Istanza di sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c.InquadramentoL'art. 624-bis c.p.c. consente al Giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore, di sospendere il processo esecutivo per un tempo limitato, non superiore a 24 mesi. Si tratta di una opportunità introdotta dalla riforma del 2005, allo scopo di ricondurre sotto il controllo dell'autorità giudiziaria il governo del processo esecutivo, da un lato, e lo svolgimento delle trattative stragiudiziali tra debitore e creditori, dall'altro. In particolare, nell'espropriazione immobiliare, l'istanza di sospensione può essere presentata fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto e, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima della vendita con incanto. Nell'espropriazione mobiliare, invece, l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nell'espropriazione presso terzi, l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. Si specifica che l'art. 25 lett. c), d.l. n. 19/2024 interviene anche sull'art. 630 c.p.c. circa l'estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti, modificando il secondo comma nel modo qui di seguito indicato: «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». La II Commissione Parlamentare nel parere del 26 marzo 2024 chiarisce che «la misura è volta a far conoscere al terzo pignorato la notizia dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva, al fine di evitare l'inutile mantenimento del vincolo pignoratizio sugli importi bloccati ed ingiustificatamente sottratti alla disponibilità̀ del debitore esecutato o all'eventuale garanzia di altri crediti». FormulaTRIBUNALE DI ... Sez. Esecuzioni Immobiliari Procedura esecutiva immobiliare n. ... / ... promossa da " ... ” contro “ ... ” Giudice dell'Esecuzione: Dr. ... ISTANZA DI SOSPENSIONE CONCORDATA DELLA PROCEDURA Ill.mo giudice dell'esecuzione del Tribunale di ... Il Sig. ..., rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di pignoramento dall'Avv. ... C.F. ..., PEC ..., elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ..., quale creditore procedente; La società ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di intervento dall'avvocato ... C.F. ... PEC ..., elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ..., quale creditore intervenuto; Il Sig. ..., rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di pignoramento dall'Avv. ... C.F. ... PEC ..., elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ..., quale creditore intervenuto, tutti quali creditori del Sig. ... nato a ... il ..., C.F. ... e residente in ... PREMESSO CHE Il Sig. ... ha promosso azione esecutiva immobiliare nei confronti dell'esecutato Sig. ... sull'immobile di sua proprietà sito in ..., via ... n. ..., e precisamente: appartamento posto ai piani ..., censito in catasto Fabbricati del Comune di ... al foglio ..., particella ..., subalterno ... categoria ..., classe ..., vani ... rendita ...; - La procedura veniva incardinata con il N. R.G.E. ... ed assegnata al giudice dell'esecuzione Dott. ...; - Nella procedura esecutiva intervenivano i seguenti creditori [2] : 1) ... 2) ... 3) .... Rilevato che la presente istanza viene proposta contestualmente da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e che la stessa deve ritenersi tempestiva in quanto ... [3] CHIEDONO All'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, sentito il debitore, di disporre la sospensione della presente esecuzione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell'art. 624-bis c.p.c. sino al termine di ... mesi [4]. Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. L'istanza di sospensione può essere presentata da una sola o da alcune delle parti interessate, purché le altre prestino successiva adesione, dovendo sussistere il consenso di tutti i creditori; pertanto, il giudice accoglierà l'istanza nel momento in cui vi sia il consenso alla sospensione da parte di tutti gli interessati. 2. Indicare nominativi creditori e data intervento. 3. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. 4. Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. COMMENTOL 'istanza di sospensione ex art. 624-bis c.p.c. regola e disciplina la c.d. “sospensione su istanza delle parti”. La stessa, dunque, può essere avanzata, singolarmente o collettivamente, dai creditori titolati ovvero dai difensori e può essere formulata anche oralmente in udienza, sempre che sia garantita la presenza delle parti. Lo scopo della norma è quello di addivenire ad un accordo transattivo nel corso del periodo di sospensione ovvero di superare una stasi del mercato immobiliare che potrebbe renderebbe temporaneamente antieconomica l'immediata vendita del bene. Trattasi, dunque, di un istituto meramente facoltativo e con finalità “conciliativa” tra il debitore ed i creditori, sostanzialmente rimesso alla volontà di questi ultimi. La norma in commento prevede che il debitore debba essere “sentito”, sicché lo stesso va convocato all'udienza fissata per l'adozione del provvedimento di sospensione, ma non è necessario che egli presti il proprio consenso , né l'audizione del debitore è da ritenersi vincolante ai fini della concessione della sospensione; ed infatti, nella prassi applicativa si ritiene che si possa evitare tale audizione qualora dall'istanza dei creditori possa desumersi che sia stato trovato con il debitore un accordo transattivo o comunque un piano di rientro dall'esposizione debitoria. L'istanza di sospensione può essere formulata fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, in caso di vendita senza incanto, ovvero fino a 15 giorni prima della data fissata per l'incanto. Non è previsto un termine minimo entro il quale circoscrivere la richiesta di sospensione, mentre è previsto il termine massimo di 24 mesi. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensione, il Giudice dell'Esecuzione dovrà disporre con ordinanza che il provvedimento di sospensione venga comunicato al custode, al fine di darne notizia sui siti internet in cui è pubblicizzata la relazione di stima. La sospensione ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. può essere disposta per una sola volta ed il relativo provvedimento è sempre revocabile su richiesta di un solo creditore, previa audizione del debitore. Nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza si determina, per il periodo previsto, una sospensione della procedura esecutiva (v. art. 623). Se è accolta l'istanza, inoltre, il giudice dell'esecuzione dispone, nei casi in cui l'avviso della vendita di cui al comma 2 dell'art. 490 sia stato inserito in appositi siti internet, che il provvedimento di sospensione, nei cinque giorni successivi al suo deposito in cancelleria, sia comunicato al custode e pubblicato sul medesimo sito internet nel quale è stata in precedenza pubblicata la ordinanza di vendita e la relazione di stima. La sospensione può essere revocata in ogni momento — ad esempio in ragione di un inadempimento del debitore al piano di rientro stragiudiziale — su richiesta anche di un solo creditore, purché venga sentito il debitore. Nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis, la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta soltanto al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, della relativa istanza, mentre il decreto di fissazione dell'udienza deve essere comunicato a cura della cancelleria (Cass. n. 6015/2017). Il recentissimo art. 25 del d.l. n. 19/2024, conv., con modif., in l. n. 56/2024, ha stabilito che l'ordinanza di estinzione è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005. Il rimedio del reclamo previsto dall'art. 630, comma 3 c.p.c., dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua, anche con riguardo ai provvedimenti che dichiarano l'estinzione del processo per rinuncia o rigettano la relativa istanza, è costituito dal reclamo al collegio. Ha anzi precisato la recentissima Cass. VI, n. 10238/2022, che tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3 c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata. Il reclamo può essere proposto dal debitore e dai creditori entro venti giorni dall'udienza nella quale è stata dichiarata l'estinzione ovvero dalla comunicazione dell'ordinanza emanata fuori udienza. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo esecutivo, proposto ai sensi dell'art. 630, comma 3 c.p.c., non ha natura di atto cd. endoprocessuale, bensì di atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva, con conseguente inoperatività dell'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012 (Cass. S.U., n. 7877/2022). Le forme sono quelle previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 178 in tema di reclamo avverso i provvedimenti in tema di estinzione nel processo di cognizione. Occorre considerare che, peraltro, rispetto proprio al rifermento a dette norme che comportava che del collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento reso sull'estinzione dal giudice dell'esecuzione dovesse far parte anche quest'ultimo, ossia la stessa persona fisica che aveva emesso la misura gravata, è intervenuta la recentissima sentenza n. 45 del 2023 della Corte Costituzionale. Mediante tale pronuncia, riconducendosi