Codice di Procedura Civile art. 630 - Inattività delle parti 1 .

Alessandro Auletta

Inattività delle parti 1.

[I]. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge [562 1], il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio [153] stabilito dalla legge o dal giudice [547-549, 627].

[II]. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2

[III]. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e3  con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [130 att.] 4.

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[2] Comma modificato dall'art. 25, comma 1, lett. d), d.l. 2 marzo 2024, n. 19, conv., con modif., in l. 29 aprile 2024, n. 56 che ha inserito le parole  «alle parti,»  dopo le parole «a cura del cancelliere»  e  le parole «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.» dopo le parole  «fuori dall'udienza». Precedentemente il comma è stato  sostituito dall'art. 49, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69(legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il testo precedente recitava: «L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza».

[3] Le parole « da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 43 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

[4] La Corte cost., con sentenza  17 marzo 2023, n.  45 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma dichiara l’illegittimità costituzionale nella parte in cui stabilisce che, contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Precedentemente la Corte cost., con sentenza 17 dicembre 1981, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto dall'art. 630 ultimo comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

Inquadramento

Come detto in precedenza, le situazioni che provocano la estinzione del processo esecutivo sono analoghe a quelle previste dagli artt. 306 e 307 c.p.c. con riferimento al processo di cognizione: rinuncia ed inattività.

L'art. 629 c.p.c., analizzato prima, disciplina la rinuncia ed i relativi effetti.

Gli artt. 630, 631 e, secondo una certa impostazione, 631-bis riguardano l'inattività delle parti.

Le parti, nel contesto di cui si tratta, sono i creditori che, come è noto, hanno, se muniti di titolo esecutivo, il potere di porre in essere atti di impulso della procedura.

Analisi dell'art. 630 c.p.c.

Ebbene, a mente del primo comma della disposizione in esame, il processo esecutivo si estingue «oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge» quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

La clausola di salvezza con cui si apre l'art. 630 c.p.c. ha dato luogo a contrasti e questioni interpretative.

Si esclude, da parte dell'orientamento prevalente, che l'indicazione in esame sia meramente esemplificativa, ragion per cui si pone il problema di individuare in quali casi la legge ricollega espressamente all'inattività delle parti la conseguenza dell'estinzione del processo.

In questo senso, si segnalano i casi di cui all'art. 627 c.p.c. e, con riferimento alla sua formulazione previgente, quello di cui all'art. 549 c.p.c. (mancata «riassunzione» del processo esecutivo a seguito dell'accertamento dell'obbligo del terzo).

È questo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, a partire da Cass. n. 4478/1995.

In questa pronuncia, significativamente, si precisa che:

1) il processo esecutivo per espropriazione forzata, non diversamente da quello di cognizione, è posto sotto la direzione del giudice, al fine che ne sia assicurato il più sollecito svolgimento, sicché, quante volte venga invece a trovarsi in una fase sottratta a tale potere di direzione e ciò non trovi o non trovi più riscontro in una diversa esigenza di ordine procedurale, la legge impone alle parti di ricondurvelo, compiendo il necessario atto di impulso processuale in un termine perentorio, se abbiano ancora interesse alla pronunzia sul merito;

2) la sanzione della inosservanza del termine è l'estinzione del processo, che opera di diritto (art. 630, comma 2, c.p.c.);

3) la parte che non compie l'atto di impulso processuale nel termine stabilito, ma lo fa successivamente, non è una parte che compie un atto nullo è una parte che compie un atto che può risultare inefficace: la norma non osservata non impone infatti alla parte un obbligo, ma un onere, non rileva che l'atto compiuto oltre il termine non sia conforme ad uno schema, rileva bensì il fatto che sia trascorso un termine senza che l'atto sia stato compiuto.

In definitiva, la differenza tra la situazione processuale rappresentata dal compimento di un atto esecutivo nullo e quella rappresentata dalla mancata osservanza del termine stabilito per la prosecuzione o riassunzione del processo esecutivo trova rispondenza nel fatto che l'art. 630 c.p.c. ha delineato per il rilievo della situazione estintiva un particolare procedimento, strutturato in modo diverso dalla opposizione agli atti esecutivi.

Secondo la S.C., quest'ultima, «quando è rivolta a contestare la legittimità od opportunità di un atto del processo esecutivo già iniziato, si innesta nel medesimo processo dando immediatamente luogo al sorgere di un giudizio incidentale di cognizione, che si conclude con una sentenza non impugnabile (art. 618, comma 2, c.p.c.) e soggetta solo a regolamento di competenza (art. 187 disp. att.) ed a ricorso straordinario per cassazione (art. 111, comma 2, Cost.). Il procedimento strutturato dall'art. 630 c.p.c. per il rilievo dell'estinzione è invece caratterizzato da una prima fase, interna al processo esecutivo, la quale inizia con l'eccezione e si conclude con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede su di essa (commi 2 e 3); a questa fase necessaria ne può seguire un'altra, che dà luogo ad un giudizio incidentale di cognizione, il quale inizia con un rimedio di tipo oppositivo, il reclamo avverso l'ordinanza (comma 3), che rivolto all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione ed è deciso con sentenza, pronunziata in camera di consiglio, suscettibile di impugnazione nei modi ordinari».

Si osserva, ulteriormente, che «divenuta inoppugnabile l'ordinanza che dichiara l'estinzione o passata in giudicato la sentenza che rigetta il reclamo proposto contro l'ordinanza, gli effetti di tale dichiarazione risalgono al momento nel quale si è determinatala situazione, cui l'ordinamento ricollega l'effetto estintivo del processo, e ne conseguirà che l'atto di impulso processuale eventualmente compiuto dopo la scadenza del termine sarà reso inefficace».

