Codice di Procedura Civile art. 587 - Inadempienza dell'aggiudicatario.

Alessandro Farolfi

Inadempienza dell'aggiudicatario.

[I]. Se nel termine stabilito non e' depositato il prezzo o non e' resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione [580] a titolo di multa [509] e quindi dispone un nuovo incanto [176 att.]. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate . Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto e' attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma 1.

[II]. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza [177 att.].

 

[1]  Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, lett. q) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , che ha sostituito  le parole «Se nel termine stabilito non e' depositato il prezzo o non e' resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma» alle parole «Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito». Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Precedentemente il comma è stato modificato  dall'art. 13, comma 1, lettera u),  d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, che ha inserito gli ultimi periodi (a norma dell'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 cit., la presente disposizione si applica «anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita»), e successivamente dall'articolo 4, comma 1, lettera e-bis), d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif, in l. 30 giugno 2016, n. 119, che ha sostituito le parole: «costituisce titolo esecutivo per il rilascio»  con le seguenti: «e' attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma».

 

Inquadramento

L'obbligazione fondamentale dell'aggiudicatario consiste nel pagamento integrale del prezzo nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione (v. subart. 585 c.p.c.). In mancanza l'aggiudicatario può subire una prima conseguenza, consistente nell'incameramento «a titolo di multa» della cauzione che egli aveva versato per partecipare alla gara, sì che tale somma entra definitivamente nell'attivo della procedura individuale e potrà essere distribuito all'esito agli aventi diritto. Qualora, peraltro, la vendita forzata proceda ulteriormente e questa porti al successivo trasferimento del bene staggito ad un prezzo inferiore a quello che era stato offerto dall'aggiudicatario inadempiente, si porrà un secondo ordine di possibili conseguenze, in quanto appare evidente che ciò può determinare un danno per il creditore procedente e gli eventuali intervenuti (ed indirettamente anche per lo stesso debitore, posto che una vendita a prezzo «vile» o comunque inferiore a quella della prima aggiudicazione, potrebbe lasciarlo esposto a debiti residui più elevati, in assenza di un effetto esdebitativo collegato alla espropriazione individuale). Questo potrebbe portare ad una condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento di questa differenza, ricorrendo alle forme di ingiunzione previste dall'art. 177 disp. att. c.p.c.

Simile conseguenza può verificarsi, nell'ipotesi in cui fosse stato autorizzato il pagamento rateale del prezzo, anche nel caso in cui l'aggiudicatario ometta di pagare una sola rata prevista.

Nell'ipotesi in cui, infine, l'aggiudicatario poi risultato inadempiente fosse stato immesso nel possesso del bene, il provvedimento di «confisca» della cauzione ne ordinerà l'immediato rilascio, ciò che costituisce un titolo esecutivo che potrà essere attuato dal custode con le forme semplificate previste dall'art. 560 comma 4 c.p.c. Ciò significa che: a) il decreto potrà essere attuato dal custode nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente senza necessità di notifica del titolo e del precetto, nelle forme della c.d. esecuzione in via breve o attuazione urgente, che non richiedono il rispetto degli artt. 605 e ss. c.p.c.; b) il custode potrà comunque richiedere l'autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica, nonché la nomina di ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. (si pensi ad un fabbro); c) il decreto sarà attuato di fronte allo stesso giudice dell'esecuzione che ha pronunciato la decadenza dell'aggiudicatario.

Il d.lgs. n. 164/2024 (c.d. Correttivo Cartabia) è intervenuto sulla disposizione in commento con l'art. 3, comma 7, lett. q), modificando l'incipit della stessa, che ora prevede: «Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma». Il Legislatore del correttivo ha inteso superare il contrasto dottrinale e giurisprudenziale sugli effetti connessi alla mancata dichiarazione prevista ai fini della normativa antiriciclaggio dall'art. 585. Le conseguenze sono state, in tal modo, parificate: portando sia l'omissione del versamento del saldo-prezzo che della dichiarazione citata all'incameramento della cauzione ed alla decadenza dell'aggiudicatario, salvo il recupero del maggior danno.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il provvedimento con cui il giudice, nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendica con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, trattandosi di provvedimento che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. Allo stesso modo, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della suddetta ordinanza di decadenza è anch'essa impugnabile col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo se le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca non siano state deducibili con l'opposizione agli atti avverso la prima ordinanza, nonché qualora nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca sia contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la posizione della parte (Cass. n. 17861/2011).

