Atto di citazione per revocazione straordinaria (art. 395, n. 3, c.p.c.)InquadramentoLa distinzione tra la revocazione ordinaria e quella straordinaria sta nella tipologia del vizio denunciabile. In particolare, i vizi relativi alla revocazione ordinaria sono i c.d. vizi palesi ossia evincibili sulla base della sola sentenza; i vizi relativi alla revocazione straordinaria sono invece quelli c.d. occulti, cioè non rilevabili sulla base della sola sentenza e la cui scoperta è possibile solo successivamente. L'art. 395, n. 3 c.p.c. considera quale motivo di revocazione straordinaria il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Secondo la giurisprudenza di legittimità la categoria dei documenti rilevante ai fini del numero in oggetto si identifica non con quella delle scritture private, direttamente rappresentative dei fatti dedotti in causa, bensì con quella ampia e generica elaborata in sede di teoria generale del diritto, che fa riferimento a qualsiasi oggetto idoneo e destinato a fissare in qualsiasi forma, anche non grafica, la percezione di un fatto storico al fine di rappresentarlo in avvenire, e che trova compiuta regolamentazione nel capo II, tit. II, libro IV c.c. (Cass. I, n. 1838/1990). Il documento deve essere decisivo, cioè è tale il documento, trovato dopo la sentenza, che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del Giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione, attenendo a circostanze di fatto risolutive o comunque atte a determinare una modificazione della sentenza impugnata in senso favorevole alla parte che ne domanda revocazione (Cass. sez. lav., n. 17658/2024); è necessario poi che si tratti di documento che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre nel giudizio di merito e, pertanto, incombe su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore, non ricorrente – quest'ultima – allorché emerga che la parte avrebbe potuto accertare l'esistenza del documento attraverso un'elementare indagine (Cass. II, n. 8342/1990). Così come nell'ipotesi di revocazione proposta per il giudizio in base a prove dichiarate false di cui all'art. 395, n. 2, c.p.c., così anche per il n. 3 la revocazione è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione (Cass. III, n. 28563/2017). Nell'ipotesi di revocazione straordinaria la domanda deve contenere le prove relative al motivo dedotto oltreché l'indicazione del giorno in cui la parte che chiede la revocazione è venuta a conoscenza dell'evento previsto nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., al fine di determinare il dies a quo per la decorrenza del termine per la proposizione della revocazione straordinaria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione nel caso di mancata indicazione del giorno della scoperta degli eventi (Cass. V, n. 11451/2011). Su questo profilo da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398, comma 2 c.p.c. di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso thema probandum e risultare ab initio, perché, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto; non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, né l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del Giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta (Cass. II, n. 5031/2022). FormulaTRIBUNALE DI ... [1] ATTO DI CITAZIONE PER REVOCAZIONE STRAORDINARIA EX ART. 395 N. 3 C.P.C.[2] Nell'interesse del Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ... alla via ... n. ..., C.F. ..., (oppure) [la società ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ..., con sede in ... ( ... ), via/p.zza ... n. ..., C.F. ... P.I. ... ) [3] residente in ..., via ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., C.F. ..., PEC ... [4], [fax ... ] [5] elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., alla via ... n. ..., giusta procura alle liti ... [6] allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. CONTRO Il Sig. ... nato a ... residente in ... alla via ... n. ... C.F. ..., PEC ... [7] ESPONE QUANTO SEGUE: (ESPORRE I FATTI IN MODO CHIARO, SINTETICO E SPECIFICO) 1. Dinanzi all'Ecc.mo Giudice ora adito si è svolto un procedimento civile, instaurato dal Sig. ... contro il Sig. ... con atto di citazione notificato in data ...; 2. Il procedimento in questione è terminato con la pronuncia di una sentenza in data ..., notificata il ... [ovvero non notificata] e non impugnata che ha così deciso: ... [riportare il dispositivo della sentenza impugnata]. Questa decisione si è basata sulle prove raccolte nel giudizio .... Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ora si impugna per revocazione, è stata reperita una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e relativa allo stesso oggetto [8] ma non utilizzata per la decisione perché la parte avversa ne aveva occultato l'esistenza. 3. La fattispecie ora esposta rientra nell'ambito del vizio di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c.