Codice di Procedura Civile art. 591 bisDelega delle operazioni di vendita1 [I]. Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma. [II]. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti. [III]. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma; 8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall'articolo 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. [IV]. Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. [V]. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. [VI]. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. [VII]. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. [VIII]. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
[IX]. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. [X]. I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita. [XI]. Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.
[XII]. Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis¸ quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo. [XIII]. Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.
[XIV]. Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.
[1] [1] Articolo dapprima inserito dall'art. 3 l. 3 agosto 1998, n. 302 e poi sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13 lett. r) n. 2)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Successivamente modificato dall'art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132; dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24 e, da ultimo, sostituito dall'art. 3, comma 42, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Si riporta il testo prima della sostituzione: «[I]. Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma. [II]. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti. [III]. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e 591, terzo comma; 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. [IV]. Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. [V]. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. [VI]. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. [VII]. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. [VIII]. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617. [IX]. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. [X]. I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita. [XI]. Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.». InquadramentoLa disciplina relativa alle operazioni delegabili al Professionista nominato dal giudice dell'esecuzione ha subito modifiche successive, che ne hanno ampliato la portata sotto diversi punti di vista. La l. n. 302/1998, ha introdotto nel codice di rito gli artt. 534-bis, 534-ter, 591-bis, 591-ter, con quali si è previsto che il giudice dell'esecuzione potesse delegare ai notai le operazioni di vendita dei beni immobili e mobili registrati. La riforma successiva, introdotta dalla l. n. 80/2005, (con le successive modificazioni), è intervenuta sull'istituto della delega in una duplice direzione: da un lato ampliando la categoria dei soggetti delegabili (non più solo notai, ma anche commercialisti ed avvocati); dall'altro ha ampliato la portata della delega a tutte le operazioni di vendita. All'indomani del d.l. n. 83/2015 convertito con l. n. 83/2015, la fattispecie della delega ha subito una espansione applicativa di forte rilevo: la delega ai professionisti è divenuta infatti la forma ordinaria attraverso la quale deve svolgersi la fase di liquidazione del bene nelle procedure esecutive immobiliari (ed in quelle mobiliari aventi ad oggetto beni mobili registrati) il legislatore, modificando l'art. 591-bis c.p.c., ha stabilito, infatti, che, a differenza di quanto era previsto in precedenza, il giudice debba delegare ai professionisti le operazioni di vendita, salvo che sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti. Sulla norma è intervenuta in maniera consistente la c.d. Riforma Cartabia, attuata con decreto l. n. 149/2022, per i procedimenti instaurati a far data dal 1° marzo 2023; la novella ha impattato su due profili. Sotto il primo profilo, si è mossa nell'ottica propria della riforma ossia quella di accelerare le attività esecutive e liquidatorie dei cespiti staggiti, riducendo le tempistiche anche degli esperimenti di vendita; sotto l'altro versante, la norma è divenuta il vademecum e breviario dell'attività del delegato, da un lato conglobando sotto unica disposizione legislativa i compiti del Professionista Delegato che prima si ritrovavano previsti anche in disposizioni extracodicistiche (v art. 16-bis l. n. 179/2012); dall'altro disciplinando le attività del Professionista delegato nell'ambito delle nuove previsioni legislative introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia (vendita diretta exartt. 568-bis e 569-bis c.p.c. e controlli antiriciclaggio, art. 58, comma 4 c.p.c.), divenendo dunque norma di collegamento con le altre disposizioni codicistiche in cui è richiamata l'attività del Professionista Delegato (art. 179-ter disp. att. c.p.c.; art. 569 c.p.c., art. 585 c.p.c., 591-ter c.p.c. ecc.). Per ciò che concerne il non semplice l'inquadramento giuridico della delega: prima della novella del 2005 (in cui tale attività poteva essere svolta solo dai Notai), si discettava sulla possibilità di intendere la funzione del Notaio Delegato come una vera e propria sostituzione del Giudice, nell'ambito di una un'attività pubblica, e non come mero ausiliario di quest'ultimo. Con l'apertura della delega alle altre categorie dei soggetti delegabili (avulsi dallo svolgimento di una funzione pubblica), si è escluso che il Professionista Delegato svolga in nome proprio una attività pubblica né che le operazioni delegate possano essere ritenute un'attività giurisdizionale in senso stretto, pervenendo alla strutturazione della funzione del Professionista Delegato, quale ausiliario del giudice dell'esecuzione. Riprova della correttezza di tale costruzione è lo strumento diverso di impugnabilità degli atti del professionista delegato (art. 591-ter c.p.c.) che passa per il giudice dell'esecuzione (Campi, 638). Né a tale inquadramento può ostare il margine di discrezionalità che residuerebbe in capo al Professionista Delegato, trattandosi comunque di aspetti modulati a monte dal Giudice dell'Esecuzione e controllati a valle dallo stesso (Arieta, De Santis, 1225). Delega infatti è un atto complesso, contenente: sia nomina del Professionista, sia la compiuta pianificazione attività liquidatorie delegate. Gli elenchi dei professionisti delegabili e la scelta del professionistaIl d.l. n. 59/2016, ha inciso profondamente sul sistema delle vendite delegate riscrivendo completamente l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. in ordine ai criteri per la formazione e la tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, con l'intento di creare una categoria realmente specializzata nel settore, con la previsione di specifici obblighi di formazione iniziale e permanente. Il sistema configurato dall'art. 179-ter disp. att. nella precedente formulazione (testo inserito dalla l. n. 302/1998, ma poi sostituito dal d.l. n. 35/2005 conv. in l. n. 80/2005) si basava su un elenco in realtà, costituito da tre elenchi, formati dai Consigli degli Ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti che ogni triennio compilavano le liste indirizzate al Presidente del Tribunale, unitamente – per i soli avvocati e commercialisti – alle schede in cui ciascun professionista riportava le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. In genere, peraltro, non si riconosceva al Presidente del Tribunale alcuna forma di sindacato in ordine ai nominativi che erano stati trasmessi rispetto alle esperienze maturate (cfr. Fanticini). La l. n. 119/2016, di conversione del d.l. n. 59/2016, riscrivendo l'art. art. 179-ter disp. att., aveva previsto che l'iscrizione nell'elenco avvenisse con provvedimento di una commissione distrettuale la cui composizione sarà individuata dal succitato decreto, fermo restando che l'incarico di membro del predetto consesso dovrà avere durata triennale. Costituiva requisito per l'inserimento nell'elenco la dimostrazione di aver assolto specifici obblighi formativi (non ancora però concretamente definiti). La versione introdotta dalla novella del 2016, non ha avuto in pratica alcuna attuazione, data la mancata emanazione dei decreti Ministeriali attuativi. L'art. 179-ter disp att. c.p.c. e stato di recente nuovamente modificato dal d.lgs. n. 149/2022 nell'intento