Codice di Procedura Civile art. 591 - Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto 1 .

Alessandro Farolfi

Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto 1.

[I]. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 5682.

[II]. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà 3. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

[III]. Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.

 

[1] Rubrica modificata dall'art. 13, comma 1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132, che ha soppresso la parola « nuovo » che seguiva le parole « giudiziaria o di». Ai sensi dell'art. 23, comma 9, d.l. n. 83, cit., la presente disposizione si applica « anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita ».  L'articolo era già stato sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1 3lett. r) n. 1) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo era il seguente: «[I]. All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto. [II]. In quest'ultimo caso, il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente». Il d.l. aveva anche aggiunto il terzo comma, oggi sostituito dal d.l. n. 83, cit., che recitava: «[III]. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569».

[2] La parola « nuovo » che seguiva le parole « si proceda a » è stata soppressa, e le parole da «, sempre che » a « dell'articolo 568 » sono state aggiunte dall'art. 13, comma 1, lett. bb) n. 2 d.l. n. 83, conv., con modif., in legge n. 132 del 2015, con la disposizione di applicazione di cui alla nota 1. Per il testo previgente alla sostituzione ad opera dell'art. 2 3 lett. e) n. 33 d.l. n. 35, cit., v. sub nota 1.

[3] Le parole da «al precedente fino al limite di un quarto» sono state aggiunte dall'art. 13, comma 1, lett. bb) n. 2 d.l. n. 83, conv., con modif., in legge n. 132 del 2015, con la disposizione di applicazione di cui alla nota 2. Successivamente, l'articolo 4, comma 1, lettera h) del d.l. 3 maggio 2016 n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119, ha aggiunto le seguenti parole: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta'» dopo seguenti: «fino al limite di un quarto». A norma dell'art. 4, comma 7, d.l. n. 59, cit., ai fini dell'applicazione della presente disposizione si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del d.l. 59/2016. Per il testo previgente alla sostituzione ad opera dell'art. 2 3 lett. e) n. 33 d.l. n. 35, cit., v. sub nota 1.

Inquadramento

La disposizione in commento è stata profondamente modificata dal d.l. n. 83/2015, al fine di adeguarne il testo al nuovo sistema della vendita e dell'assegnazione forzata. Va infatti ricordato che, nel sistema previgente, se il primo tentativo di vendita non andava a buon fine (e si ricorda che esso comprendeva uno schema appesantito e formale per cui prima avveniva il tentativo senza incanto e poi quello con incanto al medesimo prezzo, tanto è vero che le prassi di molti uffici – a scopo acceleratorio – prevedevano entrambi gli esperimenti di vendita a distanza ravvicinata nella stessa ordinanza di vendita, in modo da dare corso ad un'unica diffusione pubblicitaria), allora il giudice dell'esecuzione poteva scegliere tra la vendita con incanto, un nuovo duplice tentativo di vendita senza e con incanto con un ribasso fisso del prezzo nella misura di un quarto, oppure l'amministrazione giudiziaria.

Nel sistema uscito dalla riforma, invece, se il primo tentativo di vendita non va a buon fine, allora il giudice potrà disporre l'incanto solo ove ritenga che possa così conseguire un prezzo superiore alla metà rispetto a quello determinato nell'ordinanza di vendita (v. anche la norma cardine dell'art. 503 c.p.c.), così che – di regola – lo stesso disporrà un nuovo tentativo di vendita senza incanto con un ribasso individuabile caso per caso entro il limite di un quarto. È stata conservata, inoltre, in alternativa, la possibilità di disporre l'amministrazione giudiziaria, pur se anche essa appare oggi una scelta del tutto residuale.