D'altro canto, «l'impossibilità di ricondurre allo schema dell'opposizione agli atti esecutivi, la situazione processuale determinata dal fatto che la parte lascia decorrere il termine per la prosecuzione del processo e solo dopo compie l'atto che sarebbe stato necessario porre in essere prima, trova conferma in un'ulteriore considerazione. L'opposizione agli atti esecutivi è ordinata al rilievo della nullità di un atto del processo esecutivo: una volta che il giudizio di cognizione incidentale, cui dà luogo anche l'opposizione agli atti esecutivi sia concluso, ed una volta eventualmente dichiarata la nullità dell'atto, il processo esecutivo riprende normalmente il suo corso dal punto in cui è stato compiuto l'atto in violazione della norma e riprende mediante la rinnovazione dell'atto nullo (art. 162 c.p.c.); scopo del processo è infatti che si pervenga ad una decisione sul merito della pretesa, sicché l'ordinamento è orientato alla rinnovazione dell'atto il quale, tempestivamente compiuto, sia purtuttavia nullo. Questa rinnovazione non è invece possibile nel caso dell'atto di impulso processuale compiuto oltre il termine perentorio: l'ordinamento contradirebbe sé stesso se sanzionasse l'inosservanza del termine con l'estinzione del processo e consentisse poi che il processo, dichiarato estinto, potesse riprendere dal punto stesso in cui è mancata l'osservanza della norma processuale».

In dottrina, con riferimento al suesposto orientamento tradizionale, si osserva che lo stesso è da condividere, salvi alcuni chiarimenti (Iannicelli, Sub art. 630, 1765).

In primo luogo, «non esiste una intrinseca nozione di estinzione per inattività processuale (...) cui possa farsi riferimento», in quanto «la disciplina si fonda sulla valutazione discrezionale del legislatore nel qualificare una determinata carenza di impulso di parte come fenomeno che provoca la mors litis».

In secondo luogo, «il novero delle fattispecie di inattività non va ristretto alle norme che sanzionano specificamente il comportamento omissivo con l'estinzione», onde «diviene (...) essenziale riscontrare nella specifica situazione una univoca voluntas legis, mentre è escluso il ricorso all'applicazione analogica».

In particolare, l'interpretazione deve condurre alla precisa individuazione della volontà legislativa, nel senso che «il nucleo precettivo della disposizione (...) che delimita la inattività in un processo ‘dispositivo' impone di ricollegarvi tutte quelle ipotesi in cui dalla legge o dalla sanzione prevista emerge l'esistenza di un termine perentorio ovvero di una preclusione per il compimento di un atto di impulso (pur mancando espressa qualificazione estintiva o richiamo espresso all'art. 630 c.p.c.».

Ciò che è certo è che – al di là dell'espresso richiamo all'art. 630 c.p.c., per quanto detto non necessario – la estinzione debba essere conseguenza della inattività della parte, ragion per cui la clausola di salvezza con cui si apre la norma in esame non ricomprende in vari casi di chiusura anticipata del processo non ricollegabili ad una inoperosità del creditore (che sono state passate in rassegna, sub commento all'art. 629 c.p.c.).

Inoltre, deve ritenersi che i commi 2 e 3 dell'art. 630 c.p.c. trovino applicazione a tutte le fattispecie estintive in senso stretto, vale a dire che, in mancanza di una espressa regolamentazione, quelle ipotesi saranno disciplinate, quanto al rilievo d'ufficio del fatto estintivo ed alla individuazione dei rimedi di impugnazione, dalle predette disposizioni.

Individuazione del relativo ambito di applicazione

Passiamo ad individuare i casi in cui si afferma o si nega la riconducibilità di una inattività del creditore al paradigma (e quindi alle conseguenze) di cui all'art. 630.

La notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. nel termine di cinque giorni dal pignoramento

Alla luce di quanto sopra – ad esempio – si è escluso che la violazione del termine di 5 giorni previsto dall'art. 498 c.p.c. per la notifica dell'avviso ai creditori iscritti determini l'estinzione per inattività della procedura.

Allo stesso modo fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 630 c.p.c. la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668-ter c.c. (Trib. Potenza 6 dicembre 2010; soluzione ritenuta condivisibile da Miccolis, 339, sul rilievo della natura non costitutiva di tale adempimento, profilo invero da sempre discusso).

Inefficacia per intempestivo deposito di titolo e precetto; tardivo od omesso deposito della nota di trascrizione

Al contrario, diversamente da quanto accadeva nel vigore della disciplina pregressa, il deposito del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (si v. al riguardo la novellata versione dell'art. 557 c.p.c. al cui commento si rinvia)sono oggi attività di impulso il cui mancato espletamento nel termine di legge comporta, ai sensi del novellato art. 557, comma 3, c.p.c. l'inefficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura (per l'espropriazione forzata di crediti v. l'analoga previsione contenuta nell'art. 543, comma 4, c.p.c., anch'essa riguardata dal c.d. correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024), che però prevede che il deposito delle copie degli atti ivi considerati, attestate di conformità, debba avvenire entro il termine di 30 gg.; per l'espropriazione mobiliare presso il debitore, v. l'art. 518, comma 6, c.p.c.).

Sul punto v. quanto notato retro, in sede di commento all'art. 629 c.p.c.

Discusso è se, nell'ambito applicativo della disposizione da ultimo citata, rientri il mancato deposito della nota di trascrizione (sul tema, per un esame dei vari orientamenti sul campo, si v. Auletta, Trascrizione del pignoramento; quanto alla giurisprudenza è imprescindibile il riferimento a Cass. n. 4751/2016 e, in termini divergenti, alla recente Cass. n. 6873/2024).

Sulla questione certamente incide anche il recente correttivo che ha rimediato al «disallineamento» tra il secondo e il terzo comma della disposizione, in quanto, come è noto, il secondo comma menzionava la nota di trascrizione ed il terzo (che comminava la «sanzione» dell'inefficacia) non vi faceva riferimento.

A seguito del d.lgs. n. 164/2024 «il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso».

Si rinvia, per ogni opportuno approfondimento, all'analisi dell'art. 557 c.p.c.