di garantire la specifica competenza dei professionisti delegati nel settore delle esecuzione immobiliari, ed il costante aggiornamento professionale degli stessi; tale obiettivo e stato realizzato mediante la condivisione della gestione dell'elenco con gli ordini professionali e l'introduzione di parametri oggettivi cui viene subordinata l'iscrizione e la stessa permanenza dei professionisti nell'elenco oggetto di controllo periodico da parte dell'organismo a ciò preposto. Nello specifico, il nuovo art. 179-ter disp. att. c.p.c., mentre mantiene ferma la presenza presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti delegabili, già introdotto con la l. n. 80/2005, introduce però nuovi criteri di formazione, iscrizione, tenuta dell'elenco medesimo. L'elenco è «tenuto» dal Presidente del Tribunale ma alla formazione dello stesso provvede un Comitato composto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato (che lo presiede), da un segretario, da individuare tra i cancellieri del Tribunale e da un rappresentante dei due soggetti processuali interessati, ovvero un Giudice delle esecuzioni immobiliari, ed un professionista per ciascuno degli ordini professionali che concorrono a formare l'elenco (avvocati, commercialisti e notai); siffatto comitato (presso ogni Tribunale) sostituisce, dunque la precedente – mai entrata concretamente in opera – Commissione distrettuale (presso Ciascuna Corte d'Appello). Dunque, diversamente da quanto previsto dalla disposizione previgente l'elenco in questione e formato su base circondariale, come si evince chiaramente dal primo comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. La norma, poi, regolamenta in modo puntuale i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati ed i requisiti per la successiva conferma e individua analiticamente la documentazione da corredare alla domanda di iscrizione e di conferma dell'iscrizione. In particolare, ai fini dell'iscrizione occorre che gli aspiranti abbiano manifestato – si ritiene – una condotta morale specchiata, siano iscritti nei rispettivi albi degli ordini professionali, e siano dotati di una specifica competenza nel settore dell'esecuzioni immobiliari, comprovata sulla base di specifici requisiti indicati al 5° comma. Mentre l'iscrizione nell'albo professionale risulta per tabulas, diverse considerazioni devono svolgersi per la specchiata condotta morale che non pare possa automaticamente desumersi dal certificato del casellario giudiziario che pure deve essere allegato dal comma 4, n. 1). Al riguardo alcune circolari emanate dai Tribunali hanno ritenuto applicabile – stante l'identità dell'accertamento da compire, l'art. 17 disp att. c.p.c. in materia di Albo dei consulenti tecnici d'ufficio, prevedendo che si possano richiedere ai competenti organi di polizia delle informazioni sulla condotta «pubblica e privata dell'aspirante»; pur nella consapevolezza che tali elementi fuoriescono dal portato letterale dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., che richiede esclusivamente il deposito del certificato del casellario giudiziario. In questo modo il requisito della condotta morale – che pure viene ritenuto essenziale per interpretazione sistematica – dovrà essere valutato in modo autonomo rispetto al profilo dei precedenti giudiziari, non potendo escludersi che un professionista che non abbia riportato condanne penali, non sia affidabile sul piano della condotta socio-morale. Per quanto concerne la specifica competenza in materia di esecuzione forzata, la stessa è positivamente riscontrabile ove il candidato produca documentazione che attesti in via alternativa che: a) abbia «svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato (...), senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione»; b) sia in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del d.m. n. 144/2015; c) abbia partecipato «in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, dagli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato» e che abbia «superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso», con la precisazione che tale requisito può essere maturato anche a seguito della fruizione di «analoghi corsi per cui sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private». L'alternatività dei requisiti comporta che sia sufficiente ai fini dell'iscrizione la ricorrenza di uno solo di essi. Per quanto concerne la pregressa esperienza di cui al punto a), posto che il quinquennio va computato a ritroso dalla presentazione della domanda, mentre si ritiene concordemente che debbano comprendersi tra le deleghe «del quinquennio» anche quelle conferite prima dello stesso ma concluse «nel quinquennio», si discute se possano ricomprendersi negli incarichi svolti anche quelli conferiti nel quinquennio o anteriormente, ma ancora pendenti. Al riguardo si sono profilate due diverse tesi. Alcuni primi commentatori sostengono che la locuzione utilizzata dal legislatore non consente di escludere le deleghe ancora pendenti, dovendo riferirsi l'incarico svolto alle fasi processuali in cui si articola il processo esecutivo, considerato da un lato, che la definizione del procedimento esecutivo dipende da plurimi fattori che prescindono dal diligente espletamento della delega (si pensi ad una procedura sospesa in fase di approvazione del piano di riparto), e dall'altro, che la funzione del requisito e quella di fornire un parametro dell'esperienza del professionista maturata, che non può escludersi per il solo fatto che la procedura sia ancora pendente, ancorché siano state svolte plurime e significative attività (Crivelli). Per contro si è ritenuto, come esposto in alcune circolari dei Tribunali (tra cui il Tribunale di Roma), che debba procedersi ad un'interpretazione rigorosa della norma, computando esclusivamente le deleghe che si siano concluse, rilevando come tale requisito, ponendosi in termini alternativi alla frequenza dei corsi, deve esprimere un dato certo di esperienza positiva, che presuppone che la delega sia stata portata a termine. In particolare negli incarichi definiti sono comprese le deleghe per incarichi cessati per chiusura anticipata della procedura esecutiva ovvero per sospensione, purché il professionista dimostri di aver svolto, almeno parzialmente, la seconda fase delle operazioni delegate con l'emissione e la pubblicazione di un avviso di vendita; nelle procedure «plurilotto» sono ricomprese le deleghe svolte per parte dei lotti con approvazione del progetto di distribuzione parziale, salvo revoca ostativa per i restanti lotti. Per l'interpretazione che risulta dominante nei Tribunali di merito, nell'ambito delle deleghe svolte, non possono ricomprendersi le funzioni di delegato alla vendita svolte nell'ambito dei procedimenti di scioglimento di comunioni ordinarie o ereditarie, trattandosi di compiti solo parzialmente assimilabili, né quelle di mero custode giudiziario; né le funzioni svolte in ambito cd. «fallimentare», tranne ove si sia proceduto alle vendite secondo o schema del codice di procedura civile Con riferimento al requisito di cui alla lett. b), solo di recente il Ministero ha, in attuazione del d.m. n. 144/2015, emanato le linee guida per la definizione dei programmi dei corsi di formazione per conseguire il titolo di avvocato «specialista»: in particolare, e prevista una durata biennale dei corsi, con un monte ore di non inferiore a 200, di cui 100 dedicate specificamente alla didattica frontale. Pertanto, il requisito in esame non potrà essere utilizzato in sede di primo popolamento dell'elenco, perché nessun aspirante sarà materialmente nella possibilità di conseguire tale titolo. Per quanto concerne la frequentazione di scuole o di corsi di alta formazione di cui alla lett. c), occorre evidenziare che, per la prima iscrizione, non è sufficiente la mera frequentazione di un corso, ma è necessario il superamento di una prova finale di esame, mentre, per la successiva conferma, il legislatore ha previsto la sola partecipazione a scuole o corsi di alta formazione, dando anche puntuali indicazioni in ordine al numero minimo di crediti formativi. Il comma 7 dell'art. 179-ter c.p.c. ha demandato alla Scuola Superiore della Magistratura, che è istituzionalmente preposta alla formazione ed all'aggiornamento dei magistrati, il compito di indicare standards uniformi di preparazione per formare gli ausiliari del giudice mediante l'adozione di linee guida previa consultazione dei Consigli