Codice di Procedura Civile art. 590 - Provvedimento di assegnazione (1).

Alessandro Farolfi

Provvedimento di assegnazione (1).

[I]. Se la vendita (2) non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

[II]. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo recitava: «[I]. Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. [II]. All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione [589], provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. [III]. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.».

(2). L'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, ha soppresso le parole "all'incanto", per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

Inquadramento

La norma in commento è stata riformulata dal d.l. n. 83/2015, al fine di elidere ogni riferimento alla vendita con incanto, ormai residuale secondo il sistema congegnato, in termini generali, dall'art. 503 c.p.c. che, come noto, dopo il d.l. n. 132/2014 dispone che «l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568». Previsione che, come già in precedenza rilevato, rende l'incanto del tutto eventuale e nella pratica orami sistema di vendita recessivo.

Il G.E. provvede all'udienza sull'istanza di assegnazione (ovvero vi provvede il professionista delegato nell'ipotesi ordinaria di delega delle operazioni di vendita) e, se accoglie la stessa, pronuncia una ordinanza avente il contenuto di cui all'art. 507, nella quale è indicato l'assegnatario, il creditore pignorante e quelli intervenuti, il debitore ed eventualmente il terzo proprietario, ripetendo inoltre la descrizione del bene assegnato e specificando il prezzo al quale è avvenuta l'assegnazione. Con l'ordinanza di assegnazione è inoltre disposta la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri e delle iscrizioni ipotecarie (a meno che queste ultime non si riferiscano ad obbligazioni assunte dall'assegnatario ex art. 508). Segue l'emissione del decreto di trasferimento con il quale al debitore ed al custode è intimato di rilasciare l'immobile, come già visto in relazione all'art. 586 c.p.c.

Aspetti applicativi

Il provvedimento del G.E. fissa all'assegnatario il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio o dell'intero prezzo, a seconda della natura del diritto di cui il creditore assegnatario è titolare. Solo una volta verificato il versamento integrale (se dovuto) del prezzo o conguaglio, si procede con il decreto di trasferimento, che sarà normalmente predisposto in bozza dal professionista delegato dopo aver verificato l'effettivo pagamento di quanto dovuto dall'assegnatario. Nel silenzio della disposizione, dovuto a parere di chi scrive ad un difetto di coordinamento, deve ritenersi che i doveri in tema di normativa antiriciclaggio, inseriti espressamente a carico dell'aggiudicatario nel corso dell'art. 585 c.p.c., valgano anche per l'assegnatario che debba provvedere al pagamento di almeno una parte del prezzo. Si deve pertanto ritenere che egli debba allegare la dichiarazione ex art. 22 del d.lgs. n. 231/2007 e succ. modd. già al momento dell'istanza di assegnazione, pur se non a pena di inammissibilità della stessa, potendo completare o integrare l'adempimento degli obblighi di trasparenza, appunto, al momento del versamento del prezzo o conguaglio, così da consentire l'effettiva emissione del decreto di trasferimento. Anche qui, pertanto, varrà un dovere di verifica da parte del professionista delegato così come il controllo preventivo del G.E., in forza dell'art. 586 c.p.c., al quale del resto si deve far riferimento per ogni aspetto relativo al contenuto ed all'efficacia del decreto stesso (si rinvia per ogni altro aspetto, per evitare ripetizioni, al relativo commento).

Nel sistema antecedente le riforme si era affermato che nel procedimento esecutivo, in base alla normativa di cui agli artt. 588 e 590 c.p.c. – sia nella formulazione previgente, applicabile, ratione temporis, al caso esaminato dalla S.C., sia nell'attuale formulazione, a seguito della novella di cui al d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni nella l. n. 80/2005, – affinché il giudice possa disporre l'assegnazione del bene, che è onere del creditore richiedere, è necessario che non vi siano offerte all'incanto che, per l'espropriazione immobiliare, costituisce un presupposto necessario, al cui espletamento, ancorché infruttuoso, è subordinata la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di disporre il passaggio all'assegnazione del bene pignorato; pertanto i due detti mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall'inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall'assegnazione (Cass. n. 16799/2008; in precedenza anche Cass. n. 1416/1978, aveva ritenuto che qualora sia andato deserto l'incanto il giudice dell'esecuzione può revocare l'ordinanza di disposizione di un nuovo incanto ed accogliere una istanza di assegnazione). Oggi, come si è visto, scompare ogni riferimento all'incanto, che è divenuta modalità di vendita residuale nelle esecuzioni forzate, mentre come già osservato all'art. 589 c.p.c., l'assegnazione può essere richiesta ad un prezzo corrispondente a quello che, diminuito in forza dei ribassi di legge, è stato posto a base del singolo tentativo di vendita cui l'assegnazione si riferisce, senza dover necessariamente indicare il valore originario di cui all'art. 568 c.p.c.

Sempre con riguardo alla situazione precedente le riforme, la S.C. era intervenuto affermando che era inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore avesse denunciato un vizio formale verificatosi prima della vendita, quale, ad esempio, la rifissazione dell'incanto con ribasso del quinto senza la previa audizione dei debitori esecutati, prescritta dall'art. 590, comma 1, c.p.c., proposta dopo che la vendita fosse stata già compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c. stabilisce che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non abbia effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente (Cass. n. 9018/2009).

Bibliografia

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