Segue. L'omesso o tardivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo.

Come segnalato altrove (v. il commento all'art. 629 c.p.c. e, più approfonditamente, quello all'art. 543 c.p.c.), la c.d. riforma Cartabia ha introdotto, nell'ambito dell'esecuzione «presso terzi» un ulteriore adempimento (a nostro avviso da qualificare propriamente come atto di impulso) a carico del creditore: entro la data indicata nell'atto di citazione, il creditore deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura e depositare gli atti attestanti il compimento di tale notifica nel fascicolo; la mancata notifica o il mancato deposito comportano l'inefficacia del pignoramento. Come già evidenziato, la disposizione è stata ulteriormente modificata dal c.d. correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024) che ha espunto il riferimento alle parole «al debitore e», determinando la conseguente «riduzione» dell'ambito precettivo della disposizione medesima: per i procedimenti avviati dopo il 28 febbraio 2023 sarà sufficiente la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al terzo, essendo ultroneo tale adempimento nei confronti del debitore.

Benché non si sia formata ancora sul punto giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza di merito sembra essersi orientata (anche implicitamente, ritenendo ammissibili i reclami) nel senso che tale ipotesi vada ricondotta nell'ambito della estinzione per inattività e che pertanto il rimedio per impugnare il provvedimento dichiarativo della inefficacia è quello di cui all'art. 630 c.p.c. (v. Trib. Napoli 30 gennaio 2024 e Trib. Genova 22 giugno 2023).

È opportuno evidenziare che il d.l. n. 19/2024, conv. in l. n. 56/2024, ha modificato il comma 2 dell'art. 630 nel senso di prevedere che, laddove sia pronunciata l'estinzione di un procedimento «presso terzi», l'ordinanza di estinzione (pur avendo mera valenza dichiarativa) va comunicata ai «terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005»; la disposizione è «speculare» a quella, contenuta nel novellato art. 553 c.p.c., riguardante la comunicazione dell'ordinanza di assegnazione (nel caso in cui, cioè, il procedimento segua il suo corso fisiologico).

Violazione dell'art. 497 c.p.c.

Secondo l'opinione prevalente (in senso contrario v. Trib. Prato 23 settembre 1993), nell'ambito applicativo della norma in esame, rientra il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 497 c.p.c. per il deposito dell'istanza di vendita.

In questo senso depone, con riferimento all'espropriazione immobiliare, quanto previsto dall'art. 562 c.p.c. secondo cui, quando il pignoramento diviene inefficace per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 497 c.p.c., il g.e. provvede con l'ordinanza ex art. 630 c.p.c. alla cancellazione della trascrizione, laddove l'art. 172 d.a. c.p.c. stabilisce che l'ordine di cancellazione va emesso dal g.e. «in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo».

La giurisprudenza di legittimità meno recente ha chiarito che l'art. 562 c.p.c. «dimostra (...) di presupporre che l'inefficacia del pignoramento dia luogo ad estinzione del processo» (Cass. n. 9624/2003).

In dottrina, in questo senso v. Boccagna.

Il dies a quo del termine va fissato con riguardo alla data di notificazione del pignoramento.

In questo senso v. Cass. n. 7998/2015.

Di recente, tornata sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che «nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi» (Cass. n. 35365/2023).

Nella stessa occasione, la Corte ha avuto modo di chiarire che, laddove il pignoramento sia conseguito alla «conversione» di un sequestro conservativo (ai sensi dell'art. 686 c.p.c.) – conversione che ha luogo quando il creditore ottenga un provvedimento di condanna esecutivo –, le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge; ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio – da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. – del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensì un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (v. ancora Cass. n. 35365/2023).

La mancata chiamata in causa del terzo sequestrante

Secondo l'opinione prevalente, dà luogo ad estinzione la mancata chiamata in causa del terzo sequestrante del bene o delle somme detenute dal debitor debitoris laddove ne risulti l'esistenza dalla dichiarazione di quantità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 547 c.p.c. (in questo senso, per tutti, Saletti, Estinzione).

In giurisprudenza v. Pret. Macerata 31 marzo 1995.

L'inefficacia ex art. 567, ult. comma, c.p.c.: conseguenze della mancata produzione dell'atto ultraventennale

Quanto alle conseguenze della violazione dell'art. 567, commi 2 e 3, c.p.c., si rinvia al relativo commento.

Qui è appena il caso di ricordare che, di recente, la giurisprudenza di legittimità, nel ritenere necessaria (quando non eccessivamente onerosa) la produzione del primo atto ultraventennale, ha posto in luce che la relativa inerzia da parte del creditore va ricondotta all'ambito applicativo non già dell'art. 567 c.p.c. (che non richiede l'atto ultraventennale), quanto piuttosto degli artt. 484 e 175 c.p.c. (Cass. n. 15597/2019).

Pertanto, il regime del relativo termine fissato per l'acquisizione documentale indicata sarà quindi quello ordinatorio di cui agli artt. 152 e 154 c.p.c. (Cass. n. 2044/2017) e il creditore potrà creditore procedente, in applicazione dei generali principi in tema di rimessione in termini in ipotesi di causa non imputabile, dimostrare l'impossibilità incolpevole della produzione della documentazione, specie quando le ricerche dell'atto ultraventennale siano rese particolarmente complesse dal carattere risalente dello stesso.

Se il termine non viene osservato, il g.e., potrà nell'esercizio del potere di cui all'art. 484 c.p.c., disporre la chiusura anticipata del processo.

È quindi chiaro che la chiusura anticipata del processo esecutivo, non essendo possibile porre in vendita il bene, sarà pronunciata non in base all'art. 567 c.p.c. (estinzione c.d. tipica) quanto piuttosto in base alle norme appena menzionate, dandosi luogo ad una estinzione c.d. atipica o, più correttamente, ad una chiusura anticipata del processo, contestabile nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. anziché in quelle del reclamo ex art. 630 c.p.c. (rimedio tipico riguardo ai provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del processo esecutivo propriamente detti).