Nazionali degli ordini professionali coinvolti. Le Linee Guida forniscono non solo un quadro articolato delle tematiche attinenti al processo esecutivo che dovranno essere trattate, ma chiariscono altresì il ruolo della Scuola rispetto all'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento da parte dei Consigli degli Ordini nazionali o locali ed Università pubbliche o private, che non ha il compito «di redigere i programmi, né di validarne la conformità alle linee guida», bensì solo quello «di indicare standards di elevata qualità», onde garantire l'omogeneità di livelli di formazione e l'efficacia dei corsi ai fini della formazione e dell'aggiornamento dei professionisti. Per quanto concerne i requisiti previsti ai fini della conferma il comma 7 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. circoscrive gli stessi a due, sempre in termini di alternatività, ovvero la qualità di avvocato specialista, nonché l'aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati da organismi qualificati, come già previsto al comma 5 per un monte ore che attribuisca 60 crediti formati nel triennio. In questo caso come si è già accennato, stante la finalità della partecipazione che è solo quella di consentire un periodico aggiornamento professionale, e sufficiente la mera frequentazione del corso non essendo richiesto il proficuo superamento di un esame finale. Pur non essendo espressamente prevista nella norma la cadenza temporale della conferma, si deve ritenere che la stessa vada eseguita per triennio, avuto riguardo sia al requisito previsto dalla lett. b) che contempla un numero di crediti derivanti dalla frequenza di corsi di formazione non inferiore a 60 nel triennio, sia alla previsione nel comma 8, secondo cui il Comitato debba provvedere alla revisione dell'elenco ogni tre anni. Resta da chiarire se i requisiti per la c.d., prima iscrizione debbano ritenersi sinonimo di primo popolamento (dunque come concetto riferito all'elenco) o prima iscrizione soggettiva (dunque parametrato al singolo professionista); invero, seppure le regole sulla prima iscrizione siano nei fatti servite al primo popolamento, sembra doversi ritenere, dalla lettura della norma, che il Professionista che voglia iscriversi per la prima volta debba avere i requisiti del comma 4 (dunque anche il superamento dell'esame finale) e solo ai fini della conferma, potranno essere sufficienti i requisiti del comma 5, della norma in esame. Una delle novità principali introdotte che è stata oggetto di critiche da parte degli stessi rappresentati delle categorie professionali costituisce la limitazione territoriale nella nomina dei professionisti. Ed infatti da un lato il comma 4 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco ha previsto la certificazione o dichiarazione sostitutiva di residenza nel circondario del Tribunale, da intendersi alternativamente come residenza anagrafica o domicilio professionale, dall'altro il comma 11 impone al giudice dell'esecuzione di nominare esclusivamente professionisti iscritti all'albo del Tribunale. Tale restrizione risulta temperata dal successivo comma 12, che riconosce al Giudice dell'esecuzione la facoltà di conferire la delega ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario, indicando analiticamente i motivi della scelta. Al riguardo si e evidenziato come la scelta del legislatore sia in contrasto con le esigenze di trasparenza correlate al delicato settore delle vendite giudiziali, che impongono la circolazione di professionalità che non possono essere vincolate per singolo Tribunale, nonché con i principi di efficienza del processo esecutivo, considerate le difficolta di reclutamento di professionisti delegati competenti ed affidabili nei Tribunali di dimensioni medio-piccole, anche alla luce delle limite agli incarichi previsto dal successivo art. 179-quater disp. att. c.p.c. per favorire la rotazione dei professionisti D'altro canto, si è osservato come la limitazione imposta al Giudice alla nomina su basa territoriale, congiuntamente al tetto degli incarichi fissato dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. (che di fatto e già regolamentato in ogni tribunale con circolari che individuano la soglia numerica di incarichi annuale), rischia di comportare una drastica riduzione degli incarichi in favore dei delegati, in spregio dell'elevata professionalità e competenza richiesta dalla norma. Sul piano del diritto intertemporale giova rilevare come il novellato art. 179-ter disp. att. c.p.c. si applichi alle procedure esecutive introdotte a decorrere dal 1° marzo 2023, con l'effetto che per le procedure già pendenti a tale data continuano a trovare applicazione le norme previgenti. In particolare, le oggettive difficolta nella formazione del nuovo elenco, che postulano dei tempi tecnici per la costituzione del comitato ed un primo popolamento dell'elenco dei professionisti, che rischia di risultare inizialmente piuttosto limitato, hanno indotto alcuni Tribunali ad utilizzare un doppio binario, e cioè a continuare a mantenere l'elenco in uso anche per le procedure esecutive instaurate successivamente all'entrata in vigore delle riforma, con la possibilità per i giudici dell'esecuzione di nominare quali delegati alla vendita i professionisti che siano iscritti nell'uno o nell'altro elenco (Giugliano). Al di là di ciò, si ritiene che, una volta formato il nuovo elenco, ove si affacciasse la necessità di nominare (o sostituire) i professionisti nelle vecchie procedure, quelle dunque instaurate prima del 1° marzo 2023, si attingerà al nuovo elenco, posto che ad ogni effetto il primo sarà ormai sostituito dal nuovo e risulterà dunque del tutto inefficace (Crivelli). Nel quadro normativo suddetto si e di recente inserito il comma 7-bis dell'art. 13 del d.l. n. 75/2023 coordinato con la legge di conversione n. 112/2023 che ha testualmente previsto: «Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del d.lgs. n. 149/2022, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza.» Pertanto, risultano almeno prima facie accolte le critiche che erano stato sollevate avverso la limitazione della nomina dei professionisti su base circondariale, in quanto in forza della recente disposizione normativa, e consentita nelle more dell'emanazione delle norme integrative e correttive del d.lgs. n. 149/2022, il conferimento della delega a un professionista di un altro circondario facente parte del medesimo distretto di Corte di Appello, senza obbligo di specifica motivazione. Il cd. «correttivo Cartabia» (d.lgs. n. 164/2024) ha modificato il comma 4 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., inserendo altresì l'incipit del comma 5 del medesimo articolo, nei termini che seguono: «Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000: 1) data e luogo di nascita; 2) domicilio professionale nel circondario del tribunale; 3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi; 4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate; 5) di essere iscritto all'ordine professionale. Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente. Dunque, al di là delle modifiche meramente formali, il correttivo ha esplicitato, in sintonia con quanto già previsto da molti uffici giudiziari, che ai fini dell'iscrizione all'elenco del singolo Tribunale, si debba far riferimento al domicilio professionale, connettendo in tal modo, senza più dubbi, l'iscrizione all'Albo al luogo in cui il Professionista già svolgeva, formalmente ed in concreto, la propria attività. Inoltre, vengono riconnesse alle dichiarazioni rese dell'iscrivendo le conseguenze giuridiche di cui dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. Può sostenersi che anche per i Professionisti Delegati valgano le ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Montanaro, 467), così come, nei casi in cui, pur in presenza di circostanze che avrebbe determinato l'astensione, il Professionista non vi provveda, le parti possono chiedere al giudice la revoca dell'incarico conferito. Alla stessa stregua, sembra che il Professionista, salvi impedimenti specifici o cause di astensione, sia tenuto ad accettare l'incarico (Arieta, De Santis, 1217). L'obbligatorietà della delega ed i rapporti con la custodiaDopo la riforma del 2006 (l. n. 35/2005 conv. in l. n. 80/2005, (che aveva tra l'altro ampliato la categoria dei soggetti delegabili, oltre ai Notai), il giudice, sentiti gli interessati «poteva» delegare tutta una serie di attività