Residualità dell'istituto

L'amministrazione di sostegno rappresenta soltanto una delle possibili evoluzioni della procedura esecutiva, adottabili in caso di asta andata deserta. In tempi recenti, peraltro, l'istituto ha assunto una funzione del tutto residuale e sussidiaria, adottabile in caso di gravi ed eccezionali esigenze che sconsigliano di procedere «a spron battuto» nell'esperimento di tentativi di vendita in condizioni che, di ribasso in ribasso, rischierebbero in breve tempo – senza che ciò corrisponda a reali valutazioni di un mercato «ordinario» – di svalutare completamente l'immobile, rischiando di ottenere un prezzo inadeguato persino a «coprire» le spese di procedura. È il caso, ad esempio, di fenomeni naturali del tutto eccezionali che colpiscano una certa località (ad es. terremoto dell'Emilia o fenomeni alluvionali) che determinano un'eccezionale e transitoria perturbazione del mercato ed una riduzione transitoria della domanda, rispetto alla quale può risultare opportuno attendere un anno o anche solo un semestre prima di riprendere la normalità delle operazioni di vendita. Potrebbe però trattarsi anche della scoperta di agenti inquinanti in un fondo oggetto di pignoramento, di cui occorra affrontare complesse operazioni di bonifica.

La residualità dell'amministrazione giudiziaria è oggi accentuata da un nuovo clima culturale, testimoniato anche da alcune disposizioni giuridiche, che sollecitano una maggiore attenzione per la «ragionevole» durata del procedimento e per la sua efficienza ed efficacia. In primis, va ricordato che l'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89/2001, stabilisce che «si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni». In secondo luogo, va ricordata l'introduzione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., che consente la chiusura anticipata della procedura esecutiva quando la stessa appaia non più in grado di assicurare una ragionevole soddisfazione alle ragioni creditorie. Tale disposizione «fa il paio» con l'introduzione dell'art. 213 del Codice della crisi che, con riferimento al programma di liquidazione della nuova liquidazione giudiziaria, afferma che «si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esprimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione».

La giurisprudenza tende a definire l'amministrazione giudiziaria come una fase meramente incidentale ed eventuale del procedimento di espropriazione, di contenuto sussidiario, «che ha la funzione di sospendere la procedura in presenza di una contingenza negativa in attesa che il mercato sia più favorevole» (Cass. n. 27148/2006).

Con la sentenza n. 14144/2022, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di equa riparazione, il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta, di regola, effetti negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore e, pertanto, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, grava sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.

La discrezionalità dell'istituto

È stato più volte ribadito che l'art. 591 c.p.c. attribuisce al giudice dell'esecuzione, nell'ipotesi di nuovo incanto del bene pignorato, ampi poteri discrezionali relativi alle condizioni di vendita, alla forma di pubblicità ed all'ammontare del prezzo, con la conseguenza che può anche non operare alcun ribasso del prezzo nel successivo esperimento di vendita (Cass. III, n. 948/1974).

Sui rapporti fra ribassi successivi e «giusto prezzo» di cui all'art. 586 c.p.c., si è recentemente osservato che il potere di sospensione di cui all'art. 586 può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione (Cass. n. 18451/2015).

Più in generale si è osservato, con riguardo alla norma in commento, che l'art. 591 c.p.c. rimette al prudente apprezzamento del giudice dell'esecuzione l'alternativa tra incanto successivo (in ribasso), finalizzato alla ricerca di una liquidazione il più rapida possibile, e l'amministrazione giudiziaria dell'immobile, che normalmente ha lo scopo di «congelare» la procedura in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole (Cass. n. 16453/2009). Naturalmente quest'ultima pronuncia riguardava il testo previgente e, soprattutto, era anteriore alla riforma che ha reso di fatto anacronistico e del tutto residuale il ricorso alla vendita con incanto.

Il ribasso del prezzo dopo più tentativi di vendita infruttuosi

Va evidenziato che il d.l. n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2016, al fine di accelerare i tempi delle vendite forzate, ha introdotto la possibilità – dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto – di aumentare i ribassi successivi, portandoli sino al limite della metà del prezzo fissato per la vendita precedente. In sede di prima applicazione le nuove norme hanno previsto che nel numero degli esperimenti di vendita si conteggiassero anche quelli già svolti in precedenza.

