Codice di Procedura Civile art. 582 - Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario 1

Giuseppe Caramia

Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario1 

[I]. L'aggiudicatario [581 3] deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita [578 2, 581 1] o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni [137 ss.] e comunicazioni [136] possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.2

[1] Rubrica sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. p), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.  Il testo precedente era il seguente: « Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario.». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[2] Comma modificato dall'art. 3, comma 7, lett. p), n. 1 e 2, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha inserito, al primo periodo, le parole: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale» dopo le parole «che ha proceduto alla vendita»  e le parole «, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis» dopo le parole «giudice stesso». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La norma prevede che in seguito all'aggiudicazione, il beneficiario debba dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita; mancando tali indicazioni, le notificazioni e comunicazioni a lui destinate verranno eseguite presso la cancelleria del giudice stesso.

La definizione civilistica di residenza è positivamente individuata dall'art. 43, comma 2, c.c. nel luogo in cui il soggetto dimora abitualmente, così come il comma 1 della medesima norma definisce domicilio il luogo in cui viene fissata la sede dei propri affari e interessi.

Stante il riferimento al giudice che ha proceduto alla vendita, nel caso in cui le operazioni siano state delegate ai sensi dell'art. 578 c.p.c. e l'aggiudicatario non abbia effettuato la prevista dichiarazione, le comunicazioni e le notificazioni dovranno essere effettuate presso la cancelleria del giudice delegato allo svolgimento della vendita.

Circa la forma della prescritta dichiarazione, la norma nulla dice per cui essa potrà essere fatta oralmente all'udienza di incanto e riportata nel verbale di vendita.

La disposizione è analoga a quella prevista dall'art. 174 disp. att. c.p.c. per la vendita senza incanto, con la precisazione che quest'ultima ha riguardo agli offerenti, mentre nella vendita con incanto l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio è posto solo a carico dell'offerente che divenga aggiudicatario; il distinguo rinviene dal fatto che l'offerente all'incanto, a meno che non divenga aggiudicatario, cessa immediatamente di essere tenuto per la sua offerta se la stessa è superata da un'altra.

L'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza, potrà essere sostituta indicando un domicilio digitale quale è l'indirizzo di posta elettronica certificata: in tal caso le comunicazioni afferenti alla vendita avverranno mediante invio telematico (Cass. S.U., n. 10143/2012).

Al riguardo, è da precisare che, da ultimo, il d.lgs. n. 164/2024 contenente le disposizioni correttive e di coordinamento del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) «col proposito di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla (e della) legislazione vigente» ha modificato vuoi l'art. 582 c.p.c., vuoi l'art. 174 disp. att. c.p.c., cambiandone la rubrica e adattando le norme alla connotazione telematica del processo e delle comunicazioni. In particolare, si prevede che l'offerente in sede di offerta dovrà indicare, in alternativa alla residenza, l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. Quest'ultima modalità di elezione di domicilio digitale è prevista esclusivamente per le persone fisiche, per i professionisti e per gli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'art. 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 (c.d. «Codice dell'amministrazione digitale»). In mancanza di tali indicazioni, le comunicazioni saranno fatte presso la cancelleria. Inoltre, si valorizza la disposizione di cui all'art. 149-bis c.p.c. anch'esso oggetto di revisione, per cui ove l'offerente sia soggetto tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC o che abbia eletto domicilio digitale, le comunicazioni dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi.

Bibliografia

Castoro P. e N., Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2019; De Stefano, I procedimenti esecutivi, Milano, 2016; Farina, Processo di esecuzione, a cura di Cardino Romeo, Padova, 2018; 2019; Rizzi, Codice commentato delle esecuzioni civili, Milano, 2016, Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2022.

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