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la revoca dell'aggiudicazione ex art. 487 c.p.c. opera con efficacia ex tunc, travolgendo ab initio il sub-procedimento di vendita (dall'avviso di vendita fino al provvedimento di aggiudicazione) e comportando il venir meno dell'obbligazione di pagare il prezzo nel termine sancito dall'ordinanza di cui all'art. 569, comma 3, del medesimo codice, con conseguente irrilevanza, di tutte le vicende connesse all'adempimento di detta obbligazione (In applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che, accertata l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione, aveva ritenuto irrilevante l'anteriorità, rispetto ad essa, della scadenza del termine di pagamento del prezzo ed inoperante la decadenza sancita dall'art. 587 c.p.c.) (cfr. Cass. n. 5934/2013).

Sempre in termini generali, si è ritenuto che la tutela di cui all'art. 1460 c.c., la quale consente di mantenere in vita il contratto e tuttavia sospendere l'adempimento quando ciò sia giustificato dall'inadempimento altrui, non è estendibile alla vendita forzata; pertanto, non è valutabile la sussistenza degli estremi dell'art. 1460 c.c. (o eventualmente degli artt. 1481,1482 c.c.) al fine di escludere la decadenza dell'aggiudicazione e la confisca della cauzione o al solo fine di escludere quest'ultima nella ipotesi in cui l'aggiudicatario non versi il prezzo nel termine adducendo la sussistenza di una situazione che comporta l'applicabilità delle norme sopraindicate (Cass. n. 6940/1995).

Inadempimento dell'aggiudicatario

L'art. 587 c.p.c., nel testo attuale, modificato dal d.l. n. 83/2015 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132, 6 agosto 2015 sanziona l'aggiudicatario con la decadenza in due distinte ipotesi: a) quando lo stesso non provveda al versamento integrale del prezzo nel termine stabilito dal G.E. con l'ordinanza di vendita (o con l'ordinanza di aggiudicazione); b) nell'ipotesi in cui sia stato disposto il pagamento rateale del prezzo, quando l'aggiudicatario ritarda il versamento di anche una sola rata per più di dieci giorni. Il recentissimo d.lgs. n. 164/2024 ha inoltre aggiunto l'ipotesi della mancata dichiarazione richiesta dall'art. 585, comma 4, c.p.c.

L'inadempimento ricorre in tali casi senza necessità di indagare sui motivi che lo hanno determinato o senza bisogno di affermare una «colpa» dell'aggiudicatario, assumendo pertanto una nozione prevalentemente oggettiva. Nell'ipotesi di decadenza la c.d. «confisca» riguarda non soltanto la cauzione, ma anche eventuali rate versate in precedenza. La ratio di tale severa sanzione mira a consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di vendita e a dissuadere eventuali interessati che volessero accostarsi al settore delle vendite forzate con leggerezza, senza aver poi la possibilità di onorare gli impegni assunti, determinando dei rallentamenti e – indirettamente – finendo per turbare il procedimento di selezione degli offerenti.

Il provvedimento che dispone la decadenza e l'incameramento della cauzione già versata è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.

La natura «oggettiva» dell'inadempimento dell'aggiudicatario emerge anche nella giurisprudenza che si è occupata degli aspetti applicativi della norma. In particolare, si è affermato che la tutela di cui all'art. 1460 c.c., la quale consente di mantenere in vita il contratto e tuttavia nel sospendere l'adempimento quando ciò sia giustificato dall'inadempimento altrui, non è estendibile alla vendita forzata, di talché non è valutabile la sussistenza degli estremi dell'art. 1460 c.c. (o eventualmente degli artt. 1481 e 1482 c.c.) al fine di escludere la decadenza dell'aggiudicatario e la confisca della cauzione o al solo fine di escludere quest'ultima nella ipotesi in cui l'aggiudicatario non versi il prezzo nel termine adducendo la sussistenza di una situazione che comporta l'applicabilità delle norme sopraindicate (Cass. n. 6940/1995). Si è tuttavia precisato che l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922, comma 2, c.c. con riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi della cosa e mancanza di qualità) e non riguarda quindi l'ipotesi di aliud pro alio tra bene oggetto dell'ordinanza di vendita e quello oggetto dell'aggiudicazione, configurabile sia quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza (ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale), sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta d'acquisto. In detta ipotesi, laddove solo successivamente all'aggiudicazione si riscontri tale radicale vizio, il mancato pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario non comporta la comminazione dei provvedimenti previsti dalla norma in esame (cfr. Cass. n. 11018/1994).