Mancata introduzione dei giudizi incidentali di cognizione: la divisione endoesecutiva

Viene di norma ricondotta alla figura dell'estinzione la casistica relativa alla mancata instaurazione di giudizi di cognizione incidentali.

Peraltro, dopo la riforma del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (che adesso non costituisce più un processo ordinario la cui instaurazione determina la sospensione del p.e. che, pertanto, debba essere riassunto a seguito della relativa definizione), l'unica ipotesi che sembra rilevare in questo senso è quella della introduzione del giudizio divisorio laddove siano pignorate quote indivise e non sia possibile la separazione della quota in natura o la sua vendita separata (art. 600, comma 2, c.p.c.).

Si ricorda che in origine l'art. 181 disp. att. c.p.c. qualificava espressamente il termine assegnato dal giudice per la instaurazione del contraddittorio tra i vari quotisti come perentorio.

A seguito della riforma del 2005 la norma in questione prevede che la divisione endoesecutiva è assegnata allo stesso g.e. che fissa innanzi la comparizione delle parti assegnando a quella più diligente un termine per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza che «apre» tale giudizio divisorio.

A fronte della novella, un primo orientamento si è espresso nel senso che l'avvio del giudizio divisorio si realizza con la notifica dell'ordinanza che lo dispone, ordinanza il cui contenuto peraltro non risulta univocamente delineato (cfr. Trib. Milano 17 luglio 2006, Trib. Verona 20 febbraio 2008 e Trib. Firenze 18 aprile 2008).

Un secondo orientamento, invece, si riconduce alla previgente formulazione normativa per sollecitare l'introduzione di esso nelle forme ordinarie, ossia con la notificazione della citazione a tutti i litisconsorti necessari.

Su di un piano intermedio si pone sia l'orientamento secondo cui l'ordinanza introduce sì il giudizio di divisione ma non è idonea a costituire il contraddittorio, sicché alle controparti ha da notificarsi un atto di citazione integrativo, completo dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. e del testo integrale dell'ordinanza, sia l'orientamento che reputa necessaria la notificazione agli interessati assenti vuoi dell'ordinanza che dello «atto introduttivo».

In definitiva, laddove si confermi l'autonomia concettuale del giudizio divisorio rispetto al processo esecutivo, con la necessità di uno specifico atto di impulso per l'avvio della fase di cognizione, potrebbe configurarsi una ipotesi di estinzione per inattività del creditore che non provvedere a tale «integrazione».

Prevale in dottrina la lettura secondo cui l'inerzia (nella introduzione o nella prosecuzione della divisione endoesecutiva) rilevi come causa di estinzione (Bellè, 459; Cardino, 390).

Di recente, la Corte di Cassazione (Cass. n. 20817/2018) si è occupata del giudizio divisorio endoesecutivo, chiarendo che «la divisione endoesecutiva, in quanto esito normale del processo di espropriazione di beni indivisi, è ritualmente introdotta con la pronuncia – se sono presenti tutti gli interessati – o con la notifica – in caso non siano presenti tutti gli interessati all'udienza di cui all'art. 600 c.p.c. – dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, siccome elemento conclusivo della fattispecie a formazione progressiva in cui quell'introduzione si risolve. Di conseguenza, ai fini della valida introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva non è necessaria la separata notifica ed iscrizione a ruolo contenzioso civile di un distinto atto di citazione; e tuttavia l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ciononostante, oneri una parte della previa notifica ed iscrizione a ruolo di separato atto di citazione, se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa, non determina nullità e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene non possano discendere conseguenze di definizione in rito deteriori per la parte onerata rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti».

Nell'affermare tale principio la S.C., pur non essendosi occupata espressamente del profilo qui in esame, ha evidenziato che «la funzionalizzazione intrinseca del giudizio di divisione al processo esecutivo comporta poi una costante interazione tra l'uno e l'altro, nonostante la persistente tendenziale autonomia e morfologica irriducibile differenza strutturale di un giudizio di cognizione rispetto ad un processo esecutivo: e tanto non solo (come nel caso deciso dalla richiamata Cass. n. 6072/2012) quanto a legittimazione od interesse ad agire quanto meno in capo al creditore procedente (o, viene qui da precisare, ad altro munito di titolo esecutivo e quindi titolare del potere di dare impulso al processo esecutivo), ma anche ad utile riferibilità delle attività processuali svolte nel secondo – dalle parti o nei confronti delle parti del processo esecutivo – anche al primo, ogniqualvolta le peculiarità del processo di espropriazione di beni indivisi implichino come immanenti gli sviluppi anche cognitivi cui quelle attività possono essere effettivamente rivolte o da cui debbono ritenersi presupposte».

Peraltro, la Corte accenna alla problematica di cui si tratta osservando, in via incidentale, che «non è in questa sede venuta in considerazione – ed esula quindi dall'oggetto della controversia – l'ulteriore questione della natura del termine fissato dal giudice e degli effetti della non ottemperanza al suo ordine: può solo allora notarsi che, poiché si tratta di integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti qualificati come litisconsorti necessari, dovrebbe poter trovare applicazione l'art. 102 c.p.c. e, in particolar modo, il suo capoverso, secondo il quale il relativo termine va qualificato perentorio, con l'ulteriore conseguenza della applicazione dell'art. 307 c.p.c., commi 3 e 4».

In sostanza e per concludere:

1) anche quando il g.e. disponga che la divisione endoesecutiva sia instaurata previa notifica ed iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione, non possono discendere a carico della parte che non ottemperi conseguenze deteriori rispetto a quelle che promanano dalla mancata osservazione delle «minori forme sufficienti» (notifica dell'ordinanza);

2) continua a sussistere un nesso funzionale tra il processo esecutivo e il giudizio divisorio, nel senso che le vicende dell'uno non possono non incidere sull'altro;

3) il termine per la notifica dell'ordinanza che «apre» il giudizio divisorio (ovvero il termine per l'espletamento delle diverse attività per introdurre tale giudizio) è di natura perentoria.

