che, in caso di pluralità di creditori, in applicazione dei principi disposti dagli artt. 510 e 596 c.p.c., il progetto di distribuzione deve essere redatto come se anche il credito accantonato fosse legittimamente concorrente, anche se l'effettiva distribuzione della somma che sarebbe spettata per quella ragione deve essere sospesa in attesa della formazione del titolo esecutivo ad esso relativo.

Esclusivamente dedicato all'accantonamento delle somme spettanti ai creditori è, infine, il comma 3 della disposizione in esame.

Esso prevede che la durata dell'accantonamento è stabilita discrezionalmente dal giudice per il tempo ritenuto necessario affinché i creditori possano munirsi di titolo esecutivo, ma, in ogni caso, entro il limite massimo di tre anni, il quale decorre non dalla data di deposito del progetto di distribuzione in cancelleria, ma da quella di approvazione del progetto medesimo all'esito dell'audizione delle parti, essendo peraltro soggetto a sospensione durante il periodo feriale ai sensi della l. n. 742/1969 (Soldi, 43).

Ove il giudice dell'esecuzione non fissi espressamente un termine nell'ordinanza con cui si chiude l'udienza di distribuzione del ricavato, si deve ritenere applicabile il termine di tre anni.

Ulteriormente deve osservarsi che per il creditore in favore del quale è stato disposto l'accantonamento, al fine di ottenere l'assegnazione delle somme, non è sufficiente il possesso del titolo esecutivo, ma è necessario che la sua efficacia non sia sospesa al momento della distribuzione.

In relazione al ricordato termine massimo di tre anni, deve notarsi che la legge non ne stabilisce espressamente il carattere perentorio: di conseguenza, anche questo termine, nonostante l'inciso «in ogni caso», sembra dover essere considerato ordinatorio e, pertanto, prorogabile per una durata pari al massimo del termine originario.

Diversamente Arieta, De Santis, 786, ritengono che qualora il giudice dell'esecuzione abbia fissato inizialmente un termine per gli accantonamenti inferiore ai tre anni, tale termine possa essere prorogato dal giudice stesso, su istanza di parte, ma soltanto fino alla concorrenza massima dei tre anni. Questa soluzione, per quanto aderente alla lettera della disposizione in commento, appare tuttavia non perfettamente coerente con le regole generali di cui agli artt. 152 ss., che dettano la disciplina dei termini processuali.

Il carattere ordinatorio del termine, inoltre, risulta confermato dall'espressa previsione che consente la sua abbreviazione. Deve, peraltro, sottolinearsi che l'abbreviazione è sottoposta, non soltanto all'espressa istanza di uno dei creditori interessati, ma anche alla condizione che non vi siano altri creditori «che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo».

Sembra doversi ritenere che la sussistenza di questa condizione negativa costituisca un requisito di ammissibilità del ricorso. Di conseguenza, ove sia stato disposto l'accantonamento a favore di più creditori in attesa che essi si muniscano di titolo esecutivo, è necessario, alternativamente, o che l'istanza sia proposta da tutti congiuntamente ovvero che al ricorso contenente l'istanza di distribuzione avanzata da uno solo di essi, sia allegata la prova documentale che anche gli altri creditori si siano muniti del titolo esecutivo.

Questa soluzione pare imposta dalla stessa formulazione letterale dell'ultimo periodo del comma 3 della norma in esame, ai sensi del quale la stessa comparizione delle parti non può essere disposta se non risulti che tutti i creditori a favore dei quali è stato ordinato l'accantonamento si siano muniti di titolo esecutivo.

In conclusione, pertanto, l'inammissibilità dell'istanza priva degli indicati requisiti può essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione mediante decreto.

Al debitore esecutato (nonché al terzo che ha subito l'esecuzione), ovviamente, non è riconosciuta la facoltà di chiedere l'abbreviazione del termine, ma soltanto di chiedere lo svolgimento delle incombenze prescritte dopo la scadenza del termine (originario o prorogato).

