Codice di Procedura Civile art. 579 - Persone ammesse agli incanti.

Giuseppe Caramia

Persone ammesse agli incanti.

[I]. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore [604 1], è ammesso a fare offerte all'incanto [323 1, 378 1, 1471 c.c.].

[II]. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale [1704 c.c.].

[III]. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare [571 1, 583].

Inquadramento

La norma in commento indica i soggetti legittimati a presentare offerte per la vendita all'incanto, sempre che sia stata rispettata la imprescindibile condizione di ammissibilità della offerta stessa rappresentata dal pagamento della cauzione di cui all'art. 580 c.p.c., espressamente richiamato.

Sebbene il testo della norma faccia riferimento all'«offerta», in dottrina è stato evidenziato che, nella modalità di vendita all'incanto, lo strumento attraverso il quale l'interessato chiede di partecipare alla vendita pubblica non è l'offerta prevista nel caso di vendita senza incanto, ma semplicemente una domanda di partecipazione all'asta accompagnata dal versamento della cauzione, priva di qualsivoglia vincolatività a differenza dell'offerta ex art. 571 c.p.c. che, invece, è irrevocabile e vincolante per l'offerente.

Proprio in considerazione della diversità strutturale delle due modalità di vendita, l'art. 579 c.p.c. nulla dice in ordine al contenuto della domanda di partecipazione all'asta se non che l'interessato deve aver effettuato il pagamento della cauzione.

Ed allora la stessa domanda di partecipazione dovrà aver riguardo alle indicazioni rinvenienti dall'ordinanza di vendita – che in quanto lex specialis dovrà osservarsi pedissequamente anche in ordine alle modalità di presentazione della stessa domanda – e contenere gli elementi indispensabili per l'individuazione dell'offerente e del bene per il quale si offre; oltre alle proprie generalità, l'offerente dovrà indicare anche quelle del coniuge se in regime di comunione legale dei beni.

L'offerta dovrà avere ad oggetto esattamente il diritto indicato nell'avviso, escludendosi qualsivoglia diverso diritto; se oggetto di vendita è la piena proprietà non potrà essere fatta offerta per la nuda proprietà o l'usufrutto in quanto la liquidazione coattiva non può dar luogo alla costituzione di diritti diversi da quelli oggetto di pignoramento. In tal senso depone anche l'art. 586 c.p.c. che, disciplinando il contenuto del decreto di trasferimento, prevede che in esso sia ripetuta la descrizione del bene contenuta nell'ordinanza di vendita. Tuttavia, si registra il diverso orientamento di alcuni tribunali che, invece, ritengono possibile la scissione del diritto trasferito in quanto oggetto di trasferimento è comunque il diritto di proprietà, con la sola conseguenza che essa non viene acquistata per intero da un solo soggetto, ma da due, i quali divengono rispettivamente titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto.

Nella pratica è sorto il problema circa la validità di una offerta (rectius domanda) nella quale, in presenza di più lotti, non sia indicato il lotto cui l'offerta si riferisce; in questi casi, volendo essere pragmatici e provando a dare una soluzione che sia conforme ai principi di speditezza della procedura, si dovrebbe dire che l'offerta è comunque valida se alla stregua di altri elementi acquisiti sia possibile desumere i dati mancanti.

L'offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest'ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l'atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l'offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio (Cass. n. 23338/2022; Cass. n. 14282/2022).

Circa la qualificazione del termine per il versamento della cauzione, quale condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione all'incanto, le Sezioni Unite ne hanno definitivamente stabilito la natura perentoria, sebbene nessuna norma ne preveda la perentorietà ai sensi dell'art. 152 c.p.c. (Cass. S.U., n. 262/2010); ciò in quanto, da un lato, la perentorietà del termine può evincersi dalla sua funzione anche in mancanza di una esplicita qualificazione in tal senso, dall'altro nel caso di liquidazioni coattive l'impossibilità di dilatare tale termine risponde alla imprescindibile esigenza di garantire parità di regole per tutti gli offerenti, esigenza che sarebbe evidentemente frustrata ove si consentisse il deposito della cauzione – e dunque la partecipazione alla gara – una volta decorso il termine.

Infine, si ritine che il termine per la presentazione della domanda debba essere computato alla stregua di quanto previsto dall'art. 155 c.p.c. per tutti i termini processuali, senza tener conto dei giorni festivi di scadenza; qualora il giorno fissato per la vendita all'incanto sia un lunedì e per la presentazione delle offerte sia stabilito quale termine finale il giorno che precede il suo espletamento, deve ritenersi che detto termine scada nella giornata del venerdì antecedente (Cass. n. 21335/2017).