Mancata introduzione della fase di merito delle opposizioni esecutive (rinvio)

La mancata introduzione della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione, laddove vi sia stata la sospensione dell'esecuzione, e l'ordinanza non sia stata impugnata o, essendo impugnata, sia confermata in sede di reclamo, determina l'estinzione dell'esecuzione stessa.

In questo senso depone l'art. 624, comma 3, c.p.c.

Nel rinviare al relativo commento per ogni opportuno approfondimento, va qui dato atto della circostanza che resta irrisolto il problema della individuazione del dies ad quem previsto per il perfezionamento della fattispecie, laddove avverso l'ordinanza sia proposto reclamo.

Per una prima impostazione, il termine per la introduzione del giudizio di merito deve essere assegnato dal Giudice che concede la misura sospensiva, sia esso monocratico o collegiale (Soldi, 1495).

Per altra impostazione, il termine di cui all'art. 616 c.p.c. dovrebbe essere sospeso dalla pendenza del reclamo e fino alla conclusione del relativo procedimento (Recchioni, Sub art. 624 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura di Consolo, Milano, 2013, 2789, 2783).

Nella giurisprudenza di legittimità, pur mancando pronunce che abbiano sviscerato la questione, si segnala che Cass. n. 7043/2017 ha affermato che «per quanto l'attuale formulazione del testo letterale dell'art. 624, comma 3, c.p.c. possa indurre dubbi in proposito, l'estinzione del processo esecutivo sospeso, in caso di mancata introduzione o riassunzione del merito dell'opposizione, si determina (come espressamente previsto dalla disposizione, nella sua formulazione originaria) anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal Tribunale in sede di reclamo e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal giudice dell'esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo».

In via di prassi il difetto di coordinamento potrebbe essere risolto introducendo nel dispositivo della ordinanza la precisazione che il termine di cui all'art. 616 c.p.c. per la introduzione del giudizio di merito decorre dalla definitività del provvedimento cautelare e quindi con lo spirare del termine previsto per il reclamo ovvero con l'emanazione/comunicazione dell'ordinanza che decide il reclamo eventualmente proposto (Longo, Contributo, 417 e ss.).

La giurisprudenza ha chiarito che, laddove il g.e. adotti una ordinanza di estinzione del processo esecutivo per mancata introduzione del giudizio di merito, tale giudice non può procedere (ove non lo abbia fatto in precedenza) alla liquidazione delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione e ciò in quanto le spese indicate nella disposizione in esame concernono il solo processo esecutivo – tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice – e non anche quelle dell'opposizione; da tanto consegue che l'eventuale adozione di una statuizione siffatta potrà essere oggetto di impugnazione attraverso il reclamo ex art. 630 c.p.c. (Cass. n. 12977/2022).

Nell'affermare questo principio, la S.C. ha significativamente affermato che qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria del processo di opposizione con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, la tutela delle parti in relazione a tale omissione è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito, anche al fine di ottenere in tale sede la liquidazione omessa, con la conseguenza che, in difetto, tale chance risulta definitivamente perduta.

Il regime dell'eccezione di estinzione e del rilievo officioso della causa estintiva da parte del g.e.

L'originaria formulazione del Codice del 1940 consentiva al giudice di rilevare d'ufficio l'estinzione per inattività; nel 1950, l'art. 630, comma 2 c.p.c. fu modificato nel senso che l'estinzione «opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa» (evidente era il «parallelo» con la disciplina del processo ordinario di cognizione ex art. 307 c.p.c.).

Con il ritorno al rilievo officioso (dapprima disposto con riferimento ad alcune ipotesi peculiari: v. ad es. art. 248, d.lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL e poi esteso in via generale) «l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa».

La dottrina, alla stregua dell'inquadramento sistematico del fenomeno estintivo da inerzia colpevole del creditore nella struttura della tutela esecutiva, ha espresso perplessità sulla effettiva funzionalità del rilievo d'ufficio (Iannicelli, sub art. 629, ed ivi ulteriori riferimenti).

Ogni interessato può sollecitare il rilievo d'ufficio del fatto estintivo.

Sul punto si v. Cass. n. 5539/2012 secondo cui «poiché l'estinzione del processo esecutivo per omesso deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (ovvero del certificato notarile sostitutivo) può essere dichiarata anche d'ufficio, la relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio: e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato, sia dal debitore esecutato, a nulla rilevando né che sia quest'ultimo stato dichiarato fallito, né che vi sia l'opposizione del curatore».

Nell'attuale formulazione, la norma prevede, come detto, che l'estinzione debba essere dichiarata non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della relativa fattispecie.

In altre parole, il vigente testo dell'art. 630, dovuto alla riforma del 2009, accoglie l'idea di un processo esecutivo strutturato per fasi (Cass. S.U., n. 11158/1995) che – di massima – conservano una propria autonomia ai fini della propagazione dei vizi di natura processuale da una fase all'altra.

E così, l'udienza ex art. 530 e quella ex art. 569 c.p.c. (rispettivamente per l'espropriazione mobiliare ed immobiliare) costituiscono il momento preclusivo sia dell'eccezione di parte che del potere di rilievo officioso del giudice di tutte le cause estintive maturate in precedenza, e altrettanto accade per le udienze successive in ordine a fattispecie posteriori.