Vale osservare che ulteriore conferma del carattere ordinatorio del termine in esame può essere tratta dal modo di operare del medesimo termine: la stessa norma, infatti, non impone al giudice di provvedere d'ufficio «alla scadenza», ma richiede che sia «decorso il termine fissato». In concreto, pertanto, nella (verosimilmente frequente) inerzia dell'ufficio, ove nessuna delle parti si attivi (come si vedrà, i maggiori interessati sono i creditori che sono riusciti a munirsi di titolo esecutivo ed il debitore esecutato ed il terzo che ha subito l'espropriazione) potrà accadere che l'accantonamento duri per un lasso di tempo assai più lungo di quello indicato dall'art. 510.

A prescindere da chi assuma l'iniziativa di svolgimento del procedimento, la disposizione in commento stabilisce che il giudice dell'esecuzione debba fissare un'udienza di comparizione del debitore davanti a sé (nonché dell'eventuale terzo che ha subito l'esecuzione) e di tutti i creditori a favore dei quali sia stato disposto un accantonamento. È stato espressamente chiarito, invece, che non debbano essere convocati i creditori che siano stati integralmente soddisfatti, atteso che questi, a seguito della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione delle somme loro spettanti, non hanno tendenzialmente più alcun interesse allo svolgimento del processo.

Nell'ambito dell'udienza, nel contraddittorio delle parti, il giudice deve provvedere alla distribuzione delle somme accantonate. Il giudice è sostanzialmente chiamato a compiere una verifica analoga a quella già effettuata in precedenza in ordine alla sussistenza dei requisiti legalmente stabiliti per disporre l'attribuzione delle somme.

Deve precisarsi, però, che la valutazione non è identica a quella già svolta, ma si distingue da quest'ultima per almeno tre profili.

Innanzitutto, il giudice è chiamato a verificare una situazione diversa, atteso che il mutamento della situazione che si dovrebbe essere prodotto nelle more impone un riesame del proprio precedente provvedimento. A questo specifico riguardo, vale precisare che dal tenore della disposizione l'accertamento di cui sopra deve essere compiuto avendo riguardo all'attuale situazione di fatto e di diritto e non a quella esistente al momento della scadenza del termine stabilito dal giudice.

In secondo luogo, deve evidenziarsi che in questa sede, diversamente da quanto avvenuto nell'ambito della precedente udienza, è irrilevante l'eventuale riconoscimento o disconoscimento dei crediti ad opera del debitore esecutato.

In particolare, il giudice può ordinare l'assegnazione delle somme soltanto dopo aver accertato la sussistenza del titolo esecutivo e della sua efficacia. Nell'ambito di questo accertamento, sembra potersi distinguere tra le verifiche da compiersi d'ufficio e quelle da svolgere soltanto su eccezione di parte, sia degli altri creditori concorrenti sia del debitore esecutato e del terzo che ha subito l'esecuzione (sopravvenuta sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo; invalidità dello stesso titolo; e così via).

Ultimo elemento che concorre a differenziare profondamente l'attività da svolgersi in questa udienza rispetto a quella compiuta nella precedente in cui viene disposto l'accantonamento è costituito dall'impossibilità di disporre un nuovo accantonamento a favore di quei creditori che ancora non si siano muniti di titolo esecutivo. Questa conclusione appare imposta, oltre che dal principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, tra cui devono essere ricompresi ovviamente anche quelli esecutivi, dalla disciplina dei termini ordinatori, il quali possono essere prorogati prima della loro scadenza, ma non dopo tale momento: di conseguenza, una volta decorso il termine in esame, ove per assurdo si ammettesse la possibilità di un nuovo accantonamento, si consentirebbe una proroga del termine medesimo in contrasto con l'art. 154 c.p.c..

Nell'ambito dell'udienza indicata, il giudice dell'esecuzione si trova di fronte all'alternativa secca di disporre l'assegnazione delle somme accantonate ai creditori muniti di titolo esecutivo ovvero di consegnare il residuo al debitore esecutato o al terzo che ha subito l'espropriazione.

Il mancato conseguimento ad opera di alcuni dei creditori del possesso di un titolo esecutivo efficace comporta peraltro l'impossibilità di partecipare al riparto, con conseguente accrescimento della percentuale di soddisfazione degli altri creditori ovvero della somma da restituire al debitore esecutato o al terzo che ha subito l'espropriazione.

