Codice di Procedura Penale art. 316

Marchese Mariadomenica

Presupposti ed effetti del provvedimento.

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento [della pena pecuniaria,] delle spese di procedimento [535, 592] e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [189 c.p.], il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili [218 coord.] dell'imputato [60] o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento [513 s. c.p.c.] 1.

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione  affettiva anche senza stabile convivenza2, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime3.

1-ter.  Quando  procede  per  uno   dei   delitti   di   cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero  puo'  chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi e' fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali  subiti  dalle  persone  offese  o  danneggiate.  Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile4.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [185 c.p.], la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato [60] o del responsabile civile [83], secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati [2745 s. c.c.], rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

[1] Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha soppresso le parole: «della pena pecuniaria,». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

[2]  Le parole: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza» sono state sostituite alle parole «relazione affettiva e stabile convivenza» dall'art. 3, comma 1, lett. o) n. 1  l. 2 dicembre 2025, n. 181.

Inquadramento

V. sub...

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