In questo senso, da ultimo, con riferimento all'espropriazione immobiliare, si v. Cass. n. 22723/2023, secondo cui con riferimento alle ipotesi di inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione della procedura, che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all'autorizzazione alla vendita, la “prima udienza successiva” – indicata dall'art. 630, comma 2, c.p.c. quale limite preclusivo per la declaratoria di estinzione – coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, oltre due anni dopo l'adozione dell'ordinanza di vendita, aveva dichiarato l'estinzione della procedura per il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, peraltro intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. In giurisprudenza, sulla non necessarietà di formule sacramentali per l'eccezione si v. Cass. n. 1696/2009, secondo cui «l'eccezione di estinzione del processo esecutivo, avendo ad oggetto una vicenda processuale non rilevabile d'ufficio, ma rimessa al potere dispositivo della parte, non richiede per la sua esposizione l'adozione di formule sacramentali, ma esige in ogni caso l'esplicita manifestazione di volontà della parte di avvalersi dell'estinzione stessa, e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, la necessità che dall'esame di esse non sia desumibile una rinuncia a quella di estinzione».

Nell'affermare detto principio, la S.C. ha ritenuto congruamente e logicamente motivata la sentenza impugnata che, nel confermare il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione per il ritardo nell'annotazione della sentenza di condanna, che aveva impedito la conversione in pignoramento del sequestro conservativo di immobile, aveva attribuito alle altre difese del debitore il valore di conferma che l'esecuzione, proprio per tale causa, non era mai sorta.

La parte interessata potrà anche chiedere al g.e. la fissazione di una udienza di comparizione.

Quando la fattispecie estintiva emerge dagli atti, il mancato rilievo della stessa (con conseguente omessa pronuncia dell'estinzione) può esser fatto valere con il rimedio del reclamo, dovendosi intendere il provvedimento del g.e. sul prosieguo del processo come implicito diniego della mors litis.

Il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c.

Secondo la dottrina prevalente (Iannicelli, Sub art. 630, 1789) il reclamo disciplinato dall'art. 630 c.p.c. è da inquadrare «nonostante l'esistenza di elementi che, se isolatamente considerati, potrebbero disporre diversamente come un autonomo processo di cognizione, a connotazione lato sensu impugnatoria ma, finalizzato e correlato, ancor più degli altri giudizi oppositivi, allo svolgimento del processo esecutivo».

Tale opzione interpretativa trova conferma nella novella del 2015 che, agli artt. art. 534-ter e 591-ter c.p.c., ha escluso da tale meccanismo cognitivo le contestazioni sulle operazioni di vendita (che in ultima analisi possono essere contestate con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.), il che rende «chiara la consapevolezza che l'obiettivo perseguito non poteva essere realizzato utilizzando il reclamo dell'art. 630 c.p.c. (Iannicelli, 1790).

Ciò nondimeno, appare evidente la «disarmonia» rispetto al sistema rimediale predisposto per i casi di «estinzione atipica», laddove la parte dispone di un solo grado di merito (e di uno di legittimità) attesa la necessità di proporre, in questo caso, l'opposizione agli atti esecutivi; diversamente, nel caso in esame la sentenza è appellabile (e poi ricorribile per cassazione).

Con riferimento alla individuazione delle ordinanze reclamabili, si ritiene che rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 630 c.p.c. le ipotesi in cui si riconosce la effettiva qualificazione di estinzione ovvero la riconducibilità all'art. 630, comma 1, ed alla clausola di rinvio ivi prevista, della fattispecie.

Con riferimento al caso in cui la parte interessata abbia errato nella qualificazione della fattispecie estintiva e, quindi, nella selezione del rimedio esperibile, occorre distinguere tra:

– l'ipotesi del reclamo avverso un provvedimento di estinzione pronunciato per un caso diverso da quelli di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c. ma che il Tribunale abbia qualificato come opposizione agli atti;

– l'ipotesi in cui venga presentato ricorso ex art. 617 c.p.c. ed il Tribunale ritenga di qualificare l'estinzione come «tipica» con conseguente soggezione al rimedio di cui all'art. 630.

Secondo la dottrina (Iannicelli, Sub art. 630, 1794), «nell'impostazione che ricollega alla sentenza l'effettiva qualificazione della domanda, l'interprete può cogliere un giudizio di valore che funge da guida anche in queste fattispecie e che spinge a preferire le soluzioni più garantiste per la parte che nel caso di erronea scelta subirebbe l'irreversibilità degli effetti del provvedimento (...). Quindi il Tribunale nel riscontrare l'errore dell'istante non dovrebbe limitarsi a dichiarare inammissibile il reclamo o l'opposizione, in quanto è in grado di decidere nel merito la domanda proposta, riqualificandola», malgrado le differenze tra i due rimedi in punto di rito (differenza resa ancora più evidente dall'intendimento della fase sommaria delle opposizioni esecutive, e segnatamente di quella di cui all'art. 617 c.p.c., come «necessaria»: cfr. Cass. n. 25170/2018).

La giurisprudenza – di massima – esclude la possibilità di conversione, ora evidenziando la diversità degli organi giudicanti chiamati a pronunciarsi (Cass. n. 4260/2008) ora valorizzando l'espressa qualificazione della parte (Cass. n. 15463/2008, che ha cassato senza rinvio il provvedimento che aveva deciso come opposizione agli atti una domanda espressamente proposta in tal senso ed ha rilevato che il provvedimento del G.E., di revoca dell'ordinanza di estinzione, andava, al contrario, contestato con il reclamo; affermando anche che se in sede di legittimità era impossibile la conversione della domanda, nemmeno il Tribunale avrebbe avuto questo potere, poiché l'istante aveva espressamente qualificato la sua doglianza).

Tale impostazione è stata di recente confermata.

La S.C. ha affermato che «è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (c.d. ”estinzione atipica”) del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.» (Cass. n. 11241/2022).

Per altro verso, è stato precisato che, ove si tratti di una ordinanza adottata a conclusione di un procedimento espropriativo «presso terzi», in sede di reclamo anche il terzo pignorato è litisconsorte necessario (Cass. n. 32445/2022, che riprende una impostazione che, a partire da Cass. n. 15533/2021, per i giudizi oppositivi, può dirsi di portata generale).