Si è precisato che in tema di vendita forzata, l'aggiudicatario di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere la notificazione dell'avviso della successiva vendita, sebbene dall'esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ex art. 587, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 29732/2019).

Peraltro, si è pure rilevato che l'opposizione agli atti esecutivi con la quale l'aggiudicatario deduca la nullità del decreto di condanna ai sensi degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. in ragione della mancata comunicazione, nelle forme prescritte, del decreto, ad esso presupposto, con il quale sia stata dichiarata la propria decadenza dall'aggiudicazione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento (nella specie l'atto di precetto fondato sul decreto di condanna), è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e la medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. n. 13043/2018).

Se in passato si era ritenuto che l'opposizione agli atti esecutivi andasse proposta avverso un atto del processo esecutivo e tale non dovesse ritenersi il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione conceda all'aggiudicatario la proroga del termine per il versamento del prezzo – perciò affermandosi che avverso tale provvedimento, ancorché illegittimo, non si configurasse un onere di opposizione, almeno fino a quando non fosse emesso il decreto dì trasferimento – (così in particolare la giurisprudenza tradizionale, fino a Cass. n. 26884/2014), oggi la giurisprudenza prevalente ritiene la immediata ricorribilità del provvedimento di concessione di una eventuale proroga del termine per versare il c.d. saldo prezzo (così Cass. n. 32136/2019, secondo cui il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo).

Sui rapporti fra inadempienza dell'aggiudicatario risultato tale a seguito della gara disposta in relazione ad una offerta in aumento successiva, si è affermato che qualora all'aggiudicazione provvisoria segua un'offerta in aumentoex art. 584 c.p.c. (nella specie di un sesto, attesa la formulazione di detta norma, applicabile ratione temporis, anteriormente alla modifica ad esso apportata dal d.l. n. 35/2005, convertito in l. n. 80/2005) – peraltro da sola inidonea a determinare la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria, tale effetto, invece, ricollegandosi alla apertura della gara disposta dal giudice dell'esecuzione – con successiva assegnazione definitiva ad altro soggetto, l'inadempimento di quest'ultimo comporta, ex art. 587 del medesimo codice, la decadenza dell'aggiudicazione e la disposizione di un nuovo incanto, senza che possa rivivere la precedente aggiudicazione provvisoria (Cass. n. 790/2013).

Con riferimento al tema della posizione dell'aggiudicatario rispetto al c.d. aliud pro alio, Cass. n. 7708/2014 ha stabilito che nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di aliud pro alio con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita – nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione – comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria». In precedenza, tuttavia, Cass. n. 10320/1991, aveva ritenuto che qualora l'immobile aggiudicato, in esito ad esecuzione per espropriazione forzata, risulti difforme o privo delle qualità indicate negli atti della procedura, senza che l'aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questi il diritto di denunciare la mancanza di quelle qualità, ovvero la consegna di aliud pro alio, secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole trovano deroga nella vendita forzata, inclusa quella promossa da istituto di credito in base alla disciplina sul credito fondiario, solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall'art. 2922, comma 1, c.c., e che, inoltre, non è onere dell'aggiudicatario medesimo di controllare l'esattezza delle menzionate indicazioni. L'orientamento più recente appare, peraltro, quello proferibile e può essere esteso anche alla posizione del debitore. A tal proposito, come chiarito da Cass. n. 89/2016, premesso che nel processo di esecuzione il debitore non è parte nel senso pieno del termine, poiché non dispone di pari poteri processuali, essendo tale processo preordinato unicamente al soddisfacimento dell'interesse del creditore, mentre è solo nelle eventuali fasi d'opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. che il debitore recupera la posizione di parte, atteso che la funzione delle opposizioni esecutive è proprio quella di stabilire un separato ambito cognitivo nel quale l'esecutato possa svolgere (in conformità al precetto dell'art. 111, comma 2, Cost., ricognitivo di principi già esistenti nel sistema processuale) contraddittorio e difesa tecnica, diversamente incompatibili con il potere coattivo del creditore; ne discende che anche il debitore esecutato per le questioni inerenti il prezzo di vendita dell'immobile staggito, debba avvalersi dei rimedi endoesecutivi, al fine di contestare la congruità dello stesso, in vista della successiva vendita, senza potersi avvalere, in seguito, del rimedio ex art. 2041 c.c., che da un punto di vista processuale non sarebbe una forma di tutela sussidiaria in astratto, proprio in ragione della possibilità di avvalersi del rimedio ex art. 617 c.p.c. (in questo senso Cass. n. 12242/2016).