[9], sicché il Sig. ... intende impugnare per revocazione la sentenza n. ... del ... che ha deciso senza considerare un documento decisivo che era stato occultato dal Sig. ... [10]. 4. Il Sig. ... ha avuto conoscenza del documento in questione soltanto in data ... [11]. *** Tutto ciò premesso, il Sig. ..., come in epigrafe rappresentato e difeso CITA il Sig. ..., C.F. ..., residente in ... alla via ... n ..., PEC ..., a costituirsi nel presente giudizio, nel termine di ... [12] prima dell'udienza indicata, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 166 c.p.c. e a comparire alla stessa udienza, Sezione e Giudice designandi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con espresso avviso che non costituendosi tempestivamente incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.[13] Avverte inoltre che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata comparizione alla suindicata udienza comporterà la prosecuzione del processo in sua declaranda contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito pronunciare la revocazione della sentenza resa inter partes da questo Tribunale [ovvero da questa Corte d'Appello] il ... [indicare sia la data della decisione che la data della pubblicazione], n. ..., notificata il ... (ovvero non notificata) e, conseguentemente, accogliere le conclusioni già rassegnate nel precedente giudizio, che ora integralmente si riportano ... [riportare, trascrivendole, le conclusioni formulate nel precedente giudizio]. Contestualmente chiede che l'Ecc.mo Giudice adito disponga, ai sensi dell'art. 401 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata perché dalla stessa può derivare all'attore grave ed irreparabile danno per i seguenti motivi .... Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si producono i seguenti documenti: 1) copia autentica della sentenza impugnata [14]; 2) ... Ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad Euro .... Luogo e data ... Firma Avv. ... Procura speciale ad litem[15] 1. Il giudizio di revocazione della sentenza va introdotto davanti allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (si è qui ipotizzato trattarsi del Tribunale). È pacifico che parlando dello “stesso giudice” l'art. 398 c.p.c. intenda riferirsi allo stesso ufficio giudiziario; se questo è organizzato in più sezioni, la revocazione potrà, ma non obbligatoriamente, essere assegnata ad una sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza revocanda (in giurisprudenza si vedano Cass. sez. lav., n. 19498/2006; Cass. sez. lav., n. 19041/2006). Tuttavia, laddove la domanda di revocazione si fondi sul dolo del Giudice, questi deve essere sostituito (così Cass. I, n. 19948/2006). L'orientamento della Cassazione sul punto è consolidato; salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 395, n. 6 c.p.c. (dolo del Giudice), non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso Giudice o collegio giudicante (Cass. sez. lav., n. 23498/2017). 2. La domanda di revocazione si propone con atto di citazione anche nell'ipotesi in cui per l'introduzione del giudizio sia prevista una forma diversa, ossia quella del ricorso. La forma del ricorso è invece prevista, a norma dell'art. 391-bis c.p.c., per la revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione (si veda la relativa formula). La riforma 2022 ha modificato il procedimento davanti al Giudice di pace che è stato ricondotto al rito semplificato di cognizione e che, pertanto, dalla data di entrata in vigore delle norme novellate si introduce con ricorso; tuttavia non è stata modificata la norma dell'art. 399 c.p.c. rispetto al giudizio di revocazione davanti al Giudice di pace. Tale giudizio adesso, in linea con la stessa interpretazione dottrinale che per il rito del lavoro ritiene che la domanda di revocazione debba essere introdotta con ricorso piuttosto che con atto di citazione, dovrebbe essere introdotto con ricorso. 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011). 4. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif. nella l. n. 114/2014. 5. Il decreto correttivo 2024, nell'apportare modifiche all'art. 125 c.p.c., ha eliminato il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito della procura deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). A norma dell'art. 398, comma 3 c.p.c., l'atto di citazione per revocazione deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. 7. Il d.lgs. n. 164/2024, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 149/2022, ha previsto che nell'art. 163, 3° comma, n. 2, dopo venga inserito, tra gli elementi della vocatio in ius, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante. 8. Nella giurisprudenza di merito si è affermato che è documento decisivo anche la sentenza passata in giudicato (si veda Pret. Roma 25 gennaio 1983). 