alla valenza fondamentale del diritto all'imparzialità del giudice, riguardato anche in senso oggettivo (ossia rispetto agli altri ruoli che il giudice persona-fisica abbia assunto nell'ambito di uno stesso procedimento), la predetta sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua il terzo comma dell'art. 630 c.p.c. Ne deriva che, a seguito della decisione della Corte Costituzionale, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non potrà più far parte del collegio che decide in sede di reclamo avverso lo stesso. Nella parte motiva della decisione la Corte Costituzionale non ha trascurato di osservare né il percorso compiuto dal legislatore in fattispecie analoghe (ad esempio, con la previsione dell'art. 186-bis disp. att. c.p.c. che non consente al giudice dell'esecuzione di essere il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi dallo stesso emessi nella fase di merito del relativo giudizio) né l'incidenza, sulla problematica in esame, della qualificazione, ad opera della recente pronuncia n. 7877 del 2022 della Corte di cassazione, del rimedio del reclamo ex art. 630 c.p.c. in termini sostanzialmente impugnatori. Il procedimento di reclamo è definito con sentenza collegiale assoggettata agli ordinari mezzi di impugnazione. Quanto all'appello, la S.C. ha chiarito che In materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 (Cass. S.U., n. 22848/2013; conf. Cass. n. 14646/2016). È costante in giurisprudenza la tesi per la quale in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630, e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio, dovendosi esperire l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 8905/2022; Cass. n. 25421/2013; conforme Trib. Napoli V, 29 marzo 2013). Ne deriva che avverso detti provvedimenti non è esperibile neppure il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass. III, n. 2674/2011). È stato ad esempio affermato, in tale prospettiva, che l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l'estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli artt. 629 e 630, è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo ad una rinuncia avente i requisiti previsti dall'art. 629 citato, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell'art. 617 (Cass., n. 15374/2011). Tale orientamento è stato criticato da autorevole dottrina (Bellé, 413). Sotto altro profilo, modificando la propria giurisprudenza pregressa, la S.C. ha di recente chiarito che l'impugnazione del solo capo di condanna alle spese dell'ordinanza che dichiari l'estinzione del processo esecutivo va promossa nelle forme del reclamo ex art. 630 e non con ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 10836/2014). In una recente decisione, la S.C. ha evidenziato che l'ordinanza che dichiari l'estinzione parziale, anziché totale, del processo esecutivo malgrado le rinunce, pure intervenute in tempi diversi, di tutti i creditori, è suscettibile di reclamo ex art. 630, comma 3, sicché, ove il debitore, a fronte della prosecuzione dell'esecuzione, proponga opposizione — qualificata dal giudice ex art. 615 con statuizione passata in cosa giudicata interna — la Suprema Corte, successivamente investita del ricorso che contesti il merito dell'opposizione così qualificata, può e deve ravvisare che quest'ultima non poteva essere esercitata, dovendo invece esperirsi il menzionato reclamo, e, quindi, cassare senza rinvio la sentenza impugnata, non riguardando quel giudicato le condizioni di fondatezza in iure dell'opposizione così intesa (Cass. III, n. 19960/2013). Quanto all'ambito del controllo in sede di reclamo previsto dalla norma in esame, sempre in sede di legittimità, è stato precisato che tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3,a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615, per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617, per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata (Cass. n. 14449/2016). Peraltro, è stato successivamente chiarito che può essere impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati. (Cass. n. 13108/2017). Da ultimo, è stato chiarito che la conclusione della procedura esecutiva, con la vendita dei beni pignorati e distribuzione del ricavato ai creditori, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato con il reclamo ex art. 630 avverso il provvedimento di diniego dell'estinzione del processo esecutivo, permanendo l'interesse alla decisione perché l'accertamento dell'estinzione della procedura comporta gli effetti di cui all'art. 632, comma 2 (Cass. n. 8113/2022, in IUS – Processocivile con nota di D'Alonzo). |