La mancata assegnazione della somma ai creditori concorrenti che non siano riusciti a munirsi del titolo esecutivo entro l'udienza in esame non estingue il diritto di credito, ma soltanto l'eventuale causa legittima di prelazione sul bene espropriato da cui il medesimo credito fosse assistito, anche in ragione della sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c. fino alla pronuncia dell'ordinanza con cui è disposta la distribuzione finale. Di conseguenza, i creditori rimasti insoddisfatti, ove si muniscano di un titolo esecutivo, possono promuovere un nuovo e distinto processo di espropriazione.

Da quanto precede appare ovvio che anche nell'udienza di distribuzione delle somme accantonate possono sorgere contestazioni circa sia la sussistenza delle condizioni legali per ottenere l'assegnazione delle somme di denaro sia l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione.

Queste ultime controversie, peraltro, in forza della preclusione pro iudicato che è destinata a produrre l'emanazione dell'ordinanza di distribuzione, paiono ammissibili soltanto per fatti sopravvenuti successivi alla prima udienza di distribuzione del ricavato.

In senso analogo aveva già avuto occasione di pronunciarsi in passato la giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi di estinzione del processo di cognizione ai sensi dell'art. 512, decidendo che, laddove il processo esecutivo sospeso sia stato nel frattempo riassunto, lo stesso non potrebbe subire ulteriori sospensioni per effetto di contestazioni aventi identico oggetto (Cass. III, n. 2063/1969).

Come già chiarito, la prima udienza di distribuzione del ricavato si conclude con un'ordinanza che può avere contenuto complesso: sia di distribuzione del ricavato attraverso l'attribuzione delle somme loro spettanti ai creditori aventi i requisiti stabiliti dalla legge (nonché eventualmente di restituzione del residuo al debitore o al terzo che ha subito l'esecuzione), sia di accantonamento delle somme spettanti agli altri creditori, con contestuale fissazione di un termine.

Al contrario, l'eventuale successiva udienza di distribuzione delle somme accantonate si conclude con un'ordinanza con cui può essere disposta soltanto l'attribuzione delle somme ai creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo, nonché eventualmente la restituzione del residuo al debitore o al terzo che ha subito l'esecuzione.

Le ordinanze indicate, anche nelle parti in cui dispongono l'attribuzione (o assegnazione) delle somme di denaro ai creditori concorrenti (o, eventualmente, la restituzione del residuo al debitore o al terzo che ha subito l'esecuzione), non hanno efficacia esecutiva: esse, infatti, contengono soltanto l'ordine al cancelliere di emettere i mandati di pagamento, i quali vanno poi esibiti al soggetto che provvede a pagare il relativo importo prelevandolo dal deposito (Bonsignori, 271).

Una volta divenuta irrevocabile perché trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza di distribuzione deve essere inviata all'ufficio competente per la sua registrazione.

A questo specifico proposito, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che deve escludersi l'assoggettamento a tassazione proporzionale dell'ordinanza di distribuzione, in assenza di contestazioni, della somma ricavata dalla vendita in esecuzione immobiliare (al pari del decreto che, nella procedura fallimentare, approvi senza contestazioni il piano di riparto), trattandosi di provvedimento che non definisce un giudizio, e non rientra in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 8 della tariffa allegato A) del d.P.R. n. 634/1972, né, in particolare, è equiparabile ai provvedimenti di aggiudicazione od assegnazione del bene pignorato (Cass. III, n. 12038/1991; Cass. III, n. 5768/1990; Cass. III, 4923/1990).

In caso di provvedimenti anomali assunti con l'ordinanza di distribuzione, come nel caso in cui il giudice dell'esecuzione liquidi il compenso al custode dei beni pignorati, deve riconoscersi agli stessi natura d'ingiunzione di pagamento nei confronti della parte indicata nel provvedimento come obbligata all'anticipazione del compenso stesso e non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione (Cass. III, n. 2625/2003).

I riparti parziali

Ad avviso della dottrina, sia in forza del combinato disposto degli artt. 512, comma 2 (nel suo testo originario) e 594 (Zanzucchi, 142), che attraverso l'applicazione analogica degli artt. 109 ss. l.fall. (Bonsignori, 248), la possibilità di disporre riparti parziali è rimessa all'insindacabile discrezionalità del giudice dell'esecuzione, specie quando la massa passiva si sia formata soltanto in parte e sia prevedibile un grave ritardo nella formazione della massa totale.

