Ricorso per correzione di errore di calcolo dei provvedimenti della Corte di Cassazione (art. 391-bis c.p.c.)InquadramentoLa norma dell'art. 391-bis oltre a prevedere la possibilità di un ricorso per revocazione per errore di fatto delle pronunce della Suprema Corte stabilisce che si può chiedere la correzione delle sentenze della Corte di Cassazione che siano affette da errore materiale o di calcolo. Si tratta, in questo caso, come la dottrina ha evidenziato di un rimedio che ha natura puramente amministrativa e, in particolare, della necessità di rimediare ad un errore di carattere materiale. La differenza tra i due rimedi è specificata chiaramente proprio dalla giurisprudenza di legittimità la quale afferma che l'errore di fatto c.d. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale (Cass. I, n. 12962/ 2012). La norma in questione era stata incisa dalla riforma operata con l. n. 197/2016 che, nell'ottica della generalizzazione del rito camerale, aveva modificato anche la previsione dell'art. 391-bis c.p.c. Ai sensi di questa riforma, se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ex art. 287 c.p.c., oppure da errore di fatto revocatorio, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ex art. 365 e ss.; la correzione può essere chiesta e rilevata d'ufficio dalla Suprema Corte in qualsiasi tempo, mentre la revocazione può essere richiesta entro il termine perentorio di 60 gg. dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Può essere utile ricordare alcune ipotesi in cui la Corte ravvisa la necessità di utilizzare il procedimento di correzione di errore materiale. In particolare, si è detto che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2 c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (Cass. VI, n. 12437/2017; Cass. III, n. 5894/2012). Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi costituita, in quanto la violazione dell'art. 91 c.p.c. integra un errore, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento (Cass. VI, n. 12185/2020). Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391-bis, comma 1 c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168/2016, dalla l. n. 197/2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2 c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione (Cass. VI, n. 19622/2021). Si è anche recentemente detto che il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di Cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del Giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Cass. VI, n. 668/2019). FormulaRICORSO PER CORREZIONE DI ERRORE DI CALCOLO DEI PROVVEDIMENTI [1] DELLA CORTE DI CASSAZIONE Nell'interesse del Sig. ..., nato a ... C.F. ..., residente in ... alla via ..., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce allegata al presente ricorso [3] dall'Avv. ..., C.F ..., [fax ... ] [4] indirizzo PEC ..., del Foro di ... ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ... alla via ... [5]. -ricorrente- CONTRO Il Sig. Mevio, nato a ..., C.F. ..., elettivamente domiciliato nel precedente giudizio di merito presso lo studio dell'Avv. ..., sito in ... alla via ..., n. ... -resistente- SENTENZA IMPUGNATA: Per la correzione della sentenza resa inter partes da questa Suprema Corte in data ... [indicare sia la data della decisione che la data della pubblicazione], n. ..., notificata il ... (ovvero non notificata). Codice materia (indicare il codice materia correlato al codice-oggetto del giudizio di merito – ad eccezione del giudizio tributario – secondo le disposizioni riportate sul sito della Corte di Cassazione ed allegate al Protocollo 1° marzo 2023, all'All. n. 1, al fine della corretta assegnazione del ricorso alla Sezione tabellarmente competente) Valore della controversia: (specificare il valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato) Parole chiave: (indicare massimo 10 parole chiave che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio) *** SINTESI DEI MOTIVI: (in questa parte va posta la sintesi dei motivi del ricorso, in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente, mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e delle questioni trattate. Nella sintesi deve essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso, eventualmente inserendo il link di invio diretto alla pagina di riferimento). *** FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO [6] 1. Con atto di citazione notificato in data ... il Sig. Sempronio conveniva in giudizio il Sig. Mevio innanzi al Tribunale di deducendo ... e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di Euro ... 2. Il Sig. Mevio si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del ... eccependo in via pregiudiziale che ... in via preliminare che ... e contestando comunque la fondatezza nel merito delle domande proposte dal Sig. Sempronio sostenendo che ... 3. Nel corso del giudizio venivano assunte le seguenti prove ... 4. Con sentenza n. ... emessa il ... e depositata il ... il Tribunale di ... accoglieva le domande proposte dal Sig. Sempronio e condannava il Sig. Mevio al risarcimento del danno liquidato in Euro ... e alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro ... 