Codice Civile art. 146 - Allontanamento dalla residenza familiare 1 .

Rosaria Giordano

Allontanamento dalla residenza familiare1.

[I]. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare [144], rifiuta di tornarvi [570 c.p.].

[II]. La proposizione della domanda di separazione [150] o di annullamento [117] o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio [149] costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

[III]. Il giudice [38 2 att.] può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro [670 ss. c.p.c.] dei beni del coniuge [179, 215 ss.] allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 28, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Inquadramento

Il comma 3 dell'art. 146 c.c. prevede che, nell'ipotesi di allontanamento del coniuge dalla residenza familiare, il giudice possa, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura idonea a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, comma 3, e 147 c.c. Si tratta di una misura avente essenzialmente funzione coercitiva e sanzionatoria diretta a far cessare l'allontanamento ingiustificato del coniuge (Cass. n. 5948/1985).

Presupposti per l'emanazione

Il primo strumento processuale che il legislatore ha introdotto a tutela dell'adempimento dei doveri coniugali di natura patrimoniale è rappresentato dal sequestro ex art. 146, comma 3 c.c.

Qualora si accerti che un coniuge, non separato legalmente, si sia allontanato dalla residenza familiare, non provvedendo più al mantenimento della famiglia, il giudice deve disporre, in via d'urgenza, il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, v. Trib. Napoli 7 marzo 2006, in Corr. merito, 2006, n. 7, 836.

Si tratta, quindi, di un sequestro di carattere conservativo, con periculum in mora tipizzato dal legislatore.

Funzione e natura della misura

Si tratta di una misura avente essenzialmente funzione coercitiva e sanzionatoria diretta a far cessare l'allontanamento ingiustificato del coniuge. In particolare, si è osservato che il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla residenza familiare previsto dall'art. 146, comma 3 c.c., configura una misura con funzione, oltre che coercitiva e sanzionatoria, di garanzia dell'adempimento degli obblighi di contribuzione previsti dagli artt. 143, comma 3 e 147 c.c. Ne consegue che la indicata norma non è invocabile per la concessione di sequestro conservativo a garanzia del diverso obbligo di mantenimento fra coniugi separati, la quale resta soggetta agli ordinari requisiti fissati dall'art. 671 c.p.c. (Cass. n. 5948/1985).

Secondo la dottrina prevalente l'art. 146 c.c. disciplinerebbe un sequestro conservativo vero e proprio, con conseguente applicazione, rispetto alla disciplina per la concessione, del processo cautelare uniforme. A tale conclusione si perviene, generalmente, avendo riguardo alla stessa formulazione letterale del comma 3 dell'art. 146 c.c., che fa espresso riferimento alla garanzia dell'adempimento degli obblighi coniugali patrimoniali, nonché sul rapporto di strumentalità che lega il provvedimento di cui all'art. 146, comma 3 c.c. con il futuro giudizio di merito avente ad oggetto il dovere di mantenimento gravante sul coniuge allontanatosi dal tetto coniugale. In sostanza, la misura costituirebbe di una figura speciale di sequestro, riconducibile al modello del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., fermo restando che il legislatore ha «tipizzato» il periculum in mora, costituito dall'allontanamento ingiustificato del coniuge dalla residenza familiare (tra gli altri, Acone, 16 ss.; Carpi, 215 ss.; Iacoboni, 1242 ss.).

In accordo con una distinta tesi, molto autorevole, ma rimasta minoritaria, si tratterebbe di una misura volta a creare un vincolo di indisponibilità, quale ipotesi autonoma di costituzione di garanzia reale sui beni del coniuge allontanatosi, e che la competenza sarebbe dunque devoluta al tribunale ex art. 38 att. c.c. (Attardi, 972 ss.).

Per altri ancora, il sequestro contemplato dalla disposizione in esame integra una misura cautelare speciale con valenza coercitiva e di coazione psicologica collocandosi, pertanto, il relativo procedimento, nell'ambito del rito camerale ex art. 737 c.p.c. con competenza collegiale (Paladino, Pricoco, Spina, La tutela sommaria e camerale nel diritto di famiglia e nel diritto minorile, Torino, 2007, 23; così anche Trib. Milano 3 ottobre 2013).

Termine per l'inizio dell'esecuzione

Ai fini dell'esecuzione del sequestro in esame, trova applicazione la relativa disciplina di carattere generale.

Ai sensi dell'art. 675 c.p.c. il sequestro diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla pronuncia, non è eseguito.