inserite nell'art. 591-bis c.p.c.; si trattava dunque di una scelta discrezionale, che non prevedeva una motivata giustificazione, all'interno del provvedimento di delega. Sentiti gli interessati, chiamati ad esprimere un parere non vincolante, poteva scegliere il modulo organizzativo più consono alle esigenze del caso concreto senza dover manifestare le ragioni della decisione, sebbene la prassi aveva fatto registrare una diffusa tendenza dei tribunali a disporre, non solo la delega integrale delle operazioni di vendita indicate dall'art. 591-bis c.p.c., ma anche – ove il giudice optasse per la vendita dinnanzi a se stesso – una delega solo parziale limitata, ad esempio, allo svolgimento di compiti limitati alla predisposizione della bozza del decreto di trasferimento ed al compimento delle formalità successive funzionali alla sua esecuzione. Il d.l. n. 83/2015, convertito dalla l. n. 132/2015, ha trasformato il quadro normativo di riferimento, per cui, la delega non costituisce più una delle modalità che il giudice può impiegare per pianificare lo svolgimento della fase di liquidazione del compendio pignorato, ma configura la forma con cui, di regola, deve svolgersi il procedimento di vendita degli immobili. In virtù del disposto dell'art. 591-bis comma 1 c.p.c., come riformulato nel 2015 (e non toccato sul punto dal d.lgs. n. 149/2022), infatti, «il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto al secondo comma, con l'ordinanza con cui provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, comma 3, delega [...] il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate dal comma 3 del medesimo art. 569». Al contrario, in base al comma 2 del medesimo articolo (tutt'ora vigente): «il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti». L'esame della disposizione nel suo o testo attuale rende palese che il giudice non possa esimersi dal delegare il compimento delle operazioni di cui all'art. 591-bis c.p.c. se non quando reputi che tale modalità possa pregiudicare l'interesse delle parti, enunciando nel provvedimento le ragioni di tale scelta decisione; a contrario la delega delle operazioni di vendita (nonché di quelle attività inserite nell'art. 591-bis c.p.c.) non prevede alcun obbligo di motivazione, perché tale modalità configura ormai la regola. La scelta della vendita «diretta» ad opera del giudice dell'esecuzione impone l'acquisizione del parere, non del debitore, che, dunque, non può interferire sulla scelta organizzativa, ma dei soli creditori (Soldi, 1566). Per ciò che concerne le ragioni, esse non possono essere basate di natura generica o mere petizioni di principio, fondate ad esempio sulla non maggiore trasparenza della modalità prescelta, ma deve trattarsi di specifiche esigenze connesse all'interesse delle parti: come se si abbia motivo di ritenere che tale modalità abbrevi i tempi di durata della liquidazione rispetto a quelli normalmente praticati dai professionisti oppure ove il compendio pignorato abbia un valore talmente modesto da sconsigliare la delega che obiettivamente, fa lievitate in modo significativo i costi del procedimento. Siffatta costruzione normativa, porta a concludere che l'ordinanza con cui il giudice della esecuzione decide di gestire direttamente il procedimento di vendita potrebbe essere impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dai creditori che si ritengono pregiudicati dalla sua adozione assumendo che la delega di cui all'art. 591-bis c.p.c. avrebbe consentito un più celere svolgimento del processo. Occorre valutare, inoltre se, alla luce dell'art. 591-bis c.p.c. come riformato sia ancora possibile procedere ad una delega solo parziale delle operazioni di liquidazione, ossia solo di alcune delle attività indicate dall'art. 591-bis c.p.c. La risposta a tale quesito deve ritenersi negativa, nel senso che la scelta dovrà essere sempre improntata al principio della delega quale regola delle attività di vendita e della eccezione motivata dello svolgimento diretto, per cui, ove tali condizioni siano esistenti e giustificate, il giudice dell'esecuzione potrà procedere ad una delega parziale delle sole attività da effettuarsi post-aggiudicazione. Tale impostazione risulta avvalorata da quanto previsto dal comma 15 della nuova formulazione (introdotta dal d.lgs. n. 149/2023) nell'ipotesi di vendita diretta, in cui il giudice abbia avocato a sé la fase della vendita vera e propria. In questo caso: «al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo». Sembra coerente, dunque, la costruzione univoca della fattispecie generale con quella (testé riportata) dell'ipotesi specifica di vendita diretta. Per ciò che concerne il rapporto tra la figura del custode e quella del Professionista Delegato, l'art. 559, comma 4 c.p.c., stabilisce che il giudice deve disporre d'ufficio, al più tardi al momento della emissione dell'ordinanza di vendita o di delega al professionista, la sostituzione del debitore nella custodia dell'immobile, salvo che per la particolare natura dei beni, ritenga che la sostituzione non abbia utilità. Nello specifico, la norma imponeva, nella versione anteriore alla riforma Cartabia, che, ove non sia stato ancora nominato un custode, lo stesso fosse nominato al momento dell'emissione dell'ordinanza di delega (salve le eccezioni predette) nella stessa persona del Professionista Delegato o dell'Istituto vendite Giudiziarie (di cui all'art. 534 c.p.c.). Ove però la nomina fosse già stata disposta prima delle delega, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 559 c.p.c., la norma nulla imponeva, di talché non sembrava potersi sostenere che il giudice debba sostituire il custode già nominato con il professionista delegato. Secondo parte della dottrina, residuava sempre la possibilità di scindere soggettivamente le due figure (Fabiani, 66). Invero all'esito della riforma Cartabia, tale inciso risulta espunto dalla nuova formulazione di cui all'art. 559 c.c., in considerazione della obbligatoria nomina del custode contestualmente alla nomina dell'esperto stimatore e sempre trai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 179 c.p.c. Di talché, viene eliminata in nuce la possibilità di immaginare due professionisti diversi, tranne le ipotesi (predette) in cui il giudice decida di svolgere personalmente le attività oggetto di delega. Le funzioni del custode e del Professionista Delegato rimangono comunque funzionalmente diverse per cui nell'ordinanza di delega. Il giudice dovrà pertanto opportunamente enucleare i compiti del custode ed impartire le direttive necessarie allo svolgimento di quest'ultimo incarico, ove si tratti di nomina ex novo, nonché specificare i compiti che afferiscono comunque al custode anche successivamente all'emissione della delega alla vendita (ovviamente ove le figure siano soggettivamente diverse, opportunamente l'ordinanza di delega dovrebbe prevedere le misure di raccordo tra le attività dei due diversi ausiliari). Il contenuto della delegaLa delega viene conferita nel corpo dell'udienza ex art. 569 c.p.c., dopo il deposito della relazione da parte dell'esperto e dopo che alle parti è stato consentito: fare osservazioni circa il tempo, le modalità della vendita e costituisce il termine ultimo per l'eventuale proposizione di opposizioni ex art. 617, comma 2 c.p.c. (non riguardanti la vendita stessa). Il contenuto minimo della delega al Professionista è enunciato negli artt. 569 e 591-bis, comma 1 e consiste nella determinazione dei seguenti aspetti: il termine per lo svolgimento delle operazioni, le modalità pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte e del vaglio delle offerte e della eventuale gara. All'interno del comma uno, il secondo periodo è stato arricchito (dal d.lgs. n. 149/2022) di un ulteriore, per i procedimenti introdotti a fra data dal 1° marzo 2023. Nello specifico, è previsto che, nell'ambito dell'ordinanza di delega, il giudice «fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, comma 2. È chiara la finalità acceleratoria della disposizione, nei due sensi: sia come numero di esperimenti da effettuare obbligatoriamente per il delegato, sia quale obbligo di risultato che incombe sullo stesso, di portare a termine la vendita in un tempo già indicato dal giudice dell'esecuzione nel corpo dell'ordinanza di delega. In entrambe le ipotesi, lo sforamento dovrà essere posto all'attenzione del giudice ed espressamente motivato nelle cause di sforamento. La previsione, si riallaccia