9. Si tratta del motivo previsto, appunto, dal n. 3 dell'art. 395 c.p.c. che consente la revocazione nel caso di ritrovamento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario. Si deve trattare di documenti decisivi, ossia se acquisiti in atti, avrebbero potuto fondare un diverso convincimento del Giudice (Cass. S.U., n. 12539/2011). 10. Secondo la giurisprudenza dominante è onere dell'attore in revocazione dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza del documento e del luogo in cui si trova non dipendeva da sua colpa (Cass. II, n. 735/2008; Cass. II, n. 9369/2006). 11. Il termine per proporre la revocazione per il motivo in questione decorre da quando la parte ha avuto conoscenza del documento decisivo e, quindi, questo momento deve essere specificamente provato (Cass. II, n. 9369/2006). 12. Ai sensi dell'art. 399 c.p.c., comma 2, le altre parti devono costituirsi nello stesso termine indicato dall'art. 399 comma 1 per l'attore ossia entro venti giorni dalla notificazione dell'atto di citazione. Sebbene i termini di costituzione del convenuto nel procedimento ordinario di cognizione siano stati modificati dalla riforma 2022, va segnalato che ai sensi dell'art. 400 c.p.c. davanti al giudice adito si osservano le norme previste per il procedimento davanti a lui ma in quanto non derogate da quelle della revocazione. In proposito poiché l'art. 399, comma 2 c.p.c. pone un termine diverso da quello previsto nell'art. 166 per la costituzione del convenuto ritengo che debba osservarsi il termine specificamente previsto dall'art. 399 c.p.c. 13. A norma dell'art. 399 c.p.c., se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla Corte d'Appello la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dalla notificazione, nella cancelleria del Giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. Il d.lgs. n. 164/2024 ha eliminato tutti i riferimenti al deposito «in cancelleria», non più attuale a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte. 14. Si veda ora quanto esposto in Commento sull'obbligo di deposito telematico. 15. L'atto introduttivo del giudizio di revocazione deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. Si esclude che possa essere adoperata, per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la procura rilasciata per il ricorso alla Suprema Corte (Cass. III; n. 700/2006; Cass. III, n. 6198/2005). COMMENTOLa domanda deve contenere tutti quei requisiti che sono previsti dal codice per l'atto di citazione tranne il requisito dell'art. 163, comma 3, n. 7, sia nell'ipotesi di sentenza di primo grado che di appello perché l'art. 399 pone un termine ad hoc per la costituzione del convenuto. Infatti, ai sensi dell'art. 399 c.p.c., se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla Corte d'Appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dalla notificazione nella cancelleria del Giudice adito con la copia autentica della sentenza impugnata. Il d.lgs. n. 164/2024 ha eliminato tutti i riferimenti al deposito «in cancelleria», non più attuale a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte. Le altre parti, a norma dell'art. 399, comma 2 c.p.c., devono costituirsi nello stesso termine mediante deposito di una comparsa contenente le loro conclusioni. L'obbligo per l'attore di depositare entro 20 giorni dalla notificazione la citazione con la copia autentica della sentenza è previsto a pena di improcedibilità dell'impugnazione. Per quanto riguarda la costituzione del convenuto, poiché la norma non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine ivi previsto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che egli si possa costituire anche nella prima udienza (ad es. Cass. II, n. 14350/2004) ma va segnalato al riguardo che a seguito del d.lgs. n. 149/2022, sono stati modificati i termini di costituzione delle parti nel processo ordinario di cognizione, e infatti nel giudizio ordinario di cognizione adesso il termine di costituzione del convenuto è di “almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione”. Questo ampliamento dei termini va di pari passo con l'aumento dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. il quale ora prevede che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 120 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 se si trova all'estero. Infine, a norma dell'art. 400 c.p.c., davanti al Giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle relative al procedimento di revocazione. Va inoltre ricordato che a norma dell'art. 196-quater c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024), il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le stesse modalità. Il d.m. n. 110/2023, pubblicato in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023, reca il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari” applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023. Questo decreto pone