È discussa la questione concernente l'operatività, anche nell'ipotesi in esame, delle disposizioni dettate dall'art. 669-novies c.p.c. in tema di inefficacia dei provvedimenti cautelari. In particolare, secondo un primo e minoritario orientamento, la perenzione del sequestro ai sensi dell'art. 675 matura de iure senza necessità della declaratoria giudiziale di cui all'art. 669-novies, comma 2, e non preclude la riproposizione dell'istanza cautelare (Trib. Viterbo 9 febbraio 1996, in Dir. e giur. agr., 1996, 543, con nota di Petrolati). Appare nondimeno prevalente la tesi contraria in omaggio alla quale sebbene l'art. 669-novies non menzioni espressamente l'art. 675, l'analogia della fattispecie disciplinata da tale ultima norma con quelle previste dal comma 1 dell'art. 669-novies, atteso che nell'uno e negli altri la perdita di efficacia consegue ad un'inerzia della parte interessata, ed il carattere di previsione generale della norma introdotta dalla novella sul rito cautelare uniforme per disciplinare le forme e le modalità della dichiarazione di inefficacia, inducono a ritenere applicabili tali forme e modalità anche al caso dell'inefficacia del sequestro conseguente alla mancata esecuzione nel termine dettato dall'art. 675 (Trib. Reggio Calabria 8 agosto 2003, Giur. mer. 2004, n. 4, 483, con osservazione di Farina; Trib. Verona 19 giugno 2003, Giur. it., 2003 2067).

In sede applicativa si è ritenuto che per l'individuazione del giudice competente a pronunziare la declaratoria di inefficacia di un sequestro giudiziario concesso ante causam e non eseguito nel termine previsto, occorre distinguere l'ipotesi in cui il sequestrante, oltre a non avere eseguito in termine, non abbia neppure introdotto il giudizio di merito, dall'ipotesi in cui il sequestrante, pur non avendo eseguito in termine, abbia però introdotto il giudizio di merito; ponendo l'accento sulla disomogeneità tra l'ipotesi della mancata introduzione del giudizio di merito, contemplata dall'art. 669-novies, comma 2, ed il contenuto dell'art. 675, deve concludersi che, nel primo caso, l'inefficacia non può che essere pronunciata dal giudice della cautela, mentre nel secondo caso, essendosi radicato il giudizio di merito, è in esso che devono naturalmente confluire tutte le questioni attinenti all'attuazione del provvedimento cautelare (Trib. Trani 17 gennaio 2012).

Ai fini della verifica del termine di trenta giorni dovrà aversi riguardo al momento nel quale è iniziata l'esecuzione forzata: ad esempio quello dell'effettuazione del pignoramento per l'espropriazione e la notifica del preavviso di rilascio per l'esecuzione ex artt. 605 ss. (v., peraltro, con riguardo all'esecuzione per rilascio Cass. n. 13775/2007).

In ogni caso, è consolidato, anche in sede di legittimità, il principio per il quale al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione (Cass. n. 3679/1999).

È stato poi precisato che il profilo di inefficacia del sequestro riguarda il solo caso della mancata esecuzione del sequestro, cui consegue, ex art. 675, un effetto riflesso sulla stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro, mentre, allorché il sequestro abbia avuto una esecuzione tempestiva e si discuta della inammissibilità di ulteriori atti esecutivi posti in essere dopo il termine di cui all'art. 675, deve ritenersi esclusa l'inefficacia del provvedimento (Trib. Monza 24 giugno 2002).

Bibliografia

Acone, La tutela dei crediti di mantenimento, Napoli, 1985; Attardi, Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia, Appendice al Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977, I, 2, 972 ss.; Carpi, Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1978, 213; De Santis, Profili attuali delle tutele speciali dei crediti di mantenimento, in Giusto proc., 2013, 55; Graziosi, l'esecuzione forzata dei provvedimenti del giudice in materia di famiglia, in Dir. fam., 2008, 880; Iacoboni, I provvedimenti cautelari in materia di famiglia, di stato e di capacità delle persone, in I procedimenti cautelari, diretto da Carratta; Oberto, I rimedi all'inadempimento degli obblighi di mantenimento nell'ambito della crisi della famiglia, in Fam. dir., 2008, 77; Padalino, Strumenti di tutela del credito di mantenimento dei figli e del coniuge, in (- Pricoco, Spina), La tutela sommaria e camerale nel diritto di famiglia e nel diritto minorile, Torino, 2007.

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