Ove vengano disposti più riparti, in relazione a ciascuno è necessario lo svolgimento del procedimento di distribuzione disciplinato dalla norma in commento e che si apre con la fissazione da parte del giudice di un'udienza di comparizione con decreto di comparizione comunicato alle parti. Ove risulti che la mancata comparizione di una delle parti sia dipesa da ragioni indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza di cui è necessario che il cancelliere dia nuova comunicazione.

La stabilità dei riparti

Già prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 80/2005, era assai accesa in dottrina la disputa in dottrina in ordine alla natura del procedimento di distribuzione.

In particolare, alla tesi secondo cui nello stesso si svolgeva un'attività cognitiva (Montesano, 567; Lanfranchi, 218) si contrapponeva quella (maggioritaria) che riteneva che la stessa si concludesse con un provvedimento esecutivo (Denti, 323; Garbagnati, 1365; Tarzia, 50; Travi, 1146; Verde, 6).

Tale contrasto interpretativo si fondava principalmente sulla circostanza per cui il testo originario dell'art. 512 prevedeva che nel caso di controversie dovesse svolgersi un processo ordinario di cognizione soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione e, pertanto, destinato a concludersi con sentenza idonea ad acquistare l'efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c.

La riforma del 2005, sostituendo l'art. 512 e prevedendo un procedimento di cognizione deformalizzato destinato a concludersi con ordinanza definita espressamente impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, sembrerebbe aver risolto in radice la questione a favore della tesi maggioritaria.

Può, pertanto, osservarsi che attualmente sia in mancanza di contestazioni sia nell'ipotesi in cui queste vengano sollevate e il giudice debba provvedere a risolverle ai sensi dell'art. 512, il procedimento di distribuzione si conclude con un'ordinanza non idonea a formare la cosa giudicata.

Ad avviso della dottrina maggioritaria, ne discende che in entrambe le ipotesi, pertanto, l'ordinanza si limiterebbe ad accertare la misura in cui ciascun creditore può effettivamente partecipare al concorso, cosicché una volta divenuta irrevocabile ed inoppugnabile l'ordinanza, questa produce una preclusione limitata a quello specifico processo esecutivo, che impedirebbe ai creditori concorrenti e al debitore di porre in discussione il provvedimento di riparto e di agire per la ripetizione dell'indebito (Arieta, De Santis, 781).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di condividere apertamente la posizione dottrinale ricordata, escludendo che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione, possa produrre gli effetti del giudicato.

Nel senso sopra esposto si veda, ad esempio, Cass. I, n. 13182/2007, in Guida dir., 2007, 42, 73, secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione costituisce solo un atto esecutivo non essendo idoneo, per il carattere sommario dell'accertamento sul quale si basa, a produrre gli effetti del giudicato: in ragione di ciò la Suprema Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con cui i giudici del merito avevano escluso che dall'attribuzione a uno dei creditori dell'intera somma ricavata dall'alienazione dei beni pignorati possa derivare l'accertamento con effetti di giudicato dell'esistenza del privilegio controverso.

Costituisce, infatti, orientamento univoco e consolidato il principio in forza del quale l'ordinanza di distribuzione del ricavato con cui si chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, stante la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è tuttavia caratterizzato da un carattere di definitività insito nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità.

Di conseguenza, la Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare, in primo luogo, l'impossibilità di esperire l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass. III, n. 12127/2020; Cass. III, n. 7036/2003).

In particolare, Cass. III, n. 12127/2020, ha affermato che il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Da ciò ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, ma l'irretrattabilità del progetto di distribuzione della somma ricavata attiene al rapporto tra l'esecutato e il creditore e non già al diverso rapporto tra il creditore e il suo difensore antistatario (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda del creditore volta alla restituzione dei compensi del suo difensore, percepiti, con distrazione a suo favore, in un processo esecutivo conclusosi con l'approvazione del piano di riparto in cui le spettanze professionali erano state quantificate e liquidate).