Le conseguenze dell'inadempimento

Le conseguenze della decadenza dall'aggiudicazione possono essere distinte. L'incameramento della cauzione (già) versata da parte dell'aggiudicatario inadempiente, a titolo di multa (così come si esprime l'art. 587 comma 2 c.p.c., richiamato anche dal precedente art. 574 ultimo comma c.p.c. per la vendita senza incanto) rappresenta una prima conseguenza endo-procedimentale, destinata cioè a riverberarsi sull'ulteriore corso della procedura, tanto che tale cauzione entra a far parte delle somme complessivamente incamerate dal custode e destinate ad essere successivamente distribuite e ricomprese nel relativo progetto di distribuzione. Del resto, che il termine relativo al versamento del saldo prezzo debba ritenersi perentorio appare oggi una questione ampiamente assodata nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. III, n. 32136/2019, che ha affermato: «in tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l'intero sviluppo della vendita forzata – l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte»; da notare che tale decisione ha altresì ritenuto – superando un difforme orientamento meno recente – che il provvedimento di proroga del termine sia immediatamente ricorribile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza possibilità di attendere la successiva emissione del decreto di trasferimento).

Accanto a questa prima conseguenza, tuttavia, l'art. 177 disp. att. c.p.c. prevede, altresì, che «l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita».

Diversa, occorre aggiungere, appare la disciplina prevista dall'art. 666 cod. nav. per il caso di espropriazione navale, ove è previsto che «se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell'art. 657, dispone che si proceda a nuovo incanto. L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto. Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell'incanto precedente, il giudice dell'esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico dell'aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario può proporre opposizione nei confronti del creditore istante».

Ci si potrebbe chiedere se le conseguenze dell'inadempimento dell'aggiudicatario siano automatiche o, in qualche misura, riservate ad una decisione discrezionale del G.E. A tale quesito ha dato risposta una recentissima decisione del S.C., secondo cui al mancato deposito del prezzo di vendita nel termine stabilito consegue in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non avendo il giudice alcuna discrezionalità nella pronunzia (Cass. n. 2846/2023).

Nella giurisprudenza di merito si è ritenuto che il decreto di ingiunzione al pagamento della differenza fra il prezzo offerto e quello, minore, al quale è avvenuta la vendita, emesso ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c. nei confronti dell'aggiudicatario decaduto per non aver versato il saldo prezzo, non è atto esecutivo ma ha natura di titolo da portare in esecuzione in una distinta procedura da quella in occasione della quale è stato emesso; ne deriva che l'opposizione agli atti esecutivi promossa in quest'ultima procedura dall'aggiudicatario decaduto ed ingiunto deve ritenersi inammissibile (Trib. Napoli Nord 15 febbraio 2021).

Da ricordare anche Trib. Mantova 11 maggio 2020, secondo cui «in caso di mancato pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, non può essere emesso il decreto di condanna previsto dall'art. 587 comma 2 c.p.c. ove non si sia tenuto un successivo incanto con realizzazione di un prezzo inferiore rispetto a quello della aggiudicazione precedente (nel caso di specie la procedura era stata dichiarata estinta ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.)».

In termini più generali si è affermato che l'opposizione agli atti esecutivi con la quale l'aggiudicatario deduca la nullità del decreto di condanna ai sensi degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. in ragione della mancata comunicazione, nelle forme prescritte, del decreto, ad esso presupposto, con il quale sia stata dichiarata la propria decadenza dall'aggiudicazione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento (nella specie l'atto di precetto fondato sul decreto di condanna), è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e la medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. n. 13043/2018).