e costituisce l'aspetto prodromico, sia dell'attività di controllo che spetta al giudice dell'esecuzione sull'attività del delegato, sia delle conseguenze su quest'ultimo incombenti (commi 13, 14 e 18 dell'articolo in commento).L'art. 591-bis al comma 3 contiene, poi, una dettagliata elencazione dei compiti delegati al Professionista che spettano di norma al professionista delegato, ciò implica che l'ordinanza di delega debba necessariamente avere un ulteriore contenuto organizzatorio dell'attività che sarà chiamato a svolgere il professionista delegato, tracciando i binari entro cui lo stesso andrà a muoversi e ad esercitare anche quelle scelte discrezionali che la norma gli rimette. Venendo alle singole attività, rimesse al professionista delegato, le stesse sono possono essere enucleate come segue, tenendo conto dell'elenco contenuto nell'art. 591-bis c.p.c., come ampliato all'indomani del decreto legislativo 149/2022 (per i procedimenti incardinati a far data dal 1° marzo 2023) ossia: 1) la determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569, comma 1, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173-bis, comma 4, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) gli adempimenti previsti dall'art. 570 e, ove occorrenti, dall'art. 576, comma 2; 3) la deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574; 4) le operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581; 5) la ricezione ed autenticazione della dichiarazione di nomina di cui all'art. 583; 6) le attività correlate al deposito delle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 ed il versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, comma 2; 7) i provvedimenti relativi all'istanza di assegnazione di cui all'art. 590 e 591, comma 3; 8) la fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591; 9) la fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 587; 10) l'autorizzazione all'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508; 11) l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586; 12) la formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596; 13) l'ordine alla banca o all'ufficio postale della restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. Nel corpo della norma sono poi enucleati gli obblighi e le attività da compiersi a cura del delegato: prima di procedersi alla vendita, nell'ambito della stessa vendita; al momento o comunque alla scadenza del versamento del saldo prezzo ed in sede di compilazione del piano di riparto. Pertanto, i contenuti dell'ordinanza di delega si possono plasmare e raggruppare in base alle attività in testé indicate e gli adempimenti – anche ad esse prodromiche – cui il professionista è delegato, distinguendo: 1) una fase preliminare; 2) una fase di vendita; 3) la fase della vendita vera e propria, distinguendo in caso di esito positivo o negativo della stessa; la fase della distribuzione. Fase preliminare L'art. 591-bis, comma 3, n. 1, stabilisce, che il professionista provvede alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, comma 3, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569, comma 1, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173-bis, comma 4, disp. att. del presente codice. Ciò significa che l'ordinanza di delega potrebbe limitarsi a rimettere al Professionista Delegato l'indicazione nell'avviso di vendita del valore del bene, senza però potersi esimere dal risultato cui è pervenuto l'esperto stimatore, in base all'art. 568 c.p.c., ma anche tenendo conto delle osservazioni delle parti. In verità il coordinamento con l'art. 569, comma 3 c.p.c. novellato. Il d.l. n. 83/2015, convertito dalla l. n. 132/2015 (secondo cui il prezzo a base della vendita costituisce contenuto dell'ordinanza di delega del giudice dell'esecuzione), porta a concludere che, odiernamente, sia l'ordinanza di vendita a dover fissare il prezzo base alla luce della stima ex art. 568 c.p.c., ma possa anche contenere un rinvio per relationem alla stessa, mentre nell'avviso di vendita il professionista delegato dovrà indicare talché valore, nonché l'offerta minima (art. 570 c.p.c.), senza poter effettuare nessuna scelta discrezionale circa il valore da attribuire al cespite. – L'effettuazione dei controlli preliminari alla vendibilità del cespite. Pur non essendo tali adempimenti indicati esplicitamente tra le attività delegate art. 591-bis c.p.c., è opportuno che la delega preveda che il Professionista preliminarmente verifichi: la corrispondenza tra il diritto indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, la titolarità dello stesso in capo al/i debitore/i esecutato/i, la completezza della certificazione ex art. 567 c.p.c. e della relazione di stima depositata dall'esperto nominato ex art. 568 c.p.c., nonché l'adempimento degli incombenti ex art. 498 c.p.c., segnalando tempestivamente al giudice eventuali discordanze e/o carenze. Il legislatore delegato del 2022 ha, implicitamente, codificato tali attività prevedendo all'ultimo comma della norma in parola, il deposito telematico, a cura del Professionista Delegato, di un rapporto riepilogativo iniziale (da depositare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita), che appunto riassuma l'esito dell'attività di controllo preliminare. – La redazione dell'avviso di vendita (art. 490. c.p.c., rinvio). Poiché l'avviso di vendita del delegato ha un contenuto articolato e complesso è prevedibile che anche l'ordinanza di delega dovrà essere più ampia del «contenuto minimo» delineato dall'art. 591-bis c.p.c. e fornire prescrizioni più specifiche al delegato; Per le procedure instaurate a far data dal 1° marzo 2023 l'avviso di vendita dovrà essere elaborato dal Delegato, in conformità dei modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione (ovviamente se esistenti), come previsto dall'ultimo comma dell'art. 570 c.c., novellato dal d.lgs. n. 149/2022. – Le modalità di pubblicità. La vendita deve essere preceduta dall'effettuazione della pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c. con le modalità indicate nell'ordinanza di vendita. Il giudice può rimettere al delegato la scelta di ulteriori forme di pubblicità straordinaria o indicarle egli stesso, mentre le forme di pubblicità ordinaria devono essere indicate nell'ordinanza di delega. Fase di vendita La delega deve poi preliminarmente indicare: – le modalità con cui espletare la vendita in particolare l'Individuazione del termine per lo svolgimento delle operazioni (art. 591-bis, comma 1 c.p.c.), individuando in pratica tre termini (l'inizio delle operazioni di vendita, lo svolgimento delle attività post aggiudicazione e termine totale, come abbreviati dalla riforma Cartabia). Già prima della novella del 2022 era ritenuto opportuno che la delega indicasse anche gli elementi fondamentali dei reports elaborati dal professionista delegato e le ipotesi specifiche (oltre a quelli semestrali) in cui gli stessi dovevano essere redatti, ora la novella del 2022 (d.lgs. n. 149/2022) prevede expressis verbis che i rapporti riepilogativi del Professionista Delegato vengano redatti: «in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima»(vedi in proposito, v. infra). – il luogo in cui devono essere presentate le offerte, nonché dove esse verranno valutate e dove si svolgerà l'eventuale gara tra gli offerenti; – in caso di vendita telematica, sarà necessario poi dare conto delle scelte della tipologia della vendita telematica e delle modalità di effettuazione della gara; – le forme di svolgimento della vendita telematica. – i criteri per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa (art. 573, comma 3 c.p.c.). In linea di massima, pertanto, il Professionista Delegato svolgerà tutte le attività di vendita al pari del giudice dell'esecuzione (artt. 572 e 573 c.p.c.), con alcune specificità. In particolare (art. 591, commi 5 e 6 c.p.c.), il Professionista dovrà curare la redazione del verbale relativo alle operazioni di vendita (ossia dare atto delle circostanze di luogo e tempo di svolgimento delle operazioni di vendita, della generalità dei presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario), ciò dovrà essere effettuato nelle forme telematiche in caso di vendita telematica. Specularmente a quanto previsto per la vendita ordinaria ed in collegamento alle previsioni contenute nelle norme di cui agli artt. 568-bis e 569-bis c.p.c. per il nuovo istituto della vendita diretta, vengono specificate le attività rimesse