Pertanto, come precisato da Cass. VI, n. 4263/2019, a seguito della chiusura del procedimento di esecuzione forzata, è da escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita mediante l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito da parte di un creditore nei confronti degli altri, in quanto la definizione di quel procedimento con l'approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni da parte dei creditori determina l'intangibilità della concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

Tale principio è stato peraltro affermato in più occasioni anche da parte della giurisprudenza di merito: si vedano in tal senso, tra molte, Trib. Civitavecchia 17 marzo 2020, n. 317; Trib. Modena 28 giugno 2007, n. 297.

Inoltre, è stata esclusa la possibilità che possa essere proposta un'autonoma azione delle parti interessate nell'ambito di un separato giudizio al fine di far valere la nullità della procedura esecutiva, atteso che le stesse possono avvalersi soltanto con gli strumenti giuridici previsti dalla legge all'interno del giudizio di espropriazione forzata (Cass. III, n. 5580/2003, in Studium Juris, 2003, 1380).

In quest'ultima decisione, la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 42, commi 2 e 3, e 111, comma 2, Cost. – dell'art. 510 c.p.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che il provvedimento di distribuzione del giudice dell'esecuzione ha effetto preclusivo, se non contestato con l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c. in ordine alla proposizione in separato giudizio di azione da parte dell'esecutato (nel caso, per il terzo acquirente di bene ipotecato) volta alla tutela del proprio diritto a conseguire le somme ricavate dall'esecuzione eccedenti la somma attribuita al singolo creditore rispetto a quanto ad esso spettante per sorte, interessi e spese (nel caso, le ipoteche iscritte), in quanto tale effetto preclusivo consegue al comportamento inerte dell'esecutato medesimo, per non essersi tempestivamente avvalso degli specifici rimedi giurisdizionali interni al processo esecutivo, costituiti dall'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. o dalle opposizioni esecutive ex art. 615, comma 2, e 617 c.p.c., mediante le quali far valere, davanti al giudice dell'esecuzione, le proprie contestazioni di merito o di forma.

Tuttavia, nel caso in cui l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, promossa tempestivamente, intervenga dopo la chiusura del processo esecutivo, la giurisprudenza ritiene che il debitore possa esperire l'azione di ripetizione dell'indebito al fine di ottenere la restituzione di quanto riscosso dal creditore (Cass. III, n. 26927/2018, in Riv. es. forz., 2019, 64, con nota di Cirulli; Trib. Matera 30 marzo 2020, in Riv. es. forz., 2020, 1068, con nota di Parisi).

I rilievi che precedono valgono per entrambe le ordinanze che possono essere pronunciate nel corso del procedimento di distribuzione, e cioè sia quella resa in occasione della prima udienza di distribuzione del ricavato di cui al comma 2, sia quella emessa in sede di eventuale distribuzione degli accantonamenti.

I due provvedimenti, peraltro, come già accennato, hanno contenuti differenti: entrambi possono disporre l'attribuzione di somme ai creditori (ovvero la restituzione al debitore o al terzo che ha subito l'esecuzione), ma soltanto la prima (e non anche la seconda) può ordinare degli accantonamenti.

Questa differenza consente di prendere posizione sulla questione della possibilità per il giudice dell'esecuzione di revocare o modificare l'ordinanza di distribuzione.

Come noto, la disciplina generale in materia è quella contenuta nell'art. 487, in forza del quale i provvedimenti del giudice dell'esecuzione possono essere modificati o revocati finché non abbiano avuto esecuzione.

In dottrina si è sostenuto che, di conseguenza, il provvedimento con cui viene attribuita la somma sarebbe revocabile sino all'esecuzione dei mandati di pagamento (Bonsignori, 254). Questa tesi, peraltro, non sembra condivisibile: ove si ritenga, infatti, che l'attribuzione del ricavato avvenga in forza dell'atto di autorità del giudice dell'esecuzione e che, pertanto, la titolarità della somma si trasferisca non con l'effettiva riscossione, bensì già con l'ordinanza di assegnazione o attribuzione, deve concludersi che il provvedimento immediatamente produce la soddisfazione e non sia più revocabile (più recentemente in senso conforme, v. Arieta, De Santis, 779). Al contrario, l'ordine con cui è disposto l'accantonamento è da considerarsi come un provvedimento sempre provvisorio, che dovrà peraltro essere necessariamente modificato.