i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile con la struttura dei campi necessari per inserire le informazioni nei registri del processo. Fissa anche i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500 mila euro. In ogni caso, a norma del comma 6 della disposizione il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e dei limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità dello stesso, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese processuali. Con riferimento al d.m. n. 110/2023 in particolare l'art. 2 del decreto stabilisce che, al fine di assicurare la chiarezza e sinteticità degli atti processuali (art. 121 c.p.c.) gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti secondo il seguente schema: a. Intestazione, recante l'ufficio giudiziario innanzi al quale la domanda è proposta e il tipo di atto; b. Le parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c. Le parole chiave, in numero massimo di 20, che individuano l'oggetto del giudizio; d. Nelle impugnazioni gli estremi del provvedimento che si impugna con indicazione dell'autorità che lo ha emesso, della data di pubblicazione e della data dell'eventuale notificazione; e. L'esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, rispetto alle impugnazioni, l'individuazione dei capi della decisione che si impugnano e l'esposizione dei motivi; f. Nella parte in fatto, il riferimento puntuale ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati corrispondentemente al loro contenuto, consultabili “preferibilmente” con apposito collegamento ipertestuale; g. Rispetto ai motivi di diritto, l'esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono come rilevanti; h. Le conclusioni, con la distinta indicazione di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i. L'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'indice dei documenti consultabili con il collegamento ipertestuale; j. Il valore della controversia; k. La richiesta di distrazione delle spese; l. L'indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto, le disposizioni in questione si applicano, in quanto compatibili, anche agli altri atti del processo; e gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo cui si riferiscono. Per quanto riguarda i limiti dimensionali degli atti processuali, l'art. 3 del decreto stabilisce che salvo le deroghe e le esclusioni previste dal decreto (artt. 4 e 5), l'esposizione deve essere contenuta nel numero massimo di: a. 80.000 caratteri che corrispondono circa a 40 pagine nel formato previsto dall'art. 6 del decreto, rispetto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b. 50.000 caratteri, che corrispondono circa a 26 pagine nello stesso formato, rispetto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c. 10.000 caratteri, che corrispondono circa a 5 pagine nello stesso formato, rispetto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili solo all'udienza. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non sono compresi gli spazi. Da questi limiti sono però esclusi gli elementi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d), h), i), l), m), n); l'indice e la sintesi dell'atto; le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge; la data e il luogo e le sottoscrizioni di parti e difensori; le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni; i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note. Sono altresì previste delle deroghe; si possono superare i limiti di cui all'art. 3 del decreto se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche a causa della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi. In questo caso il difensore deve esporre in modo sintetico le ragioni per cui si è reso necessario superare i limiti dimensionali. Vi sono delle ipotesi di deroga “automatica”, cioè la proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di una impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'art. 3. Per quanto riguarda il formato, gli atti sono redatti mediante caratteri di uso corrente, preferibilmente con l'uso di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5; con margini orizzontali e verticali di 2,5 cm. Non sono consentite note salvo che per indicare i precedenti giurisprudenziali e i riferimenti dottrinali. L'art. 8 infine prevede che gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole previste dall'art. 11 del d.m. n. 44/2011 e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche dell'art. 34 del decreto in questione. Le specifiche tecniche di cui al primo comma, definiscono le informazioni strutturate e i dati necessari per elaborare gli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente. Rispetto agli atti del giudizio di cassazione, le specifiche tecniche tengono anche conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte, sentiti il Procuratore generale presso la Corte, il CNF e l'Avvocatura generale dello Stato. |