al Professionista Delegato, nelle ipotesi (fisiologica) di delega delle attività di vendita e successive anche nella nuova fattispecie introdotta dal legislatore del 2002 (d.lgs. n. 149/2022) per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023. In concreto: «al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione (art. 569-bis, comma 5 c.p.c.), nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato» (comma 16); al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo (comma 17). In caso di esito positivo della vendita, il Professionista Delegato: – dovrà procedere alla restituzione delle cauzioni ai non aggiudicatari ed al versamento dell'assegno depositato dall'aggiudicatario sul c/c intestato alla procedura. In caso di vendita telematica comunque dovrà verificare la venuta in essere di tali adempimenti anche se rimessi al Gestore. Di talché è necessario che l'ordinanza di delega chiarisca le tempistiche di tali adempimenti, nonché le questioni pratiche relative ai versamenti delle somme introitate alla procedura. – al controllo del versamento preciso e puntuale del saldo-prezzo; – dovrà provvedere al versamento (o verifica del versamento) del saldo prezzo in caso di creditore fondiario secondo quanto scritto in delega; o Verificare il versamento del saldo prezzo (anche ove versato non nelle sue mani, es. tramite versamento su c/c intestato alla procedura esecutiva). Per i procedimenti incardinati dal 1° marzo 2023 (d.lgs. n. 149/2022) al Professionista spetterà (specularmente alla nuova previsione inserita nel quarto comma dell'art. 585 c.p.c.) la verifica dell'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, comma 4, ossia quello di fornire, allo stesso Professionista le informazioni prescritte dall'art. 22 del d.lgs. n. 231/2007 (si veda commento subart. 585 c.p.c.). È opportuno che l'ordinanza di delega chiarisca quale sia il meccanismo prescelto dal Giudice dell'esecuzione circa il versamento anticipato delle somme all'attivo della procedura, previsto dall'art. 41 TUB (d.lgs. n. 385/1993); – potrà, ove questo sia prescritto in delega, curare l'emersione della volontà (scritta) dell'aggiudicatario di ottenere la liberazione a cura del custode giudiziario (art. 560 c.p.c.), oppure per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023 la dichiarazione di non voler procedere alla liberazione a cura del custode (così art. 560 c.p.c., novellato a seguito del d.lgs. n. 149/2022). Tutte queste attività saranno oggetto di rapporto riepilogativo (vedi infra). In caso di esito negativo della vendita, il Professionista Delegato: – procederà a rifissare la vendita con la riduzione del prezzo di un quarto (fino al numero dei tentativi già autorizzati in delega) o ove la delega nulla preveda (art. 591-bis, comma 3, n. 8). È dunque opportuno che la delega dia conto degli esperimenti di vendita già autorizzati. – procederà a verificare (relazionando in proposito) le condizioni per procedere alla vendita con incanto (art. 569, comma 3) tranne ove la possibilità sia stata già esclusa dall'ordinanza di delega. Pertanto, nell'ordinanza di delega, è opportuno che il giudice dell'esecuzione prenda posizione sulla potenziale proficuità della vendita con incanto (vedi commento subart. 569 c.p.c.); – provvederà tempestivamente ad avvisare il giudice dell'esecuzione del mancato versamento del saldo prezzo (art. 591-bis, comma 7 c.p.c.); – procederà subito a rifissare la vendita in caso di decadenza dell'aggiudicatario (alle condizioni stabilite nella delega ma di regola senza ribasso e, se previsto con cauzione alzata) rimettendo al g.e. (solo) per il provvedimento di decadenza. A questo proposito nell'ordinanza di delega, il giudice dovrà indicare le condizioni del nuovo esperimento di vendita, a seguito di decadenza dell'aggiudicatario (art. 587 c.p.c.): – rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione; in caso di superamento degli esperimenti delegati. Sul punto, già ante novella Cartabia si riteneva opportuno che opportuno che la delega riportasse sinteticamente le informazioni che avrebbe dovuto contenere la relazione di accompagnamento al giudice dell'Esecuzione, affinché lo stesso potesse valutare: la proficuità di nuovi esperimenti di vendita (con ribasso anche fino alla metà dopo il quarto tentativo) o l'esigenza di procedere con l'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. art. 591, comma 2 c.p.c.; l'opportunità di convocare le parti per procedere alla chiusura anticipata ex art. 164-bis c.p.c. (eventualmente anche prima del superamento degli esperimenti delegati). In proposito, l'art 16-bis, comma 9-sexies d.l. n. 179/2012 – conv. dalla legge 221/20122 – (come modificato dal comma 2, art. 4 del d.l. n. 59/2016, conv. con modificazioni in l. n. 119/2016), prevedeva che andassero depositate telematicamente le seguenti relazioni: un rapporto riepilogativo iniziale (da depositare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita) contenente l'attività di controllo preliminare; dei cd. rapporti riepilogativi cd. «intermedi» da depositarsi con cadenza semestrale; un rapporto riepilogativo finale (da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione effettuata dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari), attinente alle attività compiute successivamente all'ultimo rapporto. Dopo la riforma Cartabia, l'attività di resoconto viene inserita, anche per chiarezza sistematica, nel corpo della norma dedicata all'attività del Professionista Delegato; pertanto, è stato introdotto il comma il comma 18, all'art. 591-bis, il quale ripercorre la dizione del precedente proposito, l'16-bis, comma 9-sexies d.l. n. 179/2012, modificando però la cadenza dei rapporti riepilogativi intermedi, i quali andranno depositati telematicamente, dopo ciascun esperimento di vendita. In particolare, nei rapporti intermedi, il Professionista darà conto delle operazioni di vendita dei singoli lotti, indicando: i beni in vendita, il prezzo base, la data dei tentativi di vendita ed i relativi esiti. Si tratterà ovviamente di una rendicontazione minima in caso non vi sia l'esigenza o l'opportunità di relazionare in data precedente in base agli eventi della vendita (o che incidono sulla vendita) Il contenuto della rendicontazione prenderà corpo secondo i modelli già predisposti dal giudice dell'esecuzione e varierà in caso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione del cespite. – valuterà e provvederà in merito all'istanza di assegnazione (artt. 588,589,590, nonché artt. 572 e 573 c.p.c.). È più che opportuno che il giudice regoli nell'ordinanza di delega le interferenze tra l'offerta di vendita e l'istanza di assegnazione, nonché quali siano i crediti e le spese che il creditore dovrà effettivamente pagare ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.c. Per ciò che concerne le attività connesse alla redazione del decreto di Trasferimento, al Professionista Delegato competerà: – La redazione della bozza del decreto di trasferimento (art. 591-bis, comma 8 c.p.c.) da trasmettersi al giudice dell'esecuzione, al quale solo spetterà l'emissione (art. 586 c.p.c.), con allegazione del certificato di destinazione urbanistica (art. 591-bis, comma 9 c.p.c.). È più che mai opportuno che, sebbene non in seno all'ordinanza di delega, il giudice dell'esecuzione preveda già dei criteri per la redazione del decreto di trasferimento. – le attività di esecuzione formalità registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, comunicazione alle P.A. nei casi previsti dalla legge, nonché quelle relative alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento, ove non esentati dall'aggiudicatario. A tale fine è sicuramente opportuno prevederne, a cura del giudice dell'esecuzione, una regolamentazione quadro da specificare in sede di successiva aggiudicazione. Fase della distribuzione Il ruolo del Professionista Delegato nella fase della distribuzione portava a valutare l'apparente contrasto tra due disposizioni: l'art. 591-bis, comma 3, n. 12 c.p.c. e l'art. 596 c.p.c. L'art. 591-bis, comma 3, n. 12 stabiliva (nella sua dizione ante d.lgs. n. 149/2022) che il professionista delegato provvedesse (tra l'altro) «alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596». Secondo invece la lettera dell'art. 596 indifferentemente il giudice o il professionista delegato «provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione». Dunque, in base alla prima delle due norme il professionista