Da ultimo, la posizione sopra sostenuta sembra aver ricevuto apertamente adesione da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la distribuzione del ricavato, che segna la chiusura del procedimento esecutivo, precludendo l'opposizione di cui all'art. 615 (nel testo ratione temporis applicabile), non dev'essere intesa in senso letterale come ripartizione effettiva e concreta, ma come ordine di distribuzione e pagamento, il quale, pur essendo previsto dall'art. 598 c.p.c. come adempimento successivo all'approvazione del progetto di distribuzione, può anche essere emesso contemporaneamente, con la conseguenza che incombe all'opponente l'onere di fornire la prova della posteriorità della vicenda distributiva rispetto alla proposizione dell'opposizione (Cass. III, n. 15826/2005).

Diversamente orientata era invece in passato la giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale l'ordinanza di distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria, ma non anche il processo esecutivo, da ritenersi pendente fintanto che non sia eseguito il pagamento a favore del creditore assegnatario della somma ricavata dalla vendita (Cass. III, n. 23572/2004). Il principio appena ricordato non pare condivisibile, atteso che è irragionevole far dipendere la pendenza del processo di espropriazione dal compimento da parte dei creditori assegnatari di un atto stragiudiziale (la riscossione del mandato di pagamento).

Da ultimo, in ordine agli effetti che discendono dall'ordinanza con cui viene disposta la distribuzione del ricavato, si è precisato che la stessa, segnando la chiusura del procedimento, implica la cessazione degli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione del credito azionato e verificatasi a seguito dell'instaurazione dell'esecuzione (Cass. III, n. 2534/1982).

Il fallimento del debitore nel corso della distribuzione del ricavato

Nella formulazione vigente anteriormente all'entrata del d.lgs. n. 5/2006, l'art. 107 l.fall. disciplinava separatamente l'ipotesi in cui fosse intervenuta una dichiarazione di fallimento del debitore esecutato nella pendenza del processo di espropriazione, ma prima della liquidazione forzata (comma 1), da quella in cui l'apertura della procedura concorsuale fosse intervenuta in pendenza del procedimento di distribuzione del ricavato (comma 3).

A fronte di tale previsione, si opponevano in dottrina due tesi. Secondo una prima opinione, il processo di espropriazione doveva continuare davanti al giudice dell'esecuzione, almeno per la soddisfazione dei creditori assistiti da un diritto reale di garanzia, mentre ad avviso della prevalente dottrina, la somma avrebbe dovuta essere distribuita in sede fallimentare (cfr. Garbagnati, Fallimento 368; Martinetto, Rapporti tra fallimento, 193; Montesano, Sulla devoluzione, 560).

Aderiva a quest'ultima tesi anche la giurisprudenza. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, innanzitutto, che se tra la data del provvedimento di assegnazione e quella del pagamento sia intervenuto il fallimento del debitore esecutato, in forza del divieto di azioni individuali posto dall'art. 51 l.fall., le somme (già assegnate ai creditori, ma) non ancora percepite, debbano essere devolute al curatore, atteso che la proprietà di tali somme rimane in capo al debitore fino a quando non avvenga in concreto il loro passaggio nella sfera patrimoniale del creditore (Cass. III, 23572/2004; Cass. III, 3663/1998).

Inoltre, si è affermato che le somme attribuite al fallimento da un'espropriazione in corso debbono essere distribuite ai creditori unicamente secondo i criteri del riparto fallimentare, vincolati alle risultanze dello stato passivo esecutivo (Cass. III, n. 5987/1992).

In ogni caso, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegna al curatore del fallimento del debitore esecutato la somma ricavata dalla vendita del bene espropriato, perché sia ripartita nell'ambito della procedura concorsuale, non essendo atto di distribuzione né implicando una verifica sulla sussistenza ed entità dei crediti o su eventuali prelazioni, può essere impugnato soltanto nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 13562/1991).

Come anticipato, in materia è intervenuto il d.lgs. 5/2006, che, tra l'altro, ha provveduto in generale a dettare una nuova disciplina sulle modalità di liquidazione dell'attivo nell'ambito fallimentare e, in particolare, ha sostituito integralmente l'art. 107 l.fall. Con specifico riferimento al tema oggetto della presente analisi, sembra doversi escludere che il nuovo art. 107, comma 4, apporti qualche sostanziale innovazione.