5. Con atto di citazione in appello, notificato al Sig. Sempronio il ..., il Sig. Mevio impugnava la sentenza del Tribunale di ... chiedendo alla Corte d'appello di ... l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado, oltre alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in particolare formulando le seguenti conclusioni ... 6. Il Sig. Sempronio si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il ... e contestava la fondatezza dei motivi di appello del Sig. Mevio, affermando la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e della relativa motivazione e chiedendo di conseguenza l'integrale conferma della sentenza in questione e il rigetto di tutte le domande proposte dal Sig. Mevio, oltre alla condanna dello stesso alla rifusione delle spese anche del giudizio di appello. 7. Con sentenza n. ... del ... depositata il ... notificata il ... la Corte d'appello di ... accoglieva l'appello proposto dal Sig. Mevio riformando la sentenza di primo grado e in particolare affermando che il risarcimento del danno non era dovuto in quanto ... La Corte d'appello condannava pertanto il Sig. Sempronio alla restituzione della somma di Euro versata in esecuzione della sentenza del Tribunale di ..., oltre alla restituzione delle spese del giudizio di primo grado pagate dallo stesso e alla rifusione, in favore del Sig. Mevio, delle spese del giudizio di appello liquidate in Euro ... 8. Con ricorso per cassazione notificato in data ... il Sig. Sempronio impugnava la sentenza della Corte d'appello di ... per “violazione e falsa applicazione dell'art. ... in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” e deducendo che la sentenza di appello è incorsa in un errore di diritto ove la Corte ha affermato che ... 9. Con controricorso notificato il ... il Sig. Mevio contestava la fondatezza del motivo di impugnazione dedotto dal Sig. Sempronio sostenendo che la Corte d'appello aveva correttamente sostenuto che ... 10. Con sentenza n. ... depositata il ... la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Sig. Sempronio cassando la sentenza della Corte d'appello di ... n. ... del ... e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, anche alla luce delle prove raccolte nell'ambito del procedimento di primo grado, ha confermato la sentenza del Tribunale di ... n. ... del ... condannando il Sig. Mevio al risarcimento dei danni nei confronti del Sig. Sempronio, oltreché alla restituzione delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio e alla rifusione delle spese del procedimento di cassazione. *** MOTIVI [7] 1. Sull'errore di calcolo alla base della sentenza di cassazione oggetto del presente ricorso. (Indicare perché il provvedimento della Corte di Cassazione sarebbe affetto da errore di calcolo o materiale). *** Per tutti i suesposti motivi, il Sig. ..., ut supra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI [8] Voglia codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, previa ogni necessaria statuizione, accogliendo il presente ricorso, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., provvedere alla correzione dell'errore di calcolo sopra indicato, disponendo che ... 1) Si producono i seguenti documenti [9]: 2) Copia della sentenza della Corte di Cassazione n. ... del ... [10]; Il ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 1° marzo 2023 dalla Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale della Corte di Cassazione, l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad Euro ... e il contributo unificato da pagare è di Euro ... ... Luogo e data ... Firma Avv. ... [Ove non apposta a margine, segue la procura speciale alle liti] [11]. 1. Ai sensi del Protocollo d'Intesa sul processo civile in cassazione (su cui si veda l'introduzione) per facilitare la lettura si devono utilizzare caratteri di tipo corrente e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno 2,5 cm. Al Protocollo del 1° marzo 2023 sono annessi due allegati e, in particolare, l'All. n. 1 che contiene l'elenco dei codici materia e l'All. n. 2 che contiene l'elenco degli atti di parte ed allegati codificati. Al Protocollo del 1° marzo 2023 sono annessi due allegati e, in particolare, l'All. n. 1 che contiene l'elenco dei codici materia e l'All. n. 2 che contiene l'elenco degli atti di parte ed allegati codificati. Come indicato espressamente nella Premessa del nuovo Protocollo d'intesa, questo “testo unico dei protocolli” è destinato a creare una prassi di organizzazione e una interpretazione comune dei profili problematici delle modifiche legislative, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della riforma del processo civile effettuata con il d.lgs. n. 149/2022. Regole di redazione degli atti processuali: In ossequio al principio di chiarezza e sinteticità degli atti e provvedimenti di cui al modificato art. 121 c.p.c., vengono innanzitutto ribadite le regole redazionali già contenute nel Protocollo del 2015, con le modifiche imposte dalla obbligatorietà del processo civile telematico e l'adozione di un modulo redazionale dei ricorsi. I ricorsi, il cui schema viene elencato in Formula, devono essere redatti con caratteri di tipo