Il regime di impugnazione degli «atti consequenziali»

Con l'estinzione del processo esecutivo si pone spesso la necessità di adottare, da parte del g.e., dei provvedimenti «consequenziali» (si pensi, ad esempio, al provvedimento con il quale sono liquidate le spese dell'esecuzione o, ancora, a quello con cui viene ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento).

Si discute sul relativo regime di impugnazione e, in specie, sulla possibile «concorrenza» tra i due rimedi (reclamo ed opposizione agli atti esecutivi).

Si pensi ai seguenti casi:

– impugnazione del solo atto consequenziale;

– concorso di impugnazioni provenienti da parti diverse sia dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione che del provvedimento consequenziale;

– contestazione del creditore di entrambe le pronunce, cui può cumularsi anche quella del solo provvedimento «accessorio» avanza da altro legittimato.

A fronte di diverse opinioni dottrinali e di un profilo giurisprudenziale frastagliato, sembrava prevalere la tesi che ammette l'opposizione agli atti esecutivi, dacché i provvedimenti consequenziali all'estinzione, anzitutto, sono peculiari dell'attività esecutiva, laddove il reclamo afferisce al solo provvedimento (anche implicito di rigetto della relativa eccezione) di estinzione; ad argomentare diversamente, si finirebbe per far dipendere il regime di impugnazione di tali atti «accessori» dalla circostanza che, nel caso concreto, si collegano ad un provvedimento estintivo (Iannicelli, Note, 187).

Tuttavia, di recente, recente, la S.C., nel confermare che «tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 639, commi 2 e 3, a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su essa» ha precisato che va escluso «che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata» (Cass. n. 10238/2024).

Altrimenti detto, in base a questo arresto il rimedio del reclamo appare quello esclusivo in tema di impugnazione sia dell'atto con cui sia stata dichiarata l'estinzione (ovvero respinta l'istanza a tanto rivolta) quanto degli eventuali atti consequenziali (all'omessa pronuncia dell'estinzione).

Procedimento, decisione ed impugnazione del provvedimento reso in sede di reclamo

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione della medesima se avvenuta fuori udienza.

Sul punto, si segnala una novità introdotta dal d.l. n. 19/2024, conv. in l. n. 56/2024, secondo cui, l'ordinanza in questione (analogamente a quella di assegnazione, secondo quanto previsto dal novellato art. 553 c.p.c.) deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005.

Ciò al fine di consentire l'immediato svincolo delle somme da parte di questi ultimi.

Il reclamo introduce una fase incidentale di cognizione nell'ambito del processo esecutivo.

Si è discusso pertanto se, per il relativo atto introduttivo, sussista o meno l'obbligo del deposito telematico di cui all'art. 16-bis d.l. n. 179/2012; sulla questione si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U., n. 7877/2022).

Come è noto, il comma 1 citato, nello stabilire che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, fissa la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti comunemente definiti come endoprocessuali, mentre per le parti non precedentemente costituite vale -lasciando da parte le disposizioni sul deposito telematico dettate per far fronte alla pandemia, e fintanto che non entrerà in vigore la riforma in corso del codice di rito – la regola dell'alternatività, a scelta dell'interessato, tra il deposito telematico e quello cartaceo, in forza dello stesso art. 16-bis, comma 1-bis, secondo cui: “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e... alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1”.

È quindi dirimente quindi la delimitazione, ai fini che qui interessano, della espressione «parti precedentemente costituite» e di come la stessa debba essere interpretata nel contesto del processo esecutivo.

Con riferimento a quest'ultimo l'art. 16-bis, comma 2, prevede che il deposito telematico “si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione”.

Ora, se si leggesse il comma 1 nel senso che esso recepisce la nozione di costituzione in senso tecnico, e lo si coniugasse con le previsioni degli ulteriori commi ora richiamati, si finirebbe per ammettere che l'art. 16-bis nulla dispone quanto al deposito telematico in una larga parte di procedimenti anche contenziosi disciplinati dal codice di procedura civile, che non prevedono specificamente l'adempimento della costituzione – basti pensare, a mero titolo di esempio, che nessuna disciplina della costituzione il codice di rito detta per i procedimenti cautelari, e che non può discorrersi di una costituzione del ricorrente in monitorio, come pure nel giudizio di legittimità, attesa la sua connotazione officiosa che non contempla la contumacia dell'intimato – e neppure sono riconducibili al ristretto ambito coperto da dette previsioni aggiuntive, concernenti le esecuzioni e le procedure concorsuali.

Alla luce di tale osservazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che con l'espressione “parti precedentemente costituite”, l'art. 16-bis, comma 1, si riferisce non soltanto all'atto di costituzione nel senso indicato, dalla cui omissione discende la contumacia, nelle ipotesi in cui la costituzione sia prevista, ma anche, più in generale, alla acquisizione della veste di parte in senso formale nel procedimento incardinato dinanzi al giudice adito, veste che, almeno in senso lato, compete a ciascuna parte in qualunque procedimento destinato a svolgersi dinanzi al tribunale.

Con riferimento al rimedio previsto dall'art. 630, comma 3, c.p.c., le S.U. hanno ritenuto che, trattandosi di procedimento di natura cognitiva, e che dunque si colloca al di fuori dei “processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile”, cui si riferisce l'art. 16-bis, comma 2, il regime del deposito telematico va desunto dalla regola generale posta dal comma 1 della disposizione.

Ne consegue che la proposizione del reclamo in discorso non sia riconducibile al novero degli atti endoprocessuali.

Ed invero, proseguono le S.U., posto che la nozione di costituzione, cui si riferisce l'art. 16-bis, è nella specie evidentemente fuori gioco, e considerato che non vi è una immutazione delle parti, occorre però constatare che, per effetto del reclamo, si instaura una nuova relazione parti-giudice, tale ricondurre il reclamo medesimo al novero degli atti introduttivi sottratti alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.

In conclusione, il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., comma 3, non è atto c.d. endoprocessuale soggetto alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.