Si è altresì osservato che in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora, dopo una prima aggiudicazione provvisoria, un diverso offerente in aumento sia rimasto inadempiente per non aver versato il saldo del prezzo nel termine stabilito, deve essere disposta, da parte del giudice delegato, la condanna nei confronti dell'offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento della differenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello da lui proposto in aumento, oltre all'incameramento della cauzione, così come stabilito nell'art. 587 c.p.c., non potendo essere assunto come termine di comparazione il prezzo della prima aggiudicazione provvisoria, in quanto il procedimento di espropriazione deve ritenersi unico e retto dall'unica ordinanza di vendita che si conclude con l'aggiudicazione all'ultimo offerente (Cass. n. 3405/2012 e Cass. n. 19142/2006).

La perdita della cauzione quale conseguenza dell'inadempimento al versamento del prezzo nei termini è stata ritenuta compatibile anche con la vendita in sede concorsuale. Il punto è stato oggetto di una recente decisione del S.C. che, sia pure con riguardo ad una fattispecie particolare, ha ritenuto che la vendita a offerta privata, prevista dall'art. 106, comma 1, l. fall. (nel testo ante riforma), sia una forma di vendita giudiziale, assimilabile alla vendita forzata ai sensi dell'art. 540 c.p.c. (Cass. n. 23379/2023). Secondo la S.C. infatti, ciò che caratterizza la vendita in senso forzoso è dato dai seguenti elementi:

a)la vendita a offerta privata è una modalità tipica del procedimento di liquidazione coattiva dell'attivo fallimentare, che non può essere equiparata alla vendita volontaria, proprio perché è un'alienazione giudiziale, in seno alla procedura fallimentare;

b)l'effetto reale di trasferimento del bene non è riconducibile al consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte) come momento perfezionativo del contratto, ma, in ragione della natura di vendita giudiziale, a norma dell'art. 540 c.p.c. si verifica esclusivamente con l'integrale pagamento del prezzo;

c)L'offerente, a seguito dell'accettazione del curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato, assume una posizione assimilabile a quella dell'aggiudicatario.

Tali conclusioni possono essere affermate, mutatis mutandis, forse con ancor maggior vigore, nei confronti della vendita con procedura competitiva, che dopo la riforma del 2006/2007 della legge fallimentare ed oggi nel Codice della crisi, costituisce la modalità fondamentale di liquidazione dell'attivo concorsuale.

Oggi, inoltre, le conseguenze appaiono applicabili anche alla mancata presentazione in termini della dichiarazione richiesta ai fini della normativa antiriciclaggio dall'art. 585, comma 4, c.p.c., il quale appunto richiede che «nel termine fissato per il versamento del prezzo» l'aggiudicatario debba rendere al giudice o al professionista delegato una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 231/2007.

Il decreto di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c.

Afferma l'art. 117 disp. att. c.p.c. che «l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita». Aggiunge la disposizione che «il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato».

Pur se non di frequente applicazione pratica, la norma ha dato adito a numerose questioni interpretative.

In primo luogo, pur parlando la disposizione in esame di una differenza «secca» fra prezzo non versato dall'aggiudicatario inadempiente e prezzo della successiva vendita del bene, un'autorevole dottrina (Soldi) ed alcune non recenti statuizioni del S.C. ritengono che l'ingiunzione abbia un contenuto risarcitorio e non sanzionatorio, per cui nella determinazione del danno va ricompresa anche la cauzione trattenuta (cfr. Cass. n. 291/1985 e Cass. n. 5506/2003). In altri termini, la condanna dovrebbe riguardare in effetti il minore importo ottenuto computando anche la cauzione, secondo la seguente formula:

Importo condanna = Prezzo offerto - (prezzo di successiva vendita + cauzione confiscata).

Con la conseguenza che solo se tale differenza ha segno positivo, allora il decreto di condanna previsto dall'art. 177 disp. att. c.p.c. potrebbe essere in concreto emesso (in questo senso, del resto, appare anche il secondo comma della disposizione in commento).

Inoltre, come si è osservato, tale decreto non potrebbe essere emesso in tutti i casi in cui – dopo l'inadempienza del primo aggiudicatario – la procedura esecutiva non sia giunta ad una successiva vendita del bene (ad esempio per accordo fra le parti, rinuncia all'esecuzione, estinzione per inerzia, ecc.), in quanto la sua operatività presuppone un successivo prezzo di vendita di raffronto, che non può perciò essere costituito da quello semplicemente di stima.