corrente e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno 2,5 cm. Tutte le indicazioni relative ai ricorsi, comprese quelle sulle misure dimensionali e sui caratteri, si estendono, nei limiti della compatibilità, anche ai controricorsi, mentre le memorie illustrative non devono superare, di regola, le 15 pagine, con osservanza delle stesse raccomandazioni rispetto all'uso dei caratteri previsti per i ricorsi. In ogni caso si chiarisce che il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle ulteriori indicazioni previste nel Protocollo non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso e degli altri atti difensivi, a meno che ciò non sia espressamente previsto per legge. Laddove, per la particolare complessità delle questioni trattate, esse non siano “ragionevolmente comprimibili” negli spazi dimensionali indicati nel Protocollo, devono essere esposte specificamente, nell'ambito del ricorso o dell'atto difensivo interessato, le ragioni per cui è necessario scrivere un numero maggiore di pagine; la presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto di un controricorso, costituisce già di per sé una ragione giustificatrice di un superamento ragionevole dei limiti dimensionali fissati. Laddove si riscontri l'infondatezza delle motivazioni addotte per superare tali limiti dimensionali, pur non derivandone l'inammissibilità del ricorso o dell'atto difensivo, essa può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese. Vengono altresì indicate alcune parti del ricorso che sono escluse dai limiti dimensionali sopra ricordati e che sono, in particolare, l'intestazione, l'indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell'oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni, l'elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda il ricorso; la procura in calce e la relazione di notificazione. Si prevede, inoltre, che l'uso di particolari tecniche di redazione degli atti – ad es. allorché consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, tali da agevolare la consultazione e la fruizione da parte del giudice e delle altre parti del processo, comporta l'aumento del compenso professionale dell'avvocato (ex art. 4, comma 1-bis d.m. n. 55/2014). Si rinvia al testo del Protocollo, consultabile sul sito della Corte di Cassazione, per quanto non contenuto nel presente Schema e per le disposizioni ulteriori ivi contenute, ad es. quelle relative al rito camerale unificato, al procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 280-bis c.p.c., alla digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione. 2. Ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. come modificato dalla riforma 2022 (si veda Inquadramento), la correzione di errore materiale o di calcolo o la revocazione per errore di fatto può essere chiesta rispetto alla sentenza, ordinanza o anche al “decreto di cui all'art. 380-bis c.p.c.”. Ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. la correzione può essere chiesta – e la Corte può rilevarla d'ufficio – in qualsiasi tempo, a differenza della revocazione delle sentenze della Corte che può essere chiesta entro 60 gg. dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito della procura deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). 4. Il d.lgs. n. 164/2024, nell'apportare modifiche all'art. 125 c.p.c., ha eliminato il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta. 5. In ossequio al principio della legge delega n. 206/2021 (art. 1, comma 16 lett. a) in base al quale è necessario che nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione «il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici», è stato abrogato l'art. 366, comma 2, c.p.c. il quale prevedeva che «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione». Adesso pertanto il ricorso – e il controricorso – non devono più contenere l'elezione di domicilio presso un luogo fisico, essendo previsto soltanto quello digitale risultante dai pubblici elenchi ex art. 16-sexies d.l. n. 179/2012. È stato eliminato, sempre in ottemperanza allo stesso principio, anche l'art. 366, comma 4 c.p.c., perché non aveva più motivo di esistere il mantenimento, per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione di una disciplina ad hoc delle comunicazioni a cura della cancelleria e delle notificazioni effettuate dagli avvocati ex l. n. 53/1994. Ciò perché nella disciplina vigente e novellata dalla riforma 2022 le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni degli avvocati vengono equiparate quanto a contenuto e modalità di trasmissione e devono essere effettuate esclusivamente tramite PEC nel rispetto della normativa vigente. 6. In questa sede, relativa allo svolgimento del processo, va esposto, di regola in massimo 5 pagine, il fatto processuale in modo funzionale alla chiara percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva. Ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, nel ricorso va contenuta la “chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”. 7. Ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. nel ricorso deve essere contenuta la “chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”. Nella parte del ricorso relativa ai motivi di impugnazione vanno posti gli argomenti a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L'esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta, di regola, nel limite massimo di 30 pagine. Per ciascuno dei motivi devono essere indicati gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi su cui il motivo si fonda, illustrandone il contenuto rilevante, eventualmente tramite apposito link. Per quanto riguarda il principio di specificità e localizzazione il Protocollo 1° marzo 2023 specifica che tale principio si intende rispettato quando ciascun motivo articolato nel ricorso risponde ai criteri di chiarezza e sinteticità previsti dal codice di rito; quando nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.) con illustrazione del contenuto rilevante e la precisazione del punto dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale si fa riferimento; quando nel testo di ciascun motivo che lo richieda vengano indicati la fase processuale e il momento in cui è avvenuto il deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo; siano depositati mediante allegazione nella busta telematica, ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo cui si sia fatto riferimento nel ricorso. 8. In questa sede va indicato il provvedimento richiesto. 9. La riforma ha modificato anche l'art. 369 c.p.c. dedicato al deposito del ricorso per adeguare le disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti. Al comma 1 della disposizione è stato quindi eliminato il riferimento al deposito in cancelleria, perché modalità di deposito collegata al deposito analogico degli atti e documenti di parte. Conseguentemente si è abrogato l'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. che imponeva al ricorrente di chiedere, con una apposita istanza, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o di cui si contesta la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte. Il Protocollo 1° marzo 2023 specifica che per il deposito telematico occorre utilizzare l'apposito atto codificato dal sistema informatico, di cui all'All. n. 2 al Protocollo stesso, per la corretta indicizzazione nel fascicolo informatico, ai fini della più immediata consultabilità. 10. L'istanza di correzione della sentenza della Corte di Cassazione per errore materiale è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, poiché l'art. 391-bis c.p.c. rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice: Cass. VI, n. 15238/2015. 11. La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del Giudice, già espressa in sentenza: Cass. VI, n. 730/2015; Cass. sez. lav., n. 19228/2006). COMMENTOVa segnalato, con riferimento al deposito telematico, che la riforma 2022 ha optato per una disciplina organica del deposito telematico degli atti contenuta all'interno del codice di procedura civile e, precisamente delle disposizioni di attuazione. In queste ultime è stato infatti inserito il Titolo V-ter, dedicato alle Disposizioni relative alla giustizia digitale e del deposito telematico si occupa il Capo I al cui interno si trovano gli artt. 196-quater, quinquies, sexies e septies adesso modificati dal d.lgs. n. 164/2024 recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022. A norma dell'art. 196-quater c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024), il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici. Inoltre va segnalato che l'art. 46 disp. att. c.p.c., dedicato alla forma degli atti giudiziari e quindi applicabile sia agli atti del giudice che a quelli delle parti stabilisce che i processi verbali e gli altri atti giudiziari devono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile; che quando sono redatti in forma di documento informatico tali atti rispettano la normativa anche regolamentare relativa alla redazione, sottoscrizione e ricezione dei documenti informatici. Il comma 3 della disposizione riguarda le modalità di redazione dei documenti non informatici e ripete l'originario comma 2, prevedendo che gli atti non redatti in forma di documento informatico devono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni e abrasioni; le aggiunte soppressioni o modificazioni eventuali devono essere fatte in calce all'atto con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. Per quanto concerne lo schema informatico degli atti giudiziari va fatto riferimento al d.m. n. 110/2023, pubblicato in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023, che reca il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari” applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023. Questo decreto pone i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile con la struttura dei campi necessari per inserire le informazioni nei registri del processo. Fissa anche i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500 mila euro. Con riferimento al d.m. n. 110/2023 in particolare l'art. 2 del decreto stabilisce che, al fine di assicurare la chiarezza e sinteticità degli atti processuali (art. 121 c.p.c.) gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti secondo il seguente schema: a.Intestazione, recante l'ufficio giudiziario