In caso di intempestiva proposizione del reclamo l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione si «consolida».

Riguardo alle modalità di trattazione del reclamo la norma rinvia, quanto alla instaurazione del «contraddittorio» all'art. 178, commi, 3, 4 e 5.

La sentenza pronunciata dal collegio è appellabile (art. 130 d.a. c.p.c.).

Sul rito applicabile al giudizio di appello v. Cass. S.U., n. 22848/2013, secondo cui: a) è inammissibile l'appello (avverso sentenza del tribunale reiettiva del reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore, dichiarativa dell'estinzione di giudizio di divisione immobiliare) proposto non con ricorso (costituente l'atto introduttivo del processo impugnatorio, soggetto, fin dalla sua instaurazione, alla disciplina del rito camerale) bensì con citazione, notificata ma non depositata in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata; b) tuttavia, tale vizio è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato, non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella Cancelleria del giudice; c) il procedimento di appello avverso sentenza ex art. 308, comma 2 c.p.c., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo è interamente retta dal rito camerale.

Secondo l'opinione preferibile, fino a quando l'estinzione è in contestazione il g.e. può emettere soltanto i provvedimenti consequenziali compatibili con l'eventuale reviviscenza del processo espropriativo e non anche quelli che ne sacrificano l'oggetto (si pensi alla cancellazione della trascrizione del pignoramento o allo «svincolo» delle somme pignorate presso il terzo debitore).

Sul punto si v. Cass. n. 12960/2011 relativa ad una controversia instaurata per il risarcimento dei danni arrecati dal G.E. al creditore a causa della prevista liberazione dei beni, successivamente rivenduti, laddove il provvedimento estintivo sia vittoriosamente impugnato con il mezzo del reclamo ex art. 630 c.p.c.

Ciò nondimeno, si è precisato che «il danno patito dal creditore procedente che, per errore del giudice dell'esecuzione, abbia visto vanificare gli effetti del pignoramento dell'unico bene sul quale il creditore si sarebbe potuto soddisfare, consistendo in un danno futuro (pari alla perduta possibilità di soddisfare il proprio credito sui beni pignorati), deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto»; in particolare, tale danno consiste in una perdita di chance se i beni inutilmente pignorati non erano i soli su cui il creditore poteva soddisfarsi.

Sarebbe comunque salva l'adozione di questi atti, con espressa previsione della loro efficacia differita alla «definitività del provvedimento di estinzione».

Intervento della Corte Costituzionale

Di recente, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 630, comma 3, c.p.c., nella parte in cui richiama l'applicazione dell'art. 178, commi 4 e 5, c.p.c., disponendo quindi che il reclamo si propone al giudice dell'esecuzione (con ricorso o all'udienza) e che del collegio giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, anziché richiamare quanto previsto dall'art. 669-terdecies, comma 2, primo periodo, c.p.c. o dall'art. 186-bis disp. att. c.p.c. – disposizioni queste ultime che invece precludono al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, rispettivamente, di far parte del collegio o di essere il giudice della fase di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso atti da lui stesso adottati quale g.e.

La Corte ha reputato la questione parzialmente fondata.

In particolare, il Giudice delle leggi ha: a) ribadito che il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale; b) evidenziato che corollario di tale principio è quello per cui è necessario che il giudice non subisca «la forza della prevenzione», derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda; c) osservato che, quantunque non trovino applicazione con riguardo al processo civile (oltre che a quello amministrativo o tributario) i più penetranti principi affermati con riguardo al processo penale (quali quello derivante dall'art. 34 c.p.p.), vige, con riferimento al contesto qui in discussione, il principio che induce ad escludere che il medesimo giudice possa «ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito», sicché «condizioni necessaria per dover ritenere una incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano nella stessa res iudicanda.

Diverse disposizioni e la stessa giurisprudenza della Corte relativa ad altre disposizioni del Codice di rito (ad es. l'art. 51) confermano quanto sopra.

Nella specie la Corte ha chiarito, a titolo di premessa, che «il reclamo ha quale destinatario il tribunale in composizione collegiale» e che «l'aver previsto la sua proposizione al giudice dell'esecuzione se, da un lato, non depone nel senso della obbligatorietà della sua partecipazione al collegio, da un altro lato, certamente non lascia inerire un suo obbligo di astensione o la possibilità di una sua ricusazione».

Ciò detto, la realizzazione delle istanze correlate al principio di imparzialità-terzietà del giudice «possono ben transitare anche attraverso una interpretazione sistematica e adeguatrice alla Costituzione dell'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., relativamente alla nozione di altro grado del processo»; e tuttavia, nella specie, la Corte ha ritenuto che esigenze di certezza, particolarmente avvertite in materia processuale, imponessero una pronuncia additiva, nel senso profilato dal giudice remittente, cui è preliminare la valutazione «se sussistano i presupposti per aggiungere una ulteriore, espressa, ipotesi di incompatibilità del giudice, tale da implicare un suo obbligo di astensione e la conseguente possibilità per le parti di ricusazione (...)».

Va precisato, sempre in via preliminare, che il rapporto tra la fase innanzi al g.e. e quella innanzi al collegio si atteggia nel modo che segue: a) vi è discontinuità tra il provvedimento del giudice dell'esecuzione e il reclamo, che integra «un giudizio sul contrapposto interesse sostanziale dei creditori e del debitore a conseguire il risultato utile dell'espropriazione o riottenere la libera disponibilità del bene (...)»; b) il reclamo denota una chiara natura impugnatoria, nel senso che la mancata interposizione del rimedio determina la «stabilizzazione» del provvedimento di estinzione.

Ciò porta a ritenere che il reclamo «sollecita una revisio prioris instantiae, che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione» e questo, ulteriormente, implica che il tema vada trattato nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice.

Ne discende, come conclusione, che l'art. 630, comma 3, c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio, senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento.

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