I soggetti legittimati alla presentazione della domanda di partecipazione all'incanto

Analogamente a quanto previsto dall'art. 571 c.p.c. per la vendita senza incanto, l'art. 579 c.p.c. prevede che le offerte di acquisto dell'immobile possono essere proposte da qualunque interessato, compresi i creditori ed il terzo proprietario dei beni pignorati (per espressa previsione dell'art. 604, comma 1), ad eccezione del debitore, il cui eventuale acquisto sarebbe nullo.

La ragione di tale divieto ha molteplici argomenti: in primo luogo è da escludere giuridicamente la possibilità di acquisto del bene proprio. In secondo luogo, ragioni di opportunità definite di «moralità pubblica» inducono ad evitare che il debitore possa partecipare alla vendita del proprio bene pignorato, stante l'evidente possibilità di incidere sulle determinazioni dei potenziali offerenti, scoraggiandoli dal partecipare. Infine, la limitazione è giustificata dal fatto che il debitore che vuole evitare la vendita coattiva ha a disposizione lo strumento processuale della conversione del pignoramento disciplinato dall'art. 495 c.p.c. Si ritiene, inoltre, che il divieto si applichi anche agli eredi del debitore, essendo subentrati nella posizione di quest'ultimo, sempre che non abbiano rinunciato all'eredità.

Il divieto di offrire non può essere eluso dal debitore attraverso l'intervento di terzi, mediante interposizione fittizia o reale; ne consegue la nullità dell'accordo intervenuto tra il debitore ed un terzo, con il quale quest'ultimo sia stato incaricato dal primo di acquistare il bene con l'impegno a retrocederlo (pactum de retrovendendo) al debitore esecutato (Cass. n. 3952/1988); è evidente che sia configurabile un negozio in frode alla legge da sanzionare con la nullità dello stesso.

Il medesimo accordo è, viceversa, valido nel caso in cui si sia in presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene al debitore nella prospettiva futura che le condizioni economiche di questo ne consentano il riacquisto.

Stesse conclusioni valgono nell'ipotesi in cui venga formulata offerta per persona da nominare; anche in questo caso il terzo beneficiario dell'aggiudicazione non potrà essere lo stesso debitore, con la conseguenza che l'aggiudicazione in questo caso dovrà intendersi a favore dell'offerente.

Oltre alla fattispecie prevista dalla norma in commento, il sistema prevede una serie di ulteriori limiti alla partecipazione alla vendita coattiva, restrizioni dettate dalla necessità di evitare che la vendita si svolga in situazione di possibile conflitto di interesse, prevedendo il divieto di acquistare beni pignorati per a) il concessionario alla riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 55 d.P.R. n. 602/1973, modificato dal d.lgs. n. 46/1999, b) in forza degli artt. 323 e 378 c.c. il genitore esercente la potestà, il tutore e il protutore, relativamente ai soli beni del minore, c) i pubblici ufficiali e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 1471 c.c.

Il Giudice della nomofilachia ha avuto modo di precisare che il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del comma 1, n. 2, e del comma 2 dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero, si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali (Cass. n. 4149/2019). Ne consegue che, al fine di prevenire qualsivoglia sospetto di irregolarità della vendita, dovranno astenersi dall'offrire, insieme al giudice della esecuzione, tutti coloro che in qualche modo prendono parte al procedimento e, quindi, il custode, il perito stimatore, il professionista delegato, l'amministratore giudiziario. Sul punto si registra l'interpretazione particolarmente rigorosa di parte della dottrina secondo cui il divieto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1261 c.c., opererebbe per tutti i magistrati, cancellieri, notai, avvocati e ufficiali giudiziari pur non appartenenti all'ufficio giudiziario presso cui è stata promossa la procedura esecutiva. Prevalente è, però, la tesi meno restrittiva che, avendo riguardo al carattere eccezionale delle norme che limitano la partecipazione alla vendita pubblica, ritiene inapplicabile il divieto nei confronti del magistrato che sebbene appartenente al medesimo ufficio presso cui pende la procedura, non abbia svolto né potrà svolgere alcuna attività giurisdizionale rispetto al processo esecutivo cui intende partecipare come offerente (Cass. n. 4149/2019); è plausibile ritenere che la medesima conclusione debba valere anche per tutti gli altri soggetti convolti nella liquidazione coattiva.