È scomparso, rispetto al passato, un regime differenziato a seconda che la dichiarazione di fallimento intervenga, nella pendenza del processo di espropriazione, anteriormente ovvero successivamente all'inizio del procedimento di distribuzione del ricavato. Come si è visto, peraltro, già la dottrina prevalente e la giurisprudenza tendevano a minimizzare le diversità di discipline, stabilite, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 del previgente art. 107 l.fall.

Pur nel silenzio della norma, infatti, pare ovvio che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento non possa travolgere l'effetto traslativo verificatosi con la liquidazione forzata (assegnazione o vendita), sicché, salvo che non sia già stata pronunciata l'ordinanza di distribuzione, ai sensi del nuovo art. 107, comma 4, l.fall., il curatore può soltanto «subentrare» nella procedura esecutiva pendente per ottenere la devoluzione del ricavato (restandogli logicamente preclusa la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione la dichiarazione di improcedibilità, ai sensi dell'art. 51 l.fall.), onde distribuirlo in sede fallimentare.

Dal tenore letterale della nuova disposizione pare potersi precisare che è indispensabile, affinché si verifichi l'indicata devoluzione, che il curatore si attivi autonomamente, con esclusione di qualsiasi adempimento d'ufficio a carico del giudice dell'esecuzione.

Un breve cenno merita, infine, anche la questione relativa ai rapporti tra fallimento ed espropriazione forzata condotta sulla base di un credito fondiario.

In argomento, si veda Cass. III, n. 23482/2018, secondo cui in caso di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicché il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento; il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che – direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente – dispongano la suddetta graduazione.

Trib. Roma 16 gennaio 2006, ha invece ritenuto che l'attribuzione provvisoria della somma ricavata dall'esecuzione forzata al creditore titolare di un credito fondiario, non esclude la possibilità che, in sede di riparto fallimentare, vengano soddisfatti crediti che prevalgono sul credito fondiario garantito da ipoteca di primo grado, e che, se non vi è un attivo fallimentare che consenta la soddisfazione di tali crediti, si possa ottenere dalla banca la restituzione delle somme che non gli spettano (in base al progetto di distribuzione definitivo, approvato dal giudice delegato). Infatti, la riscossione avvenuta nella procedura esecutiva potrà divenire definitiva solo ove il creditore fondiario dovesse risultare utilmente collocato in fase fallimentare per l'importo già ottenuto, nel caso contrario lo stesso sarà, invece, obbligato a restituire l'eccedenza.

Infine, si segnala Cass. I, n. 23572/2004, secondo cui anche nella procedura esecutiva promossa da un istituto di credito fondiario ai sensi dell'art. 42 r.d. n. 646/1905, trova applicazione il principio secondo cui l'ordinanza di distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria ma non anche il processo esecutivo, da ritenersi in corso fintanto che non sia eseguito il pagamento, a favore del creditore assegnatario, della somma ricavata dalla vendita. Pertanto, se tra la data del provvedimento di assegnazione e quella del pagamento intervenga il fallimento del debitore, in forza del divieto di azioni individuali posto dall'art. 51 l.fall., la somma deve ritenersi di pertinenza della curatela.

Con riferimento al precedente contesto normativo, si veda, infine, Cass. III, n. 2801/1988, la quale ha evidenziato che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 723 e 724 del codice di rito del 1865 – che consentendo il pagamento anticipato del prezzo di vendita ai creditori ipotecari e privilegiati nell'ambito del giudizio di graduazione e previo provvedimento del tribunale al solo fine di evitare al compratore l'obbligo degli interessi sul prezzo di vendita, configuravano una mera anticipazione delle somme spettanti all'esito del giudizio di graduazione, senza effetto liberatorio per il compratore – nel sistema delineato dall'art. 48 del T.U. n. 646/1905 il pagamento all'istituto di credito fondiario delle rendite degli immobili pignorati, effettuato fuori dal giudizio di graduazione e senza provvedimento del giudice, ha natura definitiva ed effetto liberatorio per il conduttore e per il sequestratario al fine di assicurare liquidità al predetto istituto.

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