Si tratta di una scelta che ha di mira, soprattutto, quello di stimolare il mercato al fine di individuare nel più breve tempo possibile degli acquirenti nonostante una scarsa appetibilità iniziale del bene (testimoniata dai precedenti tre inutili tentativi). Evidentemente, la forte contrazione della recovery del creditore, ma anche del diritto dell'esecutato a soddisfare nel miglior modo possibile i propri debiti attraverso la vendita forzata (stante l'inesistenza di un effetto esdebitativo connesso all'esecuzione individuale), implicano una particolare attenzione nell'utilizzo di questa forma di ribasso accentuata, nonché la verifica circa l'assenza di condizionamenti del mercato (su cui si è detto anche in precedenza, in relazione all'art. 586 c.p.c., quanto al potere del G.E. di sospendere la vendita a prezzo «incongruo»). Peraltro, la tenuta anche costituzionale del sistema è fondata sulla discrezionalità dei ribassi, in quanto sia per il ribasso ordinario del 25%, sia per quello accentuato della metà, dette frazioni indicano solo il limite massimo del ribasso (fino a) che quindi può essere anche più contenuto, avuto riguardo alla località in cui sorge l'immobile, alla sua tipologia, alla presenza o meno di abusi, allo stato di conservazione, all'andamento di precedenti tentativi di vendita e così via, valorizzando in concreto le singole specificità che possono rendere più o meno appetibile la vendita coattiva.

In dottrina è stato osservato, premesso che è evidente che lo scopo della riforma del 2016, nella parte relativa all'art. 591, comma 2, è quello di promuovere un più rapido abbattimento del prezzo riguardo a beni che, pur dopo più ribassi, non hanno ancora incontrato il favore del mercato, che tuttavia si tratta di un «potere da esercitare con estrema cautela, dal momento che, per effetto delle modifiche apportate agli artt. 572 e 573 dalla riforma del 2015, l'offerta minima per la partecipazione alla vendita senza incanto può essere inferiore al valore del bene determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c. e fissato nell'ordinanza di vendita, ma non oltre un quarto (ossia, dev'essere pari ad almeno il 75% del detto valore): il che comporta che, già al secondo esperimento di vendita, ove il giudice abbia ribassato di un quarto ai sensi dell'art. 591, senza graduare nell'ambito del massimo consentito («fino a»), l'offerta minima per la partecipazione alla gara potrà essere pari a poco più della metà del valore-base (ossia, il 56, 25% del valore di stima); al terzo esperimento, l'offerta minima potrà essere pari al 42,2% del valore di stima; e così via» (Saija).

Nella giurisprudenza di merito si è ritenuto che la disposizione dell'art. 591, secondo comma, primo periodo, c.p.c. (come novellata per effetto del d.l. n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2016), laddove stabilisce che – in caso di esito negativo della vendita forzata – «il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà», non è diretta a bloccare le operazioni di vendita in caso di raggiungimento – dopo quattro tentativi di vendita – di un prezzo inferiore alla metà della valore del compendio, bensì ha per converso una funzione «acceleratoria» della vendita, nel senso cioè che l'espletamento di almeno quattro tentativi di vendita con esito negativo costituisce il presupposto perché il giudice – nell'autorizzare un ulteriore tentativo – possa operare un ribasso del prezzo «maggiorato» rispetto a quello «ordinario» (segnatamente, il ribasso fino alla metà in luogo di quello fino ad un quarto) (Trib. S.M. Capua Vetere 16 settembre 2016).

Più recentemente, con evidente finalità sollecitatoria, si è ritenuto che sebbene il termine per il versamento al professionista delegato alla vendita del fondo spese per il pagamento delle spese di pubblicità e di inserimento nel Pvp abbia natura ordinatoria, il mancato rispetto del medesimo determina l'estinzione anticipata della procedura. (Trib. Terni 17 gennaio 2019).

Bibliografia

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