doveva limitarsi a predisporre il progetto ed a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione; basandosi invece sulla dizione della seconda norma il professionista delegato avrebbe potuto non solo predisporre il progetto, ma anche fissare e gestire l'udienza di approvazione, nel corso della quale, se non vi fossero state contestazioni, il progetto, è sarebbe stato approvato ed il professionista avrebbe ordinato il pagamento delle somme distribuite. A questo proposito, si era sottolineato come, L'approvazione del riparto prevedesse la fissazione di una udienza (art. 596, comma 2 c.p.c.), per cui si avrebbe una ipotesi «udienza» da svolgersi dinanzi ad un soggetto diverso dal giudice; ciò in contrasto con i principi generali del sistema processuale vigente dettati in generale dall'art. 127 c.p.c. ed in particolare, per le procedure esecutive, dall'art. 485 c.p.c. (sul punto Cass. n. 11178/1997 ha operato una distinzione tra operazioni delegate ed attività di udienza, rimesse al giudice); inoltre restava problematica l'attribuzione in via esclusiva al delegato di attività che comportasse l'esercizio di una funzione giurisdizionale piena, senza copertura legislativa. Sulla base di questo scenario ci sono distinti tre orientamenti. Secondo il primo, l'art. 596 c.p.c. contava solo un difetto di formulazione, per cui le funzioni delegate sarebbero comunque solo quelle di cui all'art. 591-ter c.p.c., ossia il compito di predisporre il progetto di distribuzione e di trasmetterlo al giudice che «ne ordina il deposito in cancelleria e fissa l'udienza per l'approvazione, apportando, se del caso, modifiche al progetto «(Bucci, Soldi, 312; per Ghedini, Miele, 246, il Professionista Delegato potrebbe anche fissare l'udienza ma da tenersi sempre innanzi al giudice). Secondo l'orientamento opposto, andava valorizzato il contenuto degli artt. 596 e 598 c.p.c. rispetto alla previsione di cui all'art. 591-bis, comma 2, n. 12, per cui il Professionista Delegato, in mancanza di una diversa previsione limitativa contenuta nell'ordinanza di delega, «può predisporre ed approvare il progetto di distribuzione (Fabiani, 55; Astuni, 534)». Una lettura intermedia faceva propria una suddivisione dei compiti tra professionista delegato e giudice, per cui il professionista: predisposto il progetto, lo deposita in cancelleria, fissa la convocazione delle parti, se non vi sono contestazioni dichiara esecutivo il progetto ed ordina il pagamento, mentre se vi sono contestazioni rimette le parti dinanzi al giudice dell'esecuzione per la decisione». L'evidente diversità di vedute, rendeva opportuno che il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza di delega alla vendita (o anche in altro provvedimento successivo di integrazione di delega) prendesse posizione sulle attività delegate la Professionista restringendone la sfera (in base al disposto dell'art. 591-bis c.p.c.) o ampliandola (come potrebbe desumersi dall'art. 596, comma 1 c.p.c.), tenendo comunque presente che la risoluzione delle controversie distributive spettava (e spetta tutt'ora) comunque exspressis verbis al giudice dell'esecuzione; potendo essere rimesso al Professionista al più la raccolta delle osservazione merse dal confronto con le parti (Fontana, Vigorito, 433). All'indomani della riforma Cartabia, per i procedimenti introdotti dal 1° marzo 2023, il comma 3, n. 12 dell'art. 591-bis c.p.c., così recita: (il Professionista Delegato provvede) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596 c.p.c. Dunque, la norma, ora in perfetta osmosi con il contenuto del (nuovo art. 596 c.p.c.) rinvia alle modalità ivi previsti di redazione, deposito ed approvazione del piano di riparto ed alle nuove funzioni, sul punto, attribuite, ora esplicitamente ex lege, al Professionista Delegato (si rinvia al commento subart. 566 e ss. c.p.c.) La revoca e la responsabilità del professionista delegatoArt. 591-bis, ultimo comma c.p.c. (nella versione modificata dal legislatore del 2015), prevedeva che: «Il Giudice dell'esecuzione sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini e delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile». Così sviluppando la previsione di cui all'art. 179-quater c.p.c., relativa alle ipotesi di cancellazioni dagli elenchi a seguito di revoca degli incarichi, rimessa – nella versione introdotta dal d.l. n. 59/2016 – ad una specifica commissione, mentre nella versione precedente al Presidente del Tribunale. Sulla base dell'art. 591-bis c.p.c., pertanto, determinano la revoca dell'incarico se non giustificate: – il mancato espletamento delle tempistiche di esperimento delle vendite, contenute nell'ordinanza di delega. In relazione agli atti compiuti dal Delegato in data successiva ai termini di svolgimento cadenzati nella Delega, si ritiene di convenire con quella parte della giurisprudenza di merito e della dottrina (Innocenti, 973; Soldi 1568), che ne fa salvi effetti e validità; – la carenza ed il ritardo ingiustificato degli obbligatori resoconti (anche semestrali); – le carenze contenutistiche dei resoconti (come la mancata inserzione di elementi determinanti per il prosieguo o per il blocco delle vendite nei resoconti «intermedi» o nelle comunicazioni tempestive da mettere all'attenzione del g.e. ex art. 591-ter c.p.c.); – le carenze nella verbalizzazione delle operazioni di vendita atte a minarne la stabilità (esempi tipici sono: La mancata indicazione della presenza di un offerente o l'erronea indicazione del contenuto delle offerte atte a intaccare la correttezza della gara, la carente o inidonea indicazione dei partecipanti alla gara che determinino l'incertezza nella identificazione del migliore offerente o dello stesso aggiudicatario; – i mancati controlli sulla validità dell'offerta (identificazione dell'aggiudicatario, poteri dello stesso). La novella legislativa (d.lgs. n. 149/2023) ha determinato la nuova dizione dell'art. 591-bis, commi 13 e 14. c.p.c., che così recitano «Il Giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività del delegato al quale può in ogni momento chiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini e delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile». Pertanto, determinano la sostituzione (che presuppone revoca) dell'incarico se non giustificate: il mancato rispetto della tempistica degli esperimenti di vendita; Il mancato (non irrisorio) rispetto della tempistica degli ulteriori adempimenti (decreto di trasferimento e piano di riparto); carenza ed il ritardo ingiustificato dei resoconti; le carenze contenutistiche dei resoconti (come la mancata inserzione di elementi determinanti per il prosieguo o per il blocco delle vendite nei resoconti «intermedi» o nelle comunicazioni tempestive da mettere all'attenzione del g.e. ex art. 591-ter c.p.c.). Vi rientrano, altresì, le carenze nella verbalizzazione delle operazioni di vendita atte a minarne la stabilità (es. mancata indicazione della presenza di un offerente o erronea indicazione del contenuto delle offerte atte a intaccare la correttezza della gara, carente o inidonea indicazione dei partecipanti alla gara che determinino non certezza nella identificazione del migliore offerente o dello stesso aggiudicatario; nonché, infine, i mancati controlli sulla validità dell'offerta (identificazione dell'aggiudicatario, poteri dello stesso). In linea di massima, dunque, determinano la sostituzione (che presuppone revoca) le stesse condotte di cui alla normativa precedente, ma in relazione ai tempi più restretti ed alle nuove tempistiche; ora previsto anche il dovere di seguire i modelli predisposti dal g.e. Il nuovo art, 179-ter disp. att. c.p.c., prevede la procedimentalizzazione dell'irrogazione della sanzione; tale iter, anche ove non vi sono ancora elenchi e comitato – poiché in questa parte, la disciplina risulta più favorevole al sanzionato –, si deve ritenere già applicabile, anche in conformità di quanto già delineato dal legislatore del 2016. L'iter che si dipana ove sia adombrata un'ipotesi di revoca può schematizzarsi come segue: all'esito delle verifiche o della segnalazione delle altre parti, il giudice formulerà la richiesta di chiarimenti scritti, ove non sia già manifesta la causa di non imputabilità. Ove i chiarimenti non chiariscono de plano la situazione o in caso di assenza dei suddetti, il Giudice dell'esecuzione dovrà sentire il Delegato, contestandogli l'addebito specifico. (mediante note scritte o chiamandolo di persona