Nel caso in cui venga presentata offerta di acquisto in violazione dei divieti previsti, la nullità dell'offerta potrà essere rilevata ex officio dal giudice ovvero dal professionista delegato cui sono demandate le operazioni di vendita; in seguito, la non rilevata illegittimità dell'offerta comporterà la nullità dell'aggiudicazione normalmente pronunciata dal professionista delegato e, quindi, ove non rilevata da quest'ultimo, da far valere con gli strumenti previsti dall'art. 591-ter c.p.c. per l'impugnazione degli atti del delegato. Se viene dato seguito anche all'assegnazione illegittima e il giudice della esecuzione pronuncia l'atto conclusivo della fase liquidatoria, il decreto di trasferimento potrà essere contestato soltanto nei termini della opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., stante il principio di immutabilità e stabilizzazione degli effetti della vendita coattiva.

Nei casi in cui la violazione del divieto è sanzionata con l'annullabilità, il vizio non potrà essere rilevato d'ufficio, ma dovrà essere fatto valere dagli interessati nei termini previsti per l'opposizione agli atti.

Il consolidarsi della vendita, soprattutto nel caso in cui vi sia stata la partecipazione di offerenti non legittimati, potrà dare luogo ad una azione di risarcimento dei danni da parte dell'aggiudicatario nei confronti dell'offerente abusivo, posto che la partecipazione di questi può aver determinato un notevole aumento del prezzo di aggiudicazione.

Come sopra accennato, le norme che limitano la partecipazione alle vendite coattive hanno carattere eccezionale e in quanto tali sono di stretta applicazione con l'effetto che è consentita la presentazione dell'offerta:

– da parte del terzo proprietario del bene pignorato, in quanto l'art. 604, comma 1 c.p.c. lo sottrae espressamente dal divieto previsto all'art. 579, comma 1, c.p.c. Sebbene la disposizione richiami solo il divieto previsto per la vendita con incanto, si ritiene pacificamente che la deroga riguardi anche il divieto previsto dall'art. 571 c.p.c. per la vendita senza incanto, stante la medesima ratio;

– da parte del coobbligato non esecutato, non essendo costui parte del processo esecutivo. Si ritiene, invece che il debitore non possa presentare offerte afferenti al bene pignorato di proprietà del terzo datore di ipoteca, stante la sua posizione di parte processuale;

– ai parenti del debitore e in particolare al suo coniuge, anche se sussista comunione legale ai sensi degli artt. 177 e ss. c.c., salvo che sia provato l'accordo interpositorio – fittizio o reale – con il coniuge debitore. La ragione di tale deroga rinviene dal fatto che il divieto, costituendo eccezione alla regola della partecipazione di chiunque alla vendita, non può trovare applicazione analogica in ipotesi diverse da quelle espressamente previste, senza che possa esser riconosciuto rilievo decisivo al fatto che in questo caso l'effetto traslativo del bene si ripercuote per la metà nel patrimonio dello stesso esecutato (Cass. n. 605/1982; Cass. n. 4407/1979). Al riguardo sarebbe opportuno rimeditare tale conclusione anche alla luce dell'orientamento fatto proprio dalla Corte di legittimità per cui la comunione legale configura una comunione senza quote con l'effetto che l'espropriazione di un bene in comunione per debiti personali di uno solo dei coniugi, dovrà colpire il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito (Cass. n. 6575/2013; Cass. n. 2047/2019). È evidente, pertanto, che nel momento in cui il bene è acquistato dal coniuge non debitore, il bene rientrerà nella comunione legale e il debitore diverrà nuovamente titolare dei diritti di questa, esponendo nuovamente il medesimo bene ad esecuzione forzata da parte dei propri creditori personali, soprattutto se rimasti insoddisfatti all'esito della prima azione esecutiva; ed allora oltre che ragioni giuridiche – stante il divieto per il debitore di offrire anche per interposta persona – vi sono evidenti ragioni di opportunità che depongono nel senso di evitare che il coniuge non debitore si aggiudichi il bene staggito compreso nella comunione coniugale. Naturalmente è fatto salvo il caso in cui ai sensi dell'art. 179 c.c. l'acquisto avvenga in sede esecutiva, escludendolo dalla comunione legale;

– da parte della società per i beni del socio esecutato. Al riguardo, il Giudice di Legittimità ha, da ultimo, ribadito che nulla osta a che la società di capitali partecipi alla vendita coattiva del bene del proprio socio e, mutatis mutandis, del socio alla vendita coattiva di beni della società: la ragione risiede nel fatto che l'offerente è soggetto del tutto distinto dal socio esecutato, stante l'autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand'anche unipersonale, rispetto ai suoi soci o amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio nella titolarità dell'ente (Cass. n. 2280/2021; Cass. n. 11258/2007).