innanzi al quale la domanda è proposta e il tipo di atto; b.Le parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c.Le parole chiave, in numero massimo di 20, che individuano l'oggetto del giudizio; d.Nelle impugnazioni gli estremi del provvedimento che si impugna con indicazione dell'autorità che lo ha emesso, della data di pubblicazione e della data dell'eventuale notificazione; e.L'esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, rispetto alle impugnazioni, l'individuazione dei capi della decisione che si impugnano e l'esposizione dei motivi; f.Nella parte in fatto, il riferimento puntuale ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati corrispondentemente al loro contenuto, consultabili “preferibilmente” con apposito collegamento ipertestuale; g.Rispetto ai motivi di diritto, l'esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono come rilevanti; h.Le conclusioni, con la distinta indicazione di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i.L'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'indice dei documenti consultabili con il collegamento ipertestuale; j.Il valore della controversia; k.La richiesta di distrazione delle spese; l.L'indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto, le disposizioni in questione si applicano, in quanto compatibili, anche agli altri atti del processo; e gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo cui si riferiscono. Per quanto riguarda i limiti dimensionali degli atti processuali, l'art. 3 del decreto stabilisce che salvo le deroghe e le esclusioni previste dal decreto (artt. 4 e 5), l'esposizione deve essere contenuta nel numero massimo di: a. 80.000 caratteri che corrispondono circa a 40 pagine nel formato previsto dall'art. 6 del decreto, rispetto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b. 50.000 caratteri, che corrispondono circa a 26 pagine nello stesso formato, rispetto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c. 10.000 caratteri, che corrispondono circa a 5 pagine nello stesso formato, rispetto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili solo all'udienza. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non sono compresi gli spazi. Da questi limiti sono però esclusi gli elementi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d), h), i), l), m), n); l'indice e la sintesi dell'atto; le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge; la data e il luogo e le sottoscrizioni di parti e difensori; le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni; i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note. Sono altresì previste delle deroghe; si possono superare i limiti di cui all'art. 3 del decreto se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche a causa della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi. In questo caso il difensore deve esporre in modo sintetico le ragioni per cui si è reso necessario superare i limiti dimensionali. Vi sono delle ipotesi di deroga “automatica”, cioè la proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di una impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'art. 3. Per quanto riguarda il formato, gli atti sono redatti mediante caratteri di uso corrente, preferibilmente con l'uso di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5; con margini orizzontali e verticali di 2,5 cm. Non sono consentite note salvo che per indicare i precedenti giurisprudenziali e i riferimenti dottrinali. L'art. 8 infine prevede che gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole previste dall'art. 11 del d.m. n. 44/2011 e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche dell'art. 34 del decreto in questione. Le specifiche tecniche di cui al primo comma, definiscono le informazioni strutturate e i dati necessari per elaborare gli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente. Rispetto agli atti del giudizio di cassazione, le specifiche tecniche tengono anche conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte, sentiti il Procuratore generale presso la Corte, il CNF e l'Avvocatura generale dello Stato. In ogni caso, a norma del comma 6 della disposizione il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e dei limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità dello stesso, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese processuali. L'art. 196-quinquies, rubricato “Dell'atto del processo redatto in formato elettronico” stabilisce che l'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dagli artt. 132, comma 3, 134, comma 1 e 135, comma 4 c.p.c. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del giudice si intende depositato, anche agli effetti di cui all'art. 133 c.p.c. quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico. Se il provvedimento di correzione di cui all'art. 288 c.p.c. è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico. A norma dell'art. 196-sexies, rubricato “Perfezionamento del deposito con modalità telematiche”, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni. Infine l'art. 196-septies c.p.c. è dedicato alla disciplina della copia cartacea degli atti depositati telematicamente. |