ma verbalizzando le dichiarazioni). A questo punto si emetterà un provvedimento motivato di revoca o di mancata revoca. Se si accede alla tesi del custode come ausiliario del g.e. ex art. 68 c.p.c. (anche se sui generis: delega fiduciaria, con possibilità tramite delega di compiere atti propri del giudice dell'esecuzione) la sostituzione rappresenta un provvedimento non impugnabile ex art. 66 c.p.c. Tranne ove si contesti l'esistenza stessa in astratto di emettere il provvedimento. (Cass. n. 6254/1982; Cass. n. 6064/1995). La mancata revoca, pur in presenza delle ipotesi di inosservanza ingiustificata dei compiti delegati, viene ritenuta passibile di opposizione agli atti esecutivi, ad opera delle parti interessate (Soldi). Per ciò che concerne la responsabilità del Professionista Delegato, la sua inserzione nella categoria degli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.) ne determina l'applicabilità delle norme sulla responsabilità dell'ausiliario. Nello specifico, egli è tenuto ad adempiere l'incarico con la diligenza propria della professione che svolge e ne risponde in ogni caso per colpa grave e dolo (artt. 2236 e 1176, comma 2 c.p.c.). Il compenso del professionista delegatoSul punto, si registra una sequenza di norme nel tempo. La norma di riferimento è l'art. 179- bis disp. att. c.p.c. (che ha trovato completa attuazione solo con il d.m. n. 227/2015 applicabile dal 10 marzo 2016). In siffatto articolo è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale (di concerto con Ministro Economia e sentiti i vari consigli) in cui ogni triennio è indicata la misura dei compensi per le operazioni di vendita (comma 1); lo stesso art. 179-bis al comma 2 prevede la liquidazione ad opera del giudice dell'esecuzione con specificazione delle spese a carico della procedura e quelle (relative alla sola fase successiva alla vendita) a carico dell'aggiudicatario, mediante decreto costituente titolo esecutivo, a carico del soggetto a carico di cui viene emesso (in via provvisoria o definitiva). Fino all'emanazione del d.m. del 2015, l'unica fonte normativa era il d.m. n. 313/1999 relativo ai compensi dei notai, per le operazioni di vendita, ritenuti applicabili anche alle ulteriori categorie di delegati, inserite successivamente. Ci si chiede che impatto abbia avuto sulla materia in oggetto il d.m. n. 140/2012 (in esecuzione della l. n. 27/2012, la quale ha abrogato le tariffe professionali per notai avvocati e commercialisti); siffatta disciplina non tocca di per sé i compensi dei delegati operando una sostituzione tra i due i d.m., in quanto (come si legge nella relazione illustrativa del decreto del 2012) tale normativa: non incide sulla disciplina del compenso ai delegati, poiché non riguarda le attività che essi compiono come delegati del giudice dell'esecuzione, ma solo quelle ordinarie. Il problema si poneva per il rinvio che il d.m. del 1999 operava alle tabelle notarile (in considerazione dell'abrogazione avvenuta exd.m. n. 140/2012). La dottrina prevalente riteneva, a questo punto possibile l'integrazione con le tabelle allegate al d.m. 140/2012. In particolare, con riguardo all'art. 2 comma 1, lettere f) e g) relative ai compensi per il decreto trasferimento ed il progetto di distribuzione. Questi problemi risultano risolti dal d.m. n. 227/2015, applicabile dal 10 marzo 2016, in tutte le procedure espropriative immobiliari pendenti per le quali non sia già intervenuta – in data antecedente al 10 marzo 2016 – un decreto di liquidazione del giudice, anche qualora l'attività del professionista sia stata posta in essere (in tutto od in parte) sotto il vigore della precedente disciplina (l'unica eccezione potrebbe ritrovarsi nel caso in cui l'attività del delegato sia del tutto finita prima della novella, senza che lo stesso debbia più compiere alcunché: esempio predisposizione del piano di riparto o attività distributiva ove rimessa a lui). Il d.m. divide i compensi per fasi di attività ed in particolare intende: 1) per fase di studio e preparatoria: la fase comprendente l'attività posta in essere dal professionista tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita (ivi compresa tale ultima attività); 2) per fase di vendita: la fase comprendente l'attività posta in essere dal professionista successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, tale fase comprende la comunicazione e notificazione alle parti dell'avviso di vendita e tutta l'attività successiva posta in essere in sede di vendita sino al momento dell'aggiudicazione (ivi compresa la ricezione della dichiarazione di nomina in caso di aggiudicazione per persona da nominare); 3) per fase di trasferimento: la fase comprendente l'attività posta in essere dal professionista successivamente all'aggiudicazione e sino alla pronuncia del decreto di trasferimento. In particolare, ed a titolo esemplificativo, tale fase comprende l'attività di ricezione del versamento delle somme dovute a titolo di prezzo e per spese, di predisposizione della minuta del decreto di trasferimento, di registrazione, esecuzione e voltura catastale del decreto di trasferimento e di cancellazione delle formalità pregiudizievoli; 4) per fase di distribuzione: la fase comprendente l'attività di assegnazione delle somme ricavate dalla vendita o di formazione del progetto di distribuzione (ivi compresa l'esecuzione del progetto). Il d.m. prevede in linea generale, ai fini della parametrazione della concreta liquidazione, tre scaglioni di riferimento, in base al valore di aggiudicazione o assegnazione del cespite. Sono contemplati anche degli accorgimenti sulla base dei cespiti concretamente oggetto di vendita. In particolare, in base all'art. 2 comma 3 del d.m. citato, sono previsti delle variazioni al compenso – fino al 60% in più o in meno rispetto alla liquidazione ordinaria per scaglioni – in base alla complessità delle attività svolte; alla stessa stregua viene prevista la possibilità di parametrare il compenso in base al numero dei lotti o delle masse da dividere in presenza di giustificati motivi (art. 2, comma 2, d.m. cit.) La norma prevede inoltre un tetto massimo al possibile valore della liquidazione: ossia il 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione. L'art. 2, comma 7, prevede che sia a carico aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale). In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario può essere determinato in maniera diversa. Il dictum della norma porta a ritenere che la somma da porsi a carico dell'aggiudicatario sia una parte dell'importo liquidato dal giudice (per la fase del trasferimento) e non un importo da sommarsi ulteriormente. In caso di estinzione anticipata: il valore di riferimento per la liquidazione sarà quello ultima vendita o stima (art. 2 ultimo comma, d.m. cit.); in tali casi si potrà verosimilmente fare applicazione della predetta decurtazione sino al 60%. È opportuno segnalare, però, l'entrata in vigore in data 4 agosto 2021, del d.m. n. 104/2021, che contiene, esplicitamente delle modifiche al citato d.m. n. 227/2015. In particolare, l'art. 1 del nuovo d.m. è intervenuto sulla portata del comma 3 dell'art. 2 del precedente d.m. n. 227/2015, stabilendo che: «Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60% oppure ridurlo in misura non superiore al 25% ». Pertanto, dal 4 agosto 2021, gli accorgimenti all'importo da liquidare non potranno determinare una decurtazione maggiore del 25% rispetto a quanto spetterebbe al professionista delegato sulla base dello scaglione di riferimento, determinato in base al valore del cespite venduto o assegnato. Fin qui arriva la norma, sebbene sia opportuno prevedere delle Circolari circolare con predisposizione compensi, per prevedere una liquidazione uniforme, quanto meno al livello di singolo Tribunale. L'impugnazione della liquidazione delle spese, sebbene sia un atto del giudice dell'esecuzione, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, novellato dal d.lgs. n. 150/2011, che però ha abolito il termine per la proposizione della stessa (presente nella dizione originaria). Con un proprio intervento chiarificatore, la Corte costituzionale – con la pronuncian. 106/2016 – ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzione, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 170, secondo cui sarebbe comunque applicabile il termine di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. 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