Regio decreto - 29/07/1927 - n. 1814 art. 27

Francesco Bartolini

Art. 27.

Nel caso in cui il Pretore competente per l'esecuzione, tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo, disponga che la vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio segua a trattative private, col decreto che stabilisce le modalità e il giorno della vendita, nomina il perito per la stima dell'autoveicolo.

Procede alla vendita il cancelliere della Pretura.

Un avviso contenente l'indicazione delle caratteristiche dell'autoveicolo, del suo prezzo di stima e del termine entro il quale possono essere fatte le offerte nell'ufficio di cancelleria, viene affisso al pubblico nei luoghi stabiliti dal Pretore.

Un estratto dell'avviso medesimo è inserito, entro lo stesso termine, in uno o più giornali designati dal Pretore, a meno che il valore dell'autoveicolo sia così esiguo da rendere sproporzionata la spesa dell'inserzione.

Se entro il termine stabilito non si siano presentati oblatori o le offerte siano state inferiori al prezzo di stima, il Pretore può stabilire un ulteriore termine di giorni dieci, trascorso il quale l'autoveicolo può essere venduto a prezzo inferiore a quello di stima.

Ciascuna offerta deve essere accompagnata dal deposito di almeno un ventesimo del prezzo di stima.

Della eseguita vendita è redatto processo verbale, sottoscritto dal compratore, dalle altre parti interessate, eventualmente presenti, e dal cancelliere.

Esso contiene:

1) l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno della vendita;

2) il nome e cognome del creditore istante; 3° la descrizione dell'autoveicolo oggetto della vendita;

4) il nome e cognome del debitore e la menzione se sia stato presente alla vendita;

5) il nome e cognome del compratore e il prezzo per cui l'autoveicolo è stato venduto.

Il prezzo ricavato dalla vendita, a cura del cancelliere, deve essere immediatamente depositato, ai termini del regolamento per il servizio dei depositi giudiziari, approvato con R.D. 10 marzo 1910, n. 149.

Il pagamento agli eventi diritto della somma ricavata dalla vendita è ordinato dal Pretore, osservate, ove del caso, le norme dell'art. 7, ultimo capoverso, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436.

Copia del verbale è presentata dal compratore all'ufficio competente dell'A.C.I. per l'annotazione nel Pubblico Registro del trasferimento di proprietà dell'autoveicolo.

Qualora il Pretore ordini che la vendita segua ai pubblici incanti, si applicano le disposizioni al riguardo stabilite dal codice di procedura civile.

In ogni caso il verbale di vendita è redatto su carta da bollo da centesimi 50 ed è registrato, agli effetti della legge di registro, con la tassa di cui all'art. 13 del presente decreto.

Inquadramento

La vendita può essere ordinata nelle forme della trattativa privata o dell'incanto, tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo. Di queste modalità il tribunale stabilisce i dettagli e, ove occorra per la stima del prezzo, nomina il perito. Il pubblico incanto è effettuato secondo le indicazioni dettate dal codice di procedura civile. Organo attivo è il cancelliere, cui competono gli oneri di pubblicità, di ricevimento delle cauzioni e del prezzo nonché di verbalizzazione della vendita eseguita. A sua volta l'aggiudicatario presenta al competente ufficio dell'A.C.I. una copia del verbale perché ne sia fatta annotazione di trasferimento di proprietà nel pubblico registro automobilistico.

La dottrina non esclude la possibilità che sia chiesta l'assegnazione del veicolo. Si afferma, però, che essa deve seguire la regola ordinaria per la quale può essere disposta solo dopo l'esito negativo dell'incanto (Orengo, 148).

L'art. 27 non indica la necessità di un decreto che disponga il trasferimento dell'autoveicolo venduto all'acquirente. Esso menziona il verbale di vendita e prevede come sufficiente una sua copia a dimostrare l'avvenuto acquisto ed ottenerne l'annotazione del trasferimento di proprietà nel pubblico registro automobilistico.

Parte della dottrina reputa titolo idoneo la copia del verbale di vendita (Corsaro , Le esecuzioni espropriative speciali, Milano, 2003, 45). Altri ritengono necessaria la pronuncia di un decreto di trasferimento (Orengo, 149).

Bibliografia

Aa.Vv., Rassegna dell'esecuzione forzata, Napoli, 2022; Arieta, De Santis, Trattato di diritto processuale civile, II, 2, Padova, 2007, 842; Bartolini, La riforma dell'esecuzione forzata, Piacenza, 2022; Bonsignori, L'esecuzione forzata, Torino, 1996, 193; Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Milano, 1994, 549 ss.; Campeis, De Pauli, Le esecuzioni civili, Padova, 2007; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2013, 383; Comoglio, L'individuazione dei beni da pignorare, in Riv. dir. proc., 1992, 83 ss.; Corsaro, Le esecuzioni forzate nel c.p.c., Milano, 2006, 189; Crescenzi, Il pignoramento mobiliare presso il debitore, in Aa.Vv., Il pignoramento nel suo aspetto pratico, Milano, 2020, 273 ss.; Cucchi, I processi speciali di esecuzione, Padova, 2000; De Carolis, L'esecuzione forzata, Milano, 2024; La China, L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del c.p.c., Milano, 1970; Luiso, Diritto processuale civile, III, Milano, 2009, 70 ss.; Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, vol. 4, Torino, 2022; Orengo, L'esecuzione forzata speciale sugli autoveicoli iscritti al P.R.A., Milano, 1961; Ruisi, A. Palermo, C. Palermo, I privilegi, Torino, 1980, 324 ss.; Satta, La ricerca delle cose da pignorare, Riv. trim. dir. proc., 1965, 150 ss.; Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2022; Tedoldi, Esecuzione forzata, Milano, 2023; Torroni, La vendita a rate con patto di riservato dominio. Alla riscoperta di un istituto antico ma sorprendentemente efficiente, Riv. not., 2019, 3, 637; Tridico, Autoveicoli, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1998, 529 ss; Vullo, Codice dell'esecuzione forzata, Piacenza, 2012, 259 ss. 817 ss.

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