Atto di citazione ex art. 617, comma 1 c.p.c.

Girolamo Venturella

inquadramento

Con l'opposizione agli atti esecutivi possono essere fatti valere vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa.

La norma in esame fa riferimento, peraltro, alla nozione di irregolarità e non a quella di nullità degli atti: tale assimilazione fa ritenere che in sede esecutiva venga derogato il principio di tassatività delle nullità processuali sancito dall'art. 156 (Verde, Capponi, III, 223).

Il termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni decorrente dal compimento dell'atto esecutivo oggetto della stessa ovvero dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto o, sempre ove riguardi siffatti atti, dal primo atto di esecuzione.

La verifica del rispetto del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi è compiuta di ufficio dal giudice (Cass. n. 27533/2014).

Formula

TRIBUNALE DI ....

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

EX ART. 617 COMMA 1 C.P.C.

Il Sig./la Sig.ra .... [1] nato/a a ...., il ...., codice fiscale ...., residente in .... alla via ....,/ la Società .... [2] , P.I. .... [3] , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. .... [4] , codice fiscale ...., con sede legale in .... rappresentato e difeso per procura rilasciata in calce al presente atto dall'Avv. .... del Foro di .... C.F. .... PEC: .... ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ....;

IN FATTO

Preliminarmente occorre evidenziare che .... [5] .

Dichiarazione ex art. 163, comma 3, n. 3-bis

IN DIRITTO

In base a tali fatti si rendono necessarie le seguenti considerazioni di diritto .... [6] .

Tanto premesso il Sig./la Sig.ra/la società .... [7] , come sopra rappresentato e difeso,

CITA

Il Sig./la Sig.ra .... [8] nato/a a ...., il ...., codice fiscale ...., residente in .... alla via ....,/ la società .... [9] , P.I. .... [10] , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in .... a comparire dinanzi al Tribunale di ...., nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del giorno ...., alle ore di rito (Attenzione: il termine per comparire non deve essere inferiore a 120 giorni dalla notifica dell'atto di citazione), con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale:

Voglia il Giudice dell'esecuzione adito dichiarare la nullità ex art. 617 c.p.c. dell'atto di precetto per i motivi di cui in premessa.

Con vittoria di spese di causa ed accessori fiscali come per legge.

In via istruttoria:

....

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) ....;

2) ....;

3) ....;

Si chiede sin da ora ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto nonché prova testimoniale sui seguenti capitoli [11]:

a) vero che ....;

b) vero che ....;

c) vero che ....;

Indica quali testi il Sig./la Sig.ra ...., residente a .... [12]; il Sig./la Sig.ra ...., residente a ....; il Sig./la Sig.ra ...., residente a ....

Formula espressa riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni sin qui formulate nonché delle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c.[13] .

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, che il valore della causa è di Euro ....

Luogo e data ....

Firma del Difensore ....

[1]Indicare il nome e il cognome dell'attore.

[2]Indicare il nominativo della società se l'attore è una società.

[3]Indicare il numero di partita iva della società.

[4]Indicare il nome e il cognome del rappresentante della società.

[5]Indicare l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti costituenti le ragioni della domanda.

[6]Indicare l'esposizione in modo chiaro e specifico degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

[7]Indicare il nome e il cognome, ovvero la denominazione sociale, dell'attore.

[8]Indicare il nome e il cognome del convenuto.

[9]Indicare il nominativo della società se il convenuto è una società.

[10]Indicare il numero di partita iva della società.

[11]Indicare gli eventuali capitoli di prova di cui intende avvalersi l'attore.

[12]Indicare il nome, il cognome e la residenza della persona che deve essere sentita come teste.

[13]Sul punto occorre specificare che l'art. 171-ter c.p.c. è stato introdotto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 (“c.d. Riforma Cartabia”) e dispone che: «Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria».

commento

Principi generali

Mediante l'opposizione agli atti esecutivi possono essere denunciati vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa.

La disposizione in commento, quanto ai vizi deducibili, fa riferimento alla “regolarità” e non al più radicale vizio della nullità degli atti processuali.

I vizi che attengono alla notifica del titolo e/o del precetto possono farsi valere sia nelle forme previste dal comma 1 che dinanzi al giudice dell'esecuzione laddove, proprio per il vizio del procedimento notificatorio, sia stato impossibile dedurle prima.

Costituisce invero jus receptum il principio per il quale il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 24662/2013).

La natura stragiudiziale dell'atto di precetto implica che lo stesso debba essere notificato alla parte personalmente ai sensi degli artt. 137 ss.

Il vizio di notificazione del precetto rileva solo se è di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico (ad esempio, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni: Cass. III, n. 14209/2014), mentre di regola detto vizio si sana in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 (Cass. VI, n. 14495/2013).

Il termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni e decorre dal compimento dell'atto esecutivo oggetto della stessa ovvero dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto o, sempre ove riguardi siffatti atti, dal primo atto di esecuzione.

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