Anche il secondo comma del già citato art. 177 disp. att. c.p.c. ha creato diverse questioni problematiche. Esso recita che «il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato».

La norma, infatti, presuppone la chiusura almeno parzialmente satisfattiva della procedura esecutiva nella quale il decreto di condanna è stato emesso nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente, ma come acutamente osservato dal provvedimento in commento, tale decreto non è azionato all'interno della stessa procedura, non condiziona cioè in alcun modo i successivi atti esecutivi di quella specifica procedura esecutiva, che diviene solo l'occasione per l'emissione del decreto di condanna. Piuttosto, è a dirsi che è solo in sede di distribuzione che si può individuare il creditore che ha ricevuto nocumento dall'inadempienza del primo aggiudicatario ed al quale il credito portato dal decreto di condanna è attribuito.

Da tale previsione deriva, ad avviso dello scrivente, che in primo luogo il decreto di condanna di cui all'art. 177 disp. att. c.p.c. non può essere emesso d'ufficio, ma solo ad istanza di un creditore effettivamente danneggiato dal comportamento dell'aggiudicatario inadempiente. Il che, giova aggiungere per inciso, costituisce un ulteriore riflesso della natura risarcitoria e non sanzionatoria (se non in modo indiretto ed atecnico) del provvedimento de quo.

Per fare un esempio, in una esecuzione individuale con un creditore intervenuto chirografario non destinatario di alcuna distribuzione (ad esempio per incapienza del bene rispetto al creditore ipotecario esecutante), l'intervenuto non potrebbe richiedere l'emissione del decreto di condanna, né tanto meno questo potrebbe costituire titolo esecutivo a suo favore, se non dimostrando che – qualora l'immobile fosse stato alienato al prezzo più alto offerto ma non corrisposto dal primo aggiudicatario – egli avrebbe ricevuto un soddisfacimento almeno parziale in sede di ripartizione.

Da quanto precede risulta perciò condivisibile quell'orientamento secondo cui il decreto di condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c. presuppone la previa definizione della procedura esecutiva, che costituisce «occasione» per la sua emissione e è, perciò, destinato a valere quale titolo esecutivo soltanto in una successiva espropriazione (peraltro non necessariamente immobiliare). Sarà perciò in quella distinta procedura, semplicemente preannunciata o concretamente iniziata, che il soggetto destinatario della condanna potrà proporre tutte le proprie opposizioni, compresa quella all'esecuzione nella quale ad esempio contestare che il decreto è stato emesso al di fuori delle condizioni che ne legittimavano l'adozione e, quindi, non è titolo esecutivo nei suoi confronti, oppure comunque affermare l'inesistenza – in tutto o in parte – del diritto di procedere in executivis con tale decreto. Tale soluzione, peraltro, appare anche frutto di una lettura costituzionalmente orientata delle norme richiamate, in quanto maggiormente tutelante per l'aggiudicatario/ingiunto.

Con riferimento all'ingiunzione di pagamento prevista dalla norma in esame, si è ritenuto che Il decreto di condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c. e art. 587 c.p.c. non può essere impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c. né con istanza di revoca ex art. 487 c.p.c., poiché proposti dopo il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, allorquando il Giudice dell'Esecuzione ha cessato la sua funzione con riferimento al procedimento definito; in tale prospettiva sia l'opposizione ex art. 617 c.p.c. che l'istanza di revoca ex art. 487 c.p.c., sono inammissibili. Il termine per l'emissione del decreto di condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c. e art. 587 c.p.c. deve ritenersi coincidente con la predisposizione del progetto di distribuzione finale; da ciò consegue che: a) Il risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario è una conseguenza «automatica» del provvedimento di decadenza ove si verifichino i presupposti di cui all'art. 587 c.p.c., da accertare nel prosieguo dell'attività liquidatoria; b) il relativo importo, proprio perché certo e determinabile aritmeticamente in presenza dei presupposti, fa parte della massa attiva, ai sensi dell'art. 509 c.p.c., costituendo un credito pro solvendo da assegnare ai creditori insoddisfatti; c) il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. è il titolo esecutivo che consegue al provvedimento di decadenza perché non può che essere emesso successivamente, in fase di distribuzione, per motivazioni logiche prima che giuridiche (Trib. Lecce 15 aprile 2021).

Bibliografia

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