La suddetta conclusione, cui si giunge prendendo le mosse dal carattere eccezionale dei divieti previsti dagli artt. 571 e 579 c.p.c., si ritiene applicabile a tutte le ipotesi in cui si possa configurare una netta distinzione tra il patrimonio dell'offerente e quello del debitore esecutato, il che sicuramente si verifica nel caso di società munite di autonomia patrimoniale perfetta. Diverso è il caso delle società di persone nelle quali non vi è tale separazione e, pertanto, potrebbe inferirsi l'operatività del divieto ove si considerasse che l'aggiudicazione in favore della società, dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, potrebbe produrre effetti anche al di fuori della propria sfera giuridica e segnatamente anche in quella del debitore; di contro, è agevole l'obiezione per cui stante il carattere eccezionale del divieto, nessuna norma ne prevede l'applicazione al caso di specie e, soprattutto, potrebbe aversi riguardo a quella pur risalente giurisprudenza di legittimità che consente la partecipazione alla vendita coattiva del bene in comunione legale da parte del coniuge non debitore, sebbene la successiva aggiudicazione potrà comportare effetti anche sul patrimonio del debitore.

Sul punto, autorevoli studiosi (Farina Saija ) scandagliando l'applicabilità della disciplina della vendita coattiva per la esecuzione individuale a quella concorsuale, hanno sottolineato come la società di persone costituisce comunque un centro di imputazione di interessi distinto da quello dei soci che la compongono, benché questi possano essere chiamati a rispondere illimitatamente delle obbligazioni assunte dall'ente.

Un indice di tale autonomia viene individuato nell'art. 2659, comma 1, n. 1 c.c. ai sensi del quale la trascrizione di un atto tra vivi che veda come parte una società di persone deve essere effettuato indicando la sua denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale e non quelli dei soci.

Ed allora la risposta al quesito in ordine alla operatività o meno del divieto di offrire potrà essere data assumendo come elemento decisivo la posizione del socio: ove la procedura esecutiva abbia investito tanto la società quanto i soci illimitatamente responsabili, questi ultimi al pari di quella dovranno ritenersi a tutti gli effetti debitori e in quanto tali non potranno offrire, mentre il divieto non opererà per quei soci che, avvantaggiandosi della limitazione della responsabilità per le obbligazioni assunte dall'ente, non diverranno parte del processo esecutivo.

Di conseguenza nulla osta a che la società partecipi alla vendita coattiva afferente al bene di un proprio socio, stante la dedotta distinzione tra i due centri di interesse.

L'offerta formulata a mezzo di mandatario

Le offerte possono farsi personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale e mediante avvocato per persona da nominare.

L'offerta fatta personalmente è quella in cui l'offerente spende il proprio nome personale, agendo in nome e per conto proprio, ma è tale anche l'offerta fatta a nome del mandatario per conto del mandante; invero, oltre alla fattispecie del mandato con rappresentanza prevista dall'art. 1387 c.c. è ben possibile, che il mandatario agisca senza rappresentanza a norma dell'art. 1705 c.c. In tal caso l'aggiudicatario sarà comunque il mandatario offerente, sebbene con l'obbligo di ritrasferire il bene al mandante.

A differenza di quanto previsto dall'art. 571 c.p.c. per la vendita senza incanto, in cui è ammessa unicamente l'offerta presentata da un avvocato munito di procura sostanziale, per la vendita con incanto l'art. 579 c.p.c. prevede che la domanda possa essere formulata anche a mezzo di un mandatario non avvocato, comunque munito di valida procura sostanziale.

La disciplina meno formalistica prevista per la vendita con incanto, rinviene dalla diversità strutturale tra le due tipologie di vendita, in quanto nella vendita senza incanto viene formulata una offerta irrevocabile ad acquistare, mentre nella vendita con incanto con l'offerta si manifesta solo la volontà di partecipare alla vendita (Cass. n. 8951/2016).

La procura deve contenere l'esatta individuazione del bene per il quale l'offerta dovrà essere presentata.

Il mandatario, senza necessità di ulteriore procura, può compiere, nell'interesse del mandante, anche gli atti che si rendessero necessari in corso di incanto, come ad es. l'aumento di sesto previsto dal comma 1 dell'art. 584 (Cass. n. 5621/1994).

Nel caso in cui l'offerta sia presentata da persone giuridiche, la stessa dovrà essere sottoscritta da colui che ne abbia la rappresentanza in base all'atto costitutivo e alle successive variazioni, verifica che dovrà essere effettuata alla stregua della certificazione camerale da allegare all'offerta. Come noto, le società di capitali acquistano personalità giuridica solo con l'iscrizione nel registro delle imprese e, pertanto, colui che abbia speso il nome della società costituita ma non ancora iscritta, offrendo per conto e nell'interesse di questa potrà vedersi ratificato dalla società il proprio operato i cui effetti retroagiranno al momento della costituzione. La ratifica potrà avvenire anche per circostanze concludenti desumibili dal fatto che la società si sia resa intestataria del bene (Cass. n. 20805/2011; Cass. n. 27337/2005). Tale conclusione non può essere applicata nella diversa fattispecie in cui il falsus procurator abbia agito prim'ancora che la società sia costituita; in questo caso l'operato di quest'ultimo non è suscettibile di ratifica essendo stato speso il nome di un soggetto ancora inesistete e, pertanto, la domanda dovrà essere imputata allo stesso falsus procurator.

L'offerta per persona da nominare

L'avvocato, oltre che offrire in nome e nel proprio interesse, può offrire a nome proprio e nell'interesse di altri come qualunque mandatario con o senza rappresentanza e, infine, solo lui, potrà offrire per persona da nominare; tale opzione è spesso dettata dalla esigenza dell'offerente di celare agli altri interessati la propria identità e, quindi di non figurare in prima battutati tra gli interessati.

In questo caso l'avvocato dovrà premunirsi di procura speciale sostanziale, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non potendo egli stesso procedere all'autentica.

Tale formalità, rinviene dal fatto che l'offerta di acquisto è «un atto giuridico unilaterale di natura privata» ad effetti processuali (Cass. n. 7708/2014), posto che l'offerente non è parte del processo di liquidazione coattiva, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto che lo veda coinvolto e che richieda l'intervento regolatore del giudice della esecuzione (Cass. n. 5701/2012).

Sebbene l'art. 579 u.c. c.p.c. parli di procuratori legali, la Corte di legittimità ha precisato che l'espressione è da intendersi ormai sostituita con quella di «avvocato» (Cass. n. 8951/2016). In tutti i casi in cui l'avvocato formuli offerta per persona da nominare e sia rimasto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 583 c.p.c. dovrà dichiarare in cancelleria, ovvero al professionista delegato ex art. 591-bis comma 3, n. 5 c.p.c., il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando la relativa procura; tale dichiarazione dovrà essere fatta entro tre giorni dall'aggiudicazione e, in mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva in capo allo stesso avvocato.

Stessa conclusione si ha nel caso in cui l'offerente per persona da nominare non abbia la qualità di avvocato: l'offerta sarà valida ma gli effetti dovranno essere imputati in proprio all'offerente a favore del quale dovrà intendersi perfezionata l'aggiudicazione, secondo i principi propri del contratto per persona da nominare (Cass. n. 3518/1994; Cass. n. 5145/1981).

Ad ogni modo, è pacificamente ammessa la possibilità che l'operato dell'avvocato venga ratificato dal terzo anche successivamente all'aggiudicazione, ma entro il termine per la dichiarazione di nomina alla quale dovrà essere allegata la ratifica da compiersi nelle stesse forme prescritte per la procura speciale e cioè atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La dichiarazione di nomina rappresenta l'atto processuale a partire dal quale la persona nominata acquisisce i diritti ed assume gli obblighi rinvenienti dalla aggiudicazione in suo favore; prima della sua designazione il terzo è portatore di un mero interesse di fatto, sfornito di diretta e personale tutela giuridica, essendo questa affidata al procuratore rimasto aggiudicatario, unico legittimato ad esercitare i diritti processuali correlati all'offerta e ad esperire le azioni a tutela degli stessi (Cass. n. 1966/1994).

In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di “aumento del sesto”, è soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza incanto. Ne consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona ovvero a mezzo di procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. a pena di invalidità, non potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale, la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle comuni regole processuali, solo per la diversa ipotesi della vendita con incanto (Cass. n. 40633/2021).

Bibliografia

Auletta, Aspetti problematici e insidie della pubblicità delle vendite forzate immobiliari in inexecutivis.it, 2020; Castoro P. e N., Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2019; D'Alonzo, Nelle esecuzioni forzate ordinarie l'avviso di vendita non va notificato al debitore esecutato, in inexecutivis.it, 2020; De Stefano, I procedimenti esecutivi, Milano, 2016; Farina, Processo di esecuzione, a cura di Cardino Romeo, Padova, 2018; Giugliano, L'avviso di vendita nell'esecuzione forzata immobiliare in inexecutivis.it, 2018; Leuzzi, L'immutabilità delle condizioni della vendita forzata negli approdi della giurisprudenza nomofilattica, in inexecutivis.it, 2019; Lodolini, L'esecuzione individuale del creditore fondiario in REF 2009, n. 4; Rizzi, Codice commentato